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giovedì 3 aprile 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 1-4-2014 n. 7497 D.M. 17 maggio 1995, modificato dal D.M. n. 30 del 2014.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 1-4-2014 n. 7497
D.M. 17 maggio 1995, modificato dal D.M. n. 30 del 2014.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.

Circ. 1 aprile 2014, n. 7497 (1).

D.M. 17 maggio 1995, modificato dal D.M. n. 30 del 2014.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.



       

Uffici motorizzazione civile
       

Loro sedi
       

Regione Siciliana
       

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
       

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
       

Palermo
       

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
       

Direzione centrale pianificazione
       

Sezione logistica e trasporto merci
       

Via Giulia, 75/1
       

34126 Trieste
       

Provincia autonoma di Bolzano
       

Ripartizione traffico e trasporti
       

Via Crispi, 8
       

Bolzano
       

Provincia autonoma di Trento
       

Motorizzazione civile
       

Lungadige S. Nicolò, 14
       

Trento
       

Regione Valle d’Aosta
       

Ufficio motorizzazione
       

Località Grand Chemin, 36
       

11020 Aosta
       

Unione delle province d’Italia
       

Piazza Cardelli, 4
       

00186 Roma
       

U.R.P.
       

Sede

e, p.c.:
       

CONFARCA
       

Via Laurentina, 569
       

Roma
       

UNASCA
       

Piazza Marconi, 25
       

Roma
       



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 17 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 che ha apportato modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317 ed al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.


Si evidenzia, in particolare, tra le novità introdotte nel nuovo decreto, il regime giuridico del parco veicolare delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica.

In particolare, l'art. 7 bis del D.M. n. 317 del 1995 (introdotto dall'art. 5 del D.M. n. 30 del 2014) prescrive, al comma 1, che i veicoli in dotazione ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica sono immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il predetto centro. A tal fine è ammesso il ricorso all’utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente, che ricada nell'ambito di applicazione dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada..

Il successivo comma 3 prescrive che:

- i veicoli utili per il conseguimento delle categorie B con il codice UE armonizzato 96 (di cui all'articolo 116 , comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del codice della strada, B1, e BE possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica dall'allievo dell'autoscuola e del centro, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio;

- i veicoli utili per il conseguimento delle categorie C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo7, comma 2 del D.M. n. 317 del 1995.

Le disposizioni introdotte con il D.M. n. 317 del 1995 entrano in vigore il 1 aprile 2014, con eccezioni delle disposizioni di cui all'art. 7bis, commi 1 e 3 che rientrano nell'ambito di applicazione del regime di proroga fino al 31 dicembre 2014. Detta proroga è stata disposta dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15) che così recita: "L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e'prorogata al 31 dicembre 2014".

Per esigenze di semplificazione, si ricordano i veicoli per cui è valida la proroga in argomento:

a) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.1 della Circ. prot. n. 2459 del 29 gennaio 2013, il veicolo d'esame, per una qualunque delle predette categorie di patenti, può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con Circ. prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;

b) veicoli le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della categoria B1. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.1 della Circ. prot. n. 2461 del 29 gennaio 2013, il veicolo d'esame può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con Circ. prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;

c) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle categorie C1, C1E, D1, D1E. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.1 della Circ. prot. n. 2613 del 29 gennaio 2013 le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede in altre province.

I veicoli utilizzati per gli esami per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B con il codice UE armonizzato 96 e BE possono essere messi a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con Circ. prot. n. 21509 del 15 luglio 2011.


Il Direttore generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli



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