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giovedì 3 aprile 2014

Corte Costituzionale: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari - Soppressione di taluni tribunali ordinari o di sezioni distaccate. - Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), art. 1, comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 1, con l'allegata Tabella A. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 2-4-2014)


 
N. 59 ORDINANZA 24 - 27 marzo 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione  della  distribuzione  sul
  territorio  degli  uffici  giudiziari  -  Soppressione  di   taluni
  tribunali ordinari o di sezioni distaccate.
- Legge  14  settembre  2011,  n.  148  (Conversione  in  legge,  con
  modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  recante
  ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria  e  per
  lo sviluppo.  Delega  al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
  distribuzione sul territorio  degli  uffici  giudiziari),  art.  1,
  comma 2; decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155  (Nuova
  organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici  del  pubblico
  ministero, a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  14
  settembre 2011, n. 148), art. 1, con l'allegata Tabella A.
-  
(GU n.15 del 2-4-2014 )  

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  2,
della legge 14 settembre 2011, n.  148  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo.  Delega  al   Governo   per   la   riorganizzazione   della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e dell'art.  1
del  decreto  legislativo   7   settembre   2012,   n.   155   (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), con  l'allegata  Tabella  A,  promossi  dal  Tribunale
ordinario di Orvieto con ordinanza del 4 giugno 2013,  dal  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con due ordinanze del 24 maggio
2013, dal  Tribunale  ordinario  di  Forli',  sezione  distaccata  di
Cesena, con ordinanza del 17 luglio 2013 e dal Tribunale ordinario di
Sanremo, sezione distaccata di  Ventimiglia,  con  ordinanza  del  16
luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232, 237 e 245
del registro ordinanze 2013 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica nn. 41, 44, 45 e 47, prima serie speciale, dell'anno
2013.
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Orvieto, con ordinanza del
4 giugno 2013, il Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio,
con due ordinanze del 24  maggio  2013,  il  Tribunale  ordinario  di
Sanremo, sezione distaccata di  Ventimiglia,  con  ordinanza  del  16
luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232 e 245  del
registro ordinanze 2013, hanno sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,
n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo  per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio  degli  uffici
giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72,  primo
e quarto comma, 77, secondo comma, 3, 5 e 81 della Costituzione;
    che il Tribunale ordinario di Orvieto, il Tribunale ordinario  di
Forli', sezione distaccata di Cesena - quest'ultimo con ordinanza del
17 luglio 2013, iscritta al n. 237 del registro ordinanze del 2013  -
e  il  Tribunale  ordinario  di  Sanremo,   sezione   distaccata   di
Ventimiglia,   hanno   sollevato,   nel   complesso,   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, con  l'allegata  Tabella  A,
del  decreto  legislativo   7   settembre   2012,   n.   155   (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale
ordinario  di  Orvieto,  della  sezione  distaccata  di  Cesena   del
Tribunale ordinario di Forli', del Tribunale ordinario di  Sanremo  e
della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento, nel
complesso, agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41,  primo
comma, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost.;
    che, nelle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 212, 237 e 245
del registro ordinanze 2013, i giudici a quibus assumono la rilevanza
delle  questioni,  atteso  che  le  successive  udienze  dei  giudizi
principali, incardinati dinanzi a  loro,  si  sarebbero  tenute  dopo
l'acquisto di efficacia del  d.lgs.  n.  155  del  2012,  e,  dunque,
rispettivamente,  dinanzi  al  Tribunale  ordinario  di   Terni,   al
Tribunale ordinario di Forli' e al Tribunale ordinario di Imperia;
    che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  premesso
in entrambe le ordinanze di  essere  stato  adito,  tra  l'altro,  da
avvocati «che gravitano  prevalentemente  sulla  sede  distaccata  di
Ostia», della cui soppressione si  dolevano,  osserva,  in  punto  di
rilevanza, che sono  stati  impugnati  provvedimenti  del  Presidente
della  Corte  d'appello  di  Roma  e  del  Presidente  del  Tribunale
ordinario di Roma, con i quali era stata in parte avviata e, in parte
realizzata, la soppressione della suddetta sezione distaccata, e  dei
quali disponeva la sospensione con ordinanza cautelare, provvedimenti
che poggiavano sulla delega legislativa di cui all'art. 1,  comma  2,
della legge n. 148 del 2011;
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il   Tribunale
ordinario di Orvieto, nel sottoporre al vaglio della Corte l'art.  1,
comma 2, della legge n. 148 del  2011,  deduce:  a)  l'illegittimita'
costituzionale  dello  stesso  in  quanto  norma   intrusa   rispetto
all'oggetto del decreto-legge convertito,  in  ragione  dei  principi
affermati dalla Corte costituzionale, in particolare  nella  sentenza
n. 22 del 2012, che ravvisa nell'art. 77, secondo  comma,  Cost.,  il
fondamento della necessaria omogeneita' del contenuto della legge  di
conversione; b) la violazione sia dell'art. 77,  secondo  comma,  sia
dell'art.  72,  primo  e  quarto  comma,  Cost.,  non  essendo  stato
rispettato il procedimento ordinario di approvazione delle leggi;  c)
in via consequenziale, l'illegittimita'  derivata  dell'art.  1,  con
l'allegata Tabella A,  del  decreto  legislativo  n.  155  del  2012,
limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto;
    che il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio  sospetta
di illegittimita' costituzionale l'art. 1, comma 2,  della  legge  n.
148 del 2011, deducendo, in entrambe le ordinanze di  rimessione,  la
violazione degli artt. 72, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost.,
con  argomentazioni  analoghe  a  quelle  prospettate  dal  Tribunale
ordinario di Orvieto;
    che la sezione distaccata di Cesena del  Tribunale  ordinario  di
Forli' censura l'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012,  nella  parte  in
cui ha sancito la soppressione di essa  sezione  distaccata,  per  la
violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento  ai  criteri  direttivi
dell'art. 1, comma 2, lettere d) e b), della legge n. 148  del  2011,
atteso che la richiamata lettera  d)  prevedeva,  tra  i  principi  e
criteri direttivi, la possibilita' non solo di sopprimere ma anche di
ridurre il numero delle sezioni distaccate, facendo applicazione  dei
criteri direttivi di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2,  della
legge n. 148 del 2011;
    che sussisterebbe la violazione di quattro  dei  criteri  fissati
alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, della legge n.  148  del  2011,
non avendo il legislatore delegato  tenuto  conto  del  numero  degli
abitanti, dell'estensione del territorio, dei  carichi  di  lavoro  e
delle sopravvenienze, nonche', in particolare, della specificita' del
territorio di  Cesena  come  risultante,  peraltro,  da  alcuni  dati
normativi,  considerato,  in  particolare,   che   con   il   decreto
legislativo 6 marzo 1992, n.  252  (Istituzione  della  provincia  di
Rimini) venne scorporata la Provincia di Rimini  dalla  Provincia  di
Forli', e la denominazione di quest'ultima venne mutata in  Provincia
di Forli-Cesena, e che l'art. 8, comma 3, lettera a),  dello  statuto
della  Provincia  attribuisce  al   circondario   di   Cesena   anche
l'esercizio di funzioni proprie e non solo delegate;
    che la sezione distaccata di Ventimiglia del Tribunale  ordinario
di Sanremo sospetta di illegittimita' costituzionale l'art. 1,  comma
2, della legge n. 148 del 2011, in quanto violerebbe:  a)  gli  artt.
70, 72, primo e quarto  comma,  77,  secondo  comma,  Cost.,  secondo
argomentazioni analoghe a quelle gia' sopra illustrate;  b)  altresi'
l'art. 5 Cost. il quale promuove le autonomie locali e il piu'  ampio
decentramento amministrativo; c) gli artt. 3 ed  81  Cost.,  poiche',
premesso  che  l'espressione  «circondari  di  comuni  capoluogo   di
provincia», ai fini della permanenza del  tribunale  ordinario,  deve
essere riferita alla  circoscrizione  amministrativa,  nel  senso  di
preservare un tribunale ordinario per ogni territorio provinciale, il
legislatore delegato avrebbe dovuto valutare le maggiori  pendenze  e
le maggiori sopravvenienze degli uffici giudiziari di  Sanremo  e  di
Ventimiglia rispetto  a  quelle  di  Imperia,  nonche'  la  posizione
decentrata di quest'ultimo ufficio giudiziario, in contrasto  con  le
esigenze di efficienza e di risparmio di spesa;
    che  la  medesima  sezione  distaccata   sospetta   altresi'   di
illegittimita' costituzionale l'art. 1 del d.lgs. n.  155  del  2012,
con l'allegata Tabella A, che,  nel  prevedere  la  soppressione  del
Tribunale  ordinario  di  Sanremo  e  della  sezione  distaccata   di
Ventimiglia, violerebbe gli artt. 5, 25, primo comma, 76,  24,  primo
comma, e 41 Cost., distogliendo il  cittadino  dal  giudice  naturale
precostituito  per  legge,  limitando  l'accesso  alla  giustizia   e
incidendo sulla effettivita' della tutela, anche  in  riferimento  ai
criteri direttivi dell'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge n. 148 del 2011;
    che in tutti i giudizi, con autonome difese,  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo:
    a) con riguardo all'impugnazione  dell'art.  1,  comma  2,  della
legge n. 148 del 2011, e dell'art. 1 del  d.lgs.  n.  155  del  2012,
quest'ultimo per illegittimita' derivata, che  la  questione  sarebbe
manifestamente infondata alla luce della sentenza n. 237 del 2013;
    b) rispetto all'impugnazione dell'art. 1, con l'allegata  Tabella
A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui sopprime la sezione
distaccata di  Cesena  del  Tribunale  ordinario  di  Forli',  e  con
richiamo alla sentenza n.  237  del  2013,  che  la  sezione  non  e'
insediata presso il capoluogo della provincia e, dunque, non  rientra
tra gli uffici giudiziari di cui era esclusa la soppressione;
    c) la inesistenza dei prospettati eccessi di delega, tenuto conto
che l'esigenza di una capillare presenza di un  organo  di  giustizia
sul territorio viene assicurata dal giudice di pace, e che la  stessa
e' ridimensionata sia dallo sviluppo delle vie di  comunicazione  sia
dalle  nuove  possibilita'  offerte  dagli  strumenti  informatici  e
telematici, di cui agli artt. 16  e  seguenti  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del
Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della
legge 17 dicembre 2012, n. 221, le quali hanno  introdotto  l'obbligo
delle comunicazioni e notificazioni per via telematica e di  deposito
telematico degli atti processuali;
    d) la trattazione di una serie limitata di affari da parte  delle
sezioni distaccate e l'assegnazione dei magistrati alle stesse non in
forza di piante organiche, ma sulla base di criteri  determinati  con
la procedura tabellare di cui all'art. 7-bis  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
    e) i gravi inconvenienti che si erano verificati sotto il profilo
dell'efficienza del servizio, in particolare con riguardo  a  criteri
di economicita';
    f)  la  impossibilita'  di  attuare  le  cosiddette  economie  di
specializzazione nella gestione di una sezione distaccata, laddove si
impongono provvedimenti di assegnazione tabellare dei  pochi  giudici
disponibili, non solo alle piu' diverse funzioni, ma anche a  diverse
sedi;
    g) la impossibilita' di  procedere  alla  soppressione  di  alcun
tribunale nel distretto della Corte d'appello di Bologna,  in  quanto
tutti aventi sede presso capoluoghi di provincia, con la  conseguenza
che era stata disposta l'aggregazione di tutte le sezioni distaccate,
ivi inclusa quella di Cesena, alle rispettive sedi circondariali;
    h)  la   inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Sanremo,  sezione
distaccata di  Ventimiglia  in  quanto  priva  di  motivazione  sulla
rilevanza ed in  ragione  dell'integrale  rinvio  alle  difese  delle
parti;
    i) la  infondatezza  nel  merito  della  stessa,  atteso  che  la
soppressione del Tribunale  ordinario  di  Sanremo  e  della  sezione
distaccata di Ventimiglia rispondeva ai criteri direttivi  introdotti
dalla legge delega,  che,  in  particolare,  i  dati  statistici  del
distretto  della   Corte   d'appello   di   Genova   caratterizzavano
quest'ultimo per  un'eccessiva  presenza  di  tribunali  rispetto  al
numero degli abitanti e all'estensione territoriale, e  che  solo  il
Tribunale ordinario di Genova vantava dimensioni  e  parametri  sopra
gli standard prescelti mentre per gli altri tribunali potevano essere
rilevati valori estremamente modesti (in particolare Imperia, Sanremo
e Chiavari);
    l) la inesistenza della violazione dell'art. 25 Cost., in ragione
delle motivazioni contenute nella sentenza n. 237 del 2013.
    Considerato che i giudizi vanno riuniti perche' pongono questioni
identiche o comunque fra loro  strettamente  connesse,  in  relazione
alla normativa censurata;
    che, preliminarmente, va osservato che la potestas iudicandi  del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  non  puo'  ritenersi
esaurita, dato che  la  concessione  della  misura  cautelare  veniva
fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale, e che in tal caso  la
sospensione  dell'efficacia  del  provvedimento  impugnato  si   deve
ritenere di carattere provvisorio e temporaneo, fino alla ripresa del
giudizio cautelare dopo l'incidente  di  legittimita'  costituzionale
(sentenza n. 83 del 2013);
    che il Tribunale ordinario di Orvieto, con ordinanza del 4 giugno
2013, il Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio,  con  due
ordinanze del 24 maggio 2013,  il  Tribunale  ordinario  di  Sanremo,
sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16 luglio  2013,
rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231,  232  e  245  del  registro
ordinanze   2013,   hanno   sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,
n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo  per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio  degli  uffici
giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72,  primo
e quarto comma, 77, secondo comma, 3, 5 e 81 della Costituzione;
    che il Tribunale ordinario di Orvieto, il Tribunale ordinario  di
Forli', sezione distaccata di Cesena, con  ordinanza  del  17  luglio
2013, iscritta al n. 237  del  registro  ordinanze  del  2013,  e  il
Tribunale ordinario di Sanremo, sezione  distaccata  di  Ventimiglia,
hanno   sollevato,   nel   complesso,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, con l'allegata  Tabella  A,  del  decreto
legislativo 7  settembre  2012,  n.  155  (Nuova  organizzazione  dei
tribunali ordinari e degli uffici del  pubblico  ministero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,  n.  148),
limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale  ordinario  di
Orvieto, della sezione distaccata di Cesena del  Tribunale  ordinario
di Forli', del  Tribunale  ordinario  di  Sanremo  e  della  relativa
sezione distaccata di Ventimiglia,  in  riferimento,  nel  complesso,
agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma,  72,
primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost.;
    che le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 5,
70, 72, primo e quarto comma,  77,  secondo  comma,  e  81  Cost.,  e
dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. n.  155  del  2012,
nella parte in cui sopprime il Tribunale ordinario di  Sanremo  e  la
sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento agli artt.  5,  24,
primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, e 76  Cost.,  entrambe
sollevate dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione  distaccata  di
Ventimiglia, sono manifestamente inammissibili;
    che  il  rimettente,  con   riguardo   alla   trattazione   della
controversia dinanzi a se', fa esclusivo generico riferimento ad  una
precedente restituzione degli atti  da  parte  del  Presidente  della
Corte costituzionale, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  ma  non
offre alcun elemento (stato del  procedimento,  parti  del  giudizio,
oggetto di quest'ultimo) identificativo della controversia,  ai  fini
del controllo della rilevanza della questione rimessa a questa Corte;
    che la mancata  considerazione  dei  profili  sopra  indicati  si
risolve nel difetto di una  plausibile  motivazione  in  ordine  alla
rilevanza delle questioni,  con  conseguente  inammissibilita'  della
stesse (ordinanza n. 21 del 2014);
    che le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento,  nel
complesso, agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo  comma,
Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di   Orvieto   e   dal   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sono manifestamente  infondate
in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013;
    che nella citata sentenza si e', infatti, affermato «[...] che la
disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n.  148  del
2011 - contenente misure organizzative  degli  uffici  giudiziari  di
primo grado - non altera l'omogeneita' del decreto-legge  oggetto  di
conversione  [...]  la  delega  conferita  e'  diretta  a  realizzare
risparmi  di  spesa  e   incremento   di   efficienza,   nonche'   al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del d.l.  n.  98  del
2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla  violazione
del procedimento ordinario previsto per la legge  di  delegazione,  e
prospettato anche in considerazione della  sua  approvazione  con  il
voto di fiducia su un maxi-emendamento, non e' fondato [...]»  atteso
che «il rispetto da parte delle  Camere  della  procedura  desumibile
dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei  disegni
di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia  configurata
la lesione  delle  norme  procedurali  fissate  nell'art.  72  Cost.,
poiche' risultano salvaguardati sia l'esame  in  sede  referente  sia
l'approvazione in aula, come richiesto per  i  disegni  di  legge  di
delegazione legislativa»;
    che anche la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
1, con l'allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella  parte
in cui sopprime il  Tribunale  ordinario  di  Orvieto,  sollevata  da
quest'ultimo in ragione  della  illegittimita'  costituzionale  della
legge delega, conseguentemente, e' manifestamente infondata;
    che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  con
l'allegata Tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in  cui
sopprime la sezione distaccata di Cesena, sollevata,  in  riferimento
all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui  all'art.
1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in particolare, lettere d) e
b), dal Tribunale ordinario di Forli', sezione distaccata di  Cesena,
e' manifestamente infondata;
    che, come affermato nella sentenza n. 237  del  2013,  si  e'  in
presenza di una misura organizzativa,  in  cui  la  soppressione  dei
singoli  tribunali  ordinari  ha  costituito  la  scelta  rimessa  al
Governo, nel quadro di una piu'  ampia  valutazione  del  complessivo
assetto  territoriale  degli  uffici  giudiziari  di   primo   grado,
finalizzata a realizzare un risparmio di spesa  e  un  incremento  di
efficienza;
    che  tale  valutazione  e'  stata  effettuata   sulla   base   di
un'articolata attivita' istruttoria, come si desume  dalla  relazione
che accompagna il d.lgs. n. 155 del  2012  e  dalle  schede  tecniche
allegate - le quali, con specifico riferimento alle  singole  realta'
territoriali, illustrano le modalita' di applicazione dei criteri  -,
nonche'  dalle  relazioni  e  dai  pareri,   in   particolare   delle
Commissioni giustizia della Camera dei deputati e  del  Senato  della
Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento;
    che, alla stregua di tale quadro di riferimento  per  l'esercizio
della delega, non si ravvisa violazione da parte del  d.lgs.  n.  155
del 2012 dei relativi criteri;
    che nell'adozione del decreto legislativo sono state considerate,
specificamente, le singole realta', da cui emerge che  nel  distretto
di Corte d'appello di Bologna vi erano  solo  tribunali  provinciali,
non sopprimibili,  tre  di  rilevanti  dimensioni  (Bologna,  Modena,
Reggio Emilia),  altri  quattro  sostanzialmente  in  linea  con  gli
standard di rendimento (Parma, Forli', Ravenna  e  Ferrara),  nonche'
due sotto i parametri di riferimento (Piacenza  e  Rimini),  per  cui
l'unico intervento di razionalizzazione attivabile  consisteva  nella
soppressione delle sezioni distaccate, che consentiva  di  recuperare
risorse da riallocare in modo funzionale presso gli altri uffici  del
distretto;
    che, come affermato nella sentenza n. 237 del  2013  rispetto  ad
altre sedi giudiziarie di primo grado soppresse, da una parte risulta
che non vi e' stata una esplicita o formale violazione dei criteri di
delega, dall'altra che la loro applicazione non manifesta elementi di
irragionevolezza  e  risponde  a  un  corretto  bilanciamento   degli
interessi;
    che la  scelta  del  legislatore  delegato,  come  richiesto  dal
carattere generale  dell'intervento,  non  poteva  essere  effettuata
valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i  relativi  territori
in  una  comparazione  meramente  statistica,  come  si  assume,   in
sostanza, nell'ordinanza di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in
una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale al  fine
del riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado;
    che la possibilita' di sopprimere o ridurre le sezioni distaccate
risponde all'obiettivo di garantire  che  ciascun  tribunale  potesse
acquisire una  dimensione  media  quanto  piu'  possibile  vicina  al
modello ideale di ufficio giudiziario individuato secondo il  ricorso
a standard oggettivi di efficiente allocazione delle  risorse  umane,
di  razionale  distribuzione  delle  dotazioni  strumentali,  di   un
corretto  livello  di  domanda  di  giustizia  nonche'   di   un'equa
distribuzione dei carichi di lavoro, standard in grado  di  garantire
anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati;
    che la soppressione della sezione  distaccata  di  Cesena  veniva
disposta per una funzionale riorganizzazione degli uffici  giudiziari
del distretto della  Corte  d'appello  di  Bologna,  ove  non  poteva
procedersi alla soppressione di alcuno dei Tribunali, in quanto tutti
provinciali,   nella    gia'    richiamata    dimensione    nazionale
dell'intervento del legislatore delegato  come  sancito  dai  criteri
della delega legislativa.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3,  5,
70, 72,  primo  e  quarto  comma,  77,  secondo  comma,  e  81  della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione  distaccata
di Ventimiglia, con l'ordinanza in epigrafe;
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo  1,  comma
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata Tabella  A,
limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale  ordinario  di
Sanremo  e  della  relativa  sezione   distaccata   di   Ventimiglia,
sollevata, in riferimento agli artt. 5, 24, primo  comma,  25,  primo
comma, 41, primo  comma,  e  76  della  Costituzione,  dal  Tribunale
ordinario  di  Sanremo,  sezione  distaccata  di   Ventimiglia,   con
l'ordinanza in epigrafe;
    3)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n.  148
del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso,  agli  artt.  72,
primo e quarto comma, e 77, secondo comma,  della  Costituzione,  dal
Tribunale  ordinario  di  Orvieto  e  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe;
    4)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, con  l'allegata  Tabella  A,
del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt.  72,
primo e quarto comma, e 77, secondo comma,  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Orvieto, con l'ordinanza in epigrafe;
    5)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, con  l'allegata  Tabella  A,
del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata, in  riferimento  all'art.  76,
della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di  Forli',  sezione
distaccata di Cesena, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.

                                F.to:
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.

                   Il Direttore della Cancelleria
                       F.to: Gabriella MELATTI

 

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