(Sezione seconda, sentenza n. 21881/09; depositata il 14 ottobre) |
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 14-10-2009, n. 21881
Cass. civ. Sez. II, 14-10-2009, n. 21881
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Pordenone con sentenza del 4 ottobre 2005 accoglieva
l'opposizione proposta da S.G. avverso il Prefetto di Pordenone, per
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 373/2002/seq-dep/area 4^
del 4 agosto 2004, con la quale, a seguito della violazione dell'art. 97
C.d.S., erano stati disposti la confisca di un ciclomotore sequestrato e
il pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di custodia.
Rilevava che ai sensi dell'art. 213 C.d.S. la sanzione accessoria della
confisca non è applicabile nel caso in cui il veicolo non sia di
proprietà del trasgressore. Riteneva illegittimo il provvedimento anche
perchè adottato circa due anni dopo il sequestro, violando il termine di
sei mesi previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 19 e superando ogni ragionevole limite temporale.
Il Prefetto di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 ottobre 2006, svolgendo due censure.
L'opponente è rimasta intimata.
Avviata
la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso
perchè manifestamente fondato. Il primo motivo denuncia violazione
dell'art. 97 C.d.S. e art. 213 C.d.S., comma 6 e della L. n. 689 del 1981, art. 2;
l'amministrazione deduce che la opponente, madre del minorenne
conducente del veicolo, a lei intestato, era responsabile in via diretta
della violazione contestatale. La censura è fondata, atteso che questa
Corte intende dare continuità al proprio orientamento in materia,
secondo il quale "In caso di violazione amministrativa commessa da
minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", di essa risponde in via
diretta, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 2, comma 2,
applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della
strada (art. 194 C.d.S.), colui che era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona
estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di
circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle
prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può
essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in
relazione alla violazione dell'art. 97 C.d.S., comma 6 senza che sia
applicabile, nella specie, l'art. 213 C.d.S., comma 6, dello stesso
codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione amministrativa" (Cass. 7268/00; v. inoltre
utilmente Cass. 9493/00 e Cass. 18469/07).
Con
il secondo motivo l'Avvocatura dello Stato lamenta violazione dell'art.
19, comma 3 della legge generale sulle sanzioni amministrative, che
regola la materia del sequestro. Il giudice di pace ha creduto di poter
applicare l'u.c., a tenore del quale "quando l'opposizione al sequestro è
stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa
ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro
due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro
sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro". La decisione sul
punto è errata per più aspetti. In primo luogo va rilevato che in caso
di violazione dell'art. 97 C.d.S. non si applicano le norme generali su
sequestro e confisca di cui alla L. n. 689 del 1981, ma le
disposizioni di cui all'art 213 C.d.S., che non prevede alcun termine,
se non nella ipotesi di ricorsi, restando così applicabile il termine
generale di prescrizione. In secondo luogo parte ricorrente ha
opportunamente rilevato che, nel caso di specie, gli interessati non
hanno presentato l'opposizione, anche immediata, prevista dall'art. 19,
comma 1 ditalchè il comma 3 dell'art. 19 non potrebbe comunque trovare
applicazione. Ove detta opposizione fosse stata rigettata, sarebbero
scattati i termini fissati dal comma 3 e la misura cautelare, con i
costi ad essa relativi, non avrebbe potuto protrarsi per circa due anni
come lamentato dall'opponente. Trascurata questa opportunità difensiva
consentita dal comma 1, la parte ricorrente non può giovarsi delle
prescrizioni dell'art. 19, comma 3 necessariamente connesse alla
proposizione del ricorso avverso il sequestro. Nè rileva, entro il
termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 e art. 209
C.d.S., la asserita irragionevolezza del tempo trascorso tra sequestro e
confisca: ciò per due motivi: in primo luogo perchè il proprietario del
veicolo che rimanga inerte rispetto al provvedimento cautelare ben sa,
avendo scelto di non avvalersi della sollecita definizione prevista
dall'art. 19, di andare incontro alle spese di trasporto e custodia per
tutto il tempo che precede la sanzione ablatoria. In secondo luogo
perchè, come rileva il ricorso, viene indebitamente prospettato in
sentenza un rapporto logico e temporale tra le due misure, che sono
invece autonome, atteso che diversi ne sono i presupposti e che la
confisca è applicabile anche su cose non assoggettate in precedenza a
sequestro (v. Cass. 13264/92; 10687/92;
4465/89). Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 c.p.c.
al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non sono da esperire
ulteriori accertamenti e non risultano altri motivi di opposizione oltre
quelli qui disattesi. Le spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla
refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500 per
onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 17 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009
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