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mercoledì 30 maggio 2018
TAR maggio 2018: “Con il ricorso in epigrafe l’odierna esponente chiede l’ottemperanza della sentenza n. 700/2017 emessa dalla Sezione I bis del TAR per il Lazio, sede di Roma, e la condanna dell’amministrazione alla sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.” Pubblicato il 21/05/2018 N. 05606/2018 REG.PROV.COLL. N. 01668/2018 REG.RIC.
TAR maggio 2018: “Con il ricorso in epigrafe l’odierna esponente chiede l’ottemperanza della sentenza n. 700/2017 emessa dalla Sezione I bis del TAR per il Lazio, sede di Roma, e la condanna dell’amministrazione alla sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.”
Pubblicato il 21/05/2018
N. 05606/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli n. 55;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 700/2017 della Sezione I bis del TAR per il Lazio, sede di Roma, che – in esito al ricorso n. 7865/2016 – ha annullato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell'equo indennizzo del 26 settembre 2014, con la quale la ricorrente ha chiesto per il 1° Maresciallo Luogotenente-OMISSIS-il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione del relativo equo indennizzo per la patologia «-OMISSIS-», che ha portato al decesso il militare;
e per la condanna
dell'Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro, in favore della ricorrente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’odierna esponente chiede l’ottemperanza della sentenza n. 700/2017 emessa dalla Sezione I bis del TAR per il Lazio, sede di Roma, e la condanna dell’amministrazione alla sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La ricorrente, vedova ed erede del 1° Maresciallo Luogotenente dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, aveva adito il TAR Lazio (con ricorso n. 7865/2016) affinché fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere alla istanza tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed alla corresponsione del relativo equo indennizzo per la patologia “-OMISSIS-” che aveva cagionato la morte del militare. Con la sentenza n. 700/2017 il giudice amministrativo aveva accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata ed ordinando al Ministero della Difesa ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze di concludere il procedimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Tuttavia, l’odierna esponente rileva che, all’attualità, nonostante sia trascorso oltre un anno dalla comunicazione effettuata nei confronti dell’amministrazione intimata nonché oltre 7 mesi dalla notifica della sentenza da parte della ricorrente, l’Amministrazione intimata non ha ancora concluso il procedimento e, pertanto, non ha ottemperato alla sentenza.
2. Per resistere al gravame, si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendone il rigetto siccome infondato.
3. Nel corso del giudizio, con memoria difensiva del 10 aprile 2018, l’Amministrazione ha rinviato ad una dettagliata relazione del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del 6 aprile 2018, con allegata la specifica documentazione relativa. Dalla relazione è emerso che l’Amministrazione, a seguito della sentenza n. 700/2017 emessa dal giudice amministrativo, aveva richiesto il parere dell’Organo medico-legale, il quale in data 27 febbraio 2017 aveva giudicato come non dipendente da fatti di servizio l’infermità sofferta dal Maresciallo Anello. Acquisito tale giudizio l’Amministrazione, con decreto n. 712/N del 13 marzo 2017, riconosceva la patologia come non dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, respingeva la relativa richiesta di concessione dell’equo indennizzo, dandone immediata notizia alla sig.ra -OMISSIS- nel pieno rispetto dei termini stabiliti nella sentenza n. 700/2017.
4. Alla camera di consiglio del 16 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Durante la discussione del ricorso in sede camerale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di aver avuto conoscenza dell’adozione del decreto n. 712/N solo a seguito del depositato effettuato in giudizio dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e che, alla luce degli accadimenti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, è venuto meno l’interesse della sua assistita alla prosecuzione del presente giudizio ed alla decisione del merito, ed ha pertanto chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese delle Amministrazioni intimate.
5. Il Collegio rileva che, alla luce dei fatti sopravvenuti all’instaurazione del presente giudizio, come dichiarato a verbale dal difensore della parte ricorrente, il ricorso in epigrafe proposto per l’esecuzione della sentenza n. 700/2017 della Sezione, nonché per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò a causa della rilevata adozione, da parte del Ministero della Difesa, sulla domanda di -OMISSIS- Maria Francesca, di un provvedimento espresso, ancorché non satisfattivo dell’interesse fatto valere (Cons. Stato, sez. III, 27 agosto 2014, n. 4396); cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese legali, comunque ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Rosa Perna
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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