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giovedì 7 maggio 2015

Cassazione: In base all'art. 20 St. Lav. i lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva cui appartengono durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali deve essere loro corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali.



i(Cassazione Sezione Lavoro n. 21783 del 14 ottobre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).

 



ASSOCIAZIONI E ATTIVITA' SINDACALI
Cass. civ. Sez. lavoro, 14-10-2009, n. 21783

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


1. La FIOM-CGIL Provinciale di Torino chiedeva al Tribunale di Torino di dichiarare l'antisindacalità del comportamento della "FIAT Powertrain Italia srl" e "FIAT Auto spa", che non aveva consentito lo svolgimento di assemblee in orario di lavoro e retribuite, allegando il motivo che era già stato esaurito il monte ore previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 20 e dell'art. 4, comma 5, lett. a) dell'accordo interconfederale 20.12.1993. Secondo la tesi della ricorrente, il diritto del lavoratore di partecipare a dieci ore di assemblea retribuita andava riferito ad ogni singolo lavoratore e l'avvenuta convocazione di assemblea da parte di altre sigle sindacali non impediva alla stessa Fiom di indire ulteriori assemblee fino all'esaurimento del monte-ore riservato a ciascun lavoratore.
Previa costituzione ed opposizione della società convenuta, il Tribunale accoglieva il ricorso in sede cautelare, respingendolo peraltro in sede di cognizione. Proponeva appello la Fiom insistendo nelle proprie tesi. La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
- la L. n. 300 del 1970, art. 20 prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue;
- le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali dell'unità produttiva;
- l'art. 4, comma 5 dell'accordo suddetto prevede che le associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva hanno diritto di indire tre ore di assemblea retribuita a valere sulle dieci ore annue di cui sopra (giova avvertire immediatamente che in sede di discussione orale del ricorso per Cassazione la tesi della Fiom non sarà più incentrata essenzialmente sul diritto alle dieci ore di assemblea calibrato su ogni singolo lavoratore, ma sul diritto dell'organizzazione stipulante ad indire per suo conto tre ore di assemblea retribuita, talchè l'accordo in questione dovrebbe interpretarsi nel senso che ogni organizzazione sindacale stipulante ha diritto di indire tre ore di assemblea retribuita; altrimenti detto, le tre ore retribuite divengono un multiplo di tre, a seconda del numero delle Organizzazioni Sindacali stipulanti);
- la Corte di Appello affronta il dilemma nei termini originari e lo risolve preferendo la soluzione più restrittiva, e ciò sulla base dell'interpretazione letterale della L. n. 300 del 1970, art. 20, dei lavori preparatori, dell'abnormità delle conseguenze che si avrebbero ove si seguisse la tesi delle "dieci ore" per ogni singolo lavoratore;
- nè può essere seguita la subordinata, nel senso che ogni organizzazione sindacale stipulante ha diritto ad indire tre ore di assemblea retribuita, tesi che, pur ragionevole, "non trova alcun aggancio normativo";
- unica tesi che è possibile seguire è quella della prevenzione, la quale corrisponde alla prassi applicativa dei primi anni posteriori all'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori;
- la suddivisione del "monte ore" tra Organizzazioni Sindacali e rappresentanze sindacali unitarie sì adegua perfettamente all'interpretazione che individua le dieci ore di assemblea (retribuita) come limite complessivo e tale è la corretta interpretazione dell'accordo.
2. La Fiom-CGIL ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la società convenuta, la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Le parti hanno presentato memorie integrative. La causa è stata discussa oralmente ed il difensore della FIOM ha presentato note di udienza.

Motivi della decisione


3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.
4- Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 20, nella parte in cui attribuisce a ciascun lavoratore il diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee retribuite nei limiti di 10 ore annue e, correlativamente, a ciascuna RSA il diritto di indire assemblee generali o di gruppo da svolgersi, entro detti limiti, durante l'orario di lavoro. In via subordinata, deduce la violazione della stessa norma nella parte in cui attribuisce a ciascuna RSA, e non a tutte complessivamente, il diritto di convocare, negli indicati limiti, dette assemblee. In ulteriore subordine, solleva questione di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 2, 3, 17 e 39 Cost. e per violazione del principio di ragionevolezza, ove interpretata nel senso che l'indizione di assemblee retribuite da parte di una RSA consumi il monte ore spettante a ciascun lavoratore che non abbia inteso parteciparvi e il diritto di altre RSA di convocare assemblee retribuite nei limiti delle dieci ore spettante a ciascun lavoratore.
5. Secondo la tesi della ricorrente, la L. n. 300 del 1970, art. 209, comma 1 stabilisce la titolarità e l'estensione quantitativa del diritto; i due commi successivi stabiliscono invece le modalità di esercizio del diritto medesimo; l'ultimo comma individua lo spazio assegnato alla contrattazione collettiva. Non sarebbe condivisibile un trasferimento del limite quantitativo delle dieci ore retribuite dai lavoratori alle RSA. Una diversa interpretazione condurrebbe ad illegittimità costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, tutela sindacale e tutela dei lavoratori. Una RSA potrebbe indire assemblee fino ad esaurire il monte ore ed in tal modo impedirebbe ad altre RSA l'esercizio del diritto loro spettante. Il criterio di precedenza sta ad indicare il criterio da seguire nel regolamentare l'esercizio del diritto e non il potere del datore di lavoro di negare l'assemblea (retribuita).
Nè la norma può essere interpretata nel senso che la facoltà di indire l'assemblea spetti congiuntamente alle RSA, stante il tenore della medesima. La tesi sostenuta risulta corroborata da autorevole dottrina.
6. Il motivo è infondato.
7. Il dato normativo è costituito dalla integrazione della L. n. 300 del 1970, art. 20 e dell'art. 4 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Quest'ultimo ha esteso alle organizzazioni sindacali stipulanti i CCNL applicati in azienda il diritto di convocare assemblee che la norma statutaria riconosceva solo alle RSA. 8. L'art. 20, comma 1, dello Statuto dei lavoratori dispone che i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera. Vengono distinte due situazioni: le assemblee fuori dell'orario di lavoro e quelle che si svolgono durante l'orario di lavoro. (Solo) per queste seconde viene posto un limite massimo di 10 ore annue. I lavoratori, entro questo limite, hanno diritto di partecipare all'assemblea e di percepire la normale retribuzione. Il secondo comma dispone poi che le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Se la norma si legge nella interazione dei due commi, non può non ritenersi che il limite delle 10 ore annue si riflette sul potere di indire le assemblee, riconosciuto alle RSA dell'unità produttiva (ed esteso dall'accordo interconfederale anche alle organizzazioni sindacali stipulanti i CCNL applicati nell'unità produttiva).
Correttamente la Corte d'Appello di Torino ha interpretato la norma in tal senso, sottolineando anche le incongruità degli effetti pratici di una interpretazione che collegasse il limite esclusivamente alla posizione del singolo lavoratore, riconoscendo quindi la possibilità di effettuare assemblee durante l'orario di lavoro e retribuite sino a che anche ad un solo lavoratore residuasse una parte del suo monte ore individuale.
9. L'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (art. 4) nel disciplinare i meccanismi con i quali le rappresentanze sindacali unitarie subentrano alle rappresentanze sindacali aziendali, dispone, in materia di assemblea, che delle 10 ore annue retribuite, 7 sono di competenza delle RSU, mentre 3 sono in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva. In tal modo anche l'accordo sindacale mostra di condividere l'interpretazione della L. n. 300 del 1970, art. 20 seguita dalla Corte d'Appello di Torino, perchè riconoscendo alle RSU 7 ore su 10 e alle organizzazioni sindacali aderenti, alle associazioni stipulanti il CCNL applicato in azienda le 3 ore residue, da per presupposto che il limite complessivo del potere di convocazione sindacale sia di 10 ore.
10. Sull'accordo interconfederale del 1993 è imperniata la tesi subordinata (alla quale peraltro è stata prioritariamente dedicata la discussione finale della causa), secondo la quale il monte di 3 ore sarebbe attribuito ad ogni organizzazione stipulante, con il risultato che le ore diverrebbero nove se le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva sono tre, dodici se esse sono quattro, quindici se sono cinque e così via.
11. L'interpretazione proposta è in contrasto con la previsione dell'accordo interconfederale. L'art. 4 dell'accordo, già richiamato, riconosce alle "organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva il diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore retribuite". Il riferimento è indistintamente a tutte le associazioni stipulanti.
Anzi, per essere più precisi, a tutte le organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti. Il carattere indistinto del riferimento indica inequivocabilmente che le 3 ore sono complessivamente riconosciute a tali organizzazioni, quale che sia il loro numero. Se, al contrario, le parti avessero voluto riconoscere tale diritto a ciascuna delle organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti, avrebbero dovuto usare non l'espressione "in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti", ma un'espressione del tipo "in favore di ciascuna delle organizzazioni aderenti ...". Non incide invece sulla questione, il riconoscimento a tali organizzazioni della possibilità di indire le assemblee "congiuntamente o singolarmente", perchè la lettura complessiva del testo in cui l'inciso è inserito, mostra che si tratta di una variabile che non attiene alla entità del monte ore, ma alla gestione interna dello stesso.
12. In ogni caso, deve sottolinearsi che la sentenza della Corte di Torino è motivata in modo esauriente e privo di incoerenze e la sua interpretazione dell'accordo interconfederale è rispettosa dei criteri fissati dagli artt. 1362 e seg. c.c.. Ciò rende superflua ogni altra osservazione sul punto, dato che la sentenza è stata pubblicata prima della entrata in vigore della modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 3, che ha reso possibile il ricorso per cassazione anche "per violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro". 13. La questione di legittimità costituzionale prospettata in ricorso è, infine, manifestamente infondata. Posto che si fa riferimento non al diritto di assemblea in generale, ma allo specifico diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e retribuita, la forte compressione delle prerogative datoriali e dell'attività aziendale che esso comporta, giustifica l'apposizione di limiti congrui e rende conforme la delimitazione che discende dalla lettura fornita dalla Corte di Torino al criterio di ragionevolezza ed agli equilibri costituzionali tra i diritti di rango costituzionale che vengono a confronto.
14. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1367 c.c., per non avere la Corte di Appello, in sede di interpretazione dell'art. 4 dell'accordo sindacale, esattamente colto il significato della parola "singolarmente" in relazione al limite delle tre ore. Il motivo è infondato per le considerazioni già svolte e comunque è inidoneo a scalfire la ragionevolezza dell'interpretazione fornita sullo specifico punto dalla Corte di Appello, con una motivazione consequenziale e conforme ai canoni ermeneutici codicistici.
15. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 20, nella parte in cui stabilisce l'ordine di precedenza tra le varie RSA. La tesi della difesa ricorrente è che l'ordine di priorità vada stabilito avendo riguardo non alla comunicazione al datore di lavoro, ma alla convocazione e che per assemblee già convocate devono intendersi solo quelle "comunicate ai destinatari delle stesse". 16. La Corte d'Appello di Torino, aveva respinto l'appello con il quale si sosteneva che le altre organizzazioni sindacali avevano effettuato le comunicazioni al datore di lavoro senza indicare le date in cui la convocazione era stata pubblicizzata all'indirizzo dei lavoratori.
17. Anche sul punto la soluzione interpretativa della Corte è conforme al dato normativo che collega l'ordine di precedenza alla comunicazione della convocazione al datore di lavoro richiedendo quindi che la comunicazione concerna un assemblea già fissata con ora e data (e non una generica intenzione di indire una assemblea), ma certo senza richiedere che il datore di lavoro debba accertare se e quando la convocazione sia stata concretamente portata a conoscenza dei lavoratori.
18. Il ricorso principale deve essere quindi rigettato. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità di alcuni profili della materia del contendere, alla novità ed alla complessità delle questioni dibattute e non ultimo al comportamento processuale delle parti, le quali hanno tutte contribuito a dirimere le questioni stesse, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009

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