N. 59 ORDINANZA 24 - 27 marzo 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari - Soppressione di taluni
tribunali ordinari o di sezioni distaccate.
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), art. 1,
comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148), art. 1, con l'allegata Tabella A.
-
(GU n.15 del 2-4-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e dell'art. 1
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), con l'allegata Tabella A, promossi dal Tribunale
ordinario di Orvieto con ordinanza del 4 giugno 2013, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con due ordinanze del 24 maggio
2013, dal Tribunale ordinario di Forli', sezione distaccata di
Cesena, con ordinanza del 17 luglio 2013 e dal Tribunale ordinario di
Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16
luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232, 237 e 245
del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 41, 44, 45 e 47, prima serie speciale, dell'anno
2013.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Orvieto, con ordinanza del
4 giugno 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con due ordinanze del 24 maggio 2013, il Tribunale ordinario di
Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16
luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232 e 245 del
registro ordinanze 2013, hanno sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo
e quarto comma, 77, secondo comma, 3, 5 e 81 della Costituzione;
che il Tribunale ordinario di Orvieto, il Tribunale ordinario di
Forli', sezione distaccata di Cesena - quest'ultimo con ordinanza del
17 luglio 2013, iscritta al n. 237 del registro ordinanze del 2013 -
e il Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di
Ventimiglia, hanno sollevato, nel complesso, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A,
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale
ordinario di Orvieto, della sezione distaccata di Cesena del
Tribunale ordinario di Forli', del Tribunale ordinario di Sanremo e
della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento, nel
complesso, agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo
comma, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost.;
che, nelle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 212, 237 e 245
del registro ordinanze 2013, i giudici a quibus assumono la rilevanza
delle questioni, atteso che le successive udienze dei giudizi
principali, incardinati dinanzi a loro, si sarebbero tenute dopo
l'acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, e, dunque,
rispettivamente, dinanzi al Tribunale ordinario di Terni, al
Tribunale ordinario di Forli' e al Tribunale ordinario di Imperia;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, premesso
in entrambe le ordinanze di essere stato adito, tra l'altro, da
avvocati «che gravitano prevalentemente sulla sede distaccata di
Ostia», della cui soppressione si dolevano, osserva, in punto di
rilevanza, che sono stati impugnati provvedimenti del Presidente
della Corte d'appello di Roma e del Presidente del Tribunale
ordinario di Roma, con i quali era stata in parte avviata e, in parte
realizzata, la soppressione della suddetta sezione distaccata, e dei
quali disponeva la sospensione con ordinanza cautelare, provvedimenti
che poggiavano sulla delega legislativa di cui all'art. 1, comma 2,
della legge n. 148 del 2011;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale
ordinario di Orvieto, nel sottoporre al vaglio della Corte l'art. 1,
comma 2, della legge n. 148 del 2011, deduce: a) l'illegittimita'
costituzionale dello stesso in quanto norma intrusa rispetto
all'oggetto del decreto-legge convertito, in ragione dei principi
affermati dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza
n. 22 del 2012, che ravvisa nell'art. 77, secondo comma, Cost., il
fondamento della necessaria omogeneita' del contenuto della legge di
conversione; b) la violazione sia dell'art. 77, secondo comma, sia
dell'art. 72, primo e quarto comma, Cost., non essendo stato
rispettato il procedimento ordinario di approvazione delle leggi; c)
in via consequenziale, l'illegittimita' derivata dell'art. 1, con
l'allegata Tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012,
limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sospetta
di illegittimita' costituzionale l'art. 1, comma 2, della legge n.
148 del 2011, deducendo, in entrambe le ordinanze di rimessione, la
violazione degli artt. 72, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost.,
con argomentazioni analoghe a quelle prospettate dal Tribunale
ordinario di Orvieto;
che la sezione distaccata di Cesena del Tribunale ordinario di
Forli' censura l'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in
cui ha sancito la soppressione di essa sezione distaccata, per la
violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento ai criteri direttivi
dell'art. 1, comma 2, lettere d) e b), della legge n. 148 del 2011,
atteso che la richiamata lettera d) prevedeva, tra i principi e
criteri direttivi, la possibilita' non solo di sopprimere ma anche di
ridurre il numero delle sezioni distaccate, facendo applicazione dei
criteri direttivi di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, della
legge n. 148 del 2011;
che sussisterebbe la violazione di quattro dei criteri fissati
alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011,
non avendo il legislatore delegato tenuto conto del numero degli
abitanti, dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e
delle sopravvenienze, nonche', in particolare, della specificita' del
territorio di Cesena come risultante, peraltro, da alcuni dati
normativi, considerato, in particolare, che con il decreto
legislativo 6 marzo 1992, n. 252 (Istituzione della provincia di
Rimini) venne scorporata la Provincia di Rimini dalla Provincia di
Forli', e la denominazione di quest'ultima venne mutata in Provincia
di Forli-Cesena, e che l'art. 8, comma 3, lettera a), dello statuto
della Provincia attribuisce al circondario di Cesena anche
l'esercizio di funzioni proprie e non solo delegate;
che la sezione distaccata di Ventimiglia del Tribunale ordinario
di Sanremo sospetta di illegittimita' costituzionale l'art. 1, comma
2, della legge n. 148 del 2011, in quanto violerebbe: a) gli artt.
70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., secondo
argomentazioni analoghe a quelle gia' sopra illustrate; b) altresi'
l'art. 5 Cost. il quale promuove le autonomie locali e il piu' ampio
decentramento amministrativo; c) gli artt. 3 ed 81 Cost., poiche',
premesso che l'espressione «circondari di comuni capoluogo di
provincia», ai fini della permanenza del tribunale ordinario, deve
essere riferita alla circoscrizione amministrativa, nel senso di
preservare un tribunale ordinario per ogni territorio provinciale, il
legislatore delegato avrebbe dovuto valutare le maggiori pendenze e
le maggiori sopravvenienze degli uffici giudiziari di Sanremo e di
Ventimiglia rispetto a quelle di Imperia, nonche' la posizione
decentrata di quest'ultimo ufficio giudiziario, in contrasto con le
esigenze di efficienza e di risparmio di spesa;
che la medesima sezione distaccata sospetta altresi' di
illegittimita' costituzionale l'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012,
con l'allegata Tabella A, che, nel prevedere la soppressione del
Tribunale ordinario di Sanremo e della sezione distaccata di
Ventimiglia, violerebbe gli artt. 5, 25, primo comma, 76, 24, primo
comma, e 41 Cost., distogliendo il cittadino dal giudice naturale
precostituito per legge, limitando l'accesso alla giustizia e
incidendo sulla effettivita' della tutela, anche in riferimento ai
criteri direttivi dell'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge n. 148 del 2011;
che in tutti i giudizi, con autonome difese, e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo:
a) con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, comma 2, della
legge n. 148 del 2011, e dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012,
quest'ultimo per illegittimita' derivata, che la questione sarebbe
manifestamente infondata alla luce della sentenza n. 237 del 2013;
b) rispetto all'impugnazione dell'art. 1, con l'allegata Tabella
A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui sopprime la sezione
distaccata di Cesena del Tribunale ordinario di Forli', e con
richiamo alla sentenza n. 237 del 2013, che la sezione non e'
insediata presso il capoluogo della provincia e, dunque, non rientra
tra gli uffici giudiziari di cui era esclusa la soppressione;
c) la inesistenza dei prospettati eccessi di delega, tenuto conto
che l'esigenza di una capillare presenza di un organo di giustizia
sul territorio viene assicurata dal giudice di pace, e che la stessa
e' ridimensionata sia dallo sviluppo delle vie di comunicazione sia
dalle nuove possibilita' offerte dagli strumenti informatici e
telematici, di cui agli artt. 16 e seguenti del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 17 dicembre 2012, n. 221, le quali hanno introdotto l'obbligo
delle comunicazioni e notificazioni per via telematica e di deposito
telematico degli atti processuali;
d) la trattazione di una serie limitata di affari da parte delle
sezioni distaccate e l'assegnazione dei magistrati alle stesse non in
forza di piante organiche, ma sulla base di criteri determinati con
la procedura tabellare di cui all'art. 7-bis del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
e) i gravi inconvenienti che si erano verificati sotto il profilo
dell'efficienza del servizio, in particolare con riguardo a criteri
di economicita';
f) la impossibilita' di attuare le cosiddette economie di
specializzazione nella gestione di una sezione distaccata, laddove si
impongono provvedimenti di assegnazione tabellare dei pochi giudici
disponibili, non solo alle piu' diverse funzioni, ma anche a diverse
sedi;
g) la impossibilita' di procedere alla soppressione di alcun
tribunale nel distretto della Corte d'appello di Bologna, in quanto
tutti aventi sede presso capoluoghi di provincia, con la conseguenza
che era stata disposta l'aggregazione di tutte le sezioni distaccate,
ivi inclusa quella di Cesena, alle rispettive sedi circondariali;
h) la inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione
distaccata di Ventimiglia in quanto priva di motivazione sulla
rilevanza ed in ragione dell'integrale rinvio alle difese delle
parti;
i) la infondatezza nel merito della stessa, atteso che la
soppressione del Tribunale ordinario di Sanremo e della sezione
distaccata di Ventimiglia rispondeva ai criteri direttivi introdotti
dalla legge delega, che, in particolare, i dati statistici del
distretto della Corte d'appello di Genova caratterizzavano
quest'ultimo per un'eccessiva presenza di tribunali rispetto al
numero degli abitanti e all'estensione territoriale, e che solo il
Tribunale ordinario di Genova vantava dimensioni e parametri sopra
gli standard prescelti mentre per gli altri tribunali potevano essere
rilevati valori estremamente modesti (in particolare Imperia, Sanremo
e Chiavari);
l) la inesistenza della violazione dell'art. 25 Cost., in ragione
delle motivazioni contenute nella sentenza n. 237 del 2013.
Considerato che i giudizi vanno riuniti perche' pongono questioni
identiche o comunque fra loro strettamente connesse, in relazione
alla normativa censurata;
che, preliminarmente, va osservato che la potestas iudicandi del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio non puo' ritenersi
esaurita, dato che la concessione della misura cautelare veniva
fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale, e che in tal caso la
sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato si deve
ritenere di carattere provvisorio e temporaneo, fino alla ripresa del
giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 83 del 2013);
che il Tribunale ordinario di Orvieto, con ordinanza del 4 giugno
2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due
ordinanze del 24 maggio 2013, il Tribunale ordinario di Sanremo,
sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16 luglio 2013,
rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232 e 245 del registro
ordinanze 2013, hanno sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo
e quarto comma, 77, secondo comma, 3, 5 e 81 della Costituzione;
che il Tribunale ordinario di Orvieto, il Tribunale ordinario di
Forli', sezione distaccata di Cesena, con ordinanza del 17 luglio
2013, iscritta al n. 237 del registro ordinanze del 2013, e il
Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia,
hanno sollevato, nel complesso, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148),
limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di
Orvieto, della sezione distaccata di Cesena del Tribunale ordinario
di Forli', del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa
sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento, nel complesso,
agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, 72,
primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost.;
che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 5,
70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost., e
dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012,
nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di Sanremo e la
sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento agli artt. 5, 24,
primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76 Cost., entrambe
sollevate dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di
Ventimiglia, sono manifestamente inammissibili;
che il rimettente, con riguardo alla trattazione della
controversia dinanzi a se', fa esclusivo generico riferimento ad una
precedente restituzione degli atti da parte del Presidente della
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ma non
offre alcun elemento (stato del procedimento, parti del giudizio,
oggetto di quest'ultimo) identificativo della controversia, ai fini
del controllo della rilevanza della questione rimessa a questa Corte;
che la mancata considerazione dei profili sopra indicati si
risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla
rilevanza delle questioni, con conseguente inammissibilita' della
stesse (ordinanza n. 21 del 2014);
che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel
complesso, agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma,
Cost., dal Tribunale ordinario di Orvieto e dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sono manifestamente infondate
in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013;
che nella citata sentenza si e', infatti, affermato «[...] che la
disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del
2011 - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di
primo grado - non altera l'omogeneita' del decreto-legge oggetto di
conversione [...] la delega conferita e' diretta a realizzare
risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonche' al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del
2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione
del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e
prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il
voto di fiducia su un maxi-emendamento, non e' fondato [...]» atteso
che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile
dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni
di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata
la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost.,
poiche' risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia
l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di
delegazione legislativa»;
che anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte
in cui sopprime il Tribunale ordinario di Orvieto, sollevata da
quest'ultimo in ragione della illegittimita' costituzionale della
legge delega, conseguentemente, e' manifestamente infondata;
che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, con
l'allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui
sopprime la sezione distaccata di Cesena, sollevata, in riferimento
all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art.
1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in particolare, lettere d) e
b), dal Tribunale ordinario di Forli', sezione distaccata di Cesena,
e' manifestamente infondata;
che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si e' in
presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei
singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al
Governo, nel quadro di una piu' ampia valutazione del complessivo
assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado,
finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di
efficienza;
che tale valutazione e' stata effettuata sulla base di
un'articolata attivita' istruttoria, come si desume dalla relazione
che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche
allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realta'
territoriali, illustrano le modalita' di applicazione dei criteri -,
nonche' dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle
Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento;
che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio
della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155
del 2012 dei relativi criteri;
che nell'adozione del decreto legislativo sono state considerate,
specificamente, le singole realta', da cui emerge che nel distretto
di Corte d'appello di Bologna vi erano solo tribunali provinciali,
non sopprimibili, tre di rilevanti dimensioni (Bologna, Modena,
Reggio Emilia), altri quattro sostanzialmente in linea con gli
standard di rendimento (Parma, Forli', Ravenna e Ferrara), nonche'
due sotto i parametri di riferimento (Piacenza e Rimini), per cui
l'unico intervento di razionalizzazione attivabile consisteva nella
soppressione delle sezioni distaccate, che consentiva di recuperare
risorse da riallocare in modo funzionale presso gli altri uffici del
distretto;
che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013 rispetto ad
altre sedi giudiziarie di primo grado soppresse, da una parte risulta
che non vi e' stata una esplicita o formale violazione dei criteri di
delega, dall'altra che la loro applicazione non manifesta elementi di
irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli
interessi;
che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal
carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata
valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori
in una comparazione meramente statistica, come si assume, in
sostanza, nell'ordinanza di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in
una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale al fine
del riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado;
che la possibilita' di sopprimere o ridurre le sezioni distaccate
risponde all'obiettivo di garantire che ciascun tribunale potesse
acquisire una dimensione media quanto piu' possibile vicina al
modello ideale di ufficio giudiziario individuato secondo il ricorso
a standard oggettivi di efficiente allocazione delle risorse umane,
di razionale distribuzione delle dotazioni strumentali, di un
corretto livello di domanda di giustizia nonche' di un'equa
distribuzione dei carichi di lavoro, standard in grado di garantire
anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati;
che la soppressione della sezione distaccata di Cesena veniva
disposta per una funzionale riorganizzazione degli uffici giudiziari
del distretto della Corte d'appello di Bologna, ove non poteva
procedersi alla soppressione di alcuno dei Tribunali, in quanto tutti
provinciali, nella gia' richiamata dimensione nazionale
dell'intervento del legislatore delegato come sancito dai criteri
della delega legislativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5,
70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata
di Ventimiglia, con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata Tabella A,
limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di
Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia,
sollevata, in riferimento agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo
comma, 41, primo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con
l'ordinanza in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148
del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 72,
primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Orvieto e dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A,
del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 72,
primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Orvieto, con l'ordinanza in epigrafe;
5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A,
del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 76,
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forli', sezione
distaccata di Cesena, con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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