MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 maggio 2018
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole
Eolie. (18A03845)
(GU n.124 del 30-5-2018)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale
sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (ME) del 29
novembre 2017, n. 112;
Vista la nota prot. n. 14851 dell'8 febbraio 2018 con la quale
l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime parere
favorevole all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota n. 8881 del 19 febbraio 2018;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n.
2763 del 23 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente
calendario:
dal 1° giugno 2018 al 31 ottobre 2018 divieto per le isole di
Alicudi, Panarea e Stromboli;
dal 1° giugno 2018 al 30 settembre 2018 divieto per le isole di
Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea;
1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2017, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
4 - ai veicoli delle Forze dell'ordine.
B) Lipari - Vulcano
1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2017, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal Comune;
2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o
casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
6 - alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed
alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali.
C) Filicudi
1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3
Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera.
Art. 4
Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro
1.658 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.
Art. 6
Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 8 maggio 2018
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 1493
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