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Multe: nulla la notifica al parente non convivente anche se abita nello stesso condominio
Accolto il ricorso contro il verbale di accertamento
di un'infrazione stradale: il familiare del trasgressore ha ricevuto
l'atto in luogo diverso da quello in cui doveva essere consegnato
Cass. civ. Sez. II, 14-11-2007, n. 23578
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere
Dott. TROMBETTA Francesca - rel.
Consigliere
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere
ha pronunciato
la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N., elettivamente
domiciliata in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato
TESTA CESARE, difesa dagli avvocati GHINELLI Lucia, DIBELLO Raffaele,
giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SESIT PUGLIA SPA,
COMUNE DI BARLETTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 110/02 del
Tribunale di TRANI sezione distaccata di BARLETTA, depositata il
06/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
del 13/02/07 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato
il 2.9.1997 al Tribunale di Trani, I. N. propose opposizione avverso la
cartella esattoriale n. (OMISSIS) relativa la verbale d'infrazione
dell'art. 146 C.d.S., elevato in data 12.3.93 dagli agenti della P.M.,
di Barletta all'autovettura Fiat 126 tg. (OMISSIS), contestando la
mancata notifica del suddetto verbale.
Costituitosi, il Comune di
Barletta asseriva che il verbale d'infrazione era stato notificato a
mezzo posta e, come risultava dall'avviso di ricevimento, era stato
consegnato a " C.V." senza alcuna indicazione.
Acquisiti documenti il
Tribunale, con sentenza 6 novembre 2002 respingeva l'opposizione in
quanto risultava accertato che il verbale di accertamento era stato
notificato il 7.4.97 mediante consegna a C.V. madre dell' I..
Avverso
tale sentenza ricorre in Cassazione l' I..
Nessuna attività difensiva
ha svolto il Comune di Barletta.
Motivi della decisione
Con i due
motivi di ricorso con i quali denunzia, violazione e falsa applicazione
della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, e vizi di motivazione, I.N.
lamenta che il Giudice del Tribunale di Trani sede distaccata di
Barletta, nel ritenere valida la notifica del verbale di infrazione
eseguita a mani di C.V., madre della destinataria, ha sostanzialmente
considerato come non necessaria la indicazione sull'avviso di
ricevimento della convivenza (anche se temporanea) del familiare senza
tener conto che la stessa non era convivente in quanto residente sia
pure nella stessa palazzina ma in appartamenti diversi erroneamente
affermando che la certezza che il documento sia entrato nella sfera di
conoscibilità della destinataria può esser raggiunta altrimenti, e cioè
a prescindere dalla circostanza che la madre sia o meno conviventE. I
motivi sono fondati ed il ricorso va accolto.
Pur essendo
condivisibile che la semplice mancata indicazione della qualità di
convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata notificata a
mezzo del servizio postale non sia sufficiente ad affermare la nullità
della notifica (Cfr. Cass. 22 novembre 2006 n. 24852), tuttavia,
quando, come nel caso, la persona di famiglia ha ricevuto la notifica
in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita
dacchè abitava in un appartamento diverso da quello ove, sia pure
facente parte dello stesso condominio, era residente la destinataria
dell'atto e che, pertanto, è anche da escludere che fosse neppure
temporaneamente convivente, la nullità della notifica non può non esser
riconosciuta.
Dall'accoglimento del ricorso, ed affermata la nullità
della notifica del verbale della infrazione come richiesto, la sentenza
impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, va accolta l'opposizione della I..
Ricorrono, tuttavia, giusti
motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie
l'opposizione della I. e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così
deciso in Roma, il 13 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14
novembre 2007
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