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lunedì 2 settembre 2013

Cassazione: Effusioni in auto? Attenzione all'assegno di mantenimento se "lei" è con un "altro"




Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. I, 17-12-2007, n. 26571


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA
CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria
Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott.
BONOMO Massimo - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

...omissismsmvld...., elettivamente
domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso l'avvocato MARCO PALANDRI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato POZZAN Angelo,
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

...omissismsmvld....,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso l'avvocato UGO PRIMICERJ, rappresentato e difeso dall'avvocato
FABRIS PEA Patrizia, giusta procura a margine del controricorso;

-
controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO
DI VENEZIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4/04 della Corte
d'Appello di VENEZIA, depositata il 02/01/04;

udita la relazione della
causa svolta nella Pubblica udienza del 12/06/2007 dal Consigliere
Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato
PALANDRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che
ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del
ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. - Con ricorso
depositato il 25 agosto 2003, ...omissismsmvld.... propose appello avverso la sentenza
del Tribunale di Venezia con la quale era stata dichiarata la sua
separazione dal marito ...omissismsmvld.... con addebito a lei, e conseguente revoca
dell'assegno di mantenimento attribuitole in sede di provvedimenti,
temporanei. Sostenne l'appellante che l'unico episodio addebitatole di
infedeltà coniugale, riscontrata da due investigatori, che la avevano
scorta all'interno di un'autovettura mentre si scambiava effusioni
amorose con un uomo, non poteva aver costituito la causa del fallimento
dell'unione, e che, in ogni caso, avrebbe dovuto esserle riconosciuto
almeno il diritto agli alimenti.

2. - La Corte d'appello di Venezia,
con sentenza depositata il 2 gennaio 2004, rigettò il gravame.

Premesso che, non avendo l'appellante impugnato il capo della sentenza
che escludeva l'addebito nei confronti del coniuge, erano irrilevanti
le argomentazioni circa il suo comportamento contrario ai doveri
coniugali, e, in particolare, a quello di assistenza, nonchè
l'asserzione che, dopo la sentenza di primo grado, la B. sarebbe venuta
a conoscenza di nuovi gravi fatti addebitabili al marito, la Corte
veneta osservò che l'episodio di adulterio cui si riferiva l'appellante
non era sicuramente l'unico, per ammissione della stessa B..


apparve rilevante al giudice di secondo grado la deduzione della
mancanza di prova che l'incontro cui gli investigatori avevano
assistito, avvertendo anche il S. perchè potesse constatare
personalmente la condotta della moglie, fosse proseguito con un
congresso carnale, in quanto la condotta della B. aveva comunque leso
la dignità e l'onore del marito già alla luce dei soli aspetti
manifestati all'esterno.

Il nesso causale tra il riferito episodio e
la intollerabilità della prosecuzione della unione fu poi ravvisato dal
giudice di seconde cure proprio nelle modalità dello stesso, cui il S.
aveva assistito, e nel suo rilevante grado di trasgressione.

I
descritti comportamenti ritenne altresì la Corte assolutamente
sproporzionati rispetto agli eventuali torti del S., dedotti, ma non
provati dalla moglie.

Infine, la Corte rigettò la domanda di alimenti
proposta dalla B., peraltro per la prima volta m grado di appello, per
non essere stata fornita la prova della sussistenza del relativo
diritto.

3. - Per la cassazione di tale sentenza, ricorre la B. sulla
base di sette motivi. Resiste con controricorso il S..

Motivi della
decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione
degli artt. 150 e 151 cod. civ.. La Corte di merito avrebbe omesso di
valutare il comportamento del coniuge della B., non solo ai fini
dell'addebito della separazione in capo a lui, ma soprattutto al fine
dell'accertamento della riprovevolezza del comportamento stesso, per
verificare se esso avesse costituito la ragione della condotta della
donna. Quanto, poi, ai fatti che la B. aveva chiesto di essere ammessa
a provare, si trattava di circostanze apprese solo dopo la
pubblicazione della sentenza di primo grado, che avvaloravano una nuova
istanza di addebito della separazione al coniuge, istanza cui la donna
non aveva mai rinunciato, con richiesta di riapertura della
istruttoria.

2.1.. - Il motivo è infondato.

2.2. - Ai fini
dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità
della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione
globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi,
non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto
con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di
riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro
reciproco interferire, nel vetrificarsi della crisi matrimoniale (v.,
sul punto, tra le altre, Cass. sentenze n. 15101 del 2004, n. 14162 del
2001).

2.3. - Nella specie, la Corte veneta ha correttamente operato
la richiesta comparazione, escludendo in modo assoluto che la condotta
tenuta dalla B. fosse minimamente proporzionata a comportamenti del
marito, denunciati dalla donna, ma non provati, e ritenendo comunque
che i fatti accertati, a carico della donna costituissero violazione di
norme di condotta imperative ed inderogabili, e, pertanto, che non
fossero suscettibili di compensazione con eventuali torti dell'altro
coniuga.

In tal modo, essa si è conformata all'orientamento espresso
da questa Corte, secondo il quale, ove i fatti accertati a carico di un
coniuge si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali
della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e
sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di
solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la
personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere
giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di
quest'ultimo; in tali casi, anche la comparazione con tale
comportamento non può costituire un mezzo per escludere
l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in
essere (v. Cass. sentenza n. 15101, cit.).

2.4. - Quanto, poi, alla
articolazione del motivo attinente alla mancata ammissione di attività
istruttoria volta alla dimostrazione dell'addebitabilità della
separazione al S., nessun errore di diritto è configurabile nella
decisione censurata, che, al riguardo, ha sottolineato l'acquiescenza
della B. al capo della decisione medesima concernente l'addebito. Ed
infatti, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la
richiesta di addebito, avendo natura di domanda autonoma sia rispetto e
quella di separazione, sia a quella di assegno di mantenimento, esige
una specifica impugnazione (v., sul punto, Cass., sentenza n. 5061 del
2006).

3. - Con la seconda censura, si denuncia omessa e
contraddittoria motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe posto
nel giusto rilievo la circostanza che l'uomo con il quale la B. era
stata vista dagli investigatori aveva deposto fornendo dei rapporti che
esistevano tra lui e la donna una versione differente ed inconciliabile
con le conclusioni cui gli investigatori medesimi erano pervenuti.

4.1. - Anche tale motivo è immeritevole di accoglimento.

4.2. - La
Corte di merito ha fatto, in realtà, buon governo del proprio potere di
valutazione del quadro probatorio al suo esame, fornendo una
motivazione adeguata e corretta, che si sottrae ad ogni censura sul
piano logico-giuridico, dal percorso logico che la ha portata a
ritenere provata la sussistenza, di una condotta infedele della B.,
alla luce delle particolareggiate circostanze riferite dagli
investigatori cui il S. aveva, conferito l'incarico di sorvegliarne i
movimenti. In tale quadro, il giudice di secondo grado ha ritenuto di
poter ridimensionale il valore delle incongruenze eventualmente
rilevate nella deposizione degli stessi, investigatori, la mancanza di
fotografie che immortalassero l'episodio di infedeltà, la zona di
penombra in cui essi si erano trovaci: ed ha escluso una sostanziale
incompatibilità tra dette dichiarazioni e quelle rese
dall'accompagnatore della donna, nella occasione di cui si tratta.

5.-
Con il terzo motivo di ricorso, si prospetta la motivazione erronea e
la violazione degli artt. 150 e 151 cod. civ., denunciandosi il vizio
del ragionamento del giudice di secondo grado che aveva ritenuto che la
condotta, della B. fosse stata la causa determinate del fallimento del
rapporto, sulla base della circostanza che la stessa avrebbe confessato
di avere avuto già in passato altre relazioni extraconiugali, senza
compiere ulteriori accertamenti sull'efficacia causale dell'asserito
adulterio in ordine alla intollerabilità della prosecuzione della
convivenza tra i coniugi, e senza, dare sufficientemente conto del
percorso logico che lo aveva indotto al convincimento della esistenza
di tale nesso, ma limitandosi, invece, ad indicare alcune deduzioni,
svincolate l'una dall'altra secondo le quali la infedeltà della B.,
ritenuta, provata dalla dichiarazione testimoniale, avrebbe inficiato
la affectio maritalis, e, per altro verso, la donna non avrebbe provato
l'asserito comportamento aggressivo e violento dei coniuge.

6. - Anche
tale motivo è infondato, come emerge con evidenza dalle considerazioni
già svolte sub 2.3, laddove si è affermato che insindacabilmente la
Corte di merito ha ritenuto che la condotta ascritta alla B. fosse la
causa, determinante della frattura del rapporto coniugale, ravvisandovi
una violazione delle regole minime di rispetto della personalità del
marito, tale da non poter neanche essere compensata con eventuali,
denunciati torti di quest'ultimo, dei quali, peraltro, ha escluso
fosse; stata raggiunta la prova.

7. - Le medesime argomentazioni
valgono altresì a dar conto della infondatezza del quarto motivo del
ricordo, con il quale si deduce la contraddittorietà della motivazione
della sentenza impugnata, nella parte relativa alla asserita, non
proporzionalità, tra i torti asseritamente subiti dalla B., peraltro
ritenuti non provati, e la infedeltà, della stessa nei confronti del
coniuge, rilevandosi che, sul punto, non sono state ammesse le istanze
istruttorie richieste, che sarebbero state utili ad un apprezzamento
bilanciato dei comportamenti dei coniugi ai fini della declaratoria di
addebito.

8. - Con il quinto motivo, si lamenta omissione di
motivazione, in relazione alla circostanza, che, all'epoca, della
separazione dal marito, la B. era affetta da una seria patologia, che
aveva influito sui suoi comportamenti, e che aveva formato oggetto di
motivo di appello.

9.1. - Il motivo è infeudato.

9.2 - Ed infatti, la
Corte di merito ha ben tenuto presente, nel proprio percorso
argomentativo, la lamentata patologia. Essa ha fatto espresso
riferimento tra gli altri al quinto motivo di appello, che ad essa si
riconnetteva, interpretandolo come essenzialmente alla dimostrazione
delle contrarietà del comportamento del S. ai doveri coniugali, e, in
particolare, a quello di assistenza, con evidente ricaduta sulla
questione dell'abbebitabilità della separazione allo stesso, ma
ritenendolo, sotto tale profilo irrilevante, per effetto della già
segnalata decadenza, della B. dalla impugnazione sul punto
dell'addebito della separazione alla stessa.

10. - Con la sesta
censura, si deduce l'errore motivazionale in cui sarebbe incorsa la
decisione impugnata nel rigettare la domanda di un assegno alimentare
in favore della attuale ricorrente alla stregua del rilievo che detta
domanda sarebbe stata proposta per la prima volta nel giudizio di
appello, ignorando che la domanda di assegno alimentare costituisce un
minus ricompreso nell'assegno di mantenimento.

11. - La censura è
inammissibile. Ed infatti, essa, nel rilevare che la richiesta di
alimenti costituisce, come pure affermato da questa Corte (sent. n.
4198 del 1998), un minus necessariamente compreso in quella di
mantenimento, non ha tenuto conte che la Corte territoriale, pur
sottolineando che la B. non aveva effettuato innanzi al Tribunale
alcuna richiesta in tal senso, si era soffermata sulla domanda proposta
in secondo grado escludendole la fondatezza in considerazione della
mancata prova della sussistenza delle condizioni per l'insorgenza del
relativo diritto.

12. - Con il settimo motivo si denuncia l'ulteriore
errore contenuto nella motivazione della sentenza, nella parte
relativa, all'affermazione della soccombenza della B. anche in ordine
alle spese di consulenza tecnica di ufficio, affermazione che sarebbe
in contrasto con l'atteggiamento collaborativo mostrato
dall'appellante, che, comunque, aveva sottoscritto il relativo progetto
finale di affidamento dei figli.

13. - Anche tale motivo è
inammissibile, avuto riguardo alla discrezionalità del giudice del
merito nel regolamento delle spese processuali, e tenuto conto che la
relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi
di violazione di legge, quale si verifica nell'ipotesi in cui,
contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le
stesse vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

14. -
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. In ossequio al principio
della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da
dispositivo, vanno posta a carico della ricorrente.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di
cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori
di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Prima Civile, il 12 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 17
dicembre 2007


 

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