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lunedì 2 settembre 2013

Cassazione: Ganasce fiscali per omesso pagamento del canone tv: rivolgersi al giudice tributario Il cosiddetto canone Rai è una "prestazione tributaria" a tutti gli effetti. La questione di giurisdizione fa annullare la decisione di merito: aveva dato ragione ad un cittadino che non possedendo un televisore si era rifiutato di pagare





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Ganasce fiscali per omesso pagamento del canone tv: rivolgersi al giudice tributario
Il cosiddetto canone Rai è una "prestazione
tributaria" a tutti gli effetti. La questione di giurisdizione fa
annullare la decisione di merito: aveva dato ragione ad un cittadino
che non possedendo un televisore si era rifiutato di pagare


IMPOSTE
E TASSE IN GEN.   -   RADIOCOMUNICAZIONI
Cass. civ. Sez. Unite, 20-11-
2007, n. 24010


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.
mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione

Dott. CICALA Mario -
Consigliere

Dott. DURANTE Bruno - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI
CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott.
FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.
A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza delle Muse 8, presso lo Studio Legale Pace
- Associazione professionale, rappresentata e difesa dall'avv. prof.
PACE Alessandro giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

B.F., elettivamente domiciliato in Roma Viale Libia 120, presso
l'avv. BELLIENI Sergio, che unitamente all'avv. Marco Tiffi, lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

-
controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso
n. 1249/04 del 17 novembre 2004, notificata il 7 febbraio 2005;

Udito
l'avv. Alessandro Pace per la ricorrente RAI e l'avv. Sergio Bellieni
per il controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 6 novembre 2007 dal Consigliere Dott. Raffaele
Botta;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
per quanto di ragione, dichiarando la giurisdizione delle Commissioni
Tributarie.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Sig. B.F. - assumendo
di aver ricevuto dalla Uniriscossioni, Servizio della Riscossione
Tributi di Treviso, una raccomandata A.R., con la quale gli si
comunicava l'avvio della procedura di fermo amministrativo di beni
mobili registrati per mancato pagamento del canone di abbonamento
televisivo per complessivi Euro 839,17 - conveniva innanzi al Giudice
di Pace di Treviso la "RAI Radio Televisione Italiana" per sentir
accertare l'inesistenza della predetta obbligazione, adducendo il
mancato possesso di un apparecchio televisivo e la mancata stipula di
un contratto con l'ente convenuto per l'utilizzo del servizio
televisivo. La convenuta rimaneva contumace.

Il Giudice di Pace adito,
con la sentenza in epigrafe, rilevato che "dagli atti di causa
(risultava) che la convenuta, dopo la notifica dell'atto di citazione,
(aveva) riconosciuto la fondatezza della domanda attrice, disponendo
l'annullamento della cartella esattoriale notificata dall'ente esattore
all'attore", accoglieva la domanda stessa, ritenendola provata, e
condannava la convenuta contumace alle spese di lite.

Avverso tale
sentenza la RAI propone ricorso per Cassazione, illustrato anche con
memoria, in forza di tre articolati motivi, con il secondo dei quali
eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore
del Giudice tributario. Resiste il contribuente con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione
La questione di giurisdizione
sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite - difetto di giurisdizione
del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario - è sollevata nel
secondo motivo di ricorso, in linea subordinata alla dedotta nullità
della sentenza e del procedimento per la supposta inesistenza della
notificazione dell'atto di citazione eseguita in (OMISSIS), ove non è
la sede legale della RAI e nemmeno altra sede o filiale della medesima,
bensì la sede dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino (OMISSIS),
S.A.T. Sportello abbonamenti TV. In verità dalle stesse argomentazioni
sviluppate nel ricorso emerge che nella specie più che di un problema
attinente alla regolarità della notifica, si tratta di un problema
circa l'esatta individuazione del destinatario della citazione e della
relativa notificazione.

Infatti: a) l'atto di citazione è stato
notificato nel luogo ove ha sede, come, in effetti, ha sede, l'ufficio
dell'Agenzia delle Entrate - già "Ufficio del registro abbonamenti
radio e televisione di Torino" - competente per il canone RAI, cioè
l'ente impositore; b) il destinatario dell'atto di citazione è
equivocamente indicato dall'attore: b1) la denominazione dell'ente
convenuto è individuata nella "RAI Radio Televisione Italiana", cioè la
società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
il cui costo di fornitura è coperto dal canone (a norma della L. n. 103
del 1975, art. 15, prima, e della L. n. 112 del 2004, art. 18, ora);
b2) quale indirizzo dell'ente convenuto è indicato, tuttavia, non
quello della sede legale ed effettiva della RAI - notoriamente sita in
(OMISSIS) -, bensì quello dell'Ufficio Torino (OMISSIS) dell'Agenzia
delle Entrate, come comprova anche l'individuazione nella Dott.ssa M.F.
(rectius, M.) del direttore responsabile (cui l'attore attribuirebbe la
"rappresentanza" dell'ente convenuto): la Dott.ssa M. non è un
dirigente della RAI, ma è il Direttore del predetto Ufficio Torino
(OMISSIS) dell'Agenzia delle Entrate, e in detta qualità essa appare
come firmataria della lettera - intestata "Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino (OMISSIS)" - che ha comunicato al contribuente lo
sgravio della partita debitoria.

La soluzione del problema relativo
ali 'incertezza, causata dalle contraddittorie indicazioni presenti
nell'atto di citazione, circa l'identificazione del reale destinatario
dell'azione; - a) la Rai - Radio Televisione Italiana, la quale non ha
potere impositivo ed è esclusivamente destinataria, nella misura
stabilita dalla legge, del ricavato derivante dal canone corrisposto
dai contribuenti oppure: b) l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino
(OMISSIS), S.A.T. Sportello abbonamenti TV che è, rispetto al canone de
quo, l'ente munito del potere impositivo e legittimato ad esercitare la
relativa pretesa - è strettamente connessa all'oggetto del giudizio, di
cui il Giudice di merito avrebbe dovuto tener conto e che risulta
altresì determinante per la giurisdizione. E' fuor di dubbio che
oggetto del giudizio sia la debenza - contestata dal contribuente - del
canone di abbonamento radiotelevisivo: quest'ultimo non trova la sua
ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi
il contribuente, da un lato, e l'Ente - la Rai, appunto - che gestisce
il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione
tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità
effettiva di usufruire del servizio de quo (così la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 284 del 2002). Essendo un'entrata
tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento
radiotelevisivo spetta, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo
di affermare, al Giudice tributario ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 546
del 1992, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2
(Cass. S.U. n. 20068 del 2006).

Tenuto conto di ciò, il Giudice adito
avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore
del Giudice tributario.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve
essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario e la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione
Tributaria Provinciale di Treviso, che provvederà anche in ordine alle
spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice
tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le
spese, alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.

Così deciso
in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2007 Depositato in
Cancelleria il 20 novembre 2007


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D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 2
L. 28/12/2001 n. 448, art. 12

 

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