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Circolare numero 85 del
26-4-2002.htm
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Criteri per l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario in applicazione dell’art.42 del D.Lgs.151/200 ai familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità |
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
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Ai
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Dirigenti centrali e
periferici
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Ai
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Direttori delle
Agenzie
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Ai
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Coordinatori generali,
centrali e
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Roma, 26 Aprile 2002
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periferici dei Rami
professionali
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Al
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Coordinatore generale Medico
legale e
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Dirigenti
Medici
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Circolare n. 85
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e, per
conoscenza,
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Presidente
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Ai
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Consiglieri di
Amministrazione
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Al
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Presidente e ai Membri del
Consiglio
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di Indirizzo e
Vigilanza
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Al
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Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
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Al
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Magistrato della Corte dei
Conti delegato
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all’esercizio del
controllo
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Ai
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Presidenti dei Comitati
amministratori
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di fondi, gestioni e
casse
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Al
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Presidente della Commissione
centrale
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per l’accertamento e la
riscossione
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dei contributi agricoli
unificati
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Ai
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Presidenti dei Comitati
regionali
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Allegati 3
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Ai
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Presidenti dei Comitati
provinciali
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OGGETTO:
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Accredito figurativo per periodi di congedo
straordinario fruito da familiari di soggetti portatori di handicap grave
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SOMMARIO:
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Criteri per l’accredito figurativo dei periodi di
congedo straordinario in applicazione dell’art.42 del D.Lgs.151/200 ai
familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità
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1. Congedi per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, comma 5,D.Lgs. 26.3.2001, n. 151)
Il Decreto legislativo 26
marzo 2001, n.151 - testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternità e della paternità - emanato a norma
dell’art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53, ed entrato in vigore il 27
aprile 2001, ha armonizzato e coordinato la relativa
materia, confermando,tra
l’altro, all’art.42,comma 5, le provvidenze in favore di familiari di soggetti
portatori di handicap, già introdotte dall’art.80,comma 2,della legge
n.388/2000.Quest’ultimo aveva infatti previsto al comma 4 bis,aggiunto al comma
4 dell’art.4 della legge n.53/2000,il riconoscimento di un congedo straordinario
per i genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità.Tale ultimo
comma 4 bis è stato abrogato dall’art.86 del citato decreto legislativo
n.151/2001.
L’art.42,comma5(all.1),del citato testo unico stabilisce che
la lavoratrice madre o,in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro
scomparsa,uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all’art.3,comma 3, della legge 5.2.1992,n.104
(all.2), accertata ai sensi dell’art.4,comma 1,della legge medesima da
almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all’art.33,commi 1,2 e 3,della medesima legge per l’assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art.4
della legge 8 marzo 2000, n.53 (all.3) entro sessanta giorni dalla
richiesta. L’articolo 45, comma 2,riconosce il diritto al congedo
anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del
bambino.
Durante il congedo – che può
essere fruito per un periodo massimo, anche frazionato, di due anni nella vita
assicurativa - il richiedente ha diritto ad un'indennità in misura
corrispondente all’ultima retribuzione percepita ed alla copertura del periodo
di assenza dal lavoro mediante contribuzione figurativa( vedi circolari n.64 del
15.3.2001 e n.138 del 10.7.2001).
Va peraltro precisato che il
limite di due anni nella vita assicurativa costituisce il limite complessivo
fruibile per ogni persona portatrice di handicap fra tutti gli aventi diritto e
che i periodi di congedo di che trattasi rientrano nel limite massimo spettante
a ciascun lavoratore ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 (
allegato 3).
L'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo,fissato
per il 2001 in lire 70 milioni annui ( € 36.151,98 ),per il congedo di durata annuale; tale importo è
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Le domande di accredito per le quali si rilevi che l’importo complessivo
dell’indennità di maternità e della retribuzione figurativa riconoscibile superi
70 milioni annui ( € 36.151,98 ) , dovranno essere tenute in apposita evidenza
in attesa di indicazioni ministeriali.
Per l’anno 2002 l’importo
stesso è pari ad euro 37.128,09 (lire
70.000.000 + 2.7 % = lire 71.890.000 corrispondenti ad euro
37.128,09).
L'indennità viene corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità e viene detratta, nella denuncia
contributiva, dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'Istituto.
Non avendo l’articolo 42 dettato
alcuna particolare modalità per l’accredito dei periodi in argomento, la loro
copertura figurativa dovrà avvenire secondo i criteri di carattere generale
fissati in materia dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
1.1. Determinazione del valore
figurativo
Il valore retributivo settimanale
da accreditare figurativamente deve essere determinato con riferimento
all’ammontare della retribuzione percepita in misura intera, in costanza di
lavoro, nell'anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere (con
riferimento alla retribuzione percepita nel periodo compreso fra l’inizio
dell’anno e la data da cui decorre la prestazione, quando l’accredito riguarda
l'anno del pensionamento), ovvero nel primo anno utile, precedente o successivo,
escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta.
Si ricorda che ai fini della
determinazione del valore figurativo devono essere considerati anche i periodi
lavorativi:
-
riscattati ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs.184/1997;
-
per i quali sia stata costituita una rendita vitalizia ai sensi
dell’articolo 13 della legge 1338/1962;
-
per i quali non sia stata versata contribuzione obbligatoria,
purché questa risulti dovuta e non prescritta.
Dovranno essere altresì
considerati i periodi accreditati per integrazione salariale, assistenza
antitubercolare ed aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge
300/1970.
Dalle operazioni di calcolo
andranno invece esclusi i periodi
-
coperti da contribuzione volontaria,
-
relativi a riscatti non legati ad attività lavorativa
-
coperti da contribuzione figurativa diversa da quella sopra
richiamata (malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, inabilità,
ecc.)
Secondo quanto stabilito con
deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.200 del 5.12.1986 andranno
inoltre escluse le retribuzioni ultra mensili (13^ mensilità ed altre eventuali
mensilità aggiuntive, gratifiche, importi dovuti per ferie e festività non
godute) e le somme relative ad anni precedenti (arretrati, conguagli,… ), dovute
per legge e per contratto.
Laddove il valore figurativo
determinato secondo i criteri di cui all’articolo 8 della legge 155/1981 ecceda
il limite settimanale di lire 1.346.000 (70.000.000 : 52)per l’anno 2001, ovvero
l’importo massimo determinato per gli anni successivi sulla base delle
variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, a ciascuna settimana del
periodo riconosciuto dovrà essere accreditata una contribuzione figurativa di
ammontare compreso entro il limite stabilito per ciascun anno, nel rispetto
delle previsioni di cui alla norma in esame.
1.2. Operazioni di accredito
L’accredito figurativo dei
periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati.
Le informazioni derivanti dalla
denuncia individuale, ovvero dalla certificazione unica, consentiranno di
disporre degli elementi necessari ad effettuare correttamente l’accredito e la
relativa copertura contributiva, in presenza di richiesta degli interessati.
Per identificare i periodi di
congedo accreditati figurativamente ai sensi dell’articolo 42 del
D.Lgs.n.151/2001 verrà quanto prima istituito un apposito codice tipo
contribuzione; le Sedi sono pertanto invitate ad astenersi dall’accredito in
argomento fino a quando tale codice non verrà comunicato.
1.3. Utilizzazione della
contribuzione figurativa ai fini pensionistici
I contributi figurativi
accreditati per periodi di congedo straordinario sono utili ai fini del diritto
e della misura delle pensioni,compresa la pensione di anzianità.
Per coloro che hanno iniziato il
rapporto assicurativo solo a partire dal 1° gennaio 1993 (circolare 24.6.93
n.144 ), i periodi in argomento, unitamente a quelli riconosciuti per altri
eventi accreditabili figurativamente, sono utili ai fini del diritto alla
pensione di anzianità entro il limite massimo di 5 anni.Tale limitazione
riguarda, come noto, tutti i tipi di contribuzione figurativa ed è applicabile
anche alle pensioni di anzianità a carico dei fondi sostitutivi dell’AGO
(articolo 15,commi 1 e 2, D.Lgs.503/1992).
Anche per i lavoratori in
questione nessuna limitazione è invece prevista per l’utilizzo della
contribuzione figurativa ai fini della misura della pensione di anzianità ed ai
fini del diritto e della misura di qualsiasi altro tipo di pensione.
Per quanto riguarda
l’utilizzazione ai fini della misura della pensione va tenuta presente la
deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto del 7 dicembre 1984
(circolare n.56 del 6 marzo 1985), a proposito di periodi figurativi utili per
la determinazione della retribuzione pensionabile, nei casi in cui il relativo
valore di copertura sia determinato con riferimento alle retribuzioni relative
ad anni diversi da quello o da quelli in cui si è verificato l’evento
accreditato; secondo la citata delibera, nelle ipotesi sopra prospettate, il
valore figurativo accreditato deve essere rivalutato con il coefficiente
relativo all'anno di effettiva percezione della retribuzione presa a base per
l’accredito stesso.
1.4. Compilazione del modello
di certificazione unica
Secondo la previsione
dell’articolo 42,comma 5, del D.Lgs.151/2001, i periodi di congedo per eventi e
cause particolari non possono eccedere la durata complessiva di due anni
nell’intera vita assicurativa, non danno diritto a retribuzione ma solo alla
conservazione del posto di lavoro, non sono computati nell’anzianità di servizio
né sono utili ai fini previdenziali, salva la facoltà degli interessati di
effettuarne la copertura assicurativa mediante riscatto o versamento di
contribuzione volontaria.
Nel limite di durata sopra
indicato sono compresi anche i periodi di congedo fruiti a norma dell’articolo
42,comma 5 del predetto decreto legislativo, per i quali è invece prevista la
corresponsione di una specifica indennità economica ed una copertura
assicurativa in forma figurativa.
Per poter identificare
inequivocabilmente tali ultimi periodi, ai fini del loro riconoscimento entro i
limiti temporali fissati dalla vigente normativa, è stata inserita una specifica
casella denominata “ Congedi art.42 D.Lgs.151/01 ” nella sezione 3 della
Parte C “ Dati previdenziali ed assistenziali Inps “ dei modelli CUD 2002 e
770/2002 semplificato. I datori di lavoro dovranno compilare la predetta
casella indicando il numero delle settimane dell’anno non lavorate, interamente
(casella sett.1) o parzialmente (casella sett.2), per congedo fruito ai sensi
dell’art. 4 bis della legge in argomento.
I datori di lavoro, dovranno
altresì determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati ai sensi
dell’art. 42,comma 5 del D.Lgs.151/2001, tenendo in considerazione gli eventuali
periodi di congedo già richiesti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del
medesimo decreto legislativo, a prescindere dalla circostanza che siano stati o
meno richiesti, per tali ultimi periodi, il riscatto o la prosecuzione
volontaria.
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IL DIRETTORE
GENERALE
TRIZZINO
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Decreto legislativo 26 marzo
2001,n.151
Allegato 1
Art. 42.
Riposi e permessi
per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53,
articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravita' e in alternativa al
prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma
2,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi
sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta'
del figlio con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi,
fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a
condizione che sussista convivenza con il figlio o,in assenza di convivenza, che
l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il
congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o,dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,commi 1, 2
e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di
congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente
all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione
figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata
annuale.
Detto importo e'
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno
2002,sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti
dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e'
prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente
comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i
genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104,fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al
presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
Allegato 2
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art 3
Soggetti aventi
diritto.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha
diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di
gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica
anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o
da accordi internazionali (2/a).
Art.33.
Agevolazioni
1. [La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
(47), a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati] (47/a).
2. I soggetti di cui al comma
1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di
usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino
(47/b).
3. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
con handicap in situazione di
gravità, nonché colui che assiste una persona con
handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno (47/c).
Allegato 3
Legge 8 marzo 2000, n.53
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o
del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore
di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo
o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di
servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
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