TAR maggio 2018:
“Con provvedimento in data 6.7.2017 la Sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento ha dichiarato la sig.ra xxx non
idonea al servizio della Guardia di finanza quale Allievo
Maresciallo, escludendola dal concorso con la seguente motivazione:
"Tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta
dall'uniforme di cui al titolo XIX lettera a) n.221 sub a)
dell'allegato 1 al decreto n.61772 del 25.2.2016 del Comandante
Generale della Guardia di finanza".”
Pubblicato il
14/05/2018
N. 05297/2018
REG.PROV.COLL.
N. 11203/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda
Ter)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
ex art. 60 cod.
proc. amm.;
sul ricorso numero
di registro generale 11203 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto dalla signora xxx xxx, rappresentata e difesa dall'avvocato
Barbara Bischi, con domicilio eletto presso lo studio avv.Giacomo
Bianchi in Roma, via Mazzini, 55;
contro
Guardia di Finanza -
Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
con ricorso
introduttivo
- del provvedimento
della Guardia di Finanza Sottocommissione per la visita medica di
revisione, del 5.9.2017, emanato nell'ambito del Concorso per titoli
ed esami, per l'ammissione di 461 Allievi Marescialli all' 89° Corso
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza
per l'anno accademico 2017-2018, tramite il quale la ricorrente è
stata dichiarata non idonea al servizio nella Guardia di finanza
quale Allievo Maresciallo ed esclusa dal concorso;
- per quanto possa
occorrere, del provvedimento della Guardia di Finanza -
Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, datato
6.7.2017, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea
al servizio della Guardia di finanza come Allievo Maresciallo ed
esclusa dal concorso e degli atti presupposti e connessi in quanto
lesivo ancorché ignoti,
con atto recante
motivi aggiunti,
- della determina
del Comando Generale della Guardia di finanza n.340302 del
10.11.2017, reso noto agli interessati in data 16.11.2017, con la
quale sono state approvate le graduatorie finali del concorso, con
proclamazione dei candidati vincitori oltre all'estensione del numero
degli allievi ammessi al corso nei vari contingenti resi accessibili;
- delle allegate
graduatorie da considerarsi parte integrante della determina di
approvazione sopra citata ex art. 2 della richiamata Determinazione e
degli atti presupposti e connessi in quanto lesivi ancorché ignoti.
Visti il ricorso, i
motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 il Cons.Mariangela
Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse
parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso
introduttivo la signora xxx xxx riferisce di aver partecipato al
concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 461 allievi
Marescialli all' 89° Corso presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico
2017-2018, con superamento delle prove preliminari e quella scritta,
ma non dell'accertamento della sussistenza della capacità
psicofisica.
Con provvedimento in
data 6.7.2017 la Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento ha dichiarato la sig.ra xxx non idonea al servizio della
Guardia di finanza quale Allievo Maresciallo, escludendola dal
concorso con la seguente motivazione: "Tatuaggio localizzato su
parte del corpo non coperta dall'uniforme di cui al titolo XIX
lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al decreto n.61772 del
25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza".
La Sig ra xxx ha
chiesto in pari data di poter esser sottoposta a visita di revisione,
ai sensi dell'art. 14, comma 8, lett.a) del bando, e la
Sottocommissione competente con provvedimento definitivo in data
5.9.2017 ha ribadito il giudizio di non idoneità, gia' espresso
dalla prima Sottocommissione, con la seguente motivazione: "tatuaggio
localizzato su parte del corpo non coperta dall' uniforme
raffigurante una figura stilizzata di colore scuro in regione
perimalleolare esterna piede destro. Sebbene il tatuaggio sia in fase
di rimozione, lo stesso risulta pienamente visibile - di cui al
titolo XIX lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al Decreto 61772
del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza";
sulla base di ciò è stata esclusa dalla partecipazione alle
successive prove e dal concorso.
1.1.Avverso tali
provvedimenti la Sig.ra xxx ha proposto ricorso ed ha allegato quali
motivi di impugnazione: 1) Eccesso di potere per difetto di
motivazione, irragionevolezza e abnormita' del giudizio assegnato
alla candidata: per l’assenza di accertamento e della motivazione
che farebbe sussumere il tatuaggio della ricorrente tra le
alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli
annessi, estese o che per sede determinino alterazioni funzionali o
fisionomiche ai sensi del Titolo XIX lettera a) dell' allegato 1 al
Decreto 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di
finanza. Lamenta la incompletezza e la carenza dei presupposti nel
giudizio di non idoneità, giacché la corretta applicazione del
punto n.221 lettera a) del Titolo XIX dell'allegato 1 al Decreto
61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza
presupporrebbe il preventivo accertamento del tatuaggio da inquadrare
come alterazione cronica della cute e degli annessi, estesa o
determinante per sede alterazioni funzionali e fisiognomiche. Le due
Sottocommissioni avrebbero omesso ogni valutazione sul punto,
motivando l'esclusione sulla base della semplice visibilità del
tatuaggio, con una interpretazione parziale della normativa e senza
aver considerato quanto certificato in data 23.8.2017, da
professionista di parte esercente attività presso la Clinica Laser
di Perugia srl, sulla possibilità di rimozione del tatuaggio in
totale sicurezza. E ciò a dimostrazione che il tatuaggio non
potrebbe esser sussunto tra le malattie croniche e invalidanti di cui
alla normativa del concorso.
2) Eccesso di potere
per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti a
giustificazione dell'azione amministrativa: il giudizio sarebbe stato
formato sottoponendo la candidata alla prova della sola uniforme
dotata di gonna, laddove se fosse stata eseguita tramite l'uniforme
munita di pantaloni avrebbe determinato un giudizio opposto, non
risultando visibile il tatuaggio. Riferisce altresì che secondo la
circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n.0368911/09
del 4.9.2009 l'utilizzo della gonna o dei pantaloni, quale vestiario
femminile, sarebbe discrezionale e non obbligatorio, con conseguenti
profili di illegittimità per disparità di trattamento,
irragionevolezza e abnormita' dell'azione della P.A. Conclude con la
richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione
dell'efficacia dello stesso.
1.2.Si è costituita
in giudizio l'Amministrazione intimata in resistenza, opponendosi al
gravame alla luce delle prescritte disposizioni normative in materia.
In particolare ha rilevato che anche all’esito della visita medica
di revisione, nonostante le intervenute sedute di laser per
l’eliminazione del tatuaggio, lo stesso risulterebbe ancora
evidente al momento dell'accertamento e localizzato sulla parte del
corpo non coperta dall'uniforme, costituendo ciò motivo di non
idoneità al servizio indipendentemente dalla tipologia e dalla
dimensione del tatuaggio stesso, e quindi a prescindere dalla sua
deturpanza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, la gonna costituirebbe un capo dell'uniforme con utilizzo
obbligatorio in talune circostanze specificate e discrezionale in
altre, potendo tra l’altro essere comunque disposto l'uso della
stessa, senza poter rinvenire alcuna discriminazione di genere.
Alla Camera di
consiglio del 18 dicembre 2017 il ricorso è stato cancellato dal
ruolo delle sospensive su richiesta di parte, come da verbale.
2. Con successivo
atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la
determina del Comando Generale della G.d.F. n. 340302 del 10.11.2017
con la quale sono state approvate le graduatorie finali del concorso
ed ha proposto gli analoghi motivi di impugnazione già dedotti con
il ricorso introduttivo, cui si rinvia.
Alla Camera di
consiglio del 28 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione
per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai
sensi dell’art. 60 del cpa, previe le avvertenze di rito alle parti
presenti in Camera di consiglio circa la completezza e regolarità
del contraddittorio e dell’istruttoria.
3. I gravami
proposti sono infondati per le seguenti ragioni.
3.1. Con i motivi di
impugnazione, analoghi nei due atti proposti, viene censurato, nella
sostanza, l’esito del giudizio di accertamento della idoneità
psico-fisica della candidata mediante argomenti che solo
dichiaratamente sono ricondotti a censure di legittimità,
risolvendosi al contrario in una critica di merito all’operato
delle Sottocommissioni competenti, in disparte comunque i profili
processuali ostativi per la mancata autonoma impugnazione della causa
escludente prevista nelle disposizioni regolamentari di seguito
indicate e nel bando (art.14) che le richiama.
3.2. Va rilevato
preliminarmente che il bando di concorso prescrive al predetto art.
14 che l’accertamento della idoneità psico-fisica è effettuato
dalla competente Sottocommissione “in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. Per il conseguimento dell’idoneità
psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo
sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel
Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.155, e
successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche
adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di
finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito del Corpo…”.
Orbene le competenti
Sottocommissioni per la visita medica (di primo accertamento e di
revisione), come emerge dai verbali in data 6 luglio 2017 e 25 agosto
2017, hanno svolto gli accertamenti in questione sulla base delle
prescrizioni normative di cui al D.M. 17 maggio 2000, n. 155,
“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al
servizio nella Guardia di Finanza” e succ. modif., quali nello
specifico:
- il D.M. 16
dicembre 2014, n. 197, recante “Aggiornamento dell’elenco delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio
nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 2139, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”; - il Decreto
dirigenziale 25 febbraio 2016, n. 61772, recante l’aggiornamento
delle nuove direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri
diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni e alle infermità,
costituenti causa di non idoneità al servizio nel Corpo della
Guardia di Finanza, adottate con decreto n. 45755 del 2015; - il
Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza 7 maggio
2012, recante modificazioni al punto XIX dell’allegato 2 del
Decreto del Comandante Generale del 15 dicembre 2003 (riguardo la
causa escludente di specie).
Al riguardo va
evidenziato che:
- il predetto D.M.
n.197 del 2014 emanato in applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 2139, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare,
concerne il “Regolamento recante l’aggiornamento dell’elenco
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al
servizio nella Guardia di Finanza” e indica nell’elenco di tali
imperfezioni e infermità, il titolo XIX dell’allegato 1 rubricato
“Dermatologia”, lettera a): le alterazioni congenite ed
acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o che, per
sede, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;
- il successivo
Decreto dirigenziale 25 febbraio 2016, n. 61772, nel recepire le
modifiche apportate dall’art. 1 lettera d) del Decreto del
Comandante Generale della Guardia di Finanza del 7 maggio 2012
(modificativo del punto XIX dell’allegato 2 del Decreto del
Comandante Generale del 15 dicembre 2003), ha ulteriormente
specificato nella tabella XIX – Dermatologia: “ a) le alterazioni
congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o
che, per sede, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche,
tra cui: ….221 i tatuaggi, qualora ricorra anche una sola delle
seguenti circostanze: a. siano localizzati sulle parti del corpo non
coperte dall'uniforme; b. per la loro natura, siano deturpanti anche
se non visibili con l’uniforme; c. per il loro contenuto, siano
indice di personalità abnorme (In tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)”.
Orbene la
Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento (verbale
6 luglio 2017) ha riscontrato sulla candidata la presenza di vari
tatuaggi, chiedendo nello specifico l’approfondimento fotografico
per quello indicato alla lett. E) “tatuaggio di 11 x 4 cm
raffigurante disegno maori su zona perimalleolare esterna piede
destro” ed ha formulato il seguente giudizio diagnostico:
“tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta
dall’uniforme”, con giudizio conclusivo di non idoneità della
candidata “ai sensi al titolo XIX lettera a) n. 221 sub. a)
dell’allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante
Generale della Guardia di Finanza”.
La Sottocommissione
per la visita medica di revisione (verbale in data 5.9.2017) ha
ribadito il giudizio di non idoneità, con la seguente motivazione:
"tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall'
uniforme raffigurante una figura stilizzata di colore scuro in
regione perimalleolare esterna piede destro. Sebbene il tatuaggio sia
in fase di rimozione, lo stesso risulta pienamente visibile - di cui
al titolo XIX lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al Decreto
61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di
finanza".
Sulla base della
predetta normativa di riferimento, richiamata nel bando (D.M. 17
maggio 2000, n. 155 e successive modificazioni e integrazioni e
Direttive tecniche adottate con Decreto del Comandante Generale della
G.d.F., come sopra indicati), applicata quale presupposto nel
giudizio espresso dalle Sottocommissioni, non è condivisibile la
censura di illegittimità dei provvedimenti impugnati per la carenza
della motivazione riguardo l’indicazione della semplice visibilità
del tatuaggio e del mero richiamo del punto n. 221 sub a) del Titolo
XIX lettera a), in assenza di alcuna valutazione della fattispecie
concreta alla luce del più ampio contesto normativo di riferimento,
come sostenuto da parte ricorrente.
E ciò proprio dal
combinato disposto dei due decreti (DM n.155 del 2000 e succ. mod. e
DM n.197 del 2014), che indicano le linee guida e l’elenco delle
macro- aree delle imperfezioni e infermità e del Decreto
dirigenziale n.61772 del 2016, che recepisce le modifiche apportate
con il Decreto del Comandante Gen. della G.d.F. 7.5.2012 e individua
espressamente le tipologie di affezioni che determinano inidoneità
(come nella specie per i tatuaggi): nella specifica materia, per
effetto della suddetta tecnica legislativa (Decreto ministeriale-
Direttive -Decreto dirigenziale) l’individuazione delle
imperfezioni-infermità è rimessa all’Amministrazione che
nell’esercizio della discrezionalità tecnica, alla stessa
riconosciuta, è legittimata a indicare i canoni fisici cui deve
essere in possesso un appartenente al Corpo.
Pertanto la predetta
norma di cui al Decreto dirigenziale 25 febbraio 2016, n. 61772,
indica le caratteristiche di esimenza per le quali, ogniqualvolta un
tatuaggio può essere inquadrato in una delle sottostanti categorie,
integra un’alterazione che deve essere considerata incompatibile
con gli standard richiesti per l’accesso nel Corpo della Guardia di
Finanza in previsione dell’utilizzo delle uniformi, ossia “i
tatuaggi, qualora….. siano localizzati sulle parti del corpo non
coperte dall'uniforme” (fattispecie autonoma accanto alla quale
sussistono le altre due categorie dei tatuaggi che “per la loro
natura, siano deturpanti anche se non visibili con l’uniforme” e
quelli che “per il loro contenuto, siano indice di personalità
abnorme”). E così il riscontro della tipologia di alterazione -
tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall'uniforme –
come nella specie, vincola la Sottocommissione nell’adozione del
giudizio, ipso facto, senza che residui alcun margine di
discrezionalità, ovvero che si possa dare corso ad un apprezzamento
di elementi diversi ed ulteriori, e l’accertamento del tatuaggio
costituisce così motivo di non idoneità per la sola circostanza che
non è coperto dall’uniforme, indipendentemente dalla tipologia e
dalla dimensione dello stesso, e quindi a prescindere dalla sua
“deturpanza”.
La circostanza
fattuale della visibilità del tatuaggio indossando l’uniforme
assume efficacia dirimente sul piano dispositivo come prescritto
dalle citate disposizioni e non un rilievo desunto in via
interpretativa; invece nel caso in cui la visibilità non venga
obiettivamente riscontrata e il tatuaggio, per le sue intrinseche
caratteristiche, non costituisca fattore deturpante né sia indice di
personalità abnorme o deviante, la sua riscontrata presenza non
costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura concorsuale
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1200; idem, 2 marzo
2011, n. 1352; idem, 20 dicembre 2011, n.6761, in quanto
l’alterazione cutanea non visibile dalla divisa né deturpante non
può porre in discussione il decoro del Corpo e neppure, non
costituendo fattore di riconoscimento, è suscettibile di mettere in
pericolo l’incolumità o la vita dell’interessato); e ciò trova
conferma anche nell’ambito del comparto sicurezza-difesa (vedi
anche D.M.30 giugno 2003, n.198 Tabella 1 - cause di non idoneità
per l’ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato) nonché principio affermato in
giurisprudenza con orientamento costante (cfr. Cons.Stato, sez. IV,
20 maggio 2009, n.3115; idem, 4 ottobre 2011, n.5542; 21 febbraio
2012, n. 950; ordinanza, n. 687/2013; ordinanza n. 2505 del 2014),
rispetto alle isolate pronunce segnalate dalla ricorrente.
Ebbene ritiene il
Collegio che i provvedimenti adottati nei confronti della aspirante
Allieva M.llo siano stati legittimamente emessi dall’Amministrazione,
rivelandosi conformi alla normativa tecnica in questione e adottati
in applicazione della stessa; inoltre nessuna rilevanza può
assumersi alle sedute di trattamento di rimozione cui la ricorrente
si è sottoposta dopo la visita medica di primo accertamento, attesa
la non certezza della eliminazione completa del tatuaggio (e
dell’eventualità della permanenza di cicatrici o alterazioni
funzionali o fisiognomiche della pelle, comunque rilevanti ai sensi
della regolamentazione), tenuto conto altresì che ai sensi
dell’art.14 del bando per l’accertamento della idoneità
psico-fisica le condizioni del candidato rilevano al momento della
visita medica (e in entrambe le visite cui si è sottoposta la
ricorrente è stato riscontrato il tatuaggio visibile e non coperto
dall’uniforme).
Sulla base di quanto
sopra considerato il primo motivo di impugnazione proposto con i due
atti è infondato.
4. Riguardo poi la
dedotta carenza di presupposti, irragionevolezza, disparità di
trattamento (secondo mezzo) relativamente all’accertamento
effettuato con l’utilizzo della uniforme munita di gonna e della
visibilità del tatuaggio, laddove l’utilizzo della uniforme munita
di pantaloni avrebbe determinato un giudizio opposto e sulla asserita
discrezionalità dell’utilizzo della gonna, rileva il Collegio che
la circolare n. 368911 del 4.11.2009 del Comando Generale della
Guardia di Finanza, richiamata nel ricorso, reca la disciplina
dell’uso dell’uniforme e precisa (punto 3, lettera f.) con
riferimento all’uso della gonna che la stessa:
- “è prevista
quale capo dell’uniforme in analogia a quanto avviene nelle altre
FF.AA. e Corpi di Polizia”;
- dovrà essere
utilizzata “negli eventi sociali, quali cerimonie nuziali,
trattenimenti, spettacoli ecc., con: l’Uniforme Ordinaria;
l’Uniforme da Cerimonia e derivate”;
- potrà essere
utilizzata, in alternativa ai pantaloni: - in occasione di
manifestazioni che prevedano il solo personale femminile inquadrato
(parate, cerimonie o eventi rappresentativi) con l’Uniforme
Ordinaria e con la Grande Uniforme; - secondo il principio della
discrezionalità, durante l’attività in ufficio con l’uniforme
di servizio.
Sulla base di tali
indicazioni emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente la gonna costituisce un capo dell’uniforme il cui
utilizzo in talune circostanze è obbligatorio e in altre è
discrezionale, ma può essere comunque disposto; e ciò in analogia
con quanto previsto nell’ambito delle altre Forze Armate e di
Polizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1300; idem,14
giugno 2012, n.3525).
In relazione a ciò
non è condivisibile la asserita “discriminazione di genere”
ravvisabile, secondo la ricorrente, nella circostanza che un
tatuaggio, localizzato ad es. su una gamba di un uomo, non sarebbe
visibile in quanto sempre coperto dal pantalone della uniforme: una
discriminazione può riscontrarsi nel caso in cui a parità di
condizioni è adottato un trattamento diverso, fattispecie che non
può configurarsi nel caso in esame, attese le differenze anatomiche
tra i due sessi e il conseguente differente abbigliamento, tra uomo e
donna, con diversa disciplina e rilevanza di situazioni come quella
in questione.
Tuttavia malgrado la
specifica diversità di uniformi tra uomo e donna, il Collegio rileva
l’orientamento che si è consolidato anche con riferimento alle
uniformi maschili, secondo il quale la presenza del tatuaggio in zona
visibile dalla divisa – anche estiva, maniche corte o tenuta
ginnica - rende legittima l’esclusione del candidato dal concorso
(cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6191; idem, 24
febbraio 2011, n. 1200; idem, 3 marzo 2011, n. 1352; Tar Lazio –
Roma, sez. I bis, 22 settembre 2016, n. 9903; idem, 19 giugno 2017,
n. 7126). Da ciò risulta come non possa essere accolta la doglianza
di parte ricorrente riguardo ad un’asserita discriminazione di
trattamento tra uomini e donne per quanto concerne la tipologia di
abbigliamento (donna/pantalone) prevista per il Corpo della Guardia
di finanza.
5. In definitiva,
l’operato delle Sottocommissioni risulta legittimo in quanto
conforme alle disposizioni di riferimento, come sopra indicate
(Decreto ministeriale, Direttive tecniche contenute nel Decreto
dirigenziale, richiamati dal bando di concorso) e comunque logico e
ragionevole e pertanto, il ricorso introduttivo e l’atto recante
motivi aggiunti in quanto infondati vanno respinti.
La particolare
natura della materia controversa giustifica la compensazione delle
spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),
definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art.60 c.p.a. sul
ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in
epigrafe proposti, li respinge.
Spese del giudizio
compensate tra le parti.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Pietro Morabito,
Presidente
Mariangela Caminiti,
Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto
Costantino, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
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