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Incidente per una macchia d'olio in strada: l'azienda di igiene ambientale deve pagare i danni
No al ricorso contro la sentenza equitativa del Gdp: non viola principi costituzionali né il Cpc
l'accertamento che ai fini della vigilanza esclude la necessità di un contratto di servizio con il Comune
Cass. civ. Sez. III, 07-12-2007,
n. 25643
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Sigg. ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo - rel. Presidente
Dott.
FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
ASIA AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. R.P.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI 76, presso studio
LIBERATI & D'AMORE, difeso dall'avvocato DEL VECCHIO FRANCESCO, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BENEVENTO, P.M.;
-
intimati -
avverso la sentenza n. 1466/03 del Giudice di pace di
BENEVENTO, depositata il 06/11/03; rg. 491/C/2002;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/07 dal Presidente
Dott. Filadoro Camillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
ASIA (Azienda Speciale Igiene Ambientale di Benevento) ha
proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di
pace di Benevento che aveva condannato la stessa Azienda a risarcire i
danni subiti dalla vettura di proprietà di P.M., per effetto di una
macchia d'olio presente sulla strada pubblica.
Il giudice di pace
aveva accertato che il P., alla guida della propria autovettura, aveva
urtato contro una auto in sosta, a causa di una macchia d'olio presente
sulla pubblica via. Dalle risultanze istruttorie era emerso che la
macchia d'olio si era dilatata e sparsa su tutto il piano stradale,
interessando tutta la via (OMISSIS), per effetto del transito di altre
vetture.
Nonostante alcuni dubbi in ordine alle modalità
dell'incidente, le prove testimoniali (ed in particolare la
testimonianza resa dall'Ingordigia) avevano confermato ora, giorno e
modalità dell'incidente.
Per tali ragioni, ritenuta la responsabilità
dell'ASIA, in quanto incaricata dal Comune della vigilanza e della
pulizia delle strade, il primo giudice condannava la stessa Azienda al
risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in Euro
quattrocento.
Con tre distinti motivi l'ASIA ha proposto ricorso per
Cassazione.
Il P. ed il Comune di Benevento non hanno svolto difese in
questa sede.
Con il primo motivo la Azienda ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..
Il giudice di
pace aveva estromesso il Comune di Benevento dal giudizio, sostenendo,
senza valida motivazione, l'esistenza di un obbligo di "vigilanza" a
carico dell'Azienda dell'intero complesso stradale comunale (pur in
assenza di qualsiasi regolamentazione contrattuale).
Anche a voler
ammettere, in via di ipotesi, l'esistenza di un obbligo di lavaggio a
carico dell'ASIA, tale argomentazione si poneva tuttavia completamente
al di fuori del "petitum" avversario.
In buona sostanza, il giudice
aveva ampliato il "thema decidendum" al di là delle domande e delle
eccezioni delle parti, sostituendosi ad esse. In ogni caso, il giudice
di pace non aveva indicato la fonte legale, documentale o contrattuale
da cui derivava il presunto onere di vigilanza.
Con il secondo motivo
la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il
primo giudice aveva evidentemente ritenuto la superfluità del contratto
di servizio, sostituito dalla previsione delle operazioni di "lavaggio"
contenuta nello statuto della stessa Azienda.
In tal modo, tuttavia,
il giudice di pace aveva attribuito alle norme statutarie dell'Azienda
un valore contrattuale che le stesse assolutamente non avevano,
ignorando, o quanto meno disattendendo, gli elementi essenziali di un
rapporto contrattuale (il quale non può prescindere dalla chiara
manifestazione di volontà dei contraenti, da una precisa determinazione
di patti e condizioni, dalla indicazione di obbligazioni
corrispettive).
Così operando, ad avviso della ricorrente, il primo
giudice aveva violato le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000,
ritenendole inapplicabili, senza motivazione, al caso concreto.
Con il
terzo motivo la Azienda ricorrente denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
All'Azienda non era stata data comunicazione alcuna della presenza di
una macchia d'olio sulla strada.
Pertanto, anche a voler ritenere che
la stessa fosse direttamente obbligata, in forza dello statuto, al
lavaggio della strada, doveva escludersi che nel caso di specie potesse
provvedere al riguardo.
Il primo giudice aveva ritenuto di poter
superare tale, ovvia, considerazione affermando un obbligo di vigilanza
sulle strade che non trovava tuttavia alcuna giustificazione negli
obblighi di legge e di contratto.
Osserva il Collegio:
I tre motivi,
da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono
inammissibili ancor prima che infondati.
Decidendo in via equitativa,
in una controversia di valore inferiore al limite previsto per la
pronuncia di una decisione secondo equità, il giudice di pace ha
ritenuto la responsabilità diretta dell'ASIA nei confronti dell'utente
della strada che ebbe a subire un incidente in conseguenza di una
macchia d'olio presente sulla carreggiata.
Dall'esame diretto della
documentazione prodotta, il giudice di pace ha rilevato che il Comune
aveva delegato l'ASIA per tutto ciò che ineriva all'igiene ambientale
sottolineando che non occorrevano "contratti di servizio" per
confermare l'esistenza di un obbligo dell'Azienda di vigilare sui
tratti di strada e di porre in essere tutti gli accorgimenti più
opportuni, in modo da evitare accadimenti simili a quelli denunciati
dal P..
Si tratta di accertamento che non si pone in contrasto con
principi costituzionali e con le norme processuali.
I predetti motivi
non rientrano, pertanto, tra quelli per i quali è possibile il ricorso
per Cassazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto
difese in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla
per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2007
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