Commissione
Dec. 27-3-2014 n. 2014/175/UE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne l'importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, preparati con carne fresca di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica e di allevamento [notificata con il numero C(2014) 1904] (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 95.
Dec. 27 marzo 2014, n. 2014/175/UE (1).
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne l'importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, preparati con carne fresca di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica e di allevamento [notificata con il numero C(2014) 1904] (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 95.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano , in particolare l'articolo 8, frase introduttiva e punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa norme sulle importazioni nell'Unione di partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano e di stomaci, vesciche e intestini trattati. Essa comprende gli elenchi di paesi terzi e regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate tali importazioni e il suo allegato III contiene il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria per detti prodotti destinati ad essere spediti nell'Unione da paesi terzi.
(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame. Esso stabilisce che i prodotti ottenuti dal pollame ivi contemplati possono essere importati e transitare nell'Unione solo in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella figurante nell'allegato I, parte 1. Esso dispone inoltre che tali importazioni siano accompagnate da un certificato veterinario, come indicato in tale tabella, per il prodotto a base di pollame in questione, compilato in conformità alle note e ai modelli di certificati veterinari di cui alla parte 2 di tale allegato.
(3) Inoltre, i modelli di certificati veterinari per le carni di pollame (POU), per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) e per le carni di selvaggina da penna selvatica (WGM) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dichiarano che le carni fresche devono essere state ottenute da pollame o ratiti provenienti da stabilimenti che non sono stati sottoposti a restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui il pollame o i ratiti sono soggetti, oppure da selvaggina da penna selvatica abbattuta in territori in cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti.
(4) Le condizioni di polizia sanitaria per la preparazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati con carne fresca di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica e di allevamento, definite nella parte II. 1.3 del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria figurante nell'allegato III della decisione n. 2007/777/CE, si riferiscono all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle. Tuttavia, i modelli di certificati veterinari (POU), (RAT) e (WGM) riportati nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, si riferiscono solo all'influenza aviaria ad alta patogenicità. È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria figurante nell'allegato III della decisione 2007/777/CE, al fine di allinearlo ai requisiti per le carni fresche stabiliti nei modelli dei certificati veterinari (POU), (RAT) e (WGM) riportati nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(5) Inoltre, il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria riportato nell'allegato III della decisione 2007/777/CE fa riferimento alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio (4), sostituita dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (5), e alla decisione 2006/696/CE della Commissione (6) sostituita dal regolamento (CE) n. 798/2008. È quindi necessario aggiornare tali riferimenti.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2007/777/CE.
(7) Al fine di evitare perturbazioni negli scambi è opportuno continuare ad autorizzare per un periodo transitorio l'uso di certificati sanitari e di polizia sanitaria per determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere spediti nell'Unione da paesi terzi, compilati conformemente al modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria riportato nell'allegato III della decisione n. 2007/777/CE, nella versione precedente alla modifica apportata dalla presente decisione.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
(2) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GL L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303, del 31.10.1990, pag. 6).
(5) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 74).
(6) Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili (GU L 295, del 25.10.2006, pag. 1).
Articolo 1 Modifica della decisione 2007/777/CE
L'allegato III della decisione 2007/777/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2 Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio sino al 30 settembre 2014, l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato sanitario e di polizia sanitaria compilato conformemente al modello riportato nell'allegato III della decisione n. 2007/777/CE, nella versione precedente alla modifica apportata dall'articolo 1 della presente decisione, continua ad essere autorizzata, a condizione che il certificato sanitario e di polizia sanitaria sia firmato prima del 30 luglio 2014.
Articolo 3 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
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