(Sezione terza, sentenza n. 20754/09; depositata il 28 settembre) |
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 28-09-2009, n. 20754
Cass. civ. Sez. III, 28-09-2009, n. 20754
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 novembre 1997 Ga.
C.
e G.G. convenivano in giudizio davanti al Pretore di Venezia l'A.n.a.s.
per sentirla condannare al risarcimento dei. danni subiti dalle loro
autovetture a seguito di un evento franoso verificatosi lungo la statale
n. (OMISSIS) "Agordina".
L'Ente nazionale per
le strade (già Anas) si costituiva eccependo l'incompetenza per
territorio del giudice adito e, nel merito, la sussistenza di una loro
responsabilità.
Con sentenza non definitiva il
Pretore pronunciava sulla questione pregiudiziale affermando la propria
competenza; quindi, il Tribunale di Venezia (divenuto competente a
decidere la controversia) condannava l'Ente nazionale per le strade -
Anas a risarcire il danno patrimoniale, quantificato a favore del Ga. in
complessive L. 3.876.580 ed a favore del G. in L. 2.097.520, oltre
accessori.
Il Tribunale rilevava la sussistenza della responsabilità in capo all'ente convenuto sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., in presenza di danno cagionato da una res insidiosa.
L'Ente nazionale per le strade - Anas proponeva appello chiedendo il totale rigetto della domanda.
Il gravame si opponevano entrambi gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza.
La
Corte distrettuale accoglieva l'appello e in riforma della sentenza
impugnata rigettava le domande avanzate dagli appellanti nei confronti
dell'Ente Nazionale strade - Anas.
Proponevano ricorso per cassazione G.G. e G. C..
Resisteva l'Ente Nazionale Strade - ANAS, ora ANAS spa.
Motivi della decisione
Sostiene l'impugnata sentenza che l'invocazione, nella fattispecie per cui è causa, dell'art. 2051 c.c.,
prospettata dal Tribunale, non è condivisibile, non essendo
configurabile, alla luce della prevalente giurisprudenza, un dovere di
custodia sulla strada in oggetto da parte della pubblica
amministrazione. Un dovere di custodia, prosegue la Corte distrettuale,
potrebbe al più riguardare il tracciato della strada e le sue
pertinenze, ma non può cerio estendersi fino a comprendere fenomeni che
si sono manifestati al di fuori della sede stradale, con caduta di massi
da una ripa a monte.
Per la Corte d'Appello
di Venezia non è neppure fondata la tesi relativa ad una responsabilità
aquiliana secondo i principi generali desumibili dall'art. 2043 c.c.,
atteso che la pubblica amministrazione aveva già provveduto a segnalare
la situazione di pericolo nel tratto di strada in esame, laddove gli
appellati non hanno dimostrato, come era loro onere, che la situazione
fosse di per sè ogqettivamente prevedibile e tale da rendere necessaria
l'attivazione di misure di emergenza.
Neppure,
secondo la Corte territoriale, è configurabile una responsabilità per
"insidia stradale", atteso che il danno fu provocato non da massi
presenti sulla strada ma da quelli rotolati da zone sovrastanti.
Con
i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono
essere congiuntamente trattati, i ricorrenti rispettivamente denunciano:
1) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., nonchè travisamento del fatti";
2) "Violazione e/o falsa applicazione art. 2051 c.c.".
Sostengono in particolare G. e Ga. che il Giudice d'appello ha errato sia nel non applicare l'art. 2043 c.c.,
alla fattispecie per cui è causa, sia nel valutare i fatti di causa. A
loro avviso infatti i tre presupposti per l'applicazione dell'art. 2043
c.c., sono presenti nella condotta dell'ANAS ed in specie: un
comportamento negligente nella manutenzione dell'assetto stradale anche
alla luce dell'art. 3 del T.U. della circolazione stradale approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che impone all'Ente gestore
della strada di garantire la sicurezza degli utenti; un nesso di
causalità tra la condotta del soggetto agente e l'evento dannoso che ha
visto coinvolti i soggetti danneggiati; un evento dannoso in relazione
al quale nessuna contestazione di sorta è stata sollevata da parte
convenuta.
Qualora non dovesse essere ravvisata una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
concludono i ricorrenti, potrebbe di pieno diritto ritenersi
applicabile al caso di specie, soprattutto alla luce della più recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione, il disposto di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno da cose in custodia.
Il ricorso è fondato.
In
materia di responsabilità civile per manutenzione delle strade si è
ulteriormente evidenziata (Cass. n. 20427 del 2008) la necessità di
superare il precedente indirizzo di questa Corte che riteneva
applicabile l'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., per le
categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando,
per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una
costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di
cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827;
Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). S'è
dunque ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il
quale: la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto
cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare
riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e
di escludere che altri vi apporti modifiche. S'è ulteriormente
precisato: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario
si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto
dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il
cui onere probatorio grava sul danneggiato); b) che è comunque
configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che
quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il
danno; c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione
all'origine del danno si determina non come conseguenza di un
precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in
maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della
eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al
verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051
c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si è concluso,
in sintesi, a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al
pubblico transito in linea generale e applicabile l'art. 2051 c.c., in
riferimento alle situazioni di pericolo "immanentemente" connesse alla
struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro
configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli
stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile
alterazione dello stato della cosa; b) che, nonostante l'attività di
controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento
tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o
segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere
(Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Ancor
più di recente si è quindi sostenuto, a ulteriore specificazione dei
criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione
della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato
della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre
avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni
strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità
che ha provocato l'evento di danno e che può atteggiarsi diversamente,
ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di
ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza
interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157).
La
Corte d'Appello, nell'impugnata sentenza ha errato proprio nel non
tener conto della specifica pericolosità del tratto di strada in cui si
verifica il sinistro, caratterizzata dalla franosità del terreno
sovrastante, come risulta del resto dalla precedente apposizione di
segnali di pericolo.
Per tale ragione
l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte
d'Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in
diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009
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