Come è noto la legge 5 febbraio 1992, n, 104 (legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
modificata recentemente dalla legge n. 53/2000, ha previsto taluni benefici per
coloro che assistono persone riconosciute minorate ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3 della medesima legge.
TRASFERIMENTI
La citata legge 104/92 al comma 5^ dell'art.33,
nella sua originaria formulazione, riconosceva al familiare lavoratore, che
assistesse con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, il diritto di scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
La normativa in esame è stata recentemente modificata dagli
artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53. La innovazione sostanziale
è stata apportata dal citato art. 20, nel quale è previsto che le disposizioni
dell'art. 33 della legge 104/92 nuovo testo si applicano ai genitori e ai
familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un
parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente.
Deve osservarsi che gli elementi di novità risiedono nella
espressa previsione del carattere di esclusività dell'assistenza resa al
familiare disabile e del venir meno del presupposto della convivenza.
Restano confermate le disposizioni già vigenti riguardo i
requisiti di continuità dell'assistenza prestata dal dipendente, che
necessariamente deve essere in atto al momento della richiesta del beneficio;
ciò trova conferma nella recente e costante giurisprudenza secondo la quale il
beneficio di cui al 5^ comma dell'art, 33 della legge in esame deve essere
accordato solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare
portatore di grave handicap, e non anche al lavoratore dipendente che, non
assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri al trasferimento proprio
al fine di poter instaurare detto rapporto.
La circostanza che il dipendente presti assistenza con
continuità ed esclusività ad un parente o affine entro Il terzo
grado con handicap in situazione di gravità, comporta l'acquisizione di una
situazione di privilegio in capo al soggetto lavoratore a salvaguardia del
rapporto di "assistenza in atto", non implicando necessariamente che il soggetto
richiedente il beneficio sia l'unica persona che presti tale attività.
Non appare preclusiva, al fini in questione, la circostanza che
altri familiari, che risiedono nello stesso stabile, o nella stessa sede ove
vive il portatore di handicap, possano prestargli le cure necessarie.
Il requisito della continuità deve consistere nella
necessita che il dipendente presti, in atto, una effettiva assistenza al
soggetto handicappato, per il soddisfacimento delle sue necessità quotidiane,
assistenza che può esplicitarsi in ogni tipo di azione o attività finalizzata a
garantire ed assicurare le esigenze del familiare disabile, in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione.
Detto requisito non appare individuabile nel casi di oggettiva
lontananza delle abitazioni, situazione da considerarsi non necessariamente in
senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
I requisiti ritenuti indispensabili per invocare i benefici di
cui all'art. 33, 5° comma, della legge 104/92, sul quali l'Amministrazione si
riserva di effettuare i necessari accertamenti relativi alle situazioni
rappresentate dal richiedenti, sono i seguenti:
- il riconoscimento da parte della competente Azienda Sanitaria Locale, ai
sensi dell'art. 4 della legge in esame, dell' handicap in situazione di
gravità dell'assistito,
- la relazione di parentela o di affinità entro il terzo grado tra il
dipendente e il portatore di handicap in situazione di gravità, comprovata da un
certificato anagrafico. I gradi di parentela e affinità sono computati ai sensi
degli artt. 76 e 78 dei codice civile.
- il mancato ricovero a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili
della persona con handicap in situazione di gravità, documentato con
certificazione sanitaria o con dichiarazione rilasciata ai sensi dei citato
D.P.R. 445 /2000
- 1'assistenza continuativa ed in via esclusiva prestata al disabile. A
tal fine si ritiene necessaria una dichiarazione rilasciata al sensi del citato
D.P.R. 445/2000, nella quale il dipendente attesti e comprovi di assistere, in
atto, il portatore di handicap in situazione di gravità in via continuativa ed
esclusiva. Detto requisito è inteso a garantire la continuazione di
un'assistenza già in atto, al fine di evitare traumatiche e dannose interruzioni
delle cure del disabile.
- il requisito che altri parenti o affini entro il terzo grado, aventi titolo, non stiano fruendo dei beneficio di cui all'art. 33, comma 5, o abbiano in corso una procedura per il suo riconoscimento.
A tal fine si ritiene necessaria una dichiarazione rilasciata
ai sensi CICI citato D.P.R. 445 del 12.2.2000.
Nell'istanza di trasferimento al sensi dell'art. 33, 5^ comma,
della legge 104/92, il dipendente dovrà indicare la sede ove intenda
essere assegnato, eventuali richieste di specifici uffici nell'ambito della sede
indicata, verranno valutate a titolo di mera preferenza.
In presenza dei requisiti normativamente prescritti, si
provvederà, compatibilmente con le disponibilità di vacanze organiche, a
trasferire il dipendente al sensi della legge 104/92, alla sede
richiesta
Sarà comunque cura del dipendente comunicare tempestivamente,
con una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 dei D.P.R.
n. 445 del 12.2.2000 , qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno
legittimato la concessione del provvedimento, rispetto a quelle rese con la
originaria istanza. L'eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione
dell'inadempienza al predetto obbligo, darà luogo a responsabilità
disciplinari.
Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli
artt. 75 e 76 dei citato DPR in ordine, rispettivamente, alla decadenza dal
benefici e alla sanzionabilità sotto il profilo penale nell' ipotesi di
dichiarazioni non veritiere.
PERMESSI
La citata legge n. 53/2000 con gli artt. 19 e 20 ha, inoltre,
introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni alla disciplina dei permessi
mensili previsti dall'art. 33, 3^ comma, della legge 104/92, a favore dei
lavoratori che assistono soggetti disabili, riconoscendo il beneficio al
dipendente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (in quanto
non lavoratore) nonché al genitori o familiari lavoratori che assistono con
continuità ed in via esclusiva un parente handicappato, ancorché
noti convivente.
Alla luce di quanto normativamente prescritto, ai fini della
concessione dei beneficio in questione, occorre che il disabile sia riconosciuto
portatore di "handicap In situazione di gravità", dalla apposita
Commissione di cui all'art. 4 della legge 104/92, e che il medesimo non sia
ricoverato a tempo pieno.
Premesso quanto sopra, si possono evidenziare tre diverse
fattispecie:
- L'ipotesi di genitori che assistono un figlio minorenne (dal
tre al diciotto anni) con handicap in situazione di gravità,
convivente o non convivente. Detta situazione darà luogo alla concessione
del beneficio in esame. in presenza dei prescritti requisiti, anche se l'altro
coniuge non ne abbia diritto, in quanto non lavoratore.
- L'ipotesi di parenti o affini entro il terzo grado che assistono un
familiare disabile in situazione di gravità. convivente, comunque
diverso da un figlio minorenne di cui al punto a). Detta situazione darà luogo
alla concessione dei benefici in argomento a condizione che nel nucleo familiare
del portatore di handicap non vi sia altra persona non lavoratore, in grado di
fornire assistenza al disabile.
- L'ipotesi, infine, di parenti o affini entro il terzo grado che assistono un familiare disabile in situazione di gravità, non convivente con gli stessi. La concessione del beneficio verrà accordata solo se l'assistenza sia prestata con continuità ed in via esclusiva ed il familiare disabile non conviva con altra persona, non lavoratore, idonea a fornire assistenza alla persona handicappata.
Per quanto attiene ai prescritti requisiti della continuità ed
esclusività dell'assistenza da prestare al familiare disabile, si richiamano le
osservazioni precedentemente formulate in materia di trasferimento.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, richiamando le
circolari INPS n. 80/1995 e n. 133/2000, ha tassativamente individuato le
seguenti ipotesi il cui il familiare non lavoratore, convivente cori il
disabile, non possa considerarsi idoneo a prestare assistenza al portatore di
handicap:
- riconoscimento nel familiare non lavoratore di una infermità superiore al 2/3,
- età superiore al 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità riconosciuta, o inferiore al 18 anni (anche nel caso in cui sia studente),
- infermità temporanea per periodi di ricovero ospedaliero,
- altre infermità temporanee o, più in generale i motivi di carattere
sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore che dovranno
essere valutate da un medico della A.S.L. al fine di stabilire se e per quale
periodo, in relazione alla natura dell' handicap del disabile nonché al tipo di
affezione dei familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per
quest'ultimo, di prestare assistenza,
- presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre,
- presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore al 1_) anni,
- necessità di assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore (necessità da valutare a cura di un medico della A. S. L.) .
In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne
handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la
possibilità, per uno dei genitori, di fruire, secondo le condizioni previste,
dei permessi per assistere il figlio.
Documentazione
Per la concessione dei permessi sopra menzionati e necessario
che il dipendente presenti i sottoelencati documenti:
- Verbale - In originale o copia conforme - della apposita Commissione Medica
istituita presso la A.S.L. attestante lo stato di "grave handicap" in
capo al soggetto che necessita di assistenza, recante l'indicazione del rilascio
per le finalità della legge 104/92;
Qualora la predetta Commissione Medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda è consentito, al sensi convertito nella legge dell'art. 2 del D.L. 27.8.1993 n. 324 convertito nella legge 27.10.1993, n. 423, che gli accertamenti siano effettuati, ai soli fini previsti dall'art. 33 della legge 104/92, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la AS.L., Tale accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione del verbale definitivo da parte della Commissione e comunque per non più di un anno. - Autocertificazione, al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 dei 12.2.2000
, da cui risulti che il parente o affine entro il terzo grado non è
ricoverato a tempo pieno ,
- Autocertificazione del coniuge o del dipendente medesimo (per i soli genitori di minori portatori di "handicap grave" di cui all'ipotesi a) pag. 8), che attesti che il coniuge non stia fruendo contestualmente del medesimo beneficio,,
- auto certi ficazione al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445 dei 12.2.2000 (per l'assistenza di un parente o affine entro Il terzo grado
convivente, compresi i figli maggiorenni di cui all'ipotesi b) pag. 8),
da cui risulti che non vi siano nel nucleo familiare dei disabile altre persone
che fruiscano dei medesimo beneficio.
-Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva,
- autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 45
dei 12.2.2000 (per i parenti o affini entro Il terzo grado non conviventi
compresi i figli maggiorenni di cui all'ipotesi c) pag. 8), attestante
che il disabile non convive con altra persona che non svolga attività
lavorativa.
- Documentazione medica o autocertificazione anagrafica, al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44~ del 12.2.2000, attestante le situazioni nelle quali il familiare non lavoratore, convivente con il disabile, non sia idoneo a prestargli assistenza.
Si segnala altresì che l'attestazione di handicap in
"situazione di gravità" dovrà essere annualmente rinnovata, ritenendo
comunque sufficiente, a tal fine, l'attestazione da parte delle A.S.L. che non
si è proceduto a rettifiche o che non sia stato revocato o modificato il
giudizio. Nel contempo sarà cura del dipendente rinnovare anche la dichiarazione
che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno si sottolinea al riguardo, la
responsabilità amministrativa e penale in caso di dichiarazioni mendaci.
Effetti giuridici
- Detti permessi sono retribuiti,
- Devono essere fruiti necessariamente entro il mese di riferimento e non sono quindi cumulabili con quelli spettanti nel mesi successivi "
- Possono essere fruiti anche frazionatamente, fino mezza giornata lavorativa.
Competenze a provvedere
Resta confermata la competenza decentrata alla concessione dei
benefici previsti dall'art. 33/3' comma, legge 104/92, In capo al titolari degli
uffici che amministrano il personale.
CONGEDO PER ASSISTENZA A FIGLIO DISABILE
IN SITUAZIONE DI GRAVITA'
Ex art. 80 legge 23 dicembre 2000, n.388
Il secondo comma dell'art. 80 della legge 23.12.2000, n. 388
(legge finanziaria), ha aggiunto, in materia di congedi per eventi e cause
particolari, dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il
comma 4 bis che prevede, per una categoria ben individuata di destinatari, il
diritto alla fruizione di un periodo di congedo parentale della durata
complessiva di due anni, qualora ricorrano ipotesi tassativamente previste.
Destinatari
L'istituto in esame può essere fruito esclusivamente dalla
lavoratrice madre o, In alternativa, dal lavoratore padre, anche adottivi o,
dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli o delle sorelle del portatore di
handicap in stato di gravità.
Tale beneficio può essere usufruito anche se l'altro genitore
non svolge alcuna attività lavorativa.
Il diritto non è riconoscibile agli affidatari.
Requisiti
Ai fini in esame requisiti indispensabili per la concessione
del congedo di cui trattasi sono:
- lo stato di handicap in "situazione di gravità" di cui all'art. 3 comma 3, della legge 104/92, accertata da almeno cinque anni;
- la convivenza con il disabile.
Documentazione
I dipendenti interessati dovranno corredare le relative istanze
con la seguente documentazione:
- verbale - in originale o copia conforme - della apposita Commissione Medica istituita presso la A.S.L. attestante lo stato di "grave handicap" in capo al soggetto che necessita di assistenza;
- attestazione dei datore di lavoro o autocertificazione al sensi degli art. 46 e 47 dei D.P.R. 445 del 12.2.2000, da cui risulti che l'altro genitore, qualora espleti attività lavorativa, non stia fruendo, nello stesso periodo, né del congedo in esame, né dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92,
- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva.
Competenza a provvedere
La competenza alla concessione del beneficio in esame è
demandata al titolari degli uffici che amministrano il personale, analogamente
al provvedimenti che non producono effetti sullo stato giuridico individuati
nella circolare n. 333-A/9807.FA del 30 marzo 1999 recante "assenze dal servizio
del personale della Polizia di Stato - Decentramento delle competenze a
provvedere".
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Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni impartite e nel
confidare nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si prega di dare
la massima diffusione alla presente circolare.
Il Capo della
Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro
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