Parlamento Europeo
Reg. (CE) 11-3-2014 n. 331/2014
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE
Pubblicato nella G.U.U.E. 5 aprile 2014, n. L 103.
Reg. (CE) 11 marzo 2014, n. 331/2014 (1) (2).
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 5 aprile 2014, n. L 103.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 6 aprile 2014.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, in modo da migliorare l'efficacia dell'economia dell'Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.
(2) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 (5) prevede scambi d'informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell'euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 (6) del Consiglio agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l'euro in tutta l'Unione.
(3) Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio d'informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente al miglioramento della protezione della moneta unica dell'Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l'Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata.
(4) Il programma per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione, migliorando la protezione dell'euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma.
(5) In passato, il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE (7) e 2001/924/CE (8) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni del Consiglio 2006/75/CE (9), 2006/76/CE (10), 2006/849/CE (11) e 2006/850/CE (12), ha permesso di rafforzare le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma Pericle per il periodo 2002-2006 come per quello 2007-2013 sono stati conseguiti con successo.
(6) Nella sua valutazione d'impatto del 2011 che esamina se il programma Pericle debba essere continuato, la Commissione è giunta alla conclusione che il programma Pericle dovrebbe essere rinnovato migliorando gli obiettivi e la metodologia.
(7) Il suggerimento contenuto nella valutazione d'impatto era quello di proseguire e sviluppare ulteriormente le azioni a livello dell'Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, prendendo altresì in considerazione le nuove sfide in un contesto di rigore di bilancio. Nell'ambito del nuovo programma Pericle 2020, le proposte presentate dagli Stati membri partecipanti possono includere partecipanti di paesi terzi, se la loro partecipazione è importante ai fini della protezione dell'euro.
(8) È opportuno garantire che il programma Pericle 2020 sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi e azioni pertinenti. La Commissione dovrebbe pertanto svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell'euro con le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) nel comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione, ai fini dell'applicazione del programma Pericle 2020.
(9) Il programma Pericle 2020 dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Conformemente a tale regolamento, le sovvenzioni non possono avere come unico scopo l'acquisto di attrezzature. Una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che s'iscrive nel quadro di politica dell'Unione.
(10) L'importanza dell'euro quale moneta di portata mondiale presuppone un'adeguata protezione a livello internazionale, che può essere conseguita mettendo a disposizione fondi per l'acquisto di attrezzature che le agenzie dei paesi terzi utilizzeranno nelle indagini sulla contraffazione monetaria dell'euro.
(11) La valutazione del programma Pericle effettuata con le parti interessate dimostra il valore aggiunto di tale programma, in termini di elevato livello di cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi terzi, come pure di complementarità con le azioni intraprese a livello nazionale, da cui deriva una maggiore efficacia. La prosecuzione del programma Pericle a livello dell'Unione dovrebbe contribuire in misura sostanziale a mantenere e migliorare ulteriormente l'elevato livello di protezione dell'euro, potenziando al contempo la cooperazione transfrontaliera, i programmi di scambio e l'assistenza. Al tempo stesso, sarà realizzato un risparmio complessivo grazie all'organizzazione collettiva delle azioni e degli appalti pubblici, rispetto a eventuali singole iniziative nazionali.
(12) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione indipendente sull'attuazione del programma Pericle 2020 e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi.
(13) Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle 2020 dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L'azione a livello dell'Unione è necessaria e motivata, essendo un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentivando l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.
(14) Il programma Pericle 2020 dovrebbe durare per un periodo di sette anni per allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (14).
(15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma Pericle 2020, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. La Commissione dovrebbe discutere l'applicazione del presente regolamento con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali è necessario un aumento del cofinanziamento per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell'euro.
(16) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma Pericle 2020 che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (15).
(17) Al fine di fornire un livello di flessibilità nella ripartizione dei fondi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche delle ripartizioni indicative di tali fondi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(18) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
(19) Le decisioni 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/EC, 2006/849/CE e 2006/850/CE del Consiglio dovrebbero essere abrogate. È opportuno prevedere misure transitorie per integrare gli obblighi finanziari relativi alle azioni perseguite nell'ambito di tali decisioni.
(20) È opportuno garantire una transizione agevole, senza interruzione tra il programma Pericle e il programma Pericle 2020 ed è opportuno allineare la durata del programma Pericle 2020 al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Il programma Pericle 2020 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) GU C 137 del 12.5.2012, pag. 7.
(4) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.
(5) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(6) Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).
(7) Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).
(8) Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).
(9) Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 40).
(10) Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 42).
(11) Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).
(12) Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).
(13) Regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(14) Regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(15) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
È istituito il programma d'azione pluriennale di promozione delle azioni per la protezione e la salvaguardia dell'euro dalla contraffazione monetaria e le relative frodi «Pericle 2020» (il «programma») per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Articolo 2 Valore aggiunto
Il programma promuove attivamente la cooperazione transnazionale per la protezione dell'euro e determina un aumento di tale cooperazione all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché con i suoi partner commerciali, prestando altresì attenzione agli Stati membri o ai paesi terzi in cui si registrano i tassi più elevati di contraffazione monetaria dell'euro, secondo quanto indicato dalle pertinenti relazioni elaborate dalle autorità competenti. Tale cooperazione contribuisce a una maggiore efficacia della protezione dell'euro mediante la condivisione delle migliori prassi, le norme comuni e la formazione specializzata comune.
Articolo 3 Obiettivo generale
L'obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell'economia dell'Unione e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.
Articolo 4 Obiettivo specifico
L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Tale obiettivo è misurato anche attraverso l'efficacia delle azioni svolte dalle autorità finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, misurata mediante il volume di banconote e monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle sanzioni comminate.
Articolo 5 Organismi ammissibili al finanziamento
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.
Articolo 6 Partecipazione al programma
1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.
2. Le proposte presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono estendersi a partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi generale e specifico stabiliti agli articoli 3 e 4 rispettivamente.
Articolo 7 Gruppi destinatari e azioni congiunte
1. Il programma è finalizzato alla partecipazione dei seguenti gruppi:
a) il personale delle agenzie competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);
b) il personale dei servizi di informazione;
c) i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;
d) i magistrati, gli avvocati e i membri dell'ordine giudiziario specializzati in questo settore;
e) qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.
2. Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner con le competenze richieste, quali:
a) le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);
b) i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);
c) il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;
d) Europol, Eurojust e Interpol;
e) gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all'articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (3), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;
f) le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;
g) organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all'adesione; e
h) gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell'individuazione di banconote e monete contraffatte.
(3) Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.
Articolo 8 Azioni ammissibili
1. Il programma prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria e promuove le migliori prassi adattate alle specificità nazionali di ciascuno Stato membro.
2. Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:
a) lo scambio e la diffusione d'informazioni, in particolare attraverso l'organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l'altro, su quanto segue:
- le metodologie di controllo e di analisi dell'impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;
- il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;
- l'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;
- i metodi d'inchiesta e di indagine;
- l'assistenza scientifica, in particolare banche dati scientifiche e vigilanza tecnologica/monitoraggio dei nuovi sviluppi;
- la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione;
- azioni di ricerca;
- la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;
b) l'assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell'ambito del programma, in particolare:
- qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione unionale, bollettini d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software;
- realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale;
- sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione;
- assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei.
c) sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.
CAPO II
QUADRO FINANZIARIO
Articolo 9 Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 7 344 000 EUR a prezzi correnti.
2. Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono stanziati per le azioni ammissibili elencate nell'articolo 8, paragrafo 2, conformemente alla ripartizione indicativa dei fondi di cui all'allegato.
La Commissione non si discosta di più del 10% da tale ripartizione indicativa dei fondi. Qualora si rendesse necessario il superamento di tale limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 riguardo alla modifica della ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell'allegato.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
Articolo 10 Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento
1. La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012.
2. L'assistenza finanziaria a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è erogata sotto forma di:
a) sovvenzioni; o
b) appalti pubblici.
3. L'acquisto di attrezzature non costituisce l'unica componente della convenzione di sovvenzione.
4. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma non supera il 75% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.
5. Quando le azioni ammissibili elencate nell'articolo 8, paragrafo 2, sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all'organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.
Articolo 11 Programmi di lavoro annuali
Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali.
Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi generali e specifici di cui agli articolo 3 e 4 rispettivamente stabilendo quanto segue:
a) le azioni da intraprendere, conformemente a tali obiettivi generali e specifici, inclusa la ripartizione indicativa dei fondi e le modalità di attuazione;
b) per le sovvenzioni, i principali criteri di selezione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.
I fondi destinati alle azioni di comunicazione a titolo del programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui esse sono connesse all'obiettivo generale stabilito all'articolo 3.
Articolo 12 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati dall'applicazione di misure preventive avverso la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, da controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, dal recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, da sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio (4), al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre azioni illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini conformemente alle rispettive competenze.
(3) Regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
CAPO III
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E POTERI DELEGATI
Articolo 13 Monitoraggio e valutazione
1. Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, nell'ambito del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol.
2. La Commissione si adopera per garantire la coerenza e la complementarità tra il programma e altri programmi e azioni pertinenti a livello dell'Unione.
3. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni pertinenti a livello dell'Unione. La Commissione diffonde con regolarità i risultati delle azioni finanziate a titolo del programma. Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari a permettere il controllo e la valutazione del programma.
4. La Commissione effettua una valutazione del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione intermedia indipendente di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e impatto), sull'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse in rapporto ai costi e sul valore aggiunto per l'Unione. La relazione di valutazione è elaborata ai fini dell'adozione di una decisione circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti.
5. Gli effetti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono anch'essi valutati ai fini dell'adozione di un'eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.
6. Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale di valutazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.
Articolo 14 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 Abrogazione
Le decisioni 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE sono abrogate.
Tuttavia, gli obblighi finanziari relativi alle azioni intraprese nell'ambito di tali decisioni continuano a essere disciplinati dalle stesse fino all'adempimento di tali obblighi.
Articolo 16 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
Allegato
Ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate all'articolo 8, paragrafo 2
Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma stabilita all'articolo 9, almeno il 90% del bilancio è stanziato per le seguenti azioni ammissibili elencate all'articolo 8, paragrafo 2:
- scambio e diffusione di informazioni,
- assistenza tecnica, scientifica e operativa,
- sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria.
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