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giovedì 7 maggio 2015

Cassazione: Caduta massi sulla Statale: il risarcimento all'automobilista non si può escludere se il terreno a monte è franoso Solo il caso fortuito esonera l'ente proprietario dell'infrastruttura: nel valutare la responsabilità del custode ex articolo 2051 Cc il giudice deve tenere conto della specifica pericolosità del tratto di strada indicata dal segnale destinato ai veicoli



(Sezione terza, sentenza n. 20754/09; depositata il 28 settembre)
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 28-09-2009, n. 20754
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28 novembre 1997 Ga.
C. e G.G. convenivano in giudizio davanti al Pretore di Venezia l'A.n.a.s. per sentirla condannare al risarcimento dei. danni subiti dalle loro autovetture a seguito di un evento franoso verificatosi lungo la statale n. (OMISSIS) "Agordina".
L'Ente nazionale per le strade (già Anas) si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, la sussistenza di una loro responsabilità.
Con sentenza non definitiva il Pretore pronunciava sulla questione pregiudiziale affermando la propria competenza; quindi, il Tribunale di Venezia (divenuto competente a decidere la controversia) condannava l'Ente nazionale per le strade - Anas a risarcire il danno patrimoniale, quantificato a favore del Ga. in complessive L. 3.876.580 ed a favore del G. in L. 2.097.520, oltre accessori.
Il Tribunale rilevava la sussistenza della responsabilità in capo all'ente convenuto sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., in presenza di danno cagionato da una res insidiosa.
L'Ente nazionale per le strade - Anas proponeva appello chiedendo il totale rigetto della domanda.
Il gravame si opponevano entrambi gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza.
La Corte distrettuale accoglieva l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava le domande avanzate dagli appellanti nei confronti dell'Ente Nazionale strade - Anas.
Proponevano ricorso per cassazione G.G. e G. C..
Resisteva l'Ente Nazionale Strade - ANAS, ora ANAS spa.

Motivi della decisione

Sostiene l'impugnata sentenza che l'invocazione, nella fattispecie per cui è causa, dell'art. 2051 c.c., prospettata dal Tribunale, non è condivisibile, non essendo configurabile, alla luce della prevalente giurisprudenza, un dovere di custodia sulla strada in oggetto da parte della pubblica amministrazione. Un dovere di custodia, prosegue la Corte distrettuale, potrebbe al più riguardare il tracciato della strada e le sue pertinenze, ma non può cerio estendersi fino a comprendere fenomeni che si sono manifestati al di fuori della sede stradale, con caduta di massi da una ripa a monte.
Per la Corte d'Appello di Venezia non è neppure fondata la tesi relativa ad una responsabilità aquiliana secondo i principi generali desumibili dall'art. 2043 c.c., atteso che la pubblica amministrazione aveva già provveduto a segnalare la situazione di pericolo nel tratto di strada in esame, laddove gli appellati non hanno dimostrato, come era loro onere, che la situazione fosse di per sè ogqettivamente prevedibile e tale da rendere necessaria l'attivazione di misure di emergenza.
Neppure, secondo la Corte territoriale, è configurabile una responsabilità per "insidia stradale", atteso che il danno fu provocato non da massi presenti sulla strada ma da quelli rotolati da zone sovrastanti.
Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente trattati, i ricorrenti rispettivamente denunciano:
1) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonchè travisamento del fatti";
2) "Violazione e/o falsa applicazione art. 2051 c.c.".
Sostengono in particolare G. e Ga. che il Giudice d'appello ha errato sia nel non applicare l'art. 2043 c.c., alla fattispecie per cui è causa, sia nel valutare i fatti di causa. A loro avviso infatti i tre presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c., sono presenti nella condotta dell'ANAS ed in specie: un comportamento negligente nella manutenzione dell'assetto stradale anche alla luce dell'art. 3 del T.U. della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che impone all'Ente gestore della strada di garantire la sicurezza degli utenti; un nesso di causalità tra la condotta del soggetto agente e l'evento dannoso che ha visto coinvolti i soggetti danneggiati; un evento dannoso in relazione al quale nessuna contestazione di sorta è stata sollevata da parte convenuta.
Qualora non dovesse essere ravvisata una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., concludono i ricorrenti, potrebbe di pieno diritto ritenersi applicabile al caso di specie, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il disposto di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno da cose in custodia.
Il ricorso è fondato.
In materia di responsabilità civile per manutenzione delle strade si è ulteriormente evidenziata (Cass. n. 20427 del 2008) la necessità di superare il precedente indirizzo di questa Corte che riteneva applicabile l'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). S'è dunque ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il quale: la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è ulteriormente precisato: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione all'origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si è concluso, in sintesi, a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale e applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo "immanentemente" connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa; b) che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Ancor più di recente si è quindi sostenuto, a ulteriore specificazione dei criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157).
La Corte d'Appello, nell'impugnata sentenza ha errato proprio nel non tener conto della specifica pericolosità del tratto di strada in cui si verifica il sinistro, caratterizzata dalla franosità del terreno sovrastante, come risulta del resto dalla precedente apposizione di segnali di pericolo.
Per tale ragione l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009

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