Translate

mercoledì 30 maggio 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 maggio 2018 Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie. (18A03845) (GU n.124 del 30-5-2018)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 maggio 2018
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle  Isole
Eolie. (18A03845)
(GU n.124 del 30-5-2018)



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre  1999,  con  la  quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della Giunta  comunale  di  Lipari  (ME)  del  29
novembre 2017, n. 112;
  Vista la nota prot. n. 14851 dell'8  febbraio  2018  con  la  quale
l'Ufficio  territoriale  del  Governo  di  Messina   esprime   parere
favorevole all'emissione del decreto;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota n. 8881 del 19 febbraio 2018;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti;
  Vista la nota del direttore generale per la sicurezza  stradale  n.
2763 del 23 aprile 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1

  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a  persone  non  stabilmente
residenti  nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il   seguente
calendario:
    dal 1° giugno 2018 al 31 ottobre 2018 divieto  per  le  isole  di
Alicudi, Panarea e Stromboli;
    dal 1° giugno 2018 al 30 settembre 2018 divieto per le  isole  di
Lipari, Vulcano e Filicudi.
                               Art. 2

  Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
    A) Alicudi - Stromboli - Panarea;
      1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
      2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli,  ai  motocicli  e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni  che,
pur non essendo residenti,  risultino  iscritti  nei  ruoli  comunali
delle imposte di nettezza urbana del  Comune  di  Lipari  per  l'anno
2017, limitatamente  ad  uno  solo  dei  citati  veicoli  per  nucleo
familiare;
      3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per  occasionali  prestazioni   di   spettacolo,   per   convegni   e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune,  di
volta in volta, secondo le necessita';
      4 - ai veicoli delle Forze dell'ordine.
    B) Lipari - Vulcano
      1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli  appartenenti  ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno  del  perimetro  urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2017, limitatamente ad un
solo  veicolo  per  nucleo  familiare.   L'iscrizione   deve   essere
dimostrata  con  la  relativa  cartella  esattoriale  o   certificato
rilasciato dal Comune;
      2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
      3 - agli autoveicoli, ciclomotori e  motocicli  appartenenti  a
persone che dimostrino di  essere  in  possesso  di  prenotazione  di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera,  extralberghiera  o
casa privata; ove tali  residenze  fossero  ubicate  all'interno  del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di  tali  veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente  dichiarazione  dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
      4 - ai caravan  e  autocaravan  al  servizio  di  soggetti  che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno  7  giorni  nei  campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o  privati,  ove  esistenti,  e  li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
      5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
      6 - alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
      7 - agli autobus turistici che,  relativamente  alla  sosta  ed
alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle  ordinanze
locali.
    C) Filicudi
      1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con  l'obbligo  di  stazionare  negli  stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
      2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
      3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che  dimostrino  di
essere in possesso di prenotazione di  almeno  7  (sette)  giorni  in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa  privata  che  dovranno
dimostrare di avere  la  possibilita'  di  un  parcheggio  privato  o
pubblico (ove esistente) e  la  corrispondente  dichiarazione  dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
                               Art. 3

  Sulle isole anzidette possono affluire i  veicoli  che  trasportano
invalidi,  purche'   muniti   dell'apposito   contrassegno   previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed  integrazioni,  rilasciato  da
una competente autorita' italiana o estera.
                               Art. 4

  Al Comune di  Lipari  e'  consentito,  per  comprovate,  urgenti  e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
                               Art. 5


                              Sanzioni

  Chiunque viola i divieti al  presente  decreto  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro
1.658 cosi' come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.
                               Art. 6

  Il Prefetto di Messina  e'  incaricato  della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
    Roma, 8 maggio 2018

                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 1493

Nessun commento: