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giovedì 7 maggio 2015

Cassazione: Responsabilità del delegato alla sicurezza sul lavoro








INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-10-2009) 20-11-2009, n. 44890

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18.2.2009, confermava la sentenza 25.10.2007 del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale di G.S., quale dirigente comunale delegato dal sindaco del Comune di (OMISSIS), in ordine alle contravvenzioni di cui:
- al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 382 e art. 389, lett. c);
- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1, e art. 89, lett. a);
- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 3, e art. 89, lett. a),;
- al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 e art. 89, lett. b);
reati acc. in (OMISSIS);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.660,00 di ammenda (interamente condonata con concessione del beneficio della non- menzione).
I reati anzidetti si connettevano ad un infortunio occorso al lavoratore D.A., il quale - incaricato di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare della borgata di (OMISSIS) - era stato attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il G. e, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicità di motivazione, ha eccepito che:
- la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perchè non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate;
- gli occhiali dei quali era stato munito il lavoratore D., e che quegli indossava al momento dell'infortunio, erano correttamente dotati di stanghette e ripari laterali, come previsto dalla vigente normativa in materia di dispositivi individuali di protezione;
- incongruamente la Corte di merito aveva ritenuto "superfluo" l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali utilizzati dal D. fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti da lavori di smerigliatura.

Motivi della decisione


Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.
1. Priva di decisività è la prima censura proposta dal ricorrente e riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro.
Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, infatti, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poichè l'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere te funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
2. I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali di cui il D. era stato dotato a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura, in condizioni metereologiche ove l'azione del vento era un fattore ben conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti - pure essendone certificata (attraverso il contrassegno "FT") la resistenza alle particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate - non possedevano l'indefettibile requisito di completa aderenza al volto, dal quale restavano distanziati per oltre un centimetro, consentendo il passaggio di materiale che poteva raggiungere (e, nella specie, aveva appunto raggiunto) gli occhi di chi li indossava.
In un tale contesto di evidenza probatoria e non essendovi alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, va poi evidenziato che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086) - imperizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
3, Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009

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