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martedì 9 dicembre 2014

EDM/gdr/08A2.0001 DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione1^ N.333/A/9808.A.2 Roma, 26 giugno 2001 OGGETTO: obbligo di residenza.


EDM/gdr/08A2.0001
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio Ordinamento e Contenzioso
Divisione1^
N.333/A/9808.A.2 Roma, 26 giugno 2001
OGGETTO: obbligo di residenza.
Sono pervenuti a questo Dipartimento numerosi quesiti in ordine
all’obbligo, per i dipendenti della Polizia di Stato, di risiedere nel luogo ove ha sede
l’ufficio o reparto di appartenenza.
Pertanto, si rende necessario fornire opportune disposizioni al fine di
garantire un’applicazione omogenea della disciplina giuridica vigente in ma teria.
Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, all’articolo 12, prevede che il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha
sede l'ufficio cui è destinato e che il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può
autorizzare l'interessato a risiedere in un altro luogo.
Per il personale della Polizia di Stato la materia è regolata dal combinato
disposto degli artt. 48 del D.P.R. n.335/1982 e 33 del D.P.R n. 782/1985, che
contengono disposizioni in tutto analoghe a quella richiamata.
Sulla problematica si è pronunciato il Consiglio di Stato il quale, con parere
del 17 aprile 1984 n.590, ha chiarito che il dovere di residenza posto al dipendente
civile dello Stato dall'art. 12 T.U. n. 3 /1957 si concretizza nell'obbligo di stabilire
effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio e non anche nell'obbligo
dell'iscrizione anagrafica.
L’Alto Consesso ha spiegato che lo scopo della citata disposizione è quello
di garantire, attraverso la stabile dimora del pubblico dipendente nel luogo in cui ha
sede l'ufficio, l'effettiva e soddisfacente prestazione del servizio, che risulterebbe
grandemente sminuita ove l'impiegato si sottoponesse quotidianamente ad onerosi
spostamenti. Del resto, non sussistono giustificazioni per ritenere che il termine
"residenza" assuma in tale disposizione un significato diverso da quello ritenuto dall'art.
43, secondo comma, del codice civile, che dispone che " la residenza è nel luogo in cui
la persona ha la dimora abituale".
Stante quanto precede, si ritiene di poter estendere le medesime
argomentazioni in sede di interpretazione degli artt. 48 D.P.R. n.335/1982 e 33 D.P.R
n.782/1985.
Pertanto, il personale della Polizia di Stato ha l’obbligo di stabilire effe ttiva
e permanente dimora nel luogo di servizio; il capo dell’ufficio o reparto, per rilevanti
ragioni, potrà autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere, nella
accezione sin qui descritta, in luogo diverso da quello in cui presta servizio quando ciò
sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere.
Non va sottaciuto che l'ordinamento anagrafico prescrive l'obbligo, a
chiunque trasferisca la dimora abituale, di iscriversi nell'anagrafe del luogo di nuova
residenza, ma si tratta, a parere del Consiglio di Stato, di disposizione operante
nell'ambito diverso della regolamentazione anagrafica, e non in quello del pubblico
impiego.
Lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata denuncia del
trasferimento dell'abituale dimora può, pertanto, determinare a carico del soggetto
l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento anagrafico, ma mai potrà essere
considerata come un venir meno al dovere di residenza stabilito dall'art. 12 del T.U.
sugli impiegati civili dello Stato, che deve ritenersi soddisfatto ove il dipendente abbia
fissato nel luogo di lavoro la dimora abituale.
Analogamente, per il personale della Polizia di Stato il mancato
trasferimento della residenza anagrafica non integra gli estremi di un comportamento
disciplinarmente censurabile.
Va tuttavia chiarito che nell'ipotesi in cui il personale dipendente decida di
mantenere o trasferire la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui ha
sede l'ufficio di appartenenza, venendosi con ciò a trovare in una situazione di
inadempienza con riguardo alla legge anagrafica, non potrà, in ogni caso, far valere
quella stessa situazione, nei confronti dell'Amministrazione, come presupposto per il
riconoscimento di benefici connessi al mancato trasferimento della residenza medesima.
Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. si prega di voler
dare la massima diffusione alla presente circolare.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro

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