Translate

lunedì 19 maggio 2014

Dec. 9-4-2014 n. 2014/199/UE DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e alla malattia emorragica epizootica [notificata con il numero C(2014) 2256] (Testo rilevante ai fini del SEE).



Commissione
Dec. 9-4-2014 n. 2014/199/UE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e alla malattia emorragica epizootica [notificata con il numero C(2014) 2256] (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicata nella G.U.U.E. 11 aprile 2014, n. L 108.

Dec. 9 aprile 2014, n. 2014/199/UE   (1).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e alla malattia emorragica epizootica [notificata con il numero C(2014) 2256] (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 aprile 2014, n. L 108.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina , in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (2) figura un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina («sperma»). Nell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione di esecuzione figura il modello di certificato sanitario per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma spedito dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto. Nell'allegato II, parte 1, sezione C, figura il modello di certificato sanitario per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma.

(2) Nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE vanno modificate le garanzie supplementari per l'Australia e gli Stati Uniti per tener conto delle modifiche apportate alle condizioni relative alla malattia emorragica epizootica (EHD) nei punti II.5.4.1 e II.5.4.2 dell'attestato sanitario di cui alla parte II del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.

(3) È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

(4) I modelli di certificati sanitari che figurano nell'allegato II, parte 1, sezioni A e C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono redatti, conformemente alla decisione 2007/240/CE della Commissione (3), in un formato compatibile con il sistema informatico veterinario integrato (TRACES), istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione (4), e sono composti da una descrizione della partita (parte I) e da un attestato sanitario (parte II).

(5) Poiché conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c, punti i) e iii), della decisione di esecuzione 2011/630/UE i modelli di certificati sanitari che figurano nell'allegato II, parte 1, sezioni A e C, possono essere usati esclusivamente per le partite di seme spedite rispettivamente da un unico centro di raccolta o di magazzinaggio, le informazioni di cui al punto I.11 dei rispettivi modelli di certificati sanitari dovrebbero corrispondere al centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto o al centro di magazzinaggio da cui lo sperma è stato spedito. Di conseguenza soltanto il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento di ogni centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma dovrebbero essere indicati in tali punti.

(6) L'attestato sanitario di cui alla parte II del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630 UE elenca cinque condizioni alternative che consentono di dichiarare l'assenza del virus della febbre catarrale e quattro condizioni alternative che consentono di dichiarare l'assenza del virus della malattia emorragica epizootica nei tori donatori, compresi tre regimi di test per verificare la presenza della malattia emorragica epizootica nei tori donatori, da certificare quando lo sperma è importato dall'Australia, dal Canada o dagli Stati Uniti. Attualmente è consentito soltanto certificare le partite di sperma raccolto da tori donatori che soddisfano un'unica condizione tra quelle elencate nell'attestato sanitario. Tuttavia, alcune partite di sperma spedite nell'Unione sono composte da sperma raccolto in momenti differenti da tori donatori che soddisfano più di una di queste condizioni.

(7) Inoltre, la sezione B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (5) dispone che lo sperma destinato al commercio intra-Unione o all'esportazione verso un paese terzo debba essere raccolto da animali donatori che soddisfino almeno una delle condizioni ivi elencate relative alla febbre catarrale, che dovrebbero essere specificate nel certificato sanitario il cui modello figura, tra l'altro, nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

(8) Di conseguenza, sono necessarie informazioni sulle condizioni elencate e sul regime di test applicato ai tori donatori per la febbre catarrale e per la malattia emorragica epizootica, nonché sulle date nelle quali tali condizioni elencate sono state soddisfatte o tali test effettuati su determinate paillette di sperma raccolto da un toro donatore identificato, qualora il seme importato sia in seguito spedito in un altro Stato membro.

(9) Poiché tutte le cinque condizioni che consentono di dichiarare l'assenza di febbre catarrale e le quattro condizioni che consentono di dichiarare l'assenza di malattia emorragica epizootica comportano lo stesso livello di garanzia sanitaria, la formulazione dell'attestato sanitario della parte II del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE dovrebbe essere modificata al fine di consentire le importazioni e il transito nell'Unione di partite di sperma raccolte da tori donatori che soddisfano più di una delle condizioni elencate. Inoltre, dovrebbero essere incluse nel modello di certificato sanitario informazioni dettagliate sulle condizioni e sui regimi di test applicati, senza necessariamente accrescere gli oneri amministrativi.

(10) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i veterinari dei centri e per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare l'informazione sul numero di riconoscimento del centro dal punto I.28 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE e inserire in tale punto voci per la descrizione dettagliata delle partite per quanto riguarda le condizioni per la febbre catarrale e la malattia emorragica epizootica applicabili a una determinata paillette di sperma raccolto in una data nota da un toro donatore identificato.

(11) L'allegato II della decisione di esecuzione 2011/630/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12) La decisione di esecuzione 2011/630/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(13) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2)  Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).

(3)  Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).

(4)  Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).

(5)  Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).



Articolo 1

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.



Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri autorizzano le importazioni e il transito nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie bovina dai paesi terzi accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A o C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.



Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione



Allegato

L'allegato della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificato:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«Allegato I

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina

    Osservazioni
Codice ISO Nome del paese terzo Descrizione del territorio (se pertinente) Garanzie supplementari
AU Australia   Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.
CA Canada(*) Territorio descritto come CA-1 nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
CH Svizzera(**)  
CL Cile  
GL Groenlandia  
IS Islanda  
NZ Nuova Zelanda  
PM Saint Pierre e Miquelon  
US Stati Uniti   Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.
(*) Il modello di certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (unicamente per lo sperma originario del Canada), adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.
(**) I modelli di certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.»


2) l'allegato II, parte 1, è così modificato:

a) la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Modello 1 - Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

Scarica il file

b) La sezione C è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE C

Modello 3 - Certificato sanitario per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e di riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1° luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma






Nessun commento: