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giovedì 7 maggio 2015

Cassazione: Rovesciamento Autobotte Vigili del Fuoco - Decesso Vigile - Azione risarcitoria




 
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 30-09-2009, n. 20951
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1.- Il 25.4.1993 il diciannovenne C.R., mentre prestava servizio sostitutivo di quello militare, durante un'esercitazione perse la vita a causa della fuoriuscita dalla strada carrozzabile e del rovesciamento nella sottostante scarpata dell'autocisterna dei vigili del fuoco sulla quale viaggiava su una strada comunale del comune di Livinallongo.
Con atto di citazione del 18.4.1994 i genitori ed i tre fratelli del defunto agirono giudizialmente per il risarcimento dei danni innanzi al tribunale di Venezia nei confronti del conducente dell'autocisterna, del ministero dell'interno e delle Assicurazioni d'Italia, che resistettero e chiamarono in causa il comune di Livinallongo, che a sua volta resistette.
Gli attori estesero le domane risarcitorie nei confronti del terzo chiamato.
Con sentenza n. 2328 del 1998 il tribunale adito ritenne che l'evento si fosse verificato per il paritetico apporto causale colposo del conducente dell'autocisterna e del comune di Livallongo e condannò solidamente convenuti e terzo chiamato al risarcimento.
2.- Con sentenza n. 642 del 2004 la corte d'appello di Venezia, decidendo sui gravami di tutti i responsabili, escluse l'apporto causale del comune che mandò assolto da ogni pretesa, ritenne che l'evento mortale s'era verificato per fatto colposo esclusivo del conducente dell'autocisterna ed adottò le conseguenti statuizioni.
3.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Assitalia - Assicurazioni d'Italia s.p.a., affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.
Hanno depositato controricorso M., Mo. ed C. O. e M.N..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- La sentenza è censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo costituito dal rilievo causale da assegnarsi all'assenza di barriere protettive (guard-rail) e di segnali di pericolo sulla stretta strada comunale, la cui mancanza aveva quantomeno concorso a cagionare l'evento;
2.- Il motivo è manifestamente infondato.
Il processo s'è sostanzialmente incentrato sulla questione relativa all'intervenuto cedimento, o meno, della banchina della carreggiata causa del peso dell'autocisterna. La corte d'appello lo ha escluso con analitica e puntuale motivazione, che ha tenuto ampiamente conto di tutte le risultanze acquisite e che non è impugnata in parte qua, ma sulla diversa questione relativa all'assenza di barriere protettive e di segnali di pericolo lungo la strada comunale.
Sul punto specifico la corte d'appello, a pagina 11 della sentenza, ha osservato quanto segue:
"Sulla base dei delineati presupposti l'individuazione, a carico dell'amministrazione comunale, di un profilo di responsabilità in relazione alla mancata apposizione di segnali di limitazione della circolazione o di segnalazione del pericolo correlato alla cedevolezza della banchina riusciva del tutto ingiustificata, il sinistro non essendo stato, in tutta evidenza, determinato da carenze della strada le quali, in ragione della loro non agevole percettibilità con l'uso della normale diligenza, avessero integrato gli estremi dell'insidia".
La motivazione è chiara, sufficiente e niente affatto contraddittoria.
Il ricorso è respinto.
3. - Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, essendo dagli stessi controricorrenti riconosciuto che il ricorso verteva solo in punto di ripartizione di responsabilità tra i condannati in primo grado ed avendo essi chiesto il rigetto del ricorso, costituente un esito opposto a quello dell'allargamento della platea dei responsabili solidali; che era anche l'unico al quale potevano avere interesse.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009

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