Fondo volo: l'indennità di volo si computa al 100%(Inps, Messaggio 31 gennaio 2005 n° 3285)
La legge 3 dicembre 2004, n.291 all’articolo 1 quater, ha emanato nuove disposizioni sui criteri di calcolo per le pensioni degli iscritti al Fondo Volo.In particolare ha previsto l’elaborazione di un nuovo tetto pensionistico da applicare alle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2004 e l’utilizzo delle indennità di volo al 100% anziché al 50% nella retribuzione pensionabile come stabilito dal Decreto Legislativo n. 314/97.Queste nuove disposizioni potranno generare notevoli variazioni sia nell’importo della pensione che in quello della quota capitalizzata.
INPS
Direzione Centrale delle
Prestazioni
(Messaggio 31 gennaio 2005 numero
3285)
inp
OGGETTO:
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Trasferimento fascicoli di
pensione del fondo volo.
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La legge 3 dicembre 2004, n.291
all’articolo 1 quater, ha emanato nuove disposizioni sui criteri di calcolo per
le pensioni degli iscritti al Fondo Volo.
In particolare ha previsto
l’elaborazione di un nuovo tetto pensionistico da applicare alle pensioni aventi
decorrenza dal 1 gennaio 2004 e l’utilizzo delle indennità di volo al 100%
anziché al 50% nella retribuzione pensionabile come stabilito dal Decreto
Legislativo n. 314/97.
Queste nuove disposizioni potranno
generare notevoli variazioni sia nell’importo della pensione che in quello della
quota capitalizzata.
Al fine di evitare ritardi nelle
ricostituzioni che comporterebbero un elevato costo per interessi legali e di
uniformare i comportamenti in sede di calcolo, ed in vista di un nuovo assetto
organizzativo per le prestazioni relative ai diversi Fondi, si dispone il
trasferimento di tutti i fascicoli di prima liquidazione e di riliquidazione di
pensioni di categoria VL aventi decorrenza 1 gennaio 2004 all’isola di
consulenza Fondo Volo Via Chopin 49–00144 Roma
(tel.065905 5264/7417), dandone
contestuale comunicazione agli interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
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