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mercoledì 30 maggio 2018

TAR maggio 2018: “per l'annullamento - del Decreto nr. xxx - Pos. xxx/A in data 06.11.201-OMISSIS- (notificato all’interessato il -OMISSIS-0.01.2014), nella parte in cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - -OMISSIS---OMISSIS-^ Divisione – -OMISSIS-^ Sezione ha liquidato l’equo indennizzo commisurandolo alla 5^ Categoria, Tab. A annessa al D.P.R. 915/78 in relazione all’infermità “Localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sx e -OMISSIS- e CT”, anziché alla 4^ Categoria, Tab. A in relazione all’infermità “Esiti di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT” nonché di ogni atto presupposto o comunque preordinato” Pubblicato il 16/05/2018 N. 00665/2018 REG.PROV.COLL. N. 00457/2014 REG.RIC.



TAR maggio 2018: “per l'annullamento - del Decreto nr. xxx - Pos. xxx/A in data 06.11.201-OMISSIS- (notificato all’interessato il -OMISSIS-0.01.2014), nella parte in cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - -OMISSIS---OMISSIS-^ Divisione – -OMISSIS-^ Sezione ha liquidato l’equo indennizzo commisurandolo alla 5^ Categoria, Tab. A annessa al D.P.R. 915/78 in relazione all’infermità “Localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sx e -OMISSIS- e CT”, anziché alla 4^ Categoria, Tab. A in relazione all’infermità “Esiti di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT” nonché di ogni atto presupposto o comunque preordinato”

Pubblicato il 16/05/2018

N. 00665/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elena Vignolini in Firenze, via Duca D'Aosta 10;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del Decreto nr. xxx - Pos. xxx/A in data 06.11.201-OMISSIS- (notificato all’interessato il -OMISSIS-0.01.2014), nella parte in cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - -OMISSIS---OMISSIS-^ Divisione – -OMISSIS-^ Sezione ha liquidato l’equo indennizzo commisurandolo alla 5^ Categoria, Tab. A annessa al D.P.R. 915/78 in relazione all’infermità “Localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sx e -OMISSIS- e CT”, anziché alla 4^ Categoria, Tab. A in relazione all’infermità “Esiti di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT” nonché di ogni atto presupposto o comunque preordinato ivi espressamente ovvero;

- del verbale Mod. BL/B nr. 882/E.I. in data 04.04.2011 della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di -OMISSIS-della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di -OMISSIS-;

- del verbale Mod. BL/G n. 606/E.I. della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di -OMISSIS-;

- del verbale Mod. BL/G n.-OMISSIS-01/E.I. in data 11.01.2010 della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di -OMISSIS-ed avente ad oggetto l’accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l’equo indennizzo di 4^ Categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 915/78 in relazione all’infermità “Esiti di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT” con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della relativa differenza di trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione del diritto fino a quella di effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2018 il consigliere Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente signor -OMISSIS- è un caporal maggiore scelto dell’Esercito, attualmente in congedo, che ha preso parte a missioni internazionali di pace in -OMISSIS- (dall’ottobre 1999 al febbraio 2000) e in -OMISSIS- (marzo – aprile 2002).

Egli espone di essere stato sottoposto, nel gennaio 2007, a intervento chirurgico di -OMISSIS- e alla somministrazione di cicli di chemioterapia a seguito dell’insorgenza di una patologia -OMISSIS-, patologia che la competente C.M.O. di -OMISSIS-– investita d’ufficio del procedimento per la verifica della dipendenza da causa di servizio – nel 2008 ha ascritto alla 5^ categoria di cui alla tabella A del d.P.R. 2-OMISSIS- dicembre 1978, n. 915.

A seguito di presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, nonché della speciale elargizione disciplinata dall’art. 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita presso la medesima C.M.O., che, in relazione alla patologia “esiti di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT”, ha quantificato nella misura del 60% il grado di invalidità permanente a suo carico, e nella misura del-OMISSIS-0% la sua invalidità complessiva.

La patologia polmonare è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale del 25 ottobre 2010, recante il riconoscimento all’interessato dei benefici per le vittime del dovere, commisurato all’invalidità del 60%.

Con verbale del 4 aprile 2011, la C.M.O. di -OMISSIS-ha quindi valutato che le due infermità riscontrate a carico del ricorrente costituiscano un unico complesso morboso, ascrivibile alla 5^ categoria della citata tabella A; e, con decreto ministeriale del 16 novembre 2011, l’intero complesso morboso in questione è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio ai fini della riliquidazione delle provvidenze per le vittime del dovere, commisurata a un grado di invalidità del-OMISSIS-0%.

L’interdipendenza fra le patologie sofferte dal ricorrente è stata accertata anche dal Comitato di verifica per le cause di servizio con parere del 16 aprile 201-OMISSIS-, in virtù del quale al caporal maggiore -OMISSIS- è stato liquidato l’equo indennizzo nella misura corrispondente, appunto, alla 5^ categoria riconosciuta dalla C.M.O..

1.1. In diritto, il ricorrente sostiene che la C.M.O., nel determinare la misura dell’invalidità permanente, avrebbe fatto riferimento al codice 9-OMISSIS-19 (“-OMISSIS-(non -OMISSIS-)”), anziché al codice 9-OMISSIS-2-OMISSIS- (“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”) delle tabelle di cui al d.m. 5 febbraio 1992. Tale inquadramento sarebbe manifestamente incongruo rispetto alla patologia da lui sofferta e avrebbe comportato una quantificazione deteriore e illegittima dell’equo indennizzo, che assume doversi parametrare alla 4^ categoria.

Tanto premesso, il signor -OMISSIS- conclude per l’annullamento del menzionato decreto ministeriale del 16 novembre 2011 e per l’accertamento del suo diritto a percepire l’equo indennizzo parametrato alla categoria indicata.

1.2. Si sono costituiti in giudizio i Ministeri della Difesa e dell’Economia e Finanze, che resistono alle domande avversarie.

1.-OMISSIS-. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 28 febbraio 2018, preceduta dal deposito di memoria difensiva ad opera del solo ricorrente.

2. Il ricorso è infondato.

L’istituto dell’equo indennizzo, com’è noto, è stato soppresso per la generalità dei pubblici dipendenti dall’art. 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 2011, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Nei limiti in cui trova ancora applicazione, esso è disciplinato dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il cui art. 2 co. 4 stabilisce che la “richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-0 dicembre 1981, n. 8-OMISSIS-4, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica”.

La competenza a formulare il giudizio diagnostico sulle malattie in relazione alle quali sia chiesto il riconoscimento del beneficio, ivi compresa l’indicazione della categoria di compenso cui la patologia sia si volta in volta ascrivibile, spetta alle commissioni mediche ospedaliere (C.M.O.) ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.P.R. n. 461/2001, previsione poi rifluita nell’art. 198 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Nel caso in esame, il ricorrente -OMISSIS- è stata sottoposto a visita presso la C.M.O. di -OMISSIS-una prima volta nell’anno 2008, quando gli venne diagnosticata la patologia “localizzazioni secondarie di neoplasia-OMISSIS-”, ascritta dalla commissione alla categoria 5^ della Tabella A di cui al d.P.R. n. 915/1978, come sostituita dal d.P.R. -OMISSIS-0 dicembre 1981, n. 8-OMISSIS-4.

Nel 2010, la stessa C.M.O. ha diagnosticato al ricorrente l’altra patologia “esiti di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT”; per poi, nel 2011, accertare la correlazione etiopatogenetica fra le due malattie e confermare l’inquadramento della complessiva menomazione dell’integrità psicofisica patita dal ricorrente – “esiti di interventi per neoplasia-OMISSIS- con localizzazioni secondarie “ – nella 5^ categoria della tabella A.

Il ricorrente, come detto, lamenta che tale inquadramento sarebbe erroneo per avere la C.M.O., nel 2010, accertato la misura dell’invalidità permanente a suo carico utilizzando la classificazione 9-OMISSIS-19, corrispondente alla fascia 51 – 60% della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti (invalidità civile) approvata con d.m. 5 febbraio 1992, anziché la classificazione 9-OMISSIS-2-OMISSIS-, a lui più favorevole.

La prospettazione non può essere condivisa.

In primo luogo, il giudizio diagnostico espresso dalla C.M.O. di -OMISSIS-nel 2010 si inserisce nell’ambito del procedimento per la concessione al caporal maggiore -OMISSIS- (non dell’equo indennizzo, ma) della speciale elargizione in favore delle vittime del dovere, oggi disciplinata per il personale militare dagli artt. 1078 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, che attribuiscono alle commissioni mediche ospedaliere di pronunciarsi sulla percentualizzazione dell’invalidità sofferta dal dipendente.

Ai fini di causa viene in considerazione l’art. 1082 del d.P.R. n. 90/2010, in forza del quale “la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all' articolo -OMISSIS-, comma -OMISSIS-, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 2-OMISSIS- dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi [omissis] Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativasecondo le seguenti corrispondenze: 1) tabella A prima categoria 100% - 91%... [omissis] 4) tabella A quarta categoria-OMISSIS-0% - 61%; 5) tabella A quinta categoria 60% - 51% [omissis]”.

È proprio tale disposizione, benché invocata dal ricorrente, a dimostrare come non vi sia necessaria corrispondenza fra le tabelle approvate con il d.m. 5 febbraio 1992 e le tabelle allegate al d.P.R. n. 915/1978: diversamente, non vi sarebbe stata ragione di imporre alla C.M.O. la scelta del “valore più favorevole” fra quelli determinati secondo le une o le altre tabelle. Tale previsione si spiega, infatti, solo se la medesima patologia sia suscettibile di inquadramento ora nelle tabelle di cui al d.m. del 1992, ora nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 915/1978, ma con risultati differenti quanto alla percentuale di invalidità riconoscibile all’interessato (di modo che la commissione medica è tenuta a utilizzare il criterio che conduce al riconoscimento della percentuale più elevata).

È infondata, conseguentemente, la pretesa del signor -OMISSIS- di servirsi delle tabelle di cui al d.m. 5 febbraio 1992 anche ai fini della determinazione dell’equo indennizzo, la cui disciplina, autonoma da quella dei benefici per le vittime del dovere e soggetti equiparati, fa unicamente rinvio alle diverse tabelle annesse al d.P.R. n. 915/1978. Si vuol dire che, anche ad ammettere per ipotesi che l’inquadramento della patologia nella classificazione 9-OMISSIS-2-OMISSIS- “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” sia più corretto di quello adoperato dalla C.M.O., questo varrebbe ai soli fini della speciale elargizione, e non dell’equo indennizzo, per il quale rileva unicamente la classificazione di cui alla tabella A del d.P.R. n. 915/1978.

Si aggiunga che, in concreto, il ricorrente non fornisce alcuna prova dei gravi danni che assume di aver subito alla capacità riproduttiva, la cui sussistenza non può essere presunta (costituisce nozione di comune esperienza che, dalla perdita di un -OMISSIS-, non discende necessariamente una “grave” compromissione della capacità riproduttiva): di un pregiudizio siffatto, anzi, non vi è traccia nella relazione medico-legale di parte prodotta agli atti. Non vi sono dunque elementi per considerare manifestamente errato o inattendibile, con riguardo alle condizioni del ricorrente, l’inquadramento operato dalla C.M.O. del 2010 nel codice 9-OMISSIS-19 “-OMISSIS-(non -OMISSIS-)”, e questo a maggior ragione se si tiene conto del fatto che, in mancanza di un codice specifico cui ricondurre la patologia diagnosticata, lo stesso d.m. 5 febbraio 1992 autorizza espressamente il ricorso alla valutazione delle patologie non tabellate con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.

Dal canto suo, l’ascrizione alla 5^ categoria della tabella A annessa al d.P.R. n. 915/1978 – operata dalla C.M.O. nel 2011 ai fini dell’equo indennizzo e mutuata dal provvedimento impugnato – non è investita da critiche specifiche sul piano medico-legale e non può, pertanto, essere sindacata. Ad avviso del consulente di parte del signor -OMISSIS-, la patologia andrebbe ascritta alla 4^ categoria, ma l’affermazione non è argomentata sul piano scientifico, il che impedisce di cogliere potenziali aspetti di inattendibilità nel giudizio tecnico posto a fondamento dell’atto impugnato.

-OMISSIS-. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

-OMISSIS-.1. La natura della controversia giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, a spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22 co. 8 d.lgs. n. 196/200-OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grauso
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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