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giovedì 3 aprile 2014

N. 63 ORDINANZA 24 - 28 marzo 2014 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati di produzione, traffico e detenzione illeciti - Trattamento sanzionatorio. - Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4-bis. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 2-4-2014)


 
N. 63 ORDINANZA 24 - 28 marzo 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati di produzione, traffico  e
  detenzione illeciti - Trattamento sanzionatorio.
- Decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure  urgenti   per
  garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
  invernali,   nonche'    la    funzionalita'    dell'Amministrazione
  dell'interno.   Disposizioni   per   favorire   il   recupero    di
  tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico  delle  leggi
  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza, di cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21
  febbraio 2006, n. 49, art. 4-bis.
-  
(GU n.15 del 2-4-2014 )  

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  4-bis  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n.  49,  promossi
dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza del 28 gennaio 2013 e dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario  di
Torino con ordinanza del 22 luglio 2013,  iscritte,  rispettivamente,
ai nn. 77 e 234  del  registro  ordinanze  2013  e  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  17  e  45,  prima  serie
speciale, dell'anno 2013.
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia.
    Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, ha
sollevato, con ordinanza depositata in data 28 gennaio 2013 (r.o.  n.
77 del 2013), questioni di legittimita' costituzionale  dell'articolo
4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti  per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le  prossime  Olimpiadi
invernali,    nonche'    la    funzionalita'     dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, in relazione agli artt. 3, 77, secondo comma, e
117, primo comma, della Costituzione;
    che  la  Corte   rimettente   ha   considerato   sussistere,   in
particolare, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.,  sotto
il profilo del difetto del requisito di coerenza interna tra la norma
impugnata,   introdotta   in   sede   di   conversione,   e    quelle
originariamente contenute nel decreto-legge, in quanto  l'art.  4-bis
stabilisce un nuovo sistema di sanzioni relative a condotte aventi ad
oggetto stupefacenti, privo di ogni connessione  con  lo  svolgimento
delle Olimpiadi invernali di Torino, o con  i  benefici  previsti  in
favore di tossicodipendenti e alcooldipendenti (ai sensi dell'art.  4
del decreto governativo), rimarcando  altresi'  che  il  difetto  del
predetto requisito di omogeneita' si tradurrebbe  in  una  violazione
dell'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  in   base   all'orientamento
esplicitato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012;
    che, secondo la Corte d'appello,  la  norma  impugnata,  dovrebbe
considerarsi,  inoltre,  priva  dei  requisiti  della  necessita'   e
dell'urgenza richiesti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost., il
cui difetto,  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,  non  puo'
ritenersi sanato dalla legge di  conversione  (sentenza  n.  171  del
2007);
    che la medesima Corte d'appello ha ritenuto violato il  principio
di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui all'art.  3
Cost., in quanto con la norma impugnata si sanzionano con la medesima
pena  comportamenti  notevolmente  diversi,  come  quelli  aventi  ad
oggetto droghe cosiddette leggere e droghe cosiddette pesanti;
    che la Corte rimettente ha ritenuto  violato  anche  l'art.  117,
primo  comma,  Cost.,  osservando  che,   ai   sensi   della   citata
disposizione  costituzionale,  lo   Stato   deve   conformarsi   alle
«decisioni quadro del Consiglio di Europa» (sentenza n. 227 del 2010)
e che l'art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI  del  Consiglio
dell'Unione  europea  del  25  ottobre  2004  (Decisione  quadro  del
Consiglio riguardante la fissazione di  norme  minime  relative  agli
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia
di traffico illecito  di  stupefacenti)  stabilirebbe  l'esigenza  di
differenziare le sanzioni per gli «stupefacenti piu' dannosi  per  la
salute», di  tal  che  la  norma  impugnata,  equiparando  invece  il
trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e di  quelle  pesanti,
contrasterebbe con la citata decisione quadro e,  quindi,  violerebbe
l'art. 117, primo comma, Cost.
    che, con atto depositato in data l4 maggio 2013,  e'  intervenuto
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,  chiedendo  il
rigetto delle questioni in quanto infondate;
    che,  con  memoria  depositata  in  data  21  gennaio  2014,   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  insistito  perche'  le
sollevate questioni di legittimita' costituzionale  del  citato  art.
4-bis siano dichiarate manifestamente infondate;
    che il Giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale
ordinario di Torino ha sollevato, con ordinanza depositata in data 22
luglio 2013  (r.o.  n.  234  del  2013),  questione  di  legittimita'
costituzionale del medesimo art. 4-bis del decreto-legge n.  272  del
2005, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della
legge n. 49 del 2006, in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost.,
«sotto  il  duplice  profilo  della  totale   estraneita',   rispetto
all'oggetto ed alle finalita' del decreto-legge, delle norme aggiunte
in sede di conversione (questione che si solleva in  via  principale)
nonche', in via subordinata e qualora si ritenessero le  norme  cosi'
aggiunte  coerenti  con  l'oggetto  e  le  finalita'  dell'originario
decreto-legge, sotto il profilo della mancanza  dei  requisiti  della
necessita'  e  urgenza  delle  norme  inserite  con   la   legge   di
conversione» richiamando una analoga ordinanza  di  rimessione  della
Corte suprema di cassazione (in data 9 maggio 2013).
    Considerato che le ordinanze di  rimessione  sollevano  questioni
aventi ad  oggetto  la  medesima  disposizione  legislativa,  onde  i
relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti  con   unica
pronuncia;
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa  Corte,
con la sentenza  n.  32  del  2014,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49;
    che, dunque, le questioni di  legittimita'  costituzionale  sopra
indicate   vanno   dichiarate   manifestamente   inammissibili    per
sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito  della  sentenza
citata, la norma censurata dai giudici a quibus e' gia' stata rimossa
dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 321
e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti  per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'   la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi  e  modifiche  al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento agli artt.  3  e  77,
secondo comma, nonche' all'art. 117, primo comma, Cost. in  relazione
all'art. 4 della  decisione  quadro  n.  2004/757/GAI  del  Consiglio
dell'Unione  europea  del  25  ottobre  2004  (Decisione  quadro  del
Consiglio riguardante la fissazione di  norme  minime  relative  agli
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia
di traffico illecito di stupefacenti) dalla Corte d'appello  di  Roma
e, in riferimento al solo art. 77, secondo comma, Cost., dal  Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di  Torino,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.

                                F.to:
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente
                      Marta CARTABIA, Redattore
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.

                   Il Direttore della Cancelleria
                       F.to: Gabriella MELATTI

 

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