Translate

mercoledì 30 maggio 2018

Corte Costituzionale Sentenza 112/2018 (ECLI:IT:COST:2018:112) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: LATTANZI - Redattore: MODUGNO Camera di Consiglio del 18/04/2018; Decisione del 18/04/2018 Deposito del 30/05/2018; Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 157, c. 6°, del codice penale.



Corte Costituzionale Sentenza 112/2018 (ECLI:IT:COST:2018:112)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: MODUGNO
Camera di Consiglio del 18/04/2018;    Decisione  del 18/04/2018
Deposito del 30/05/2018;   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 157, c. 6°, del codice penale.
Massime:
Atti decisi: ord. 17 e 58/2016
SENTENZA N. 112

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, promossi con ordinanze della Corte d’appello di L’Aquila e della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2015 e del 21 gennaio 2016, iscritte rispettivamente ai nn. 17 e 58 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 12, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Franco Modugno.


Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 21 ottobre 2015 (r.o. n. 17 del 2016), la Corte d’appello di L’Aquila ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di frana colposa (art. 449 in riferimento all’art. 426 cod. pen.) è raddoppiato.

La corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello avverso la sentenza del 25 giugno 2013, con la quale il Tribunale ordinario di Teramo aveva condannato due persone per il reato, commesso in cooperazione colposa (art. 113 cod. pen.), di cui all’art. 449 in riferimento all’art. 426 cod. pen., accertato il 17 febbraio 2006, assolvendo altri tre imputati dalla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Contro tale sentenza avevano proposto appello: a) i difensori dei due imputati condannati, chiedendo l’assoluzione dei loro assistiti; b) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Teramo, chiedendo la condanna dei tre imputati assolti in primo grado; c) il difensore della parte civile, chiedendo che uno di tali ultimi imputati fosse condannato al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza della questione, che, discutendosi di fatti risalenti al 17 febbraio 2006, sarebbe ampiamente decorso, alla data dell’ordinanza di rimessione, il termine di prescrizione risultante dall’applicazione della regola generale enunciata dall’art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), secondo la quale il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dalla legge, con una soglia minima di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni. In quanto punito con la pena massima di cinque anni di reclusione, il delitto di frana colposa, per cui si procede, si prescriverebbe, infatti, in sei anni, aumentati di un quarto per l’intervento di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen.

Sarebbe pertanto evidente l’incidenza sul giudizio principale del raddoppio dei termini di prescrizione dei reati di cui all’art. 449 cod. pen., disposto dal sesto comma dello stesso art. 157 cod. pen.: raddoppio a fronte del quale il delitto in discussione non risulterebbe, viceversa, ancora prescritto.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la corte rimettente rileva che, per effetto della norma denunciata, il termine prescrizionale del delitto di frana colposa viene ad essere parificato a quello della corrispondente fattispecie dolosa, per la quale l’art. 426 cod. pen. stabilisce la pena massima di dodici anni di reclusione.

La previsione di un identico termine prescrizionale tanto per l’ipotesi dolosa, quanto per quella colposa del medesimo delitto – alle quali pure lo stesso legislatore attribuisce un disvalore nettamente differenziato, come dimostra il divario fra le rispettive pene edittali – scardinerebbe «la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, avuto riguardo alla riconosciuta natura sostanziale dell’istituto della prescrizione», con «manifesto vulnus dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza». Una simile disciplina non potrebbe essere, infatti, giustificata da considerazioni relative al grado dell’allarme sociale generato dalle fattispecie in parola, giacché, se pure «i danni ai beni comuni» prodotti dai reati dolosi e dai reati colposi sono in astratto identici, ben diverso è il disvalore che l’ordinamento annette alla rispettiva componente psicologica.

Con la sentenza n. 143 del 2014, la Corte costituzionale ha, d’altronde, già dichiarato illegittimo l’art. 157, sesto comma, cod. pen., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione del reato di incendio colposo, di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 423 cod. pen. Ciò, sul rilievo che la prescrizione costituisce un istituto di diritto sostanziale e che la discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento fra fattispecie omogenee.

2.– Con ordinanza del 21 gennaio 2016 (r.o. n. 58 del 2016), la Corte di cassazione, sezione quarta penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di naufragio colposo (art. 449 in riferimento all’art. 428 cod. pen.) è raddoppiato.

La corte rimettente riferisce di essere investita del ricorso per cassazione proposto dagli imputati avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che – confermando, per questa parte, l’appellata sentenza del Tribunale ordinario di Napoli – aveva ritenuto i ricorrenti responsabili del reato di cui agli artt. 113, 428 e 449, secondo comma, cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro, nelle rispettive qualità di comandante e di marinaio timoniere di una nave cisterna, cagionato, a seguito di collisione, il naufragio di un motopeschereccio, nonché del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen., per aver causato, in tale occasione, la morte di tre persone presenti a bordo del natante; reati commessi il 29 giugno 2005.

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti avevano dedotto una articolata serie di motivi, intesi a denunciare, in particolare, il difetto o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni addebitate ai ricorrenti stessi e l’evento, alla sussistenza della responsabilità in capo al marinaio timoniere, alla esclusione della responsabilità di due marinai del motopeschereccio, alla quantificazione della percentuale di corresponsabilità degli imputati nella determinazione dell’evento, alle statuizioni civili e alla quantificazione della pena.

Ad avviso della corte rimettente, i motivi proposti «non appa[rirebbero] tutti manifestamente infondati». Non emergendo, peraltro, alla luce delle pronunce di merito, l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, occorrerebbe valutare se sia intervenuta, o non, la prescrizione dei reati in contestazione.

La risposta sarebbe senz’altro affermativa quanto al delitto di omicidio colposo plurimo. Tenuto conto della data di commissione del reato (29 giugno 2005) e dei ventotto giorni di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado in correlazione all’astensione degli avvocati, tale delitto risulterebbe, infatti, prescritto il 26 gennaio 2013.

A diversa conclusione dovrebbe invece pervenirsi, sulla base della normativa vigente, con riguardo al delitto di naufragio colposo. Al riguardo, sebbene il capo di imputazione faccia riferimento agli artt. 428 e 449, secondo comma, cod. pen., la contestazione in punto di fatto, la dosimetria della pena e la circostanza che sia stato ritenuto più grave il delitto di cui all’art. 589 cod. pen. lascerebbero chiaramente intendere che i giudici di merito hanno inteso, in realtà, riferirsi al combinato disposto degli artt. 428 e 449, primo comma, cod. pen. Ciò, sulla base della condivisibile interpretazione secondo cui la disposizione del secondo comma dell’art. 449 cod. pen., nel prevedere il raddoppio della pena nei casi di naufragio o di sommersione di una nave «adibita a trasporto di persone», intende far riferimento ai soggetti ulteriori rispetto ai membri dell’equipaggio. Ogni diversa opzione ermeneutica priverebbe, del resto, di significato la specificazione «adibita a trasporto di persone», tramite la quale il legislatore ha voluto evidentemente sottoporre a una pena più severa i fatti di naufragio o di sommersione che mettano in pericolo anche la vita dei terzi trasportati. Di qui, dunque, l’inapplicabilità della sanzione più grave nel caso in esame, concernente il naufragio di un peschereccio, destinato al solo trasporto dell’equipaggio.

Ricondotta la vicenda oggetto di giudizio alla fattispecie criminosa di cui agli artt. 428 e 449, primo comma, cod. pen., il reato si prescriverebbe, sulla base del disposto dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., solo il 27 luglio 2020.

L’art. 449 cod. pen., sotto la rubrica «[d]elitti colposi di danno», punisce, infatti, al primo comma, con la reclusione da uno a cinque anni «[c]hiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo». All’epoca del fatto, il termine massimo di prescrizione applicabile a tale reato, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., in presenza di atti interruttivi, sarebbe stato di quindici anni (mentre quello del reato di naufragio doloso, di cui all’art. 428 cod. pen., era di ventidue anni e sei mesi).

La legge n. 251 del 2005 ha modificato, tuttavia, profondamente la disciplina della prescrizione, stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque sia, un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e di quattro anni nel caso di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. In deroga a tale regola generale, l’art. 157, sesto comma, cod. pen. dispone, peraltro, il raddoppio dei termini di prescrizione di una serie di reati, tra cui quelli previsti dall’art. 449 cod. pen.

A fronte di ciò, il termine di prescrizione del reato in questione – che in base alla regola generale sarebbe pari a sei anni – diviene di dodici anni, aumentabili fino a quindici in presenza di atti interruttivi in base al novellato art. 161, secondo comma, cod. pen., così come nella disciplina previgente. Tale termine non sarebbe, pertanto, ancora decorso.

La corte rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della censurata disposizione sul raddoppio dei termini, nella parte in cui è riferita al delitto di naufragio colposo.

La questione risulterebbe rilevante, giacché, se non vi fosse il raddoppio, troverebbe applicazione – in base all’art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 251 del 2005 – la disposizione di cui al novellato art. 157, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., in quanto più favorevole, con un termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, già interamente spirato.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che, con la sentenza n. 143 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di cui ai precedenti commi dello stesso articolo con riguardo al delitto di incendio colposo, di cui all’art. 449 in riferimento all’art. 423 cod. pen. La Corte ha rilevato come la previsione della norma censurata determini una anomalia di ordine sistematico, facendo sì che il termine di prescrizione dell’incendio colposo risulti addirittura superiore rispetto a quello della fattispecie dolosa, identica sul piano oggettivo: soluzione che – tenuto conto della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, nell’attuale configurazione – travalica i limiti del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, la quale deve svolgersi sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo da non determinare ingiustificabili disparità di trattamento tra fattispecie omogenee.

Ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi, secondo la corte rimettente, anche con riguardo al delitto di naufragio colposo.

In base alla regola generale dettata dal novellato art. 157, primo comma, cod. pen., il delitto di naufragio doloso, di cui all’art. 428 cod. pen., in quanto punito con la pena della reclusione da cinque a dodici anni, si prescrive nel termine di dodici anni, aumentabili sino a quindici anni in presenza di atti interruttivi. Di conseguenza, il termine prescrizionale relativo al naufragio colposo risulta attualmente identico a quello previsto per la corrispondente fattispecie dolosa.

Anche in questo caso, il raddoppio del tempo necessario a prescrivere si porrebbe, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., venendo scardinata «la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose», espressa dal netto scarto tra le rispettive pene edittali.

Né, d’altra parte, il riscontrato vulnus costituzionale potrebbe essere rimosso in via di interpretazione. Dovrebbe, infatti, escludersi che il «portato demolitorio» della citata sentenza n. 143 del 2014, basato su una analisi comparativa specifica delle cornici edittali dei delitti di incendio, doloso e colposo, possa essere esteso ad altri e distinti delitti colposi di danno.

3.– In entrambi i giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, sulla base di analoghe considerazioni, che le questioni siano dichiarate non fondate.

Secondo la difesa dell’interveniente, la circostanza che i reati di frana dolosa e di naufragio doloso siano più gravi, sotto il profilo del coefficiente psicologico, rispetto a quelli di frana colposa e di naufragio colposo non escluderebbe che la scelta di prevedere per i secondi un eguale termine di prescrizione debba ritenersi ragionevole. Per comune esperienza, infatti, l’accertamento dei fatti integrativi dei delitti di frana e naufragio colposi richiede lunghe e complesse attività di indagine, che fisiologicamente determinano un allungamento della durata del processo.

Né sarebbe pertinente il richiamo dei rimettenti alla sentenza n. 143 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la scelta legislativa di sottoporre il reato di incendio colposo, per effetto del censurato meccanismo del raddoppio, a un termine di prescrizione ampiamente superiore a quello previsto per il delitto di incendio doloso. Ciò non implicherebbe, infatti, l’incostituzionalità della previsione, per la fattispecie colposa, del medesimo termine valevole per la fattispecie dolosa, laddove tale opzione legislativa risulti, come nella specie, obiettivamente giustificata.

4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in ambedue i giudizi, una memoria, rilevando come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 265 del 2017, abbia dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale, basate su considerazioni analoghe a quelle svolte dagli odierni rimettenti, dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione «per il reato di disastro ambientale» [recte: del delitto di crollo di costruzioni o altro disastro colposo, di cui all’art. 449 in riferimento all’art. 434 cod. pen.]: raddoppio che rende il termine prescrizionale di tale fattispecie colposa anch’esso identico a quello della corrispondente fattispecie dolosa.


Considerato in diritto

1.– La Corte d’appello di L’Aquila dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di frana colposa (art. 449 in riferimento all’art. 426 cod. pen.) è raddoppiato.

La medesima disposizione è sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, in relazione allo stesso parametro, anche dalla Corte di cassazione, sezione quarta penale, nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione del reato di naufragio colposo (art. 449 in riferimento all’art. 428 cod. pen.).

Le Corti rimettenti denunciano come lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza il fatto che, per effetto del censurato meccanismo del raddoppio, il termine prescrizionale dei delitti colposi dianzi indicati risulti identico a quello delle corrispondenti fattispecie dolose, punite in modo sensibilmente più severo in ragione del loro maggior disvalore.

2.– Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe relative alla medesima disposizione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3.– Le questioni non sono fondate.

Occorre ricordare che, nel disegno originario del codice penale, il tempo di prescrizione dei reati era determinato tramite la loro ripartizione in sei “fasce di gravità” decrescente, in base alla pena edittale massima, a ciascuna delle quali corrispondeva un termine prescrizionale via via più ridotto.

Nel riformare l’istituto della prescrizione, la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) ha sostituito tale criterio con una regola unitaria. In base ad essa, il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale dei singoli reati, salva la previsione di una soglia minima di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni (art. 157, primo comma, cod. pen., come novellato).

La nuova regola ha comportato, sul piano degli effetti, una sensibile e generalizzata diminuzione dei termini di prescrizione dei reati di media gravità: contrazione che è andata a cumularsi con la riduzione – contemporaneamente disposta – dell’effetto dilatorio massimo degli atti interruttivi. A seguito della riforma, infatti, ove intervengano atti di interruzione della prescrizione, il relativo termine non può prolungarsi, comunque sia, di oltre un quarto – anziché della metà, come nel sistema anteriore – fatta eccezione per talune specifiche ipotesi (artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.).

Al fine di limitare gli inconvenienti a ciò connessi, il legislatore della legge n. 251 del 2005 ha ritenuto, quindi, di dover introdurre un correttivo. Ha stabilito, cioè, che per alcune figure criminose – ritenute di particolare allarme sociale e tali da richiedere complesse indagini probatorie – il termine di prescrizione risultante dall’applicazione della regola generale dianzi ricordata (oltre che di quelle enunciate dai successivi commi dello stesso art. 157 cod. pen.) è raddoppiato (nuovo art. 157, sesto comma, cod. pen., disposizione oggi censurata).

Tra i reati coinvolti nel regime di raddoppio – il cui elenco è stato successivamente ampliato da plurime novelle legislative – figurano i delitti colposi di danno contro la pubblica incolumità previsti dall’art. 449 cod. pen. (cosiddetti disastri colposi). Tale disposizione punisce, al primo comma, con la reclusione da uno a cinque anni «[c]hiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro» tra quelli contemplati nel Capo I del Titolo VI del Libro secondo del codice, concernente i «delitti di comune pericolo mediante violenza».

In questo modo, si è generata però una anomalia. Per alcuni fra i reati in questione il termine di prescrizione della fattispecie colposa è divenuto, infatti, più lungo di quello della corrispondente ipotesi dolosa (identica quanto a condotta ed evento, stante la tecnica di descrizione della fattispecie mediante mero rinvio, utilizzata nel citato art. 449 cod. pen.).

Il fenomeno era particolarmente vistoso rispetto al delitto di incendio. Se commesso con dolo, il reato si prescriveva, infatti, in sette anni (durata massima della pena prevista dall’art. 423 cod. pen.); se realizzato con colpa, in un tempo largamente superiore, ossia in dodici anni. Il termine minimo di prescrizione dei delitti (sei anni) – operante nella specie, discutendosi di reato punito con pena detentiva massima inferiore a tale soglia – risultava, infatti, raddoppiato dalla norma censurata.

4.– Con la sentenza n. 143 del 2014 – richiamata da entrambi gli odierni rimettenti a sostegno delle loro censure – questa Corte ha ritenuto la suddetta anomalia contrastante con l’art. 3 Cost.

Al riguardo, si è rilevato come l’istituto della prescrizione abbia, nel nostro ordinamento, natura sostanziale (ex plurimis, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006, nonché, più di recente, ordinanza n. 24 del 2017), trovando la sua ratio, da un lato, nella cessazione, con il passar del tempo, dell’allarme sociale generato dal reato (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall’altro, nel “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013). Tali finalità si riflettono nella tradizionale scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, segnata dal livello della pena edittale.

Il legislatore – si è ulteriormente osservato – è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata, nella quale non può scorgersi una forma necessaria di attuazione dei principi costituzionali (sentenza n. 455 del 1998, ordinanza n. 288 del 1999). Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati, in ragione sia del particolare allarme sociale da essi generato, che conferisca loro «una “resistenza all’oblio” nella coscienza comune più che proporzionale all’energia della risposta sanzionatoria»; sia della speciale complessità delle indagini richieste per l’accertamento dei fatti integrativi dei reati stessi e della laboriosità della loro verifica processuale, «cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva» (sentenza n. 143 del 2014).

La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee, come invece era avvenuto nel caso dell’incendio. Riguardo a questo, il legislatore aveva, infatti, ribaltato la «scala di gravità» dei reati, sottoponendo la fattispecie ontologicamente meno grave, perché connotata dalla colpa, a un termine prescrizionale quasi doppio di quello valevole per la fattispecie più grave, identica sul piano oggettivo, ma connotata dal dolo.

Un simile assetto non poteva essere giustificato né con considerazioni legate al grado di allarme sociale, essendo impensabile che un fatto di incendio commesso per colpa “resista all’oblio” nella coscienza sociale assai più a lungo dello stesso fatto commesso con dolo (e, dunque, con atteggiamento psicologico maggiormente pregno di connotazioni negative); né con ragioni di ordine probatorio, essendo egualmente insostenibile che causare un incendio con colpa, anziché con dolo, innalzi verticalmente, nella generalità dei casi, il tasso di complessità dell’attività di accertamento dell’illecito (sentenza n. 143 del 2014).

5.– Secondo gli odierni rimettenti, analoghe conclusioni si imporrebbero anche in relazione ai delitti di frana colposa e di naufragio colposo, risultanti dal combinato disposto, rispettivamente, degli artt. 449 e 426 cod. pen. e degli artt. 449 e 428 cod. pen.

Le ipotesi in questione presentano, peraltro, un evidente tratto differenziale rispetto a quella scrutinata dalla sentenza n. 143 del 2014. Stante il livello delle pene edittali, il meccanismo del raddoppio rende il termine di prescrizione dei delitti in parola, non già nettamente più lungo (com’era per l’incendio), ma esattamente uguale a quello dei corrispondenti delitti dolosi.

Il reato di frana dolosa si prescrive, infatti, in base alla regola generale dell’art. 157, primo comma, cod. pen., in dodici anni (massimo edittale della pena previsto dall’art. 426 cod. pen.). Lo stesso tempo di dodici anni occorre per la prescrizione del delitto di frana colposa. Il termine ordinario di sei anni – termine minimo di prescrizione dei delitti, applicabile nella specie in quanto la pena massima prevista dall’art. 449, primo comma, cod. pen. è, come detto, di cinque anni – viene, infatti, raddoppiato dal sesto comma dell’art. 157 cod. pen.

Identico discorso vale con riferimento al delitto di naufragio, laddove questo riguardi una nave non adibita a trasporto di persone: ipotesi che viene in rilievo nel giudizio principale di cui è investita la rimettente sezione quarta penale della Corte di cassazione e alla quale risultano, di fatto, chiaramente circoscritte le sue censure. Anche in questo caso, tanto la fattispecie dolosa, quanto quella colposa si prescrivono nello stesso termine di dodici anni (diversa è la situazione ove si tratti di naufragio di nave adibita a trasporto di persone, la cui causazione per colpa è punita dal secondo comma dell’art. 449 cod. pen. con pena doppia: il che implica che il termine prescrizionale della fattispecie colposa lieviti a venti anni).

Ad avviso dei giudici a quibus, il tratto differenziale ora posto in evidenza non cambierebbe le cose. Sarebbe irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza che fatti identici, quanto a condotta ed evento, ma puniti in modo sensibilmente diverso in ragione del grado di partecipazione psicologica del reo, siano trattati esattamente allo stesso modo dal punto di vista della prescrizione.

6.– Questa Corte ha già avuto modo, peraltro, di negare validità alla tesi dei rimettenti con la sentenza n. 265 del 2017, successiva alle ordinanze di rimessione.

Con la citata pronuncia, questa Corte ha dichiarato, in specie, non fondate analoghe questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., sollevate con specifico riguardo al delitto di crollo di costruzioni o altro disastro colposo, di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 434 cod. pen. (cosiddetto disastro innominato colposo): delitto il cui termine prescrizionale risulta anch’esso perfettamente uguale, in conseguenza del raddoppio, a quello dell’omologa figura dolosa.

Nell’occasione, si è osservato come nella sentenza n. 143 del 2014 non si fosse in alcun modo prospettata «una inderogabile esigenza costituzionale di scaglionare i termini prescrizionali in senso inverso rispetto a quanto la legge n. 251 del 2005 aveva fatto con riguardo al delitto di incendio: nel senso, cioè, che occorra stabilire, senza possibilità di eccezioni, per l’ipotesi colposa un termine diverso e più breve di quello valevole per la versione dolosa del medesimo reato» (sentenza n. 265 del 2017).

In effetti, l’equiparazione del termine prescrizionale delle due forme di realizzazione dello stesso delitto – dolosa e colposa – non rappresenta affatto una “anomalia” introdotta per la prima volta dalla legge n. 251 del 2005. Al contrario, il fenomeno era già ampiamente noto al sistema anteriore. L’originario criterio delle “fasce di gravità” dei reati comportava, infatti, che quante volte le pene edittali massime del delitto doloso e del suo corrispondente colposo ricadessero entrambe nella medesima “fascia”, il relativo tempo di prescrizione risultava identico. Come si ricorda nella stessa sentenza n. 143 del 2014, ciò si verificava anche e proprio in relazione al delitto di incendio: prima della legge n. 251 del 2005, incendio colposo e incendio doloso si prescrivevano ambedue in dieci anni.

Peraltro, anche dopo l’abbandono del criterio “per fasce” permane nell’ordinamento un ragguardevole numero di casi di equiparazione (indipendenti dal censurato meccanismo del raddoppio). Ciò avviene segnatamente per effetto della soglia dei sei anni, quale termine minimo di prescrizione dei delitti, attualmente previsto dall’art. 157, primo comma, cod. pen. Nelle numerose ipotesi – rinvenibili anche nello stesso ambito dei delitti contro la pubblica incolumità – in cui le pene massime del delitto doloso e del suo omologo colposo, benché sensibilmente differenziate, non eccedano, comunque sia, i sei anni, entrambe le fattispecie si prescrivono nello stesso tempo (sei anni, appunto).

Ciò posto, al fine di ritenere che tale fenomeno contrasti con l’art. 3 Cost. non giova richiamare la natura sostanziale della prescrizione, in uno all’esigenza di differenziare situazioni dissimili sul piano della componente psicologica. A differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena. Non è imprescindibile che alla diversificazione delle risposte punitive si coniughi, sempre e comunque sia, quello dei termini di prescrizione.

Il legislatore può bene ritenere, infatti, nella sua discrezionalità, che «in rapporto a determinati delitti colposi la “resistenza all’oblio” nella coscienza sociale e la complessità dell’accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale»: e ciò anche in via di deroga alla disciplina generale (sentenza n. 265 del 2017).

Questa Corte ha rilevato, altresì, come il discorso valesse in modo particolare con riguardo al delitto di disastro innominato colposo, al quale era riferito nell’occasione lo scrutinio. Prima della recente introduzione dei nuovi delitti in materia di ambiente ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), tale figura criminosa è stata, infatti, ampiamente utilizzata dalla giurisprudenza in funzione punitiva dei fatti di cosiddetto disastro ambientale: fatti che – anche nell’ipotesi colposa – generano nell’attuale momento storico un particolare allarme sociale e i cui effetti si manifestano spesso a notevole distanza di tempo, richiedendo nella generalità dei casi accertamenti complessi tanto nella fase delle indagini quanto in quella processuale.

È ben comprensibile, dunque, la preoccupazione del legislatore della legge n. 251 del 2005 di evitare che, per effetto della nuova regola di determinazione del tempo necessario a prescrivere, si determinasse un drastico abbattimento del termine prescrizionale del disastro innominato colposo, il quale sarebbe rimasto, in pratica, quasi dimezzato, passando da dieci a sei anni: esito che avrebbe impedito, in una larga percentuale di casi, di definire il processo prima dell’estinzione del reato.

Tale preoccupazione si era, d’altro canto, «nel frangente tradotta nella previsione di un regime che resta entro il confine del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa in materia, proprio perché implica la semplice equiparazione di detto termine prescrizionale a quello della fattispecie dolosa, e non già – come per l’incendio – lo “scavalcamento” di quest’ultimo (soluzione costituzionalmente ingiustificabile, per le ragioni indicate nella sentenza n. 143 del 2014)» (sentenza n. 265 del 2017).

7.– Le considerazioni ora ricordate risultano estensibili, mutatis mutandis, anche alle figure della frana colposa e del naufragio colposo (di nave non adibita a trasporto di persone), oggetto delle odierne questioni.

Tali fattispecie delittuose individuano “disastri” – rispettivamente, di tipo naturalistico e relativi ai trasporti marittimi – idonei anch’essi a suscitare, pur quando provocati colposamente, un marcato allarme sociale e forieri, al tempo stesso, nella generalità dei casi, di problematiche assai complesse sul piano dell’accertamento tanto del nesso causale tra condotta ed evento, quanto della colpa, tenuto conto della pluralità di fattori che possono condizionare la verificazione del disastro e delle difficoltà che spesso presenta la dimostrazione della sua prevedibilità da parte dell’agente e dell’incidenza delle regole cautelari al cui rispetto egli era tenuto.

Anche con riferimento alle figure delittuose in discorso ben si giustifica, quindi, l’intento del legislatore di evitare, tramite il meccanismo del raddoppio, che le nuove regole introdotte nel 2005 provocassero una energica compressione dei termini prescrizionali (da dieci a sei anni): compressione equivalente addirittura a un dimezzamento “secco”, se cumulata alla limitazione dell’effetto dilatorio massimo degli atti interruttivi (dai precedenti quindici anni a soli sette anni e mezzo).

Pure con riguardo ai delitti considerati, d’altro canto, la preoccupazione sottesa alla previsione del sesto comma dell’art. 157 cod. pen. si è concretamente tradotta in un regime che – alla luce di quanto posto in evidenza dalla sentenza n. 265 del 2017 – resta all’interno del confine entro il quale può ragionevolmente spaziare la discrezionalità legislativa in materia. Come nel caso del disastro innominato, il raddoppio implica, infatti, l’equiparazione del termine prescrizionale della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa, e non già lo “scavalcamento” di quest’ultimo.

8.– Sulla base delle considerazioni che precedono, le questioni vanno dichiarate, dunque, non fondate.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte d’appello di L’Aquila e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Nessun commento: