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giovedì 7 maggio 2015

Cassazione: La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail - e, in riforma della decisione del Tribunale di Cagliari in data 4 ottobre 2004, rigetta la domanda proposta da P.N. per la corresponsione della rendita ai superstiti e l'assegno funerario in relazione al decesso del coniuge, P.P., assassinato da ignoti mentre si recava al lavoro il giorno



INFORTUNI SUL LAVORO   -   PREVIDENZA SOCIALE
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-2009, n. 13599
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail - e, in riforma della decisione del Tribunale di Cagliari in data 4 ottobre 2004, rigetta la domanda proposta da P.N. per la corresponsione della rendita ai superstiti e l'assegno funerario in relazione al decesso del coniuge, P.P., assassinato da ignoti mentre si recava al lavoro il giorno (OMISSIS).
L'esito del giudizio di appello è giustificato dalla Corte di Cagliari rilevando che, rispetto al fatto doloso di terzi che avrebbe potuto accadere in qualunque contesto, non sussisteva il necessario nesso di occasionalità necessaria tra lavoro ed evento, dovendosi altresì escludere la configurabilità, anche in base al disposto del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, dell'infortunio in itinere, non essendo sufficiente che l'omicidio fosse avvenuto mentre la vittima si recava al lavoro con la propria autovettura.
Il ricorso di P.N. si articola in unico motivo;
resiste con controricorso l'Inail. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

L'unico motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, e vizio della motivazione, sostiene che la legge sancisce l'indennizzabilità dell'infortunio che colpisce il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno verso il luogo di esecuzione della prestazione, senza richiedere la sussistenza di un rischio specifico e fatto salvo il solo limite del rischio elettivo. La tesi esposta nel motivo di ricorso non può essere condivisa.
Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro". Sulla nozione di "occasione di lavoro", la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto.
Nondimeno, sul tema del nesso eziologico, l'evoluzione giurisprudenziale, anche sull'impulso degli interventi della Corte costituzionale (vedi, in particolare, C. Cost. n. 55 del 1981) è pervenuta a ribaltare il convincimento che il fatto delittuoso dei compagni di lavoro o dei terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con l'esecuzione della prestazione. Si ritiene, ormai pacificamente, che le aggressioni subite dal lavoratore a scopo di rapina, sia nello stesso luogo di lavoro, sia in altri luoghi, ma tuttavia in qualche modo collegate all'esecuzione della prestazione, siano coperte dalla garanzia assicurativa (Cass. 21 luglio 1988, n. 4716; 23 febbraio 1989, n. 1014; 18 gennaio 1991, n. 430; 11 aprile 1998, n, 3747; 13 dicembre 2000, n. 1569); alla medesima conclusione si è giunti anche in caso di omicidio volontario, originato tuttavia da comportamenti tenuti dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni (Cass. 28 gennaio 1999, n. 774); una ulteriore estensione si è registrata con riferimento all'ipotesi di particolare rischio ambientale, in fattispecie di paese estero con diffusa ostilità verso l'attività svolta dall'impresa e i soggetti di diversa nazionalità (Cass. 2 ottobre 1998, n. 9801).
E tuttavia è rimasto fermo il principio secondo il quale non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicchè, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio. Il principio è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario -che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro (Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017;
19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n. 108159).
Il descritto complesso di regole e principi non risulta in alcun modo derogato per effetto dell'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere.
Il comma aggiunto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, alle condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) si è spinta fino al punto di ravvisare l'occasione di lavoro nella rapina subita dal lavoratore in itinere e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (motoveicolo). Ma il collegamento con il lavoro è stato individuato nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto. Del resto, più in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali.
Nulla di simile si riscontra nel caso di specie.
Il giudice del merito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, è giunto alla conclusione che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, soltanto un indizio, dunque, nel nesso di occasionalità, peraltro contraddetto da altri indizi (altri congiunti - padre e due zii - rimasti vittime di omicidi due anni prima), cosicchè nessun collegamento oggettivo poteva affermarsi sussistente tra evento ed esecuzione del lavoro (itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo di autovettura).
Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero della parte soccombente dal rimborso a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto in data 24.11.2001, (prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla da provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009

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