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giovedì 3 aprile 2014

Msg. 6 marzo 2014, n. 3116 dell'INPS I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 6-3-2014 n. 3116 Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.





Msg. 6 marzo 2014, n. 3116 dell'INPS
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 6-3-2014 n. 3116
Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 6 marzo 2014, n. 3116 (1).

Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 convertito con L. n. 214 del 2011.

Pensione di vecchiaia

Per i lavoratori in esame si confermano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia già in vigore alla data del 31.12.92, così come previsto dall’art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 503 del 1992 sia per quanto riguarda il requisito anagrafico, confermando le disposizioni impartite con la Circ. I. P. n. 16 del 23 luglio 1993, sia per quello contributivo (15 anni).

Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).

Pensione anticipata

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 214 del 2011, di conversione del D.L. n. 201 del 2011, i requisiti per il diritto a pensione anticipata prescritti dalla disposizione legislativa in esame, validi per la generalità dei lavoratori, si applicano anche al personale non vedente (cfr. Circ. 14 marzo 2012, n. 37, INPS).



D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1

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