(Sezione sesta, sentenza n. 39676/09; depositata il 12 ottobre) |
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 17-09-2009) 12-10-2009, n. 39676
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
Sull'appello
proposto da P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data
18-5-2006 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p.,
condannandolo, con le concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi
quattro di reclusione, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza in
data 1.12.2008, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la
comprovata responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a motivi del gravame,la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p.,
per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di
comprovata sussistenza del reato contestato. Al riguardo, si è segnalata
la mancanza di una verifica presso il domicilio del ricorrente e degli
altri condomini dello stabile in ordine alle ragioni dell'asserito
mancato funzionamento del citofono per un problema tecnico, tanto più
che alcuna ulteriore verifica di questo era stata effettuata dalla p.g.,
in un momento anche successivo all'originario prima controllo in ordine
alla presenza in casa dell'imputato. Sul punto si è dedotta la mancanza
di motivazione e la sua illogicità in riferimento all'asserita
inattendibilità della tesi difensiva.
Il
ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi addotti, peraltro, segnatamente riferiti a censure in punto di
mero fatto.
Consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1.000,00 alla cassa delle ammende.
Ed invero,
come motivatamente e correttamente risulta dal testo della sentenza
impugnata, giudici della Corte territoriale leccese si sono fatti carico
di verificare, anche in punto di logica, la fondatezza dell'accusa,
esplicando, con adeguata e sostanzialmente corretta risposta
motivazionale, le ragioni dell'assoluta inconcludenza e gratuità della
tesi difensiva, peraltro sprovvista di ragionevole riscontro probatorio e
smentita dalle puntuali osservazioni controdeduttive del teste D.,
operante in loco, in sede di indagini di p.g..
Del
resto lo stesso imputato, in costanza dell'asserito mal funzionamento
del citofono, ben avrebbe potuto e dovuto allertare cautelativamente la
competente autorità di controllo, specie se la verifica dell'impianto
potè va comportare del tempo per la necessaria riparazione del guasto
(?) tecnico neppure accennato, nè risolvente essendo, anche in punto di
logica, il fatto che anche altri condomini non avessero risposto,
giustificabile essendo la loro assenza in pieno orario di lavoro, come
puntualmente segnalato in motivazione.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009
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