Se un terzo circola sul motorino sequestrato il custode rischia la sanzione penale
La penalità amministrativa colpisce chi è sorpreso
alla guida. Per chi doveva vigilare sul veicolo scatta il reato ex
articolo 334 Cp in caso di dolo e, in caso di colpa, quello di cui
all'articolo 335 Cp
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 01-10-2007) 30-11-2007,
n. 44843
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente
Dott. ROTUNDO
Vincenzo - Consigliere
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere
Dott.
CARCANO Domenico - Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei
confronti di:
C.L., n. a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza
in data 2 maggio 2006 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la
sentenza denunziata e il ricorse;
Udita in pubblica udienza la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. CONTI Giovanni;
Udito il
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in
epigrafe, il Tribunale di Napoli assolveva C.L. dal reato di cui
all'art. 334 c.p., perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
All'imputata era stato contestato di avere consentito al figlio
G.M. di circolare alla guida di un ciclomotore sottoposto a sequestro
amministrativo in data 30 aprile 2004 e affidato alla sua custodia (in
Napoli, il 21 giugno 2004) .
Osservava il Tribunale che il fatto era
inquadrabile nella previsione dell'art. 213 C.d.S., comma 4, che
sanziona in via amministrativa il comportamento di "chiunque, durante
il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola
abusivamente con il veicolo stesso";
norma da ritenere speciale
rispetto a quella recata dall'art. 334 c.p., che potrebbe trovare
applicazione solo nel caso in cui dalla circolazione del mezzo sia
derivato un apprezzabile deterioramento del bene sottoposto a
sequestro, circostanza non configurabile nel caso in esame.
Ricorre il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando
la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e osservando
che il deterioramento del bene si verifica per il semplice fatto
dell'uso del veicolo, sicchè la fattispecie dell'art. 334 c.p., è da
ritenere speciale rispetto a quella dell'art. 213 C.d.S., comma 4,
considerato che quest'ultima previsione si dirige a "chiunque" circoli
con un mezzo sottoposto a sequestro, mentre nel caso in esame la
condotta di sottrazione era stata realizzata da una persona cui il bene
era stato affidato in custodia.
Motivi della decisione
Il ricorso è
fondato.
La fattispecie di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, sanziona
in via amministrativa la condotta di chiunque circoli con un veicolo
sottoposto a sequestro, ma non si estende a sanzionare la violazione
degli specifici obblighi che incombono sulla persona nominata custode,
che è esclusivamente considerata dagli artt. 334 e 335 c.p..
In
particolare, il comma primo dell'art. 334 c.p., si riferisce, tra
l'altro, alla condotta del custode che "sottrae" o "deteriora" una cosa
sottoposta a sequestro, anche amministrativo, allo scopo di favorire il
proprietario di essa; mentre l'art. 335 c.p., sanziona la condotta del
custode che colposamente "agevola la sottrazione" della cosa, senza che
venga in rilievo, in tale ipotesi, l'aspetto del deterioramento della
cosa.
Data la diversità degli elementi strutturali, non sussiste
dunque alcun rapporto di specialità tra le dette fattispecie penali e
quella recata dal codice della strada.
Va ancora precisato che nel
termine "sottrazione", come più volte affermato dalla giurisprudenza,
deve intendersi qualsiasi condotta che renda meno agevole il compimento
degli atti esecutivi sulla cosa, ed essa è certamente integrata dalla
messa in circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, come
affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre
Sez. 6, 22 giugno 2000, Putiri).
Tale condotta può comportare anche un
deterioramento del valore economico del veicolo, ma una siffatta
conseguenza non può prescindere dalla valutazione della durata e delle
condizioni di uso del mezzo nel caso concreto, che è aspetto rimesso
alla valutazione del giudice di merito.
Da quanto sopra esposto
discende che il giudice di merito in simile fattispecie è tenuto ad
accertare se la messa in circolazione del veicolo sottoposto a
sequestro da parte di un terzo si colleghi a un fatto doloso del
custode, finalizzato a favorire il proprietario del veicolo stesso,
integrante il reato di cui all'art. 334 c.p., o solo a una sua colpa,
essendo in tal caso ravvisabile il meno grave reato di cui all'art. 335
c.p., ovvero nè all'una nè all'altra ipotesi, come potrebbe verificarsi
quando il mezzo sia stato sottratto alla vigilanza del custode eludendo
ogni doverosa cautela posta in essere da questo.
La sentenza impugnata
va pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, a
norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4, atteso che, nelle more, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il
pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento (fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603 c.p.
p., comma 2, se la nuova prova è decisiva).
La Corte territoriale, in
applicazione dei principi sopra esposti, dovrà valutare in concreto se
l'imputata, custode del veicolo, abbia dolosamente o colposamente
determinato la sottrazione del veicolo in questione al vincolo
derivante dal sequestro dell'autorità amministrativa, ferma restando
l'assoggettabilità a sanzione amministrativa, ex art. 213 C.d.S., comma
4, del soggetto che ha circolato alla guida del veicolo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di
appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2007.
Depositato
in Cancelleria il 30 novembre 2007
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