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mercoledì 30 maggio 2018

N. 106 SENTENZA 10 aprile - 24 maggio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Edilizia residenziale pubblica - Accesso dei soggiornanti di lungo periodo alla procedura per l'assegnazione degli alloggi - Residenza da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale, in regola con la normativa statale in materia di immigrazione. - Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)», art. 4, comma 1. - (GU n.22 del 30-5-2018 )



N. 106 SENTENZA 10 aprile - 24 maggio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Edilizia residenziale pubblica - Accesso dei  soggiornanti  di  lungo
  periodo alla procedura per l'assegnazione degli alloggi - Residenza
  da almeno dieci  anni  consecutivi  nel  territorio  nazionale,  in
  regola con la normativa statale in materia di immigrazione.
- Legge  della  Regione  Liguria  6  giugno  2017,  n.  13,   recante
  «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n.  10  (Norme  per
  l'assegnazione  e  la   gestione   del   patrimonio   di   edilizia
  residenziale pubblica e modifiche alla  legge  regionale  12  marzo
  1998, n. 9 (Nuovo  ordinamento  degli  enti  operanti  nel  settore
  dell'edilizia pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di  servizio
  all'edilizia residenziale ed ai  lavori  pubblici))  e  alla  legge
  regionale 3 dicembre 2007, n.  38  (Organizzazione  dell'intervento
  regionale nel settore abitativo)», art. 4, comma 1.

(GU n.22 del 30-5-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS,   Franco   MODUGNO,   Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge della Regione Liguria  6  giugno  2017,  n.  13,  recante
«Modifiche alla legge regionale 29 giugno  2004,  n.  10  (Norme  per
l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia  residenziale
pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9  (Nuovo
ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica  e
riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed  ai
lavori pubblici)) e alla legge  regionale  3  dicembre  2007,  n.  38
(Organizzazione dell'intervento regionale  nel  settore  abitativo)»,
promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
notificato il 3-7 agosto 2017, depositato in cancelleria  l'8  agosto
2017, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2017 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n.  37,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2017
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  10  aprile  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
    uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Barbara  Baroli  per  la  Regione
Liguria.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  proposto,  con  il
ricorso in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale, in via
principale, dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6
giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica e modifiche alla  legge  regionale  12
marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti  nel  settore
dell'edilizia  pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di   servizio
all'edilizia residenziale  ed  ai  lavori  pubblici))  e  alla  legge
regionale 3 dicembre  2007,  n.  38  (Organizzazione  dell'intervento
regionale nel settore abitativo)», che modifica l'art.  5,  comma  1,
lettera  a),  della  predetta  legge  regionale  n.  10   del   2004,
introducendo il requisito  temporale  della  regolare  residenza  «da
almeno dieci anni  consecutivi,  al  fine  dell'accesso  all'edilizia
residenziale   pubblica»,   da   parte   di   cittadini   di    paesi
extracomunitari.
    1.1.-  La  disposizione  regionale  oggetto  della  modifica   in
questione   prevedeva,   tra   le    condizioni    per    partecipare
all'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  pubblica,   quella   «di
stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri  regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che
esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o  di  lavoro
autonomo».
    L'impugnato  art.  4,  comma  1,  della  legge  n.  13  del  2017
stabilisce, ora che, nel testo di quella precedente disposizione, «le
parole da: "titolari di carta di soggiorno" a "lavoro autonomo", sono
sostituite dalle seguenti: "regolarmente residenti  da  almeno  dieci
anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la  normativa
statale in materia di immigrazione"».
    1.2.- In tale sostituzione, appunto,  il  ricorrente  ravvisa  un
vulnus all'art. 117, primo comma, della  Costituzione,  in  relazione
agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio,  del  25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi  che
siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3, il cui  art.  1  ha  sostituito  l'art.  9  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero).
    Il sistema normativo interno, integrato con quello di derivazione
dell'Unione europea - argomenta, infatti, la  difesa  del  Presidente
del Consiglio dei ministri - prevede che «lo status  di  soggiornante
di lungo periodo, con la connessa equiparazione ai cittadini ai  fini
dell'assegnazione degli alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica,
puo' essere acquisito dal cittadino di paese terzo a partire, al piu'
tardi, da cinque anni e otto giorni dal suo ingresso  regolare  nello
Stato». Viceversa, per effetto della legge impugnata, i  soggiornanti
di lungo periodo nella Regione Liguria non disporrebbero del medesimo
diritto dei cittadini, «in quanto a questo fine debbono  cumulare  un
ulteriore,  cospicuo,  periodo  di  residenza   rispetto   a   quello
necessario ad attribuire loro la qualifica di soggiornante  di  lungo
periodo». Da qui, dunque, sempre secondo il ricorrente, il  carattere
discriminatorio della disposizione, per  tal  profilo  sottoposta  al
vaglio  di  legittimita'  costituzionale,  in  quanto  «introduce  un
requisito aggiuntivo non necessario allo scopo di garantire un idoneo
collegamento  o  radicamento  tra  il  richiedente  e  il  territorio
regionale; e con cio' si pone in contrasto con i richiamati  principi
derivanti dal diritto dell'Unione europea».
    2.-  Si  e'  costituita  la  Regione  Liguria,   contestando   la
fondatezza della impugnativa.
    La resistente richiama, in premessa, la giurisprudenza di  questa
Corte (sentenze n. 222 del 2013 e n. 432 del 2005;  ordinanza  n.  32
del 2008) che, in tema di politiche abitative, consente alle  Regioni
di prendere in considerazione l'aspetto del radicamento  territoriale
quale condizione per l'accesso ad un bene di primaria importanza e  a
godimento tendenzialmente duraturo come l'abitazione.
    Sostiene poi di essersi, comunque, mossa «all'interno  dell'alveo
tracciato  dalla  stessa  normativa   statale».   E   fa,   all'uopo,
riferimento al cosiddetto  "Piano  Casa",  di  cui  all'art.  11  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2008,  n.  133.
Anche ai fini  dell'accesso  all'edilizia  abitativa,  che  il  piano
suddetto e'  volto  ad  incrementare,  ed  alle  connesse  misure  di
sostegno economico, e' parimenti, infatti, richiesto - sottolinea  la
difesa della Regione - che, ove si tratti di  «immigrati  regolari  a
basso reddito», questi siano «residenti  da  almeno  dieci  anni  nel
territorio nazionale ovvero da  almeno  cinque  anni  nella  medesima
regione». «Esempio»  questo  -  aggiunge  ancora  la  resistente  con
successiva memoria - di esercizio  di  quella  «riserva  di  disporre
diversamente» (relativamente ai soggiornanti di lungo periodo) che lo
stesso d.lgs. n. 3 del 2007 prevede sub lettera c) del comma  12  del
novellato suo art. 9.

                       Considerato in diritto

    1.- L'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno
2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno  2004,
n. 10 (Norme per l'assegnazione  e  la  gestione  del  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica e modifiche alla  legge  regionale  12
marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti  nel  settore
dell'edilizia  pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di   servizio
all'edilizia residenziale  ed  ai  lavori  pubblici))  e  alla  legge
regionale 3 dicembre  2007,  n.  38  (Organizzazione  dell'intervento
regionale nel settore abitativo), modifica, tra  l'altro,  l'art.  5,
comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2014, stabilendo
che, ai fini dell'assegnazione di alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica (ERP), il requisito prescritto  per  i  cittadini  di  paesi
extracomunitari  (che   la   norma   modificata   individuava   nella
titolarita' di carta di soggiorno o di permesso di  soggiorno  almeno
biennale abbinato ad esercizio  di  attivita'  lavorativa)  sia  ora,
invece, sostituito dalla regolare residenza  «da  almeno  dieci  anni
consecutivi nel territorio nazionale».
    2.- Nell'impugnare, con  il  ricorso  in  epigrafe,  detta  norma
regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri  ne  denuncia  il
contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione  agli  artt.  4  e  11  della  direttiva  2003/109/CE,  del
Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status  dei  cittadini
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita  con
il decreto legislativo 8 gennaio  2007,  n.  3,  il  cui  art.  1  ha
sostituito l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
    3.- La questione e' fondata.
    3.1.- La direttiva 2003/109/CE, come sopra recepita - evocata dal
ricorrente come norma interposta ai fini della  violazione  dell'art.
117, primo comma, Cost., addebitata all'impugnata legge  regionale  -
riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini  di
paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da  almeno
cinque anni (art. 4); prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo
siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai
fini, tra l'altro, del godimento dei servizi  e  prestazioni  sociali
(art. 11), tra i quali rientra l'assegnazione di alloggi di  edilizia
residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera  f)  del
suo art. 11, con il riferirsi alla «procedura per l'ottenimento di un
alloggio».
    La direttiva e' stata recepita con il d.lgs. n. 3 del  2007,  che
ha modificato l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, in senso  conforme
a   quello   indicato   dalla   direttiva.   Per   l'effetto,   anche
nell'ordinamento italiano, il cittadino di  paese  terzo,  che  sulla
base di un permesso di soggiorno in corso di validita' risieda  nello
Stato per almeno cinque anni, puo'  acquistare,  nel  concorso  degli
altri requisiti di legge, lo status di soggiornante di lungo  periodo
(che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di  uno
specifico permesso di soggiorno), ed acquista,  con  cio',  anche  il
diritto all'assegnazione  degli  alloggi  di  ERP  in  condizioni  di
parita' con i cittadini.
    3.2.- Diversamente, la disposizione censurata prescrive -  per  i
soggiornanti di lungo periodo  nella  Regione  Liguria  (che  possono
comunque  divenire  tali  in  base  ad  un  periodo  quinquennale  di
residenza in Italia) - un ben piu' esteso requisito temporale  (dieci
anni) ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
    E cio',  appunto,  ne  innesca  il  manifesto  contrasto  con  le
richiamate disposizioni della direttiva  2003/109/CE,  come  recepita
dal d.lgs. n. 3 del 2007 e, per relationem,  con  l'art.  117,  primo
comma, Cost.
    3.3.-  E'  pur  vero  che,  come  osservato  in  contrario  dalla
resistente, lo stesso novellato art. 9 del d.lgs.  n.  286  del  1998
contiene una espressa riserva di "diversamente disporre" in  tema  di
accesso  dei  soggiornanti  di  lungo  periodo  alla   procedura   di
ottenimento di alloggi di ERP  e  richiede,  a  tal  fine,  che  «sia
dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio
nazionale». Ed e' altresi' vero che questa Corte, in altre occasioni,
ha affermato che le  politiche  sociali  delle  Regioni  ben  possono
richiedere  un  radicamento  territoriale  continuativo  e  ulteriore
rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza  n.
32 del 2008); e, in linea con tale affermazione, ha  argomentato  che
l'accesso  a  un  bene  di  primaria   importanza   e   a   godimento
tendenzialmente duraturo, come l'abitazione, per un verso, si colloca
a conclusione del percorso di integrazione della  persona  presso  la
comunita' locale e, per altro  verso,  puo'  richiedere  garanzie  di
stabilita', che, nell'ambito dell'assegnazione di alloggi pubblici in
locazione,  scongiurino   avvicendamenti   troppo   ravvicinati   tra
conduttori,  aggravando   l'azione   amministrativa   e   riducendone
l'efficacia. Ma cio' sempreche' un  tale  piu'  incisivo  radicamento
territoriale,  richiesto  ai  cittadini  di  paesi  terzi   ai   fini
dell'accesso alle  prestazioni  in  questione,  sia  contenuto  entro
limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenza n. 222 del 2013).
    3.4.-  Con  riguardo   ad   una   legge   della   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, questa Corte ha gia' avuto modo di  affermare
che «la previsione dell'obbligo di residenza da almeno otto anni  nel
territorio regionale, quale  presupposto  necessario  per  la  stessa
ammissione  al  beneficio  dell'accesso   all'edilizia   residenziale
pubblica (e non, quindi, come mera regola di  preferenza),  determina
un'irragionevole discriminazione  sia  nei  confronti  dei  cittadini
dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parita' di trattamento
rispetto ai cittadini degli Stati membri  (art.  24,  par.  1,  della
direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi
che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtu' dell'art.
11, paragrafo 1, lettera  f),  della  direttiva  2003/109/CE,  godono
dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto  riguarda
anche l'accesso alla procedura  per  l'ottenimento  di  un  alloggio»
(sentenza n. 168 del 2014).
    Una  tale  valutazione  di  irragionevolezza  e  di  mancanza  di
proporzionalita'  (risolventesi   in   una   forma   dissimulata   di
discriminazione nei confronti degli extracomunitari)  e'  tanto  piu'
riferibile alla disposizione in esame, la quale - ai fini del diritto
sociale all'abitazione che e' diritto attinente alla dignita' e  alla
vita di ogni persona e, quindi, anche dello  straniero  presente  nel
territorio dello Stato - richiede, per questi ultimi, un  periodo  di
residenza  ancor  piu'  elevato  (dieci  anni  consecutivi).  E  cio'
(diversamente dalla legge valdostana)  senza  neppure  prevedere  che
tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio  della  Regione
Liguria,  facendo  non  coerentemente  riferimento   alla   residenza
nell'intero territorio nazionale, ancorche' sia poi la  stessa  legge
impugnata, per quanto riguarda la  prova  del  "radicamento"  con  il
«bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il  bando»,  a
fissare un requisito di residenza di «almeno cinque  anni»  (art.  5,
comma 1, lettera b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, come,  a
sua volta, modificato dalla legge reg. Liguria n. 13 del 2017).
    3.5.- Non maggior pregio, ha, da  ultimo,  anche  il  riferimento
comparativo che la difesa  della  Regione  fa  al  cosiddetto  "Piano
Casa", di cui all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella  legge
6 agosto 2008, n. 133.
    Tale normativa, nell'includere gli «immigrati  regolari  a  basso
reddito» tra le categorie di soggetti  che  possono  beneficiare  del
"Piano casa", richiede bensi', per  gli  stessi,  una  residenza  «da
almeno dieci anni nel territorio nazionale», ma cio'  -  diversamente
dalla odierna legge della Regione Liguria - come requisito (non  gia'
cumulativo, bensi') solo "alternativo" rispetto al requisito, di  per
se'  sufficiente,  della  residenza  «da  almeno  cinque  anni  nella
medesima regione» (art. 11, comma 2, lettera g, del d.l. n.  112  del
2008, come convertito).
    4.- L'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria,  n.  13
del  2017  e',  dunque,  costituzionalmente   illegittimo   per   non
superabile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
agli evocati parametri interposti.
    Poiche' la norma dichiarata  incostituzionale  aveva  come  unico
contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nella lettera  a)
del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale  n.  10  del  2014,  il
precetto in tale disposizione espresso rimane  in  vigore  nel  testo
originario (sentenza n. 58 del 2006).
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  1,
della legge della Regione Liguria  6  giugno  2017,  n.  13,  recante
«Modifiche alla legge regionale 29 giugno  2004,  n.  10  (Norme  per
l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia  residenziale
pubblica e modifiche  alla  legge  regionale  12  marzo  1998  (Nuovo
ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica  e
riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed  ai
lavori pubblici)) e alla legge  regionale  3  dicembre  2007,  n.  38
(Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)».
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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