DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL CAPO
DIPARTIMENTO
VISTO l’art.16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO
l’art.17 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2002-2005 relativo al comparto ministeri, il
quale prevede che le amministrazioni adottino con proprio atto, nel rispetto
delle forme di partecipazione di cui al ccnl del 16 febbraio 1999, il codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro;
VISTO l’art.6 del contratto
collettivo integrativo 2002-2005 per il personale del comparto ministeri in
servizio presso il Ministero dell’Interno;
VISTO il protocollo d’intesa
sottoscritto il 14 dicembre 2004 con le organizzazioni sindacali del personale
del comparto ministeri con il quale è stato approvato il codice di condotta
nella lotta contro le molestie sessuali;
DECRETA:
E’ adottato, per il personale
del comparto ministeri in servizio presso il Ministero dell’Interno, l’unito
codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali che fa parte
integrante del presente decreto.
Il codice di condotta è
affisso all’albo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e ne
viene assicurata la diffusione a tutto il personale in servizio presso gli
uffici centrali e periferici di questa Amministrazione.
Roma, 20 gennaio
2005
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Malinconico
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
CODICE DI
CONDOTTA
NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
PER IL
PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI IN SERVIZIO PRESSO
IL
MINISTERO DELL’INTERNO
(adottato in
conformità ai principi contenuti nella
Raccomandazione
della Commissione europea del 27 novembre 1991)
Art 1
(Molestie
sessuali: definizione)
Costituisce
molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale,
a connotazione sessuale o comunque basata sul sesso, che sia indesiderato e che
arrechi, di per sé o per la sua insistenza, offesa alla dignità e libertà della
persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima
intimidatorio, ostile o umiliante nei suoi confronti.
A titolo
esemplificativo, rientrano nella tipologia di molestia sessuale, oltre a
richieste di prestazioni sessuali e a minacce e discriminazioni, comportamenti
verbali o gestuali diretti alla persona, esposizione e diffusione, anche
mediante mezzi telematici, di materiale a sfondo sessuale.
Art.2
(Dichiarazioni di
principio)
Il codice è
ispirato ai seguenti principi:
a) è
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale
nella definizione sopra riportata;
b) è sancito
il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e
ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito
il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a denunciare le eventuali
intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti molesti;
d) è
istituita la figura della Consigliera/e di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94 e denominata d’ora in poi
Consigliera/e e viene garantito l’impegno dell’Amministrazione a sostenere ogni
dipendente che si avvalga dell’intervento della Consigliera/e o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa
la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
e) viene
garantito l’impegno dell’Amministrazione a definire, di concerto con i soggetti
firmatari del protocollo d’intesa per l’adozione del presente Codice, i
requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/e, di cui vengono definiti al successivo art.3 il ruolo, l’ambito
d’intervento e i compiti;
f) la
dipendente o il dipendente che abbia subito molestie sessuali o che sia esposto
comunque a comportamenti indesiderati o discriminatori a connotazione sessuale,
ha diritto all’interruzione tempestiva della condotta molesta, anche avvalendosi
di procedure diversificate, tempestive e imparziali. E’ assicurata, nel corso
degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si
applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 56
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto ministeri. L’Amministrazione garantisce il
proprio impegno affinché in sede di contrattazione collettiva venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili e i presupposti, un’apposita tipologia
di infrazione relativamente all’ipotesi di persecuzione o ritorsione nei
confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I
suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
h)
l’Amministrazione si impegna a dare ampia informazione sul presente Codice di
condotta - di cui fornirà copia al personale dipendente e ai dirigenti - con
particolare riferimento alle procedure da adottarsi in caso di molestie
sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto
della dignità della persona;
i) è vietato
approfittare della posizione di superiorità gerarchica per porre in essere atti
o comportamenti molesti o discriminatori. L’Amministrazione si impegna ad
attivare le procedure necessarie affinché il predetto comportamento di molestia
o di discriminazione costituisca, qualora venga posto in essere da personale di
livello dirigenziale, elemento negativo di valutazione.
L’Amministrazione
assicura tutela e sostegno alle dipendenti e ai dipendenti in situazione di
disagio personale, familiare e sociale.
Art.3
Consigliera/e di fiducia: nomina
e compiti.
La
Consigliera/e di cui al comma1, lettera d), del precedente articolo 2,
viene nominata/o dall’Amministrazione sentito il Comitato Pari Opportunità
secondo le procedure vigenti e svolge funzioni di consulenza e di assistenza ai
dipendenti che subiscono molestie sessuali, garantendo la
riservatezza.
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Riferisce
annualmente sull’attività svolta al Comitato Pari Opportunità; suggerisce azioni
positive e partecipa alle iniziative di formazione e informazione nella materia
oggetto del presente regolamento, nonché all’occorrenza alle riunioni del
Comitato Pari Opportunità in qualità di esperto senza diritto di
voto.
La
consigliera/e provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del presente
protocollo e al Comitato Pari Opportunità una relazione sullo stato di
attuazione del presente Codice che successivamente, d’intesa con il Comitato
Pari Opportunità, provvederà ad inoltrare alla Consigliera Nazionale di Parità
presso il Comitato Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Art.4
Procedure
da adottare in caso di molestie sessuali
Qualora si
verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di
lavoro la/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/e per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
L’intervento
della Consigliera/e dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell’argomento affrontato.
La
Consigliera/e, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e
che sarà adeguatamente formato dall’Amministrazione, è incaricata/o di fornire
consulenza e assistenza a chi è oggetto di molestie sessuali e di contribuire
alla risoluzione del caso.
Art.5
Procedura
informale
La
Consigliera/e, ove la/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di
disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente
alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L’intervento
della Consigliera/e deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso
richiede.
Art.6
Denuncia
formale
Ove la/il
dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all’intervento della Consigliera/e ovvero qualora dopo tale intervento il
comportamento indesiderato
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
permanga,
potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza della Consigliera/e, al
dirigente dell’ufficio di appartenenza, che sarà tenuto a trasmettere gli atti
al competente ufficio per i
procedimenti
disciplinari. Il procedimento disciplinare si svolge nei modi, nelle forme e con
le garanzie previste dall’ordinamento vigente in materia di responsabilità
disciplinare.
Nel corso
degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
Qualora
l’autrice/autore di molestie sessuali sia un dirigente dell’ufficio di
appartenenza, la denuncia formale potrà essere inoltrata direttamente al
competente ufficio dell’Amministrazione centrale del personale.
Nel rispetto
dei principi che informano la legge 10.4.1991, n.125, che reca “Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, l’Amministrazione, nel
corso del procedimento disciplinare, potrà adottare, ove opportuno, su richiesta
di uno o entrambi gli interessati, d’intesa con le oo.ss. e sentita la
Consigliera/e, le misure organizzative di volta in volta ritenute utili alla
cessazione immediata dei comportamenti molesti ed a ripristinare nell’ambiente
di lavoro una situazione di reciproco rispetto. In attesa della conclusione del
procedimento disciplinare l’Amministrazione potrà anche adottare, al fine di
ristabilire nel frattempo un clima sereno, su richiesta degli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea nei confronti di entrambi gli
interessati; in tali casi è data loro la possibilità di esporre le proprie
ragioni e di avvalersi dell’assistenza delle oo.ss..
Se
l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, dispone un
provvedimento di trasferimento di natura temporanea:
·
qualora i
fatti denunciati siano ritenuti fondati, alla/al denunciante è attribuita la
facoltà di mantenere il suo posto di lavoro o di essere trasferito in una sede
che non le/gli comporti disagio;
·
qualora i
fatti denunciati non siano ritenuti fondati, ciascuno degli interessati è
garantito che il trasferimento non avvenga in sedi che creino
disagio.
A
conclusione del procedimento disciplinare, qualora risulti accertata la
fondatezza della segnalazione, l’Amministrazione provvede a tutelare la
dipendente/il dipendente da qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione o
penalizzazione e vigila sulla effettiva cessazione dei comportamenti
molesti.
La/il
dipendente che consapevolmente denuncia fatti inesistenti al solo scopo di
denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro, ne risponde
disciplinarmente.
Art.7
Attività
di sensibilizzazione
Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti l’Amministrazione
includerà informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
L’Amministrazione
dovrà, inoltre, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela
della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi
di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla formazione dei dirigenti, che dovranno promuovere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali.
L’Amministrazione
si impegna a promuovere, d’intesa con le oo.ss., la conoscenza del Codice di
condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
Verrà
inoltre predisposto materiale informativo destinato ai dipendenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà cura
dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio al fine di valutare
l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le
molestie sessuali.
L’Amministrazione
e i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa si impegnano ad incontrarsi dopo
un anno dall’adozione del presente Codice per verificare i risultati ottenuti e
procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute
necessarie.
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
PROTOCOLLO D’INTESA PER
L’ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI PER I
DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Il giorno 14 del mese
di dicembre dell’anno 2004, presso il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, si incontrano la delegazione di parte pubblica e la delegazione di
parte sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
CGIL-F.P., CISL-FPS, UIL PA, CISAL-INTESA, CONFSAL/UNSA, FLP e RdB.
VISTO l’art. 17 del CCNL 2002-2005
relativo al comparto ministeri e l’allegato n. 1,
concernente lo schema di codice
di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;
VISTO il testo elaborato dal Comitato
Pari Opportunità;
concordano:
di approvare l’unito “Codice di
condotta nella lotta contro le molestie sessuali” che fa parte integrante del
presente protocollo e che sarà successivamente adottato con proprio atto
dall’Amministrazione dell’Interno.
Per
l’Amministrazione: Per le
OO. SS.:
Sottosegretario di
Stato
CGIL/F.P. F.to
Sen.
Antonio d’ALI’ F.to
CISL/FPS F.to
Capo
Dipartimento Affari Interni e
Territoriali
UIL /P.A. F.to
Prefetto Sabato
MALINCONICO
CISAL/INTESA F.to
Direttore Centrale Risorse
Umane
Prefetto D.ssa Luciana
LAMORGESE CONFSAL/UNSA F.to
F.to
Direttore dell’Ufficio
Relazioni Sindacali FLP
F.to
Viceprefetto D.ssa Maria Cristina CIMMINO
F.to RdB/PI F.to
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