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lunedì 2 settembre 2013

Cassazione: Bombolette anti-aggressione: commette un reato chi porta con sè lo spray La sua qualificazione rientra fra le armi comuni in quanto strumento idoneo ad arrecare offesa alla persona. E non è un'esimente sostenere di aver acquistato il prodotto via Internet convinti della sua liceità




Bombolette anti-aggressione: commette un reato chi porta con sè lo spray
La sua qualificazione rientra fra le armi comuni in quanto
strumento idoneo ad arrecare offesa alla persona. E non è un'esimente
sostenere di aver acquistato il prodotto via Internet convinti della
sua liceità

Cass. pen. Sez. I, (ud. 14-11-2007) 04-12-2007, n. 44994


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente

Dott. CANZIO
Giovanni - Consigliere

Dott. CULOT Dario - Consigliere

Dott. VECCHIO
Massimo - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., N.
IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 21/12/2006 TRIBUNALE di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA
la relazione fatta dal Consigliere Dr. CULOT DARIO;

Udito il
Procuratore Generale in persona del Dr. Esposito Vitaliano, che ha
concluso per il rigetto;

udito il difensore avv. FRATARCANGELI Rosanna
la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
OSSERVA

Con sentenza 21-29.12.2006 A.G. veniva condannato
alla pena di Euro 200,00 di ammenda per aver portato (utilizzandola poi
contro una persona) una bomboletta spray ed. antiaggressione;

che
avverso la condanna proponeva ricorso per cassazione l' A., assumendo
che la bomboletta era pubblicizzata su un sito internet della ditta Spy
e Spy di (OMISSIS), si che egli l'aveva acquistata e portata in luogo
pubblico in buona fede, avendo tale offerta pubblica ingenerato in lui
la convinzione di non compiere nulla di illegale.

Il ricorso è
manifestamente infondato.

Costituisce reato il porto in luogo pubblico
di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea
ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella
definizione di arma comune da sparo di cui alla L. n. 110 del 1975, art
2 (Cass. 1^, 9-22.6.2006, n. 21932). Nè dalla più datata sentenza Cass.
1^, 5.7-18.9.1995, n. 9703 può giungersi ad una conclusione opposta,
essendosi colà solo escluso che il porto della bomboletta ricada sotto
la più grave L. n. 497 del 1974.

Com'è noto l'ignoranza della legge
penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile. Ora, a
prescindere dal fatto che l'imputato non ha dimostrato di aver
acquistato la bomboletta presso la Spy e Spy, non ha nemmeno provato di
essersi informato presso l'organo competente in materia di porto d'armi
(Questura), nè ha dimostrato di aver ricevuto alcuna assicurazione
circa la liceità del porto della bombola da parte del venditore
privato.

Non può dirsi, quindi, che la sua ignoranza non sia
rimproverabile, posto che una semplice pubblicità non può scriminare la
condotta, dovendo al contrario l'imputato di aver assolto il proprio
dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza, cioè attraverso la
corretta utilizzazione di tutti i mezzi d'indagine e ricerca dei quali
disponeva. Poichè egli afferma di aver visto la pubblicità su internet,
significa che sa navigare su internet, si che ben poteva anche
consultare il sito della Polizia di Stato, la quale offre non solo uno
sportello di consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle
armi: sarebbe stato dunque in grado, con la normale diligenza, di
capire che il porto della bomboletta era illegale.

Alla declaratoria
di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere
pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le
conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.

P.Q.M.
Visti
gli artt. 606, 616 c.p.p., dichiara il ricorso inammissibile e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento
della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Così
deciso in Roma, il 14 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 4
dicembre 2007


 

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