RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 30-09-2009, n. 20951
Cass. civ. Sez. III, 30-09-2009, n. 20951
Svolgimento del processo
1.-
Il 25.4.1993 il diciannovenne C.R., mentre prestava servizio
sostitutivo di quello militare, durante un'esercitazione perse la vita a
causa della fuoriuscita dalla strada carrozzabile e del rovesciamento
nella sottostante scarpata dell'autocisterna dei vigili del fuoco sulla
quale viaggiava su una strada comunale del comune di Livinallongo.
Con
atto di citazione del 18.4.1994 i genitori ed i tre fratelli del
defunto agirono giudizialmente per il risarcimento dei danni innanzi al
tribunale di Venezia nei confronti del conducente dell'autocisterna, del
ministero dell'interno e delle Assicurazioni d'Italia, che resistettero
e chiamarono in causa il comune di Livinallongo, che a sua volta
resistette.
Gli attori estesero le domane risarcitorie nei confronti del terzo chiamato.
Con
sentenza n. 2328 del 1998 il tribunale adito ritenne che l'evento si
fosse verificato per il paritetico apporto causale colposo del
conducente dell'autocisterna e del comune di Livallongo e condannò
solidamente convenuti e terzo chiamato al risarcimento.
2.-
Con sentenza n. 642 del 2004 la corte d'appello di Venezia, decidendo
sui gravami di tutti i responsabili, escluse l'apporto causale del
comune che mandò assolto da ogni pretesa, ritenne che l'evento mortale
s'era verificato per fatto colposo esclusivo del conducente
dell'autocisterna ed adottò le conseguenti statuizioni.
3.-
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Assitalia -
Assicurazioni d'Italia s.p.a., affidandosi ad un unico motivo illustrato
anche da memoria.
Hanno depositato controricorso M., Mo. ed C. O. e M.N..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.-
La sentenza è censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione sul punto decisivo costituito dal rilievo causale da
assegnarsi all'assenza di barriere protettive (guard-rail) e di segnali
di pericolo sulla stretta strada comunale, la cui mancanza aveva
quantomeno concorso a cagionare l'evento;
2.- Il motivo è manifestamente infondato.
Il
processo s'è sostanzialmente incentrato sulla questione relativa
all'intervenuto cedimento, o meno, della banchina della carreggiata
causa del peso dell'autocisterna. La corte d'appello lo ha escluso con
analitica e puntuale motivazione, che ha tenuto ampiamente conto di
tutte le risultanze acquisite e che non è impugnata in parte qua, ma
sulla diversa questione relativa all'assenza di barriere protettive e di
segnali di pericolo lungo la strada comunale.
Sul punto specifico la corte d'appello, a pagina 11 della sentenza, ha osservato quanto segue:
"Sulla
base dei delineati presupposti l'individuazione, a carico
dell'amministrazione comunale, di un profilo di responsabilità in
relazione alla mancata apposizione di segnali di limitazione della
circolazione o di segnalazione del pericolo correlato alla cedevolezza
della banchina riusciva del tutto ingiustificata, il sinistro non
essendo stato, in tutta evidenza, determinato da carenze della strada le
quali, in ragione della loro non agevole percettibilità con l'uso della
normale diligenza, avessero integrato gli estremi dell'insidia".
La motivazione è chiara, sufficiente e niente affatto contraddittoria.
Il ricorso è respinto.
3.
- Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate,
essendo dagli stessi controricorrenti riconosciuto che il ricorso
verteva solo in punto di ripartizione di responsabilità tra i condannati
in primo grado ed avendo essi chiesto il rigetto del ricorso,
costituente un esito opposto a quello dell'allargamento della platea dei
responsabili solidali; che era anche l'unico al quale potevano avere
interesse.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009
Nessun commento:
Posta un commento