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lunedì 19 maggio 2014

Reg. (CE) 8-5-2014 n. 483/2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE)



Commissione
Reg. (CE) 8-5-2014 n. 483/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicato nella G.U.U.E. 13 maggio 2014, n. L 138.

Reg. (CE) 8 maggio 2014, n. 483/2014   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina (Testo rilevante ai fini del SEE)

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 13 maggio 2014, n. L 138.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 14 maggio 2014.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità , in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE prevede che, qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che possa costituire un grave rischio per la salute degli animali, oppure qualora qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifichi, la Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, deve adottare misure immediate, comprese condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso.

(2) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (3) reca norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti e, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena dei mangimi. Esso classifica inoltre tali prodotti in categorie specifiche che rispecchiano il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.

(3) L'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce le norme relative all'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati da materiali di categoria 3.

(4) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (4) reca le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le prescrizioni specifiche per il trattamento o la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento, ad esclusione degli animali da pelliccia.

(5) I prodotti sanguigni destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento, ivi compresi il sangue e il plasma di origine suina essiccati atomizzati, devono essere stati prodotti conformemente all'allegato X, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011. Secondo quanto stabilito alla lettera B) di tale sezione i prodotti sanguigni devono essere stati sottoposti a uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo di trasformazione 7 di cui all'allegato IV, capo III, di tale regolamento, o ad un altro metodo che garantisca la conformità dei prodotti sanguigni alle norme microbiologiche per i prodotti derivati di cui all'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011. L'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, prevede inoltre, specificamente nella colonna 6 della riga 2, che i prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come mangimi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 4, lettera B).

(6) La diarrea suina provocata da un delta coronavirus si sviluppa in Asia e in Nord America. Questo virus non è mai stato rilevato nell'Unione. Il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati sono un ingrediente tradizionale del mangime per i lattonzoli. Un trattamento termico inadeguato o una contaminazione posteriore al trattamento termico possono portare alla diffusione del virus in tali prodotti.

(7) È quindi necessario rivedere le prescrizioni relative all'importazione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina.

(8) L'osservazione scientifica indica che i coronavirus suini vengono inattivati nelle feci suine se riscaldati e mantenuti a una temperatura di 71 °C per 10 minuti oppure se vengono lasciati per sette giorni a una temperatura ambiente di 20 °C. Il virus non è sopravvissuto in un mangime secco infettato in via sperimentale immagazzinato per più di due settimane a una temperatura di 24 °C. Nei paesi terzi la temperatura comunemente applicata per l'essiccazione a spruzzo del sangue e del plasma sanguigno in tutte le loro parti è di 80 °C.

(9) Sulla base di tali informazioni, risulta opportuno prescrivere che il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati provenienti da paesi terzi e destinati all'alimentazione di animali della specie suina siano stati sottoposti a un trattamento ad alta temperatura e successivamente immagazzinati per un certo periodo di tempo a temperatura ambiente al fine di attenuare i rischi di contaminazione dopo il trattamento.

(10) Data la necessità di proteggere la salute degli animali nell'Unione, e considerando la gravità della minaccia derivante dai prodotti sanguigni in questione, è opportuno che la Commissione adotti misure di salvaguardia provvisorie. Di conseguenza, l'introduzione di tali prodotti nell'Unione dovrebbe essere accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento.

(11) Le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento e rimanere in vigore per un periodo di 12 mesi. Esse possono essere modificate sulla base di una valutazione dei rischi fondata su nuove informazioni scientifiche.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).



Articolo 1

In deroga all'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 2, colonna 6, e all'allegato XV, capo 4, lettera B), del regolamento (UE) n. 142/2011, i prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi, destinati alla spedizione o al transito nell'Unione, sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle spedizioni certificate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO 

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