N. 61 SENTENZA 24 - 28 marzo 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle
societa' non quotate direttamente o indirettamente controllate da
esse - Titolari di incarichi dirigenziali - Personale a contratto -
Misure di contenimento della spesa.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122, art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29.
-
(GU n.15 del 2-4-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1,
2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla
Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre
2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n.
99 del registro ricorsi 2010.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Maria
Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in
cancelleria il 5 ottobre 2010 e iscritto al n. 99 del registro
ricorsi dell'anno 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso,
tra l'altro, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento
all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e agli
artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
1.1.- La ricorrente premette il contenuto dell'art. 9, commi 1,
2, 2-bis e 3, del d.l. n. 78 del 2010.
Il comma 1 dispone che «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio,
previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva,
ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso
quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto
salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo
8, comma 14».
Il comma 2 stabilisce che «In considerazione della eccezionalita'
della situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011
e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per
la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'
del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennita'
corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati
dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui
all'articolo 21 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione
prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini
previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai
titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non
possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel
contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di
rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista
nel presente comma».
Il comma 2-bis prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed
e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio».
Il comma 3 dispone che «A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di
incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e
contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una
quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi
aggiuntivi».
La ricorrente afferma che tali norme si riferiscono anche alle
Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il richiamo, in esse
contenuto, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica).
Tanto premesso, la ricorrente sostiene che le predette
disposizioni agiscono direttamente su singole voci di spesa, come in
particolare nei casi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 9, introducendo
vincoli dettagliati e modalita' specifiche di realizzazione
dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale pubblico
provinciale. Esse sarebbero, pertanto, lesive dell'autonomia
finanziaria riconosciuta alla Provincia autonoma dalle norme del
Titolo VI dello statuto di autonomia speciale e dall'art. 119 Cost.,
e della competenza legislativa primaria della ricorrente in materia
di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi
addetti» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale).
1.2.- La ricorrente censura anche l'art. 9, comma 4, del d.l. n.
78 del 2010, il quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e i
miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto
pubblico, relativi al biennio 2008-2009 non possono, in ogni caso,
determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; tale
divieto (che non vale per il comparto sicurezza-difesa, ne' per i
vigili del fuoco) si applica anche ai contratti ed accordi stipulati
prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e
determina l'inefficacia delle clausole difformi contenute nei
predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilita' successiva
alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con conseguente
adeguamento dei trattamenti retributivi.
Al riguardo, la difesa provinciale deduce che esso non esclude
con certezza dall'ambito della sua applicazione le Province autonome
di Trento e Bolzano e gli enti riconducibili all'ordinamento
provinciale. La ricorrente chiede, pertanto, che sia chiarito che
nella locuzione amministrazioni pubbliche contenuta nella predetta
norma non siano comprese le Province autonome, e piu' in generale i
comparti di contrattazione collettiva provinciale, nonche' gli enti
facenti capo all'ordinamento provinciale. Cosi' interpretata, la
disposizione statale non comporterebbe alcuna lesione delle
prerogative provinciali.
1.3.- La Provincia autonoma di Bolzano riporta nel proprio
ricorso, poi, il testo del comma 28 (a norma del quale «A decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per
l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60
per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli
enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche'
per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per
gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita'
dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete
autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica
altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo
onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione
degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui
all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009»)
e del comma 29 (il quale stabilisce che «Le societa' non quotate,
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche,
adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste
nel presente articolo») dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010.
La ricorrente deduce che tali norme sono lesive della sua
autonomia finanziaria, introducendo specifiche misure di dettaglio
sostanzialmente autoapplicative e corredate di sanzioni che escludono
l'esercizio della potesta' legislativa di adeguamento.
2.- Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
2.1.- Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce la
tardivita' del ricorso proposto contro norme gia' contenute nel d.l.
n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in
ipotesi immediatamente lesive.
2.2.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri
afferma che il predetto decreto-legge e' stato adottato nel pieno di
una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la
stabilita' finanziaria del Paese nella sua interezza. Le disposizioni
in esso contenute, pertanto, devono essere esaminate nel loro
complesso, poiche' ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le
finalita' di stabilizzazione e di rilancio economico. Si tratterebbe,
in particolare, di interventi normativi tutti rientranti nella
competenza statale del «coordinamento della finanza pubblica» e che
trovano fondamento nei principi fondamentali della solidarieta'
politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza
economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarieta'
della Repubblica (art. 5 Cost.) e della responsabilita'
internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), nonche' in quelli
correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.),
della pari dignita' (art. 114 Cost.), del fondo perequativo (art. 119
Cost.), della tutela dell'unita' giuridica ed economica (art. 120
Cost.) e degli altri doveri espressi dagli artt. 41-47, 52 e 54 della
Costituzione.
2.2.1.- L'Avvocatura generale dello Stato deduce altresi' che,
poiche' le norme impugnate sono dirette a consolidare il patto di
stabilita' esterno ed interno, esse si applicano anche alle Province
autonome, poiche' pure su di esse grava il dovere di conseguire gli
obiettivi di finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi
comunitari.
2.2.2.- Il resistente aggiunge che erroneamente la ricorrente ha
affermato che, per essa, l'unico modo per concorrere alla tutela del
patto di stabilita' sarebbe la stipulazione dell'accordo previsto
dall'art. 79, comma 3, dello statuto speciale. Infatti quest'ultima
disposizione si riferisce alle misure amministrative da adottare per
il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non a quelle
legislative, regolate dal successivo comma 4 dello stesso art. 79.
La difesa dello Stato continua affermando che la modifica
dell'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 introdotta dalla legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),
afferisce principalmente all'attuazione del federalismo fiscale,
sulla base di quanto stabilito dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), concernente il
concorso degli enti ad autonomia speciale al perseguimento degli
obiettivi di perequazione e solidarieta', mentre le misure di
contenimento della spesa pubblica previste dal d.l. n. 78 del 2010
sono rivolte a fronteggiare la contingente situazione di crisi
economico-finanziaria e l'esclusione della loro applicabilita' agli
enti ad autonomia speciale pregiudicherebbe il conseguimento degli
obiettivi del predetto decreto-legge.
Inoltre, in situazioni di straordinaria necessita' ed urgenza,
potrebbe derogarsi anche alle procedure statutarie in ragione
dell'esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in
applicazione dei principi costituzionali fondamentali della
solidarieta' economica e sociale, dell'unita' della Repubblica e
della responsabilita' internazionale dello Stato.
2.3.- Con specifico riferimento alle censure rivolte alle
disposizioni contenute nell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, il
Presidente del Consiglio dei ministri afferma che esse concernono la
spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale a dire
uno degli aggregati di spesa piu' consistenti e di rilevanza
strategica ai fini dell'attuazione del piano di stabilita' interno,
con conseguente sottrazione di tali disposizioni ad ogni censura di
interesse regionale, anche perche' si tratta di norme non permanenti,
ma transitorie.
Inoltre i limiti ai rinnovi contrattuali da finanziare (art. 9,
comma 4) o il blocco economico alle progressioni in carriera (art. 9,
comma 21) non contrasterebbero ne' con l'art. 36 Cost. (poiche',
secondo la difesa dello Stato, «chi puo' dire cosa accadra' l'anno
prossimo»), ne' con l'art. 39 Cost. (dovendo la contrattazione
collettiva svolgersi nel quadro di compatibilita' finanziaria posto
dalla legge).
L'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 conterrebbe, poi, una
disposizione di principio, cui le Regioni debbono adeguarsi.
Inoltre l'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, con la
sentenza n. 151 del 2010, questa Corte ha stabilito che la disciplina
del rapporto di pubblico impiego e' riconducibile alla materia
dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.
3.- Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale le
parti hanno depositato alcune memorie.
3.1.- La Provincia autonoma di Bolzano deduce l'infondatezza
dell'eccezione di inammissibilita' sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, richiamando l'orientamento della Corte circa
la possibilita' di impugnazione di disposizioni contenute in un
decreto-legge anche dopo la conversione in legge dello stesso.
Nel merito la ricorrente afferma che le modificazioni all'art. 9,
comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 apportate dall'art. 1, comma
456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014), e quelle al comma 28 dello stesso art. 9 introdotte
dall'art. 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26
aprile 2012, n. 44, dall'art. 9, comma 12, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto «IVA» e altre
misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 6, comma 3,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 9, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia
di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni
e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, non
incidono sull'oggetto delle questioni di legittimita' costituzionale
promosse, le quali possono quindi essere considerate trasferite sul
nuovo testo delle disposizioni censurate.
La Provincia autonoma di Bolzano aggiunge che dalla sentenza n.
223 del 2012, con la quale questa Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78
del 2010 nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n.
196 del 2009, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del
5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonche' del 10% per la parte eccedente 150.000 euro, discende la
cessazione della materia del contendere in relazione alla questione
da essa ricorrente promossa, limitatamente al profilo appena
descritto.
La difesa provinciale, poi, afferma che, pur volendo considerare
le disposizioni contenute nell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 come
principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza
pubblica», occorre tener presente che, in virtu' del particolare
regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia autonoma
dall'art. 79 dello statuto speciale, esse sono comunque illegittime,
poiche' introducono in via unilaterale misure e strumenti per il
conseguimento del generale obiettivo del contenimento della spesa
pubblica.
Inoltre, i commi 28 e 29 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010,
risolvendosi in prescrizioni di dettaglio ed escludendo qualsiasi
margine determinativo in capo alla Provincia, comportano
l'introduzione in capo alla stessa ricorrente di un obbligo di
contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
che si aggiunge illegittimamente a quelli previsti dall'art. 79 dello
statuto di autonomia speciale.
3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri riafferma che le
previsioni contenute nell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 soddisfano i
requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte affinche' le
norme statali che impongono limiti alla spesa di Regioni ed enti
locali possano qualificarsi come principi fondamentali in materia di
«coordinamento della finanza pubblica». Infatti, esse pongono
solamente obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (intesi
anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene
non generale, della spesa corrente), senza prevedere strumenti o
modalita' per il loro perseguimento.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, inoltre, che il d.l.
n. 78 del 2010 costituisca la prima di quattro manovre economiche che
l'evolversi di una grande crisi economica internazionale ha indotto
il Governo ad adottare in via d'urgenza al fine di assicurare la
stabilita' finanziaria del Paese (la difesa dello Stato ha anche
richiamato, al riguardo, la sentenza n. 310 del 2013 di questa
Corte). In un simile contesto, deve riconoscersi allo Stato la
possibilita' di intervenire in ogni materia, in forza dei principi
fondamentali della solidarieta' politica, economica e sociale (art. 2
Cost.), dell'unitarieta' dello Stato (art. 5 Cost.),
dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.), della
sussidiarieta' (art. 118 Cost.), della responsabilita' finanziaria
(art. 119 Cost.), della tutela dell'unita' giuridica ed economica
della Nazione (art. 120 Cost.).
Con specifico riferimento alle censure rivolte alle disposizioni
contenute nell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, l'Avvocatura generale
dello Stato ribadisce la loro infondatezza perche' le norme impugnate
costituiscono principi fondamentali in materia di «coordinamento
della finanza pubblica» (commi 1, 2, 2-bis, 28, 29) ovvero sono
riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile» (commi 1, 2,
2-bis, 3, 4) e a quella della «perequazione delle risorse
finanziarie» (comma 2-bis). In proposito, la difesa dello Stato
ricorda anche che, con le sentenze n. 173 e n. 215 del 2012, questa
Corte ha dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle sollevate
dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Considerato in diritto
1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l'altro,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2,
2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 117,
terzo comma, e 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al
Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige).
1.1.- L'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 stabilisce che,
negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo
dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010.
La ricorrente afferma che la norma viola l'art. 119 Cost.,
poiche' concerne una specifica voce di spesa e fissa con precisione
la misura del taglio, ledendo l'autonomia organizzativa e finanziaria
della Provincia. Quest'ultima aggiunge che la norma contrasta anche
con le disposizioni contenute nel Titolo VI del d.P.R. n. 670 del
1972, poiche' impone limiti a minute voci di spesa e stabilisce le
specifiche modalita' di contenimento delle stesse. Infine, ad avviso
della difesa provinciale, la norma impugnata viola l'art. 8, numero
1), del d.P.R. n. 670 del 1972, perche' invade la competenza
legislativa primaria della Provincia in materia di «ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetti».
1.2.- L'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, prevede, nel
primo periodo, che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle
amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono
ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo
fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente
150.000 euro, e che le indennita' corrisposte ai responsabili degli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per
cento; nonche', nel quarto periodo, che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013,
nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari
degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura
superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.
Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni contrastano con il
Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, e con l'art. 119 Cost., i quali
le riconoscono autonomia finanziaria. Inoltre violano l'art. 8,
numero 1), del d.P.R. n. 670 del 1972, che attribuisce alla Provincia
autonoma di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di
«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi
addetti»
1.3.- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, stabilisce
che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (ora prorogato al 2014)
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001 non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed
e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.
La ricorrente afferma che tale norma e' illegittima sia perche',
concernendo una specifica voce di spesa e fissando con precisione la
misura del taglio, lede l'autonomia organizzativa e finanziaria
assicuratale dall'art. 119 Cost e dal Titolo VI del d.P.R. n. 670 del
1972, sia perche' contrasta con l'art. 8, numero 1), del d.P.R. n.
670 del 1972, che prevede la competenza legislativa primaria della
Provincia in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetti».
1.4.- L'art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, prevede che nei
confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale
delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni
normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro
favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di
incarichi aggiuntivi.
La ricorrente sostiene che tale disposizione sia affetta dagli
stessi vizi denunciati in riferimento all'art. 9, comma 2-bis.
1.5.- L'art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, stabilisce -
con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed accordi
stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge -
che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
per cento.
La Provincia autonoma di Bolzano sostiene che la norma, se fosse
ritenuta ad essa applicabile, lederebbe le sue prerogative.
1.6. - Sono impugnati, infine, i commi 28 e 29 dell'art. 9 del
d.l. n. 78 del 2010.
Il primo prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti
pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009; che, per le medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri
rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al
lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30), non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009;
che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni,
le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
Il comma 29 dispone che «Le societa' non quotate, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro
politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente
articolo».
La difesa provinciale afferma che entrambe tali disposizioni,
concernendo specifiche voci di spesa e fissando misure di dettaglio,
violano l'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' eccedono dalla
competenza statale concorrente in materia di «coordinamento della
finanza pubblica», e l'art. 119 Cost., perche' ledono l'autonomia
organizzativa e finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano.
2.- Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre
questioni promosse dalla ricorrente, deve essere esaminata
preliminarmente l'eccezione di inammissibilita' sollevata dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in particolare, che
il ricorso sia tardivo, perche' proposto contro norme gia' contenute
nel d.l. n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e,
quindi, in ipotesi immediatamente lesive. Esse, dunque, avrebbero
dovuto essere impugnate con ricorso proposto entro 60 giorni
dall'emanazione del decreto-legge, mentre invece il ricorso e' stato
proposto dalla Provincia di Bolzano solamente dopo la conversione in
legge.
L'eccezione non e' fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato l'ammissibilita' di
questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge
proposte solo successivamente alla conversione in legge e tale
principio e' stato ribadito anche con riferimento a questioni
promosse da enti diversi dalla Provincia autonoma di Bolzano contro
disposizioni contenute nel d.l. n. 78 del 2010 (sentenze n. 215 e n.
173 del 2012).
3.- Sempre in via preliminare, la Corte osserva che il giudizio
e' stato promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla base di
una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, ai sensi
dell'art. 44, numero 5), dello statuto speciale. In tali casi, gli
atti di ratifica dei rispettivi Consigli devono intervenire ed essere
prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte
ricorrente (sentenza n. 142 del 2012).
Nel caso di specie non rileva la tempestivita' di siffatta
ratifica e del relativo deposito in quanto questa Corte ha piu' volte
ribadito che per i ricorsi promossi prima della citata sentenza
sussistono gli estremi dell'errore scusabile gia' riconosciuto in
ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che
tale profilo di inammissibilita' a lungo non e' stato rilevato, si'
da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una
interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203, n.
202, n. 178 e n. 142 del 2012).
Il ricorso e' percio' sotto tale aspetto ammissibile.
4. - Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
Come gia' riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 215 del
2012), detta disposizione, nello stabilire un limite massimo al
trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli
enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni
2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle
Regioni e delle Province autonome a titolo di trattamento economico
del personale gia' in servizio alla data di entrata in vigore della
norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010; si tratta,
pertanto, di una norma che impone un limite generale ad una rilevante
voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato
nell'esercizio della sua potesta' legislativa concorrente in materia
di «coordinamento della finanza pubblica».
5.- Le questioni promosse nei confronti dell'art. 9, comma 2, del
d.l. n. 78 del 2010 sono in parte inammissibili e in parte non
fondate.
La menzionata norma statale esprime due precetti.
Quello dettato dal primo periodo, relativo all'imposizione di una
riduzione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici
nella parte in cui superano certi limiti, e' stato rimosso dalla
sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale. Pertanto, in riferimento a tale aspetto, le questioni
promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano sono inammissibili
perche' ormai prive di oggetto (sentenza n. 294 del 2012; ordinanze
n. 125 del 2013 e n. 303 del 2012).
Per quel che riguarda, invece, il quarto periodo del comma 2
dell'art. 9 - secondo il quale i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere
stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto
stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal
medesimo titolare - le questioni non sono fondate.
Infatti tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante
a lavoratori (come i dirigenti della ricorrente Provincia) il cui
rapporto e' contrattualizzato, e' riconducibile alla materia
dell'«ordinamento civile». La norma, pertanto, e' stata
legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza
legislativa esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. (questa Corte ha affermato che il trattamento
economico dei dirigenti pubblici e' compreso nella materia
dell'«ordinamento civile» gia' nella sentenza n. 18 del 2013).
6.- Le questioni di legittimita' costituzionale promosse nei
confronti dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 non sono
fondate.
Va premesso che l'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), ha introdotto
nella norma impugnata modifiche che non sono tali da incidere
sull'oggetto delle questioni di legittimita' costituzionale promosse
dalla Provincia ricorrente e che, pertanto, debbono essere
considerate trasferite nel nuovo testo del comma 2-bis dell'art. 9
del d.l. n. 78 del 2010.
Questo, disponendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale non puo' superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, ha natura di principio fondamentale in materia
di «coordinamento della finanza pubblica», poiche' introduce un
limite per un settore rilevante della spesa per il personale,
costituito dalle voci del trattamento accessorio (sentenza n. 215 del
2012). La norma, dunque, e' stata legittimamente emanata dallo Stato
nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella
predetta materia.
7.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
Tale disposizione, nella parte in cui concerne il personale
dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono
tutti contrattualizzati), e' riconducibile alla materia
dell'«ordinamento civile» (sentenza n. 173 del 2012).
Essa, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di
livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si
applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, rafforza il principio gia'
affermato dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale
il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonche'
qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio
o su designazione della stessa.
Si tratta di disciplina diretta a conformare due degli istituti
del rapporto di lavoro che lega i dirigenti alle pubbliche
amministrazioni di appartenenza: il trattamento economico e il regime
di esclusivita'.
L'art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, dunque, attiene
direttamente ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti del
contratto di lavoro pubblico, stabilendo che il trattamento economico
erogato al dirigente dall'amministrazione di appartenenza remunera
tutta l'attivita' da lui svolta, anche quella connessa con lo
svolgimento di incarichi aggiuntivi che, seppure non vietata in
assoluto, non puo' dar luogo alla corresponsione, a favore del
dirigente medesimo, di emolumenti che si aggiungano a quel
trattamento economico.
E, come affermato da questa Corte (sentenza n. 77 del 2013), la
competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile»
vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento
alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
8.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 e' inammissibile.
La ricorrente, infatti, si e' limitata a dedurre che tale
disposizione lederebbe le sue prerogative, senza indicare quali, e ha
omesso di specificare il parametro costituzionale violato.
9.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
La norma, successivamente al ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano, ha subito alcune modificazioni che non sono tali da incidere
sull'oggetto delle questioni di legittimita' costituzionale che,
pertanto, debbono ritenersi trasferite nel nuovo testo delle
disposizioni.
Orbene, l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, imponendo, a
partire dal 2011, limiti alla possibilita' per le pubbliche
amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo
determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' limiti alla spesa
sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di
formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione
di lavoro e il lavoro accessorio, e' stata legittimamente emanata
dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in
materia di «coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del
2013 e n. 173 del 2012).
La norma impugnata pone un obiettivo generale di contenimento
della spesa relativa ad un vasto settore del personale, ma al
contempo lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le
misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di
rapporti di lavoro da esso previsti.
10.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.
Questa Corte ha gia' affermato che la norma censurata e'
riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile» di competenza
esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost. (sentenza n. 173 del 2012).
L'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 estende anche a
soggetti di diritto privato (quali sono le societa' partecipate dalle
pubbliche amministrazioni), le disposizioni in tema di assunzioni
dettate dallo stesso art. 9. Orbene, la disciplina in tema di «regime
giuridico» delle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni
deve essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile» quando
non attenga alle forme di svolgimento di attivita' amministrativa
(sentenza n. 326 del 2008). Si deve quindi concludere che anche
l'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010, riguardando la
disciplina delle assunzioni, e' estraneo ai profili strettamente
connessi con lo svolgimento di attivita' amministrativa e deve essere
ricondotto anche per tali profili alla normativa in tema di
ordinamento di queste societa' di capitali, oggetto, in generale, di
norme di diritto privato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori
questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso
indicato in epigrafe,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122, promosse, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e
all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa
dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in
epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010
promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1),
ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma
di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 78
del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8,
numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010
promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1),
ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma
di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010
promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1),
ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma
di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.,
dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in
epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010
promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.,
dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Nessun commento:
Posta un commento