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giovedì 3 aprile 2014

Corte Costituzionale: N. 61 SENTENZA 24 - 28 marzo 2014 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle societa' non quotate direttamente o indirettamente controllate da esse - Titolari di incarichi dirigenziali - Personale a contratto - Misure di contenimento della spesa. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 2-4-2014)


 
N. 61 SENTENZA 24 - 28 marzo 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle
  societa' non quotate direttamente o indirettamente  controllate  da
  esse - Titolari di incarichi dirigenziali - Personale a contratto -
  Misure di contenimento della spesa.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e   di   competitivita'   economica),
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30
  luglio 2010, n. 122, art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29.
-  
(GU n.15 del 2-4-2014 )  

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1,
2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge  30  luglio  2010,  n.  122,  promosso  dalla
Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28  settembre
2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto  al  n.
99 del registro ricorsi 2010.
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella;
    uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato   Maria
Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ricorso notificato il 28 settembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 5 ottobre 2010  e  iscritto  al  n.  99  del  registro
ricorsi dell'anno 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso,
tra l'altro, questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in  riferimento
all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),  e  agli
artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
    1.1.- La ricorrente premette il contenuto dell'art. 9,  commi  1,
2, 2-bis e 3, del d.l. n. 78 del 2010.
    Il comma 1 dispone che  «Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il
trattamento economico complessivo dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica  dirigenziale,  ivi  compreso  il  trattamento  accessorio,
previsto dai rispettivi ordinamenti delle  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n.  196,  non  puo'  superare,  in  ogni  caso,  il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto  degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica  retributiva,
ivi  incluse  le  variazioni  dipendenti  da   eventuali   arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso
quanto previsto  dal  comma  21,  terzo  e  quarto  periodo,  per  le
progressioni di carriera comunque denominate,  maternita',  malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva  presenza  in  servizio,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e  dall'articolo
8, comma 14».
    Il comma 2 stabilisce che «In considerazione della eccezionalita'
della  situazione  economica  internazionale  e  tenuto  conto  delle
esigenze prioritarie di raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio  2011
e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti  economici  complessivi  dei
singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'art. 1, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento  per
la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000  euro,  nonche'
del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il  trattamento  economico  complessivo  non  puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi  annui;  le  indennita'
corrisposte ai responsabili degli uffici  di  diretta  collaborazione
dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  n.
165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione  si  applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed  avvocati
dello Stato rientrano  nella  definizione  di  trattamento  economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche  gli  onorari  di  cui
all'articolo 21 del r.d. 30  ottobre  1933,  n.  1611.  La  riduzione
prevista dal primo periodo del  presente  comma  non  opera  ai  fini
previdenziali. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e  sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive   modifiche   e
integrazioni,  i  trattamenti  economici  complessivi  spettanti   ai
titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non
possono essere stabiliti in misura superiore a  quella  indicata  nel
contratto stipulato  dal  precedente  titolare  ovvero,  in  caso  di
rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione  prevista
nel presente comma».
    Il comma 2-bis prevede che «A decorrere dal  1°  gennaio  2011  e
sino al  31  dicembre  2013  l'ammontare  complessivo  delle  risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,  anche
di livello dirigenziale, di ciascuna  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, non puo' superare il corrispondente importo  dell'anno  2010  ed
e', comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale  alla
riduzione del personale in servizio».
    Il comma 3 dispone che «A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento,  nei  confronti  dei  titolari  di
incarichi di  livello  dirigenziale  generale  delle  amministrazioni
pubbliche, come individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  non  si  applicano  le  disposizioni   normative   e
contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una
quota   dell'importo   derivante   dall'espletamento   di   incarichi
aggiuntivi».
    La ricorrente afferma che tali norme si  riferiscono  anche  alle
Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il richiamo, in esse
contenuto,  alle  amministrazioni  pubbliche   inserite   nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica).
    Tanto  premesso,  la  ricorrente   sostiene   che   le   predette
disposizioni agiscono direttamente su singole voci di spesa, come  in
particolare nei casi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 9, introducendo
vincoli  dettagliati  e   modalita'   specifiche   di   realizzazione
dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale  pubblico
provinciale.  Esse   sarebbero,   pertanto,   lesive   dell'autonomia
finanziaria riconosciuta alla  Provincia  autonoma  dalle  norme  del
Titolo VI dello statuto di autonomia speciale e dall'art. 119  Cost.,
e della competenza legislativa primaria della ricorrente  in  materia
di «ordinamento degli uffici provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetti» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale).
    1.2.- La ricorrente censura anche l'art. 9, comma 4, del d.l.  n.
78 del 2010, il quale  stabilisce  che  i  rinnovi  contrattuali  del
personale   dipendente   dalle   pubbliche   amministrazioni   e    i
miglioramenti economici del rimanente personale in regime di  diritto
pubblico, relativi al biennio 2008-2009 non possono,  in  ogni  caso,
determinare aumenti retributivi superiori  al  3,2  per  cento;  tale
divieto (che non vale per il comparto  sicurezza-difesa,  ne'  per  i
vigili del fuoco) si applica anche ai contratti ed accordi  stipulati
prima della data di entrata in vigore del  d.l.  n.  78  del  2010  e
determina  l'inefficacia  delle  clausole  difformi   contenute   nei
predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilita' successiva
alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con  conseguente
adeguamento dei trattamenti retributivi.
    Al riguardo, la difesa provinciale deduce che  esso  non  esclude
con certezza dall'ambito della sua applicazione le Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  e  gli  enti  riconducibili   all'ordinamento
provinciale. La ricorrente chiede, pertanto,  che  sia  chiarito  che
nella locuzione amministrazioni pubbliche  contenuta  nella  predetta
norma non siano comprese le Province autonome, e piu' in  generale  i
comparti di contrattazione collettiva provinciale, nonche'  gli  enti
facenti capo  all'ordinamento  provinciale.  Cosi'  interpretata,  la
disposizione  statale  non   comporterebbe   alcuna   lesione   delle
prerogative provinciali.
    1.3.- La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  riporta  nel  proprio
ricorso, poi, il testo del comma 28 (a norma del quale  «A  decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non  economici,   le
universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
e integrazioni, le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno  2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa  per  personale  relativa  a
contratti di formazione-lavoro, ad  altri  rapporti  formativi,  alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'articolo 70, comma 1, lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per  le
rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  principi   generali   ai   fini   del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  per
l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al  60
per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere  dal  2013  gli
enti locali possono superare il predetto  limite  per  le  assunzioni
strettamente necessarie a garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'
per le spese  sostenute  per  lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma  1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  Resta  fermo  che
comunque la spesa complessiva non puo' essere  superiore  alla  spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno  2009.  Per  il  comparto
scuola  e  per  quello  delle  istituzioni  di  alta   formazione   e
specializzazione  artistica  e  musicale  trovano   applicazione   le
specifiche disposizioni  di  settore.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per
gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal  comma
187  dell'articolo  1  della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e
successive  modificazioni.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'
dell'attivita'   di   vigilanza   sui   concessionari   della    rete
autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 216 del 2011,  il  presente  comma  non  si  applica
altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   esclusivamente   per   lo
svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del  relativo
onere  si  provvede  mediante  l'attivazione  della   procedura   per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle  minori  economie  pari  a  27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti  dall'esclusione
degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione  delle  disposizioni  del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
Il presente comma non si applica alla struttura di  missione  di  cui
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale.  Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non  hanno
sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del  presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009»)
e del comma 29 (il quale stabilisce che  «Le  societa'  non  quotate,
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  controllate
direttamente  o  indirettamente  dalle   amministrazioni   pubbliche,
adeguano le loro politiche assunzionali  alle  disposizioni  previste
nel presente articolo») dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.
    La ricorrente  deduce  che  tali  norme  sono  lesive  della  sua
autonomia finanziaria, introducendo specifiche  misure  di  dettaglio
sostanzialmente autoapplicative e corredate di sanzioni che escludono
l'esercizio della potesta' legislativa di adeguamento.
    2.- Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
concluso per il rigetto del ricorso.
    2.1.-  Preliminarmente  la  difesa  dello  Stato   eccepisce   la
tardivita' del ricorso proposto contro norme gia' contenute nel  d.l.
n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e,  quindi,  in
ipotesi immediatamente lesive.
    2.2.- Nel  merito,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
afferma che il predetto decreto-legge e' stato adottato nel pieno  di
una grave crisi economica internazionale, al fine  di  assicurare  la
stabilita' finanziaria del Paese nella sua interezza. Le disposizioni
in  esso  contenute,  pertanto,  devono  essere  esaminate  nel  loro
complesso, poiche' ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le
finalita' di stabilizzazione e di rilancio economico. Si tratterebbe,
in  particolare,  di  interventi  normativi  tutti  rientranti  nella
competenza statale del «coordinamento della finanza pubblica»  e  che
trovano  fondamento  nei  principi  fondamentali  della  solidarieta'
politica,  economica  e  sociale  (art.  2  Cost.),  dell'uguaglianza
economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.),  dell'unitarieta'
della   Repubblica   (art.   5   Cost.)   e   della   responsabilita'
internazionale  dello  Stato  (art.  10  Cost.),  nonche'  in  quelli
correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.),
della pari dignita' (art. 114 Cost.), del fondo perequativo (art. 119
Cost.), della tutela dell'unita' giuridica  ed  economica  (art.  120
Cost.) e degli altri doveri espressi dagli artt. 41-47, 52 e 54 della
Costituzione.
    2.2.1.- L'Avvocatura generale dello Stato  deduce  altresi'  che,
poiche' le norme impugnate sono dirette a  consolidare  il  patto  di
stabilita' esterno ed interno, esse si applicano anche alle  Province
autonome, poiche' pure su di esse grava il dovere di  conseguire  gli
obiettivi di finanza  pubblica,  condizionati  anche  dagli  obblighi
comunitari.
    2.2.2.- Il resistente aggiunge che erroneamente la ricorrente  ha
affermato che, per essa, l'unico modo per concorrere alla tutela  del
patto di stabilita' sarebbe  la  stipulazione  dell'accordo  previsto
dall'art. 79, comma 3, dello statuto speciale.  Infatti  quest'ultima
disposizione si riferisce alle misure amministrative da adottare  per
il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non  a  quelle
legislative, regolate dal successivo comma 4 dello stesso art. 79.
    La  difesa  dello  Stato  continua  affermando  che  la  modifica
dell'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972  introdotta  dalla  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2010),
afferisce  principalmente  all'attuazione  del  federalismo  fiscale,
sulla base di quanto stabilito dall'art.  27  della  legge  5  maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in
attuazione dell'articolo  119  della  Costituzione),  concernente  il
concorso degli enti ad  autonomia  speciale  al  perseguimento  degli
obiettivi  di  perequazione  e  solidarieta',  mentre  le  misure  di
contenimento della spesa pubblica previste dal d.l. n.  78  del  2010
sono rivolte  a  fronteggiare  la  contingente  situazione  di  crisi
economico-finanziaria e l'esclusione della loro  applicabilita'  agli
enti ad autonomia speciale pregiudicherebbe  il  conseguimento  degli
obiettivi del predetto decreto-legge.
    Inoltre, in situazioni di straordinaria  necessita'  ed  urgenza,
potrebbe  derogarsi  anche  alle  procedure  statutarie  in   ragione
dell'esigenza  di  salvaguardare  la  salus   rei   publicae   e   in
applicazione   dei   principi   costituzionali   fondamentali   della
solidarieta' economica e  sociale,  dell'unita'  della  Repubblica  e
della responsabilita' internazionale dello Stato.
    2.3.-  Con  specifico  riferimento  alle  censure  rivolte   alle
disposizioni contenute nell'art. 9  del  d.l.  n.  78  del  2010,  il
Presidente del Consiglio dei ministri afferma che esse concernono  la
spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale  a  dire
uno  degli  aggregati  di  spesa  piu'  consistenti  e  di  rilevanza
strategica ai fini dell'attuazione del piano di  stabilita'  interno,
con conseguente sottrazione di tali disposizioni ad ogni  censura  di
interesse regionale, anche perche' si tratta di norme non permanenti,
ma transitorie.
    Inoltre i limiti ai rinnovi contrattuali da finanziare  (art.  9,
comma 4) o il blocco economico alle progressioni in carriera (art. 9,
comma 21) non contrasterebbero ne'  con  l'art.  36  Cost.  (poiche',
secondo la difesa dello Stato, «chi puo' dire  cosa  accadra'  l'anno
prossimo»), ne'  con  l'art.  39  Cost.  (dovendo  la  contrattazione
collettiva svolgersi nel quadro di compatibilita'  finanziaria  posto
dalla legge).
    L'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 conterrebbe, poi, una
disposizione di principio, cui le Regioni debbono adeguarsi.
    Inoltre l'Avvocatura generale dello Stato  ricorda  che,  con  la
sentenza n. 151 del 2010, questa Corte ha stabilito che la disciplina
del rapporto  di  pubblico  impiego  e'  riconducibile  alla  materia
dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.
    3.- Nel corso del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  le
parti hanno depositato alcune memorie.
    3.1.- La Provincia  autonoma  di  Bolzano  deduce  l'infondatezza
dell'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, richiamando l'orientamento della Corte  circa
la possibilita' di  impugnazione  di  disposizioni  contenute  in  un
decreto-legge anche dopo la conversione in legge dello stesso.
    Nel merito la ricorrente afferma che le modificazioni all'art. 9,
comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010  apportate  dall'art.  1,  comma
456, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2014), e quelle al comma 28 dello stesso art. 9 introdotte
dall'art. 4-ter, comma 12, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16
(Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento  delle  procedure  di  accertamento),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  26
aprile 2012, n. 44, dall'art.  9,  comma  12,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n.  76  (Primi  interventi  urgenti  per  la  promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione  sociale,
nonche' in materia di Imposta  sul  valore  aggiunto  «IVA»  e  altre
misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 6,  comma  3,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 9, comma  8,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia
di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno  alle  politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni
e  di  trattamenti  pensionistici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  non
incidono sull'oggetto delle questioni di legittimita'  costituzionale
promosse, le quali possono quindi essere considerate  trasferite  sul
nuovo testo delle disposizioni censurate.
    La Provincia autonoma di Bolzano aggiunge che dalla  sentenza  n.
223  del  2012,   con   la   quale   questa   Corte   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n.  78
del 2010 nella parte in cui dispone che, a decorrere dal  1°  gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici  complessivi
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  n.
196 del 2009, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti  del
5% per la parte eccedente il predetto importo fino  a  150.000  euro,
nonche' del 10% per la parte  eccedente  150.000  euro,  discende  la
cessazione della materia del contendere in relazione  alla  questione
da  essa  ricorrente  promossa,  limitatamente  al   profilo   appena
descritto.
    La difesa provinciale, poi, afferma che, pur volendo  considerare
le disposizioni contenute nell'art. 9 del d.l. n. 78  del  2010  come
principi fondamentali in  materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica», occorre tener presente  che,  in  virtu'  del  particolare
regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia  autonoma
dall'art. 79 dello statuto speciale, esse sono comunque  illegittime,
poiche' introducono in via unilaterale  misure  e  strumenti  per  il
conseguimento del generale obiettivo  del  contenimento  della  spesa
pubblica.
    Inoltre, i commi 28 e 29 dell'art. 9 del d.l.  n.  78  del  2010,
risolvendosi in prescrizioni di  dettaglio  ed  escludendo  qualsiasi
margine   determinativo   in   capo   alla   Provincia,    comportano
l'introduzione in capo  alla  stessa  ricorrente  di  un  obbligo  di
contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica
che si aggiunge illegittimamente a quelli previsti dall'art. 79 dello
statuto di autonomia speciale.
    3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri riafferma  che  le
previsioni contenute nell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 soddisfano i
requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte affinche' le
norme statali che impongono limiti alla  spesa  di  Regioni  ed  enti
locali possano qualificarsi come principi fondamentali in materia  di
«coordinamento  della  finanza  pubblica».  Infatti,   esse   pongono
solamente obiettivi di riequilibrio della  finanza  pubblica  (intesi
anche nel senso di un transitorio contenimento  complessivo,  sebbene
non generale, della spesa  corrente),  senza  prevedere  strumenti  o
modalita' per il loro perseguimento.
    L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, inoltre, che il  d.l.
n. 78 del 2010 costituisca la prima di quattro manovre economiche che
l'evolversi di una grande crisi economica internazionale  ha  indotto
il Governo ad adottare in via d'urgenza  al  fine  di  assicurare  la
stabilita' finanziaria del Paese (la  difesa  dello  Stato  ha  anche
richiamato, al riguardo, la  sentenza  n.  310  del  2013  di  questa
Corte). In un  simile  contesto,  deve  riconoscersi  allo  Stato  la
possibilita' di intervenire in ogni materia, in  forza  dei  principi
fondamentali della solidarieta' politica, economica e sociale (art. 2
Cost.),   dell'unitarieta'    dello    Stato    (art.    5    Cost.),
dell'appartenenza  all'Unione  europea   (art.   11   Cost.),   della
sussidiarieta' (art. 118 Cost.),  della  responsabilita'  finanziaria
(art. 119 Cost.), della tutela  dell'unita'  giuridica  ed  economica
della Nazione (art. 120 Cost.).
    Con specifico riferimento alle censure rivolte alle  disposizioni
contenute nell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, l'Avvocatura  generale
dello Stato ribadisce la loro infondatezza perche' le norme impugnate
costituiscono principi  fondamentali  in  materia  di  «coordinamento
della finanza pubblica» (commi 1,  2,  2-bis,  28,  29)  ovvero  sono
riconducibili alla materia dell'«ordinamento  civile»  (commi  1,  2,
2-bis,  3,  4)  e  a  quella  della   «perequazione   delle   risorse
finanziarie» (comma 2-bis).  In  proposito,  la  difesa  dello  Stato
ricorda anche che, con le sentenze n. 173 e n. 215 del  2012,  questa
Corte ha dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle sollevate
dalla Provincia autonoma di Bolzano.

                       Considerato in diritto

    1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha  promosso,  tra  l'altro,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  9,  commi  1,  2,
2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento  agli  artt.  117,
terzo comma, e 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed  al
Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige).
    1.1.- L'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 stabilisce  che,
negli anni 2011, 2012 e 2013, il  trattamento  economico  complessivo
dei singoli  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  non  puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010.
    La ricorrente afferma  che  la  norma  viola  l'art.  119  Cost.,
poiche' concerne una specifica voce di spesa e fissa  con  precisione
la misura del taglio, ledendo l'autonomia organizzativa e finanziaria
della Provincia. Quest'ultima aggiunge che la norma  contrasta  anche
con le disposizioni contenute nel Titolo VI del  d.P.R.  n.  670  del
1972, poiche' impone limiti a minute voci di spesa  e  stabilisce  le
specifiche modalita' di contenimento delle stesse. Infine, ad  avviso
della difesa provinciale, la norma impugnata viola l'art.  8,  numero
1), del  d.P.R.  n.  670  del  1972,  perche'  invade  la  competenza
legislativa primaria della Provincia in materia di «ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetti».
    1.2.- L'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del  2010,  prevede,  nel
primo periodo, che  dal  1°  gennaio  2011  al  31  dicembre  2013  i
trattamenti  economici  complessivi  dei  singoli  dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro  lordi  annui  sono
ridotti del 5 per cento per la parte eccedente  il  predetto  importo
fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte  eccedente
150.000 euro, e che le indennita' corrisposte ai  responsabili  degli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per
cento; nonche', nel quarto periodo, che, a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013,
nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari
degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti  in  misura
superiore a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.
    Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni contrastano con  il
Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, e con l'art. 119 Cost., i quali
le riconoscono  autonomia  finanziaria.  Inoltre  violano  l'art.  8,
numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, che attribuisce alla Provincia
autonoma di Bolzano competenza legislativa  primaria  in  materia  di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetti»
    1.3.- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010,  stabilisce
che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (ora prorogato  al  2014)
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento   accessorio   del   personale    di    ciascuna    delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  d.lgs.  n.  165  del
2001 non puo' superare il corrispondente importo  dell'anno  2010  ed
e', comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale  alla
riduzione del personale in servizio.
    La ricorrente afferma che tale norma e' illegittima sia  perche',
concernendo una specifica voce di spesa e fissando con precisione  la
misura del  taglio,  lede  l'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
assicuratale dall'art. 119 Cost e dal Titolo VI del d.P.R. n. 670 del
1972, sia perche' contrasta con l'art. 8, numero 1),  del  d.P.R.  n.
670 del 1972, che prevede la competenza  legislativa  primaria  della
Provincia in materia di «ordinamento degli uffici provinciali  e  del
personale ad essi addetti».
    1.4.- L'art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, prevede che nei
confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale  generale
delle amministrazioni pubbliche  non  si  applicano  le  disposizioni
normative e contrattuali che autorizzano la  corresponsione,  a  loro
favore, di una  quota  dell'importo  derivante  dall'espletamento  di
incarichi aggiuntivi.
    La ricorrente sostiene che tale disposizione  sia  affetta  dagli
stessi vizi denunciati in riferimento all'art. 9, comma 2-bis.
    1.5.- L'art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del  2010,  stabilisce  -
con disposizione espressamente applicabile ai  contratti  ed  accordi
stipulati prima della data di entrata in vigore del  decreto-legge  -
che i rinnovi contrattuali del personale dipendente  dalle  pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al  3,2
per cento.
    La Provincia autonoma di Bolzano sostiene che la norma, se  fosse
ritenuta ad essa applicabile, lederebbe le sue prerogative.
    1.6. - Sono impugnati, infine, i commi 28 e 29  dell'art.  9  del
d.l. n. 78 del 2010.
    Il  primo  prevede  che,   a   decorrere   dall'anno   2011,   le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e  gli  enti
pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs.  n.  165  del  2001,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009; che, per le medesime  amministrazioni  la  spesa  per
personale  relativa  a  contratti  di  formazione-lavoro,  ad   altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio di cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  (Attuazione  delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30), non puo' essere superiore al  50  per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009;
che tali disposizioni costituiscono principi  generali  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni,
le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
    Il comma 29 dispone che «Le societa' non  quotate,  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma  3  dell'articolo  1  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   controllate   direttamente   o
indirettamente dalle  amministrazioni  pubbliche,  adeguano  le  loro
politiche  assunzionali  alle  disposizioni  previste  nel   presente
articolo».
    La difesa provinciale afferma  che  entrambe  tali  disposizioni,
concernendo specifiche voci di spesa e fissando misure di  dettaglio,
violano l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  poiche'  eccedono  dalla
competenza statale concorrente in  materia  di  «coordinamento  della
finanza pubblica», e l'art. 119  Cost.,  perche'  ledono  l'autonomia
organizzativa e finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano.
    2.- Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  altre
questioni  promosse   dalla   ricorrente,   deve   essere   esaminata
preliminarmente  l'eccezione  di   inammissibilita'   sollevata   dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
    L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in  particolare,  che
il ricorso sia tardivo, perche' proposto contro norme gia'  contenute
nel d.l. n. 78 del 2010, non modificate in  sede  di  conversione  e,
quindi, in ipotesi immediatamente  lesive.  Esse,  dunque,  avrebbero
dovuto  essere  impugnate  con  ricorso  proposto  entro  60   giorni
dall'emanazione del decreto-legge, mentre invece il ricorso e'  stato
proposto dalla Provincia di Bolzano solamente dopo la conversione  in
legge.
    L'eccezione non e' fondata.
    Questa  Corte  ha  ripetutamente  affermato  l'ammissibilita'  di
questioni concernenti  disposizioni  contenute  in  un  decreto-legge
proposte solo  successivamente  alla  conversione  in  legge  e  tale
principio  e'  stato  ribadito  anche  con  riferimento  a  questioni
promosse da enti diversi dalla Provincia autonoma di  Bolzano  contro
disposizioni contenute nel d.l. n. 78 del 2010 (sentenze n. 215 e  n.
173 del 2012).
    3.- Sempre in via preliminare, la Corte osserva che  il  giudizio
e' stato promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla  base  di
una delibera  adottata  in  via  d'urgenza  dalla  Giunta,  ai  sensi
dell'art. 44, numero 5), dello statuto speciale. In  tali  casi,  gli
atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere
prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte
ricorrente (sentenza n. 142 del 2012).
    Nel caso di  specie  non  rileva  la  tempestivita'  di  siffatta
ratifica e del relativo deposito in quanto questa Corte ha piu' volte
ribadito che per i  ricorsi  promossi  prima  della  citata  sentenza
sussistono gli estremi dell'errore  scusabile  gia'  riconosciuto  in
ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto  che
tale profilo di inammissibilita' a lungo non e' stato  rilevato,  si'
da  ingenerare   affidamento   nelle   parti   in   ordine   ad   una
interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203, n.
202, n. 178 e n. 142 del 2012).
    Il ricorso e' percio' sotto tale aspetto ammissibile.
    4. - Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
    Come gia' riconosciuto da  questa  Corte  (sentenza  n.  215  del
2012), detta disposizione,  nello  stabilire  un  limite  massimo  al
trattamento economico di tutti i dipendenti  delle  Regioni  e  degli
enti  regionali,  ha  l'effetto  finale  di  fissare,  per  gli  anni
2011-2013, l'ammontare  complessivo  degli  esborsi  a  carico  delle
Regioni e delle Province autonome a titolo di  trattamento  economico
del personale gia' in servizio alla data di entrata in  vigore  della
norma, in misura non superiore a quello dell'anno  2010;  si  tratta,
pertanto, di una norma che impone un limite generale ad una rilevante
voce del  bilancio  regionale,  legittimamente  emanata  dallo  Stato
nell'esercizio della sua potesta' legislativa concorrente in  materia
di «coordinamento della finanza pubblica».
    5.- Le questioni promosse nei confronti dell'art. 9, comma 2, del
d.l. n. 78 del 2010 sono  in  parte  inammissibili  e  in  parte  non
fondate.
    La menzionata norma statale esprime due precetti.
    Quello dettato dal primo periodo, relativo all'imposizione di una
riduzione percentuale  delle  retribuzioni  dei  dipendenti  pubblici
nella parte in cui superano certi  limiti,  e'  stato  rimosso  dalla
sentenza n. 223 del  2012,  che  ne  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale. Pertanto, in riferimento a tale aspetto, le questioni
promosse dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  sono  inammissibili
perche' ormai prive di oggetto (sentenza n. 294 del  2012;  ordinanze
n. 125 del 2013 e n. 303 del 2012).
    Per quel che riguarda, invece, il  quarto  periodo  del  comma  2
dell'art. 9 - secondo il quale i  trattamenti  economici  complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere
stabiliti  in  misura  superiore  a  quella  indicata  nel  contratto
stipulato dal precedente titolare ovvero, in  caso  di  rinnovo,  dal
medesimo titolare - le questioni non sono fondate.
    Infatti tale disposizione, attenendo alla retribuzione  spettante
a lavoratori (come i dirigenti della  ricorrente  Provincia)  il  cui
rapporto  e'  contrattualizzato,  e'   riconducibile   alla   materia
dell'«ordinamento   civile».   La   norma,   pertanto,    e'    stata
legittimamente emanata dallo Stato  nell'esercizio  della  competenza
legislativa esclusiva attribuitagli  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. (questa  Corte  ha  affermato  che  il  trattamento
economico  dei  dirigenti  pubblici   e'   compreso   nella   materia
dell'«ordinamento civile» gia' nella sentenza n. 18 del 2013).
    6.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  nei
confronti dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 non  sono
fondate.
    Va premesso che l'art. 1, comma  456,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita'  2014),  ha  introdotto
nella norma  impugnata  modifiche  che  non  sono  tali  da  incidere
sull'oggetto delle questioni di legittimita' costituzionale  promosse
dalla  Provincia  ricorrente  e   che,   pertanto,   debbono   essere
considerate trasferite nel nuovo testo del comma  2-bis  dell'art.  9
del d.l. n. 78 del 2010.
    Questo, disponendo che dal 1° gennaio 2011 al  31  dicembre  2014
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento  accessorio  del   personale   non   puo'   superare   il
corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio, ha natura di principio fondamentale in materia
di «coordinamento  della  finanza  pubblica»,  poiche'  introduce  un
limite per  un  settore  rilevante  della  spesa  per  il  personale,
costituito dalle voci del trattamento accessorio (sentenza n. 215 del
2012). La norma, dunque, e' stata legittimamente emanata dallo  Stato
nell'esercizio della sua  competenza  legislativa  concorrente  nella
predetta materia.
    7.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
    Tale disposizione, nella  parte  in  cui  concerne  il  personale
dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego  sono
tutti   contrattualizzati),    e'    riconducibile    alla    materia
dell'«ordinamento civile» (sentenza n. 173 del 2012).
    Essa, stabilendo che nei confronti dei titolari di  incarichi  di
livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non  si
applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione, a loro favore, di una  quota  dell'importo  derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, rafforza il principio gia'
affermato dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del  quale
il trattamento economico corrisposto ai dirigenti  pubblici  remunera
tutte le funzioni ed  i  compiti  attribuiti  ai  dirigenti,  nonche'
qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro  ufficio  o
comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano  servizio
o su designazione della stessa.
    Si tratta di disciplina diretta a conformare due  degli  istituti
del  rapporto  di  lavoro  che  lega  i  dirigenti   alle   pubbliche
amministrazioni di appartenenza: il trattamento economico e il regime
di esclusivita'.
    L'art. 9, comma 3, del d.l.  n.  78  del  2010,  dunque,  attiene
direttamente ai diritti e agli  obblighi  gravanti  sulle  parti  del
contratto di lavoro pubblico, stabilendo che il trattamento economico
erogato al dirigente dall'amministrazione  di  appartenenza  remunera
tutta l'attivita'  da  lui  svolta,  anche  quella  connessa  con  lo
svolgimento di incarichi  aggiuntivi  che,  seppure  non  vietata  in
assoluto, non puo'  dar  luogo  alla  corresponsione,  a  favore  del
dirigente  medesimo,  di  emolumenti  che  si   aggiungano   a   quel
trattamento economico.
    E, come affermato da questa Corte (sentenza n. 77 del  2013),  la
competenza statale  esclusiva  in  materia  di  «ordinamento  civile»
vincola gli enti ad autonomia  differenziata  anche  con  riferimento
alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
    8.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 e' inammissibile.
    La ricorrente,  infatti,  si  e'  limitata  a  dedurre  che  tale
disposizione lederebbe le sue prerogative, senza indicare quali, e ha
omesso di specificare il parametro costituzionale violato.
    9.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
    La norma, successivamente al ricorso della Provincia autonoma  di
Bolzano, ha subito alcune modificazioni che non sono tali da incidere
sull'oggetto delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  che,
pertanto,  debbono  ritenersi  trasferite  nel  nuovo   testo   delle
disposizioni.
    Orbene, l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, imponendo, a
partire  dal  2011,  limiti  alla  possibilita'  per   le   pubbliche
amministrazioni  statali  di  ricorrere  alle  assunzioni   a   tempo
determinato  e  alla  stipula   di   convenzioni   e   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' limiti  alla  spesa
sostenibile  dalle  stesse  amministrazioni  per   i   contratti   di
formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la  somministrazione
di lavoro e il lavoro accessorio,  e'  stata  legittimamente  emanata
dallo  Stato  nell'esercizio  della  sua  competenza  concorrente  in
materia di «coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del
2013 e n. 173 del 2012).
    La norma impugnata pone un  obiettivo  generale  di  contenimento
della spesa relativa  ad  un  vasto  settore  del  personale,  ma  al
contempo lascia alle  singole  amministrazioni  la  scelta  circa  le
misure da adottare con  riferimento  ad  ognuna  delle  categorie  di
rapporti di lavoro da esso previsti.
    10.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
    Questa  Corte  ha  gia'  affermato  che  la  norma  censurata  e'
riconducibile alla materia dell'«ordinamento  civile»  di  competenza
esclusiva statale in base all'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost. (sentenza n. 173 del 2012).
    L'art. 9, comma 29, del d.l. n.  78  del  2010  estende  anche  a
soggetti di diritto privato (quali sono le societa' partecipate dalle
pubbliche amministrazioni), le disposizioni  in  tema  di  assunzioni
dettate dallo stesso art. 9. Orbene, la disciplina in tema di «regime
giuridico» delle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni
deve essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile»  quando
non attenga alle forme di  svolgimento  di  attivita'  amministrativa
(sentenza n. 326 del 2008).  Si  deve  quindi  concludere  che  anche
l'art. 9,  comma  29,  del  d.l.  n.  78  del  2010,  riguardando  la
disciplina delle assunzioni,  e'  estraneo  ai  profili  strettamente
connessi con lo svolgimento di attivita' amministrativa e deve essere
ricondotto  anche  per  tali  profili  alla  normativa  in  tema   di
ordinamento di queste societa' di capitali, oggetto, in generale,  di
norme di diritto privato.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  ulteriori
questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso
indicato in epigrafe,
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122, promosse, in  riferimento  all'art.  119  della  Costituzione  e
all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa
dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe;
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  9,  comma  1,  del  d.l.  n.  78  del  2010
promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero  1),
ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia  autonoma
di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l.  n.  78
del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost.  e  all'art.  8,
numero 1), ed al  Titolo  VI  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,  dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del  d.l.  n.  78  del  2010
promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero  1),
ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia  autonoma
di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  9,  comma  3,  del  d.l.  n.  78  del  2010
promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero  1),
ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia  autonoma
di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9,  comma  28,  del  d.l.  n.  78  del  2010
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma,  e  119  Cost.,
dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe;
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9,  comma  29,  del  d.l.  n.  78  del  2010
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma,  e  119  Cost.,
dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.

                                F.to:
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente
                      Luigi MAZZELLA, Redattore
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.

                   Il Direttore della Cancelleria
                       F.to: Gabriella MELATTI

 

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