D.Lgs. 11-4-2011 n. 54
Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.
D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (1).
Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonché l'allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
Art. 2 Definizioni
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;
f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
m) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;
n) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;
q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
v) velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
z) gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;
gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.
CAPO II
Obblighi degli operatori economici
Art. 3 Obblighi dei fabbricanti
In vigore dal 12 maggio 2011
1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.
Art. 4 Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.
Art. 5 Obblighi degli importatori
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.
Art. 6 Obblighi dei distributori
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.
Art. 7 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.
Art. 8 Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.
CAPO III
Conformità dei giocattoli
Art. 9 Requisiti essenziali di sicurezza
In vigore dal 12 maggio 2011
1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.
3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.
Art. 10 Avvertenze
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.
Art. 11 Presunzione di conformità
In vigore dal 12 maggio 2011
1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse.
Art. 12 Obiezione formale ad una norma armonizzata
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.
Art. 13 Dichiarazione CE di conformità
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.
Art. 14 Marcatura CE
In vigore dal 12 maggio 2011
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
CAPO IV
Valutazione della conformità
Art. 15 Valutazione della sicurezza
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.
Art. 16 Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
Art. 17 Esame CE del tipo
In vigore dal 12 maggio 2011
1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo è effettuato secondo le modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d'esame CE del tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo è revocato se il giocattolo non è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.
Art. 18 Documentazione del prodotto
In vigore dal 12 maggio 2011
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e dall'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.
CAPO V
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
Art. 19 Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE è svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico è responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 20 Autorizzazione degli Organismi notificati
In vigore dal 12 maggio 2011
1. La valutazione di conformità alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto è effettuata dagli Organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.
Art. 21 Prescrizioni relative agli organismi notificati
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché dei suoi regolamenti di attuazione;
d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attività produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorità competenti. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Art. 22 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.
Art. 23 Procedura di notifica
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified and Designated Organisations).
2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.
4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri.
Art. 24 Modifiche delle notifiche
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.
Art. 25 Contestazione della competenza degli organismi notificati
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione.
Art. 26 Obblighi operativi degli organismi notificati
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.
6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.
Art. 27 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.
Art. 28 Istruzioni all'organismo notificato
In vigore dal 12 maggio 2011
1. L'autorità di vigilanza del mercato può richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.
3. L'autorità di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.
CAPO VI
Vigilanza e sanzioni
Art. 29 Autorità di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità.
4. Il Ministero della salute dà immediata notizia al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2.
5. Le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.
Art. 30 Controlli
In vigore dal 12 maggio 2011
1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.
2. L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorità di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
5. L'autorità di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
6. L'autorità di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere.
8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Art. 31 Sanzioni
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Art. 32 Aggiornamento
In vigore dal 12 maggio 2011
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 33 (2) Abrogazioni
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte II, punto 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013. (3)
(2) NDR: Il testo del presente articolo, apparentemente errato, corrisponde a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(3) Comma così corretto da Comunicato 3 maggio 2011, pubblicato nella G.U. 3 maggio 2011, n. 101.
Art. 34 Norme transitorie e finali
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad esclusione dei requisiti già accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.
Art. 35 Disposizione finanziaria
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I (di cui all’ articolo 1, comma 1)
Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli
In vigore dal 12 maggio 2011
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati;
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
d) repliche storiche di giocattoli; e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali.
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
Allegato II (di cui all’ articolo 9, comma 1)
Requisiti particolari di sicurezza
In vigore dal 20 luglio 2013
I. Proprietà fisico-meccaniche
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l’incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
e) L’imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio.
L’imballaggio - come fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione.
g) L’imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell’imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l’ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell’uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un’uscita che l’utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall’interno.
7. I giocattoli che permettono all’utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all’energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l’utilizzatore senza il rischio che quest’ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l’incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili e l’energia cinetica che questi possono generare all’atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare - tenuto conto della natura del giocattolo - alcun rischio per l’incolumità dell’utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo - salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l’udito dei bambini.
11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.
II. Infiammabilità
1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell’ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti all’azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.
Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell’Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l’utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l’ articolo 9, comma 2.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.
III. Proprietà Chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l’ articolo 9, comma 2.
I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.
2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4) , della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (5) e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele (6).
3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l’impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell’Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell’Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all’ articolo 9, comma 2; o
c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’Appendice A.
Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:
i) l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione;
ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall’analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’ articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell’Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell’Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all’ articolo 9, comma 2; o
c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’Appendice A.
Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:
i) l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione; e
ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’ articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell’acciaio inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all’Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.
8. Fatta salva l’applicazione dei punti 3 e 4, è vietato l’uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg per le nitrosammine e a 1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.
9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (7).
11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:
N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS
(1) Olio di radice di enula (Inula helenium) 97676-35-2
(2) allil isotiocianato 57-06-7
(3) cianuro di benzile 140-29-4
(4) 4-terz-butilfenolo 98-54-4
(5) olio di chenopodio 8006-99-3
(6) ciclaminalcol 4756-19-8
(7) maleato di dietile 141-05-9
(8) diidrocumarina 119-84-6
(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide 6248-20-0
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) 40607-48-5
(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina 17874-34-9
(12) citraconato di dimetile 617-54-9
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one 26651-96-7
(14) 6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one 141-10-6
(15) difenilammina 122-39-4
(16) acrilato di etile 140-88-5
(17) foglia di fico, fresca e in preparati 68916-52-9
(18) trans-2-eptenale 18829-55-5
(19) trans-2-esenale-dietilacetale 67746-30-9
(20) trans-2-esenale-dimetilacetale 18318-83-7
(21) alcol idroabietilico 13393-93-6
(22) 4-etossifenolo 622-62-8
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo 34131-99-2
(24) 7-metossicumarina 531-59-9
(25) 4-metossifenolo 150-76-5
(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one 943-88-4
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one 104-27-8
(28) metil-trans-2-butenoato 623-43-8
(29) 6-metilcumarina 92-48-8
(30) 7-metilcumarina 2445-83-2
(31) 5-metil-2,3-esandione 13706-86-0
(32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
(33) 7-etossi-4-metilcumarina 87-05-8
(34) esaidrocumarina 700-82-3
(35) balsamo del Perù grezzo (Essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch) 8007-00-9
(36) 2-pentilidencicloesanone 25677-40-1
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one 1117-41-5
(38) essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
(39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6- dinitrotoluene) 83-66-9
(40) 4-fenil-3-buten-2-one 122-57-6
(41) amil cinnamal 122-40-7
(42) alcol amilcinnamico 101-85-9
(43) alcole benzilico 100-51-6
(44) salicilato di benzile 118-58-1
(45) alcol cinnamico 104-54-1
(46) cinnamal 104-55-2
(47) citrale 5392-40-5
(48) cumarina 91-64-5
(49) eugenolo 97-53-0
(50) geraniolo 106-24-1
(51) idrossicitronellale 107-75-5
(52) idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide 31906-04-4
(53) isoeugenolo 97-54-1
(54) estratti di Evernia prunastri 90028-68-5
(55) estratti di Evernia furfuracea 90028-67-4
La presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg del giocattolo o delle sue componenti:
N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS
(1) alcol anisilico 105-13-5
(2) benzoato di benzile 120-51-4
(3) cinnamato di benzile 103-41-3
(4) citronellolo 106-22-9
(5) farnesolo 4602-84-0
(6) esilcinnamaldeide 101-86-0
(7) liliale 80-54-6
(8) d-limonene 5989-27-5
(9) linaiolo 78-70-6
(10) metileptin carbonato 111-12-6
(11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one 127-51-5
12. L’uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell’elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell’elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l’imballaggio contenga l’avvertenza di cui al punto 10, parte B, dell’ allegato V;
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1, parte B, dell’ allegato V.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Elemento mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
alluminio 5.625 1.406 70.000
antimonio 45 11,3 560
arsenico 3,8 0,9 47
bario 4.500 1.125 56.000
boro 1.200 300 15.000
cadmio (8) 1,3 0,3 17
cromo (III) 37,5 9,4 460
cromo (VI) 0,02 0,005 0,2
cobalto 10,5 2,6 130
rame 622,5 156 7.700
piombo 13,5 3,4 160
manganese 1.200 300 15.000
mercurio 7,5 1,9 94
nickel 75 18,8 930
selenio 37,5 9,4 460
stronzio 4.500 1125 56.000
stagno 15.000 3.750 180.000
stagno organico 0,9 0,2 12
zinco 3.750 938 46.000
Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali - in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa - è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l’uso avvenga conformemente a quanto prevede l’ articolo 9, comma 2.
IV. Proprietà Elettriche
1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l’elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall’apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell’arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un’avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.
V. Igiene
1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.
VI. Radioattività
I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Appendice A
Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell’allegato II
Sostanza Classificazione Uso consentito
nickel CMR 2 nell’acciaio inossidabile
Appendice B
Classificazione delle sostanze e delle miscele
Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo.
1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.
A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015:
Sostanze
La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
Miscele
La miscela è pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE.
B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.
La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
2. Atti giuridici della Comunità relativi all’uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III.
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.
Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.
3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III.
Sostanze
Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5 della parte III.
Sostanze
Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
Sostanze
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.
A decorrere dal 1° giugno 2015, l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Appendice C
Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE.
(4) G.U. 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(5) G.U. L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(6) G.U. L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(7) G.U. L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(8) Voce così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.M. 18 maggio 2012, a decorrere dal 20 luglio 2013.
Allegato III (di cui all’ articolo 13)
Dichiarazione CE di conformità
In vigore dal 12 maggio 2011
1. N. … (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli).
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). E' inclusa un’immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l’identificazione del giocattolo).
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l’organismo notificato …: (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato.
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione) (firma)
Allegato IV (di cui all’ articolo 18)
Documentazione tecnica
In vigore dal 12 maggio 2011
La documentazione tecnica di cui all’ articolo 18 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:
a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell’ articolo 15;
c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
d) una copia della dichiarazione CE di conformità;
e) l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo notificato se coinvolto;
g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all’ articolo 16, comma 2; e
h) una copia del certificato d’esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all’organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’ articolo 16, comma 3.
Allegato V (di cui all’ articolo 10)
Avvertenze
In vigore dal 12 maggio 2011
PARTE A
AVVERTENZE GENERALI
Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all’ articolo 10, commi 1 e 2, devono comprendere perlomeno l’età minima o massima dell’utilizzatore e, se del caso, le abilità dell’utilizzatore, il peso massimo o minimo dell’utilizzatore e la necessità che l’utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.
PARTE B
AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL’UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI
1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi
I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un’avvertenza quale: «Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» oppure «Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni» oppure un’avvertenza nella forma del seguente pittogramma:
Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l’uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.
Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.
2. Giochi di attività
I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:
«Solo per uso domestico».
I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l’attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l’omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.
Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l’installazione del giocattolo.
3. Giocattoli funzionali
I giocattoli funzionali devono recare l’avvertenza:
«Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto».
Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l’utilizzatore deve attenersi, con l’avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l’utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell’apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un’imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.
4. Giocattoli chimici
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l’uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un’avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l’utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.
Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull’imballaggio la seguente avvertenza:
«Non adatto a bambini di età inferiore a (9) anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto».
Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l’uso.
5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini
Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza:
«Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico».
Le istruzioni per l’uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell’utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).
6. Giocattoli nautici
I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:
«Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto».
7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari
I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:
«Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto».
8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione
Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:
«Questo giocattolo non fornisce protezione».
9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri
I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull’imballaggio; l’avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:
«Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento».
10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi
L’imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell’elenco di cui all’ allegato II, parte III, punto 11, primo comma, e di cui ai punti da 1 a 11 dell’elenco di cui al terzo comma di detto punto, deve recare l’avvertenza:
«Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti».
(9) L’età deve essere specificata dal fabbricante.
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