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lunedì 2 settembre 2013

Cassazione: Multa valida anche senza fotografia per l'infrazione rilevata dal telelaser omologato L'accertamento dell'eccesso di velocità, ribadiscono i supremi giudici, deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tecnici e delle constatazioni personali degli agenti che fanno prova fino a querela di falso




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Multa valida anche senza fotografia per l'infrazione rilevata dal telelaser omologato
L'accertamento dell'eccesso di velocità, ribadiscono i supremi giudici, deve ritenersi provato sulla base della
verbalizzazione dei rilievi tecnici e delle constatazioni personali
degli agenti che fanno prova fino a querela di falso

Cass. civ. Sez.
II, 19-11-2007, n. 23982


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni -
rel. Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI
Umberto - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott.
BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA
VIA DEI GRACCHI 60, presso lo studio dell'avvocato CUGINI ANGELO,
rappresentati e difesi dall'avvocato NOVATI MARIAGABRIELA, giusta
delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI
CISERANO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 124/05 del Giudice di
pace di TREVIGLIO dell'8/2/05, depositata il 21/02/05;

udita la
relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 3 0/05/07 dal
Presidente e Relatore Dott. Giovanni SETTIMJ;

udito l'Avvocato
Alessandro Graziani (delega Avvocato Novati Mariagabriela), difensore
del ricorrente che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte
dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha
concluso per il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato,
con le conseguenze di legge;

è presente il P.G. in persona del Dr.
ROSARIO GIOVANNI RUSSO che conferma le conclusioni scritte.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
S. e C.P. impugnano per cassazione i capi 1 e 2 della
sentenza 21.2.05 con la quale il G.d.P. di Treviglio ha rigettato, dopo
averle riunite, le opposizioni che ciascun d'essi aveva proposte
avverso il verbale d'accertamento di violazione n. (OMISSIS) del
(OMISSIS) redatto dalla polizia municipale del Comune di Ciserano.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex
art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria
scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di
trasmissione, conclude chiedendo la reiezione del ricorso siccome
manifestamente infondato.

Insistono i ricorrenti con memoria.

Al
riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la
conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Con
unico complesso motivo, i ricorrenti si dolgono - denunziando
violazione del D.D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 e L. n. 168 del
2002, dell'art. 142 C.d.S., comma 6 nonchè vizi di motivazione - che il
giudice a quo abbia disatteso la loro argomentazione difensiva basata
sull'inidoneità allo scopo, in relazione alla richiamata normativa,
dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni per eccesso di
velocità denominata TELELASER in quanto priva di dispositivo
d'accertamento fotografico dell'identità del veicolo cui è addebitata
la trasgressione.

Censura in tal senso è manifestamente infondata alla
luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento e
dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi (e pluribus,
da ultimo, Cass. 24.4.06 n. 9532, 26.4.05 n. 8675, 20.4.05 n. 8232).

L'art. 142 C.d.S., comma 6, dispone che "per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova
le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento".

L'art. 345 del
regolamento di esecuzione, sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di
accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta,
dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare
l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da
raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato
momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza
dell'utente"; al secondo comma, che "le singole apparecchiature devono
essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che
"per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le
apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente
dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono
essere nella disponibilità degli stessi".

Le apparecchiature
elettroniche di controllo della velocità devono, dunque, essere
omologate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un
dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate
esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.
S. (comma 1: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti
dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità
Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c)
all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d -
bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del
territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia
municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionar
del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f -
bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato, in relazione ai compiti di istituto").

Non è, invece,
richiesto, come ritenuto dai ricorrenti, che esse siano anche munite di
dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità
meccaniche automatiche, quale la fotografica, dell'accertamento
dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le
apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se
debitamente omologate.

La norma regolamentare, alla quale rinvia
l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è
subordinata l'omologazione delle apparecchiature elettroniche, tra i
quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo
in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la
determinazione inequivoca della velocità del veicolo, ben potendo poi
l'individuazione di questo essere demandato all'agente di polizia
addetto all'apparecchiatura stessa, come prescritto dal surrichiamato
art. 345 reg. C.d.S., e ciò fa senza alcun esplicito riferimento alla
documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione
stessa.

Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta
documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed
accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che
l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in
quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una
modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione
fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza
ch'essa costituisca l'unica modalità d'individuazione del veicolo
normativamente consentita od obbligatoria.

In considerazione della
materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione
tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte
regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature
debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato
momento in modo chiaro e accertabile, e non abbia, viceversa, delineato
anche le caratteristiche ne-cessarie per l'omologazione, attestandosi
sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.

Alle
esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente
aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle
ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20
giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L.
1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto,
al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere
utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni
alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S.,
prescrive, al comma 3, che, in tal caso, la violazione debba essere
documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi
dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi,
le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il
responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli
apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere
approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati
senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.

Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con
particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il comma 3,
evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare
mediante fotografia o simili le modalità della violazione e
l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali
l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base
alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto
registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo
mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;

diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade
diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per
la memorizzazione fotografica dell'infrazione e, comunque, alla
presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa
generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare
mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e
contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.

Al qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità (e pluribus, nel tempo, S.U. 25.11.90, n.
12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n.
3350, 3.12.02 n. 17106), nel giudizio d'opposizione avverso
l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale
d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso,
dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua
presenza, descritti senza margini d'apprezzamento, nonchè della sua
provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia
probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.
c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di
efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.

Ne
consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità
deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi
tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle
constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a
dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la
rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni
sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuali, come
ritenuto dal giudice a quo - facendo infatti prova il verbale fino a
querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni,
mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che
può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto
di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle
condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da
fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 5.7.06 n.
15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n.
5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).

Orbene, con riferimento
all'apparecchiatura denominata TELELASER, debitamente omologata, è
ingiustificata la tesi dei ricorrenti intesa ad escludere che
l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo
determinato veicolo, potesse essere idoneamente documentato dal verbale
degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale
assistito di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai
dati in esso attestati dal pubblico ufficiale, ed altrettanto
ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell'art. 345 reg. C.d.S.
d'esecuzione "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che
l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale,
fotografica od altrimenti meccanica automatica, dell'individuazione del
veicolo e non solo della velocità dello stesso.

D'altra parte,
all'esame dell'impugnata sentenza - che non viene espressamente
impugnata sul punto per omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., e art. 360
c.p.c., n. 4 - non risulta che gli opponenti avessero dedotto elementi
dai quali desumere un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato
nella circostanza, donde doveva essere tratta la conclusione che le
risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica
non erano state vinte da prova contraria.

In difetto della qual
deduzione e prova del difettoso funzionamento dell'apparecchiatura di
rilevamento devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è
valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura telelaser
consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche
uno scontrino contenente i dati rilevati, dall'altro, la riferibilità
della velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di
puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata
dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in
questione.

Nessuna delle esaminate ragioni di censura meritando
accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non
avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle
spese.

P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il
30 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2007


 

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