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giovedì 7 maggio 2015

Cassazione: La confisca scatta anche se il motorino "truccato" guidato dal minore è di proprietà del genitore Il provvedimento cautelare e quello ablatorio sono indipendenti: chi non si oppone da subito alla prima misura sceglie di accollarsi le spese di custodia del veicolo ed è escluso che possa dolersi perfino quando la sanzione definitiva giunge dopo due anni



(Sezione seconda, sentenza n. 21881/09; depositata il 14 ottobre)
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 14-10-2009, n. 21881
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Pordenone con sentenza del 4 ottobre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da S.G. avverso il Prefetto di Pordenone, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 373/2002/seq-dep/area 4^ del 4 agosto 2004, con la quale, a seguito della violazione dell'art. 97 C.d.S., erano stati disposti la confisca di un ciclomotore sequestrato e il pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di custodia. Rilevava che ai sensi dell'art. 213 C.d.S. la sanzione accessoria della confisca non è applicabile nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del trasgressore. Riteneva illegittimo il provvedimento anche perchè adottato circa due anni dopo il sequestro, violando il termine di sei mesi previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 19 e superando ogni ragionevole limite temporale.
Il Prefetto di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 ottobre 2006, svolgendo due censure.
L'opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 97 C.d.S. e art. 213 C.d.S., comma 6 e della L. n. 689 del 1981, art. 2; l'amministrazione deduce che la opponente, madre del minorenne conducente del veicolo, a lei intestato, era responsabile in via diretta della violazione contestatale. La censura è fondata, atteso che questa Corte intende dare continuità al proprio orientamento in materia, secondo il quale "In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", di essa risponde in via diretta, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 2, comma 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194 C.d.S.), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97 C.d.S., comma 6 senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213 C.d.S., comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa" (Cass. 7268/00; v. inoltre utilmente Cass. 9493/00 e Cass. 18469/07).
Con il secondo motivo l'Avvocatura dello Stato lamenta violazione dell'art. 19, comma 3 della legge generale sulle sanzioni amministrative, che regola la materia del sequestro. Il giudice di pace ha creduto di poter applicare l'u.c., a tenore del quale "quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro". La decisione sul punto è errata per più aspetti. In primo luogo va rilevato che in caso di violazione dell'art. 97 C.d.S. non si applicano le norme generali su sequestro e confisca di cui alla L. n. 689 del 1981, ma le disposizioni di cui all'art 213 C.d.S., che non prevede alcun termine, se non nella ipotesi di ricorsi, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. In secondo luogo parte ricorrente ha opportunamente rilevato che, nel caso di specie, gli interessati non hanno presentato l'opposizione, anche immediata, prevista dall'art. 19, comma 1 ditalchè il comma 3 dell'art. 19 non potrebbe comunque trovare applicazione. Ove detta opposizione fosse stata rigettata, sarebbero scattati i termini fissati dal comma 3 e la misura cautelare, con i costi ad essa relativi, non avrebbe potuto protrarsi per circa due anni come lamentato dall'opponente. Trascurata questa opportunità difensiva consentita dal comma 1, la parte ricorrente non può giovarsi delle prescrizioni dell'art. 19, comma 3 necessariamente connesse alla proposizione del ricorso avverso il sequestro. Nè rileva, entro il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 e art. 209 C.d.S., la asserita irragionevolezza del tempo trascorso tra sequestro e confisca: ciò per due motivi: in primo luogo perchè il proprietario del veicolo che rimanga inerte rispetto al provvedimento cautelare ben sa, avendo scelto di non avvalersi della sollecita definizione prevista dall'art. 19, di andare incontro alle spese di trasporto e custodia per tutto il tempo che precede la sanzione ablatoria. In secondo luogo perchè, come rileva il ricorso, viene indebitamente prospettato in sentenza un rapporto logico e temporale tra le due misure, che sono invece autonome, atteso che diversi ne sono i presupposti e che la confisca è applicabile anche su cose non assoggettate in precedenza a sequestro (v. Cass. 13264/92; 10687/92;
4465/89). Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non sono da esperire ulteriori accertamenti e non risultano altri motivi di opposizione oltre quelli qui disattesi. Le spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 17 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009

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