N. 63 ORDINANZA 24 - 28 marzo 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati di produzione, traffico e
detenzione illeciti - Trattamento sanzionatorio.
- Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49, art. 4-bis.
-
(GU n.15 del 2-4-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promossi
dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza del 28 gennaio 2013 e dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di
Torino con ordinanza del 22 luglio 2013, iscritte, rispettivamente,
ai nn. 77 e 234 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 45, prima serie
speciale, dell'anno 2013.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice
relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, ha
sollevato, con ordinanza depositata in data 28 gennaio 2013 (r.o. n.
77 del 2013), questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo
4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49, in relazione agli artt. 3, 77, secondo comma, e
117, primo comma, della Costituzione;
che la Corte rimettente ha considerato sussistere, in
particolare, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., sotto
il profilo del difetto del requisito di coerenza interna tra la norma
impugnata, introdotta in sede di conversione, e quelle
originariamente contenute nel decreto-legge, in quanto l'art. 4-bis
stabilisce un nuovo sistema di sanzioni relative a condotte aventi ad
oggetto stupefacenti, privo di ogni connessione con lo svolgimento
delle Olimpiadi invernali di Torino, o con i benefici previsti in
favore di tossicodipendenti e alcooldipendenti (ai sensi dell'art. 4
del decreto governativo), rimarcando altresi' che il difetto del
predetto requisito di omogeneita' si tradurrebbe in una violazione
dell'art. 77, secondo comma, Cost., in base all'orientamento
esplicitato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012;
che, secondo la Corte d'appello, la norma impugnata, dovrebbe
considerarsi, inoltre, priva dei requisiti della necessita' e
dell'urgenza richiesti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost., il
cui difetto, secondo la giurisprudenza costituzionale, non puo'
ritenersi sanato dalla legge di conversione (sentenza n. 171 del
2007);
che la medesima Corte d'appello ha ritenuto violato il principio
di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3
Cost., in quanto con la norma impugnata si sanzionano con la medesima
pena comportamenti notevolmente diversi, come quelli aventi ad
oggetto droghe cosiddette leggere e droghe cosiddette pesanti;
che la Corte rimettente ha ritenuto violato anche l'art. 117,
primo comma, Cost., osservando che, ai sensi della citata
disposizione costituzionale, lo Stato deve conformarsi alle
«decisioni quadro del Consiglio di Europa» (sentenza n. 227 del 2010)
e che l'art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio
dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del
Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia
di traffico illecito di stupefacenti) stabilirebbe l'esigenza di
differenziare le sanzioni per gli «stupefacenti piu' dannosi per la
salute», di tal che la norma impugnata, equiparando invece il
trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e di quelle pesanti,
contrasterebbe con la citata decisione quadro e, quindi, violerebbe
l'art. 117, primo comma, Cost.
che, con atto depositato in data l4 maggio 2013, e' intervenuto
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il
rigetto delle questioni in quanto infondate;
che, con memoria depositata in data 21 gennaio 2014, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito perche' le
sollevate questioni di legittimita' costituzionale del citato art.
4-bis siano dichiarate manifestamente infondate;
che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
ordinario di Torino ha sollevato, con ordinanza depositata in data 22
luglio 2013 (r.o. n. 234 del 2013), questione di legittimita'
costituzionale del medesimo art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del
2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 49 del 2006, in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost.,
«sotto il duplice profilo della totale estraneita', rispetto
all'oggetto ed alle finalita' del decreto-legge, delle norme aggiunte
in sede di conversione (questione che si solleva in via principale)
nonche', in via subordinata e qualora si ritenessero le norme cosi'
aggiunte coerenti con l'oggetto e le finalita' dell'originario
decreto-legge, sotto il profilo della mancanza dei requisiti della
necessita' e urgenza delle norme inserite con la legge di
conversione» richiamando una analoga ordinanza di rimessione della
Corte suprema di cassazione (in data 9 maggio 2013).
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
aventi ad oggetto la medesima disposizione legislativa, onde i
relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica
pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49;
che, dunque, le questioni di legittimita' costituzionale sopra
indicate vanno dichiarate manifestamente inammissibili per
sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito della sentenza
citata, la norma censurata dai giudici a quibus e' gia' stata rimossa
dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 321
e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77,
secondo comma, nonche' all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione
all'art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio
dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del
Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia
di traffico illecito di stupefacenti) dalla Corte d'appello di Roma
e, in riferimento al solo art. 77, secondo comma, Cost., dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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