TAR maggio 2018:
“per l'annullamento - del Decreto nr. xxx - Pos. xxx/A in data
06.11.201-OMISSIS- (notificato all’interessato il
-OMISSIS-0.01.2014), nella parte in cui il Ministero della Difesa,
Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva -
-OMISSIS---OMISSIS-^ Divisione – -OMISSIS-^ Sezione ha liquidato
l’equo indennizzo commisurandolo alla 5^ Categoria, Tab. A annessa
al D.P.R. 915/78 in relazione all’infermità “Localizzazioni
secondarie di -OMISSIS-sx e -OMISSIS- e CT”, anziché alla 4^
Categoria, Tab. A in relazione all’infermità “Esiti di
intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn
trattato con -OMISSIS- e CT” nonché di ogni atto presupposto o
comunque preordinato”
Pubblicato il
16/05/2018
N. 00665/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00457/2014
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 457 del 2014, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elena Vignolini in
Firenze, via Duca D'Aosta 10;
contro
Ministero della
Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono
domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del Decreto nr.
xxx - Pos. xxx/A in data 06.11.201-OMISSIS- (notificato
all’interessato il -OMISSIS-0.01.2014), nella parte in cui il
Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare
e della Leva - -OMISSIS---OMISSIS-^ Divisione – -OMISSIS-^ Sezione
ha liquidato l’equo indennizzo commisurandolo alla 5^ Categoria,
Tab. A annessa al D.P.R. 915/78 in relazione all’infermità
“Localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sx e -OMISSIS- e CT”,
anziché alla 4^ Categoria, Tab. A in relazione all’infermità
“Esiti di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di
-OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT” nonché di ogni atto
presupposto o comunque preordinato ivi espressamente ovvero;
- del verbale Mod.
BL/B nr. 882/E.I. in data 04.04.2011 della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di
-OMISSIS-della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di -OMISSIS-;
- del verbale Mod.
BL/G n. 606/E.I. della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di -OMISSIS-;
- del verbale Mod.
BL/G n.-OMISSIS-01/E.I. in data 11.01.2010 della C.M.O. 2^ del
D.M.M.L. di -OMISSIS-ed avente ad oggetto l’accertamento ed il
riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l’equo
indennizzo di 4^ Categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 915/78
in relazione all’infermità “Esiti di intervento di -OMISSIS-da
localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn trattato con -OMISSIS- e CT”
con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della
relativa differenza di trattamento economico con interessi legali e
rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione del diritto
fino a quella di effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2018 il consigliere
Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente
signor -OMISSIS- è un caporal maggiore scelto dell’Esercito,
attualmente in congedo, che ha preso parte a missioni internazionali
di pace in -OMISSIS- (dall’ottobre 1999 al febbraio 2000) e in
-OMISSIS- (marzo – aprile 2002).
Egli espone di
essere stato sottoposto, nel gennaio 2007, a intervento chirurgico di
-OMISSIS- e alla somministrazione di cicli di chemioterapia a seguito
dell’insorgenza di una patologia -OMISSIS-, patologia che la
competente C.M.O. di -OMISSIS-– investita d’ufficio del
procedimento per la verifica della dipendenza da causa di servizio –
nel 2008 ha ascritto alla 5^ categoria di cui alla tabella A del
d.P.R. 2-OMISSIS- dicembre 1978, n. 915.
A seguito di
presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici in
favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, nonché della
speciale elargizione disciplinata dall’art. 1079 del d.P.R. 15
marzo 2010, n. 90, il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita
presso la medesima C.M.O., che, in relazione alla patologia “esiti
di intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn
trattato con -OMISSIS- e CT”, ha quantificato nella misura del 60%
il grado di invalidità permanente a suo carico, e nella misura
del-OMISSIS-0% la sua invalidità complessiva.
La patologia
polmonare è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con
decreto ministeriale del 25 ottobre 2010, recante il riconoscimento
all’interessato dei benefici per le vittime del dovere, commisurato
all’invalidità del 60%.
Con verbale del 4
aprile 2011, la C.M.O. di -OMISSIS-ha quindi valutato che le due
infermità riscontrate a carico del ricorrente costituiscano un unico
complesso morboso, ascrivibile alla 5^ categoria della citata tabella
A; e, con decreto ministeriale del 16 novembre 2011, l’intero
complesso morboso in questione è stato riconosciuto dipendente da
causa di servizio ai fini della riliquidazione delle provvidenze per
le vittime del dovere, commisurata a un grado di invalidità
del-OMISSIS-0%.
L’interdipendenza
fra le patologie sofferte dal ricorrente è stata accertata anche dal
Comitato di verifica per le cause di servizio con parere del 16
aprile 201-OMISSIS-, in virtù del quale al caporal maggiore
-OMISSIS- è stato liquidato l’equo indennizzo nella misura
corrispondente, appunto, alla 5^ categoria riconosciuta dalla C.M.O..
1.1. In diritto, il
ricorrente sostiene che la C.M.O., nel determinare la misura
dell’invalidità permanente, avrebbe fatto riferimento al codice
9-OMISSIS-19 (“-OMISSIS-(non -OMISSIS-)”), anziché al codice
9-OMISSIS-2-OMISSIS- (“neoplasie a prognosi favorevole con grave
compromissione funzionale”) delle tabelle di cui al d.m. 5 febbraio
1992. Tale inquadramento sarebbe manifestamente incongruo rispetto
alla patologia da lui sofferta e avrebbe comportato una
quantificazione deteriore e illegittima dell’equo indennizzo, che
assume doversi parametrare alla 4^ categoria.
Tanto premesso, il
signor -OMISSIS- conclude per l’annullamento del menzionato decreto
ministeriale del 16 novembre 2011 e per l’accertamento del suo
diritto a percepire l’equo indennizzo parametrato alla categoria
indicata.
1.2. Si sono
costituiti in giudizio i Ministeri della Difesa e dell’Economia e
Finanze, che resistono alle domande avversarie.
1.-OMISSIS-. La
causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica
udienza del 28 febbraio 2018, preceduta dal deposito di memoria
difensiva ad opera del solo ricorrente.
2. Il ricorso è
infondato.
L’istituto
dell’equo indennizzo, com’è noto, è stato soppresso per la
generalità dei pubblici dipendenti dall’art. 1 del d.l. 6 dicembre
2011, n. 2011, fatta eccezione per il personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Nei limiti in cui
trova ancora applicazione, esso è disciplinato dal d.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461, il cui art. 2 co. 4 stabilisce che la “richiesta di
equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione
dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata
menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A
o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica
-OMISSIS-0 dicembre 1981, n. 8-OMISSIS-4, e successive modificazioni;
la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in
dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da
ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle
stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si
manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego,
elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad
eziopatogenesi non definita o idiopatica”.
La competenza a
formulare il giudizio diagnostico sulle malattie in relazione alle
quali sia chiesto il riconoscimento del beneficio, ivi compresa
l’indicazione della categoria di compenso cui la patologia sia si
volta in volta ascrivibile, spetta alle commissioni mediche
ospedaliere (C.M.O.) ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.P.R. n.
461/2001, previsione poi rifluita nell’art. 198 del d.lgs. 15 marzo
2010, n. 66.
Nel caso in esame,
il ricorrente -OMISSIS- è stata sottoposto a visita presso la C.M.O.
di -OMISSIS-una prima volta nell’anno 2008, quando gli venne
diagnosticata la patologia “localizzazioni secondarie di
neoplasia-OMISSIS-”, ascritta dalla commissione alla categoria 5^
della Tabella A di cui al d.P.R. n. 915/1978, come sostituita dal
d.P.R. -OMISSIS-0 dicembre 1981, n. 8-OMISSIS-4.
Nel 2010, la stessa
C.M.O. ha diagnosticato al ricorrente l’altra patologia “esiti di
intervento di -OMISSIS-da localizzazioni secondarie di -OMISSIS-sn
trattato con -OMISSIS- e CT”; per poi, nel 2011, accertare la
correlazione etiopatogenetica fra le due malattie e confermare
l’inquadramento della complessiva menomazione dell’integrità
psicofisica patita dal ricorrente – “esiti di interventi per
neoplasia-OMISSIS- con localizzazioni secondarie “ – nella 5^
categoria della tabella A.
Il ricorrente, come
detto, lamenta che tale inquadramento sarebbe erroneo per avere la
C.M.O., nel 2010, accertato la misura dell’invalidità permanente a
suo carico utilizzando la classificazione 9-OMISSIS-19,
corrispondente alla fascia 51 – 60% della tabella indicativa delle
percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti
(invalidità civile) approvata con d.m. 5 febbraio 1992, anziché la
classificazione 9-OMISSIS-2-OMISSIS-, a lui più favorevole.
La prospettazione
non può essere condivisa.
In primo luogo, il
giudizio diagnostico espresso dalla C.M.O. di -OMISSIS-nel 2010 si
inserisce nell’ambito del procedimento per la concessione al
caporal maggiore -OMISSIS- (non dell’equo indennizzo, ma) della
speciale elargizione in favore delle vittime del dovere, oggi
disciplinata per il personale militare dagli artt. 1078 e seguenti
del d.P.R. n. 90/2010, che attribuiscono alle commissioni mediche
ospedaliere di pronunciarsi sulla percentualizzazione dell’invalidità
sofferta dal dipendente.
Ai fini di causa
viene in considerazione l’art. 1082 del d.P.R. n. 90/2010, in forza
del quale “la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita
alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più
favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di
invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'
articolo -OMISSIS-, comma -OMISSIS-, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e
successive modificazioni, e il valore determinato in base alle
tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 2-OMISSIS- dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri
applicativi [omissis] Alla classifica di cui alle categorie della
tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali
d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativasecondo
le seguenti corrispondenze: 1) tabella A prima categoria 100% -
91%... [omissis] 4) tabella A quarta categoria-OMISSIS-0% - 61%; 5)
tabella A quinta categoria 60% - 51% [omissis]”.
È proprio tale
disposizione, benché invocata dal ricorrente, a dimostrare come non
vi sia necessaria corrispondenza fra le tabelle approvate con il d.m.
5 febbraio 1992 e le tabelle allegate al d.P.R. n. 915/1978:
diversamente, non vi sarebbe stata ragione di imporre alla C.M.O. la
scelta del “valore più favorevole” fra quelli determinati
secondo le une o le altre tabelle. Tale previsione si spiega,
infatti, solo se la medesima patologia sia suscettibile di
inquadramento ora nelle tabelle di cui al d.m. del 1992, ora nelle
tabelle di cui al d.P.R. n. 915/1978, ma con risultati differenti
quanto alla percentuale di invalidità riconoscibile all’interessato
(di modo che la commissione medica è tenuta a utilizzare il criterio
che conduce al riconoscimento della percentuale più elevata).
È infondata,
conseguentemente, la pretesa del signor -OMISSIS- di servirsi delle
tabelle di cui al d.m. 5 febbraio 1992 anche ai fini della
determinazione dell’equo indennizzo, la cui disciplina, autonoma da
quella dei benefici per le vittime del dovere e soggetti equiparati,
fa unicamente rinvio alle diverse tabelle annesse al d.P.R. n.
915/1978. Si vuol dire che, anche ad ammettere per ipotesi che
l’inquadramento della patologia nella classificazione
9-OMISSIS-2-OMISSIS- “neoplasie a prognosi favorevole con grave
compromissione funzionale” sia più corretto di quello adoperato
dalla C.M.O., questo varrebbe ai soli fini della speciale
elargizione, e non dell’equo indennizzo, per il quale rileva
unicamente la classificazione di cui alla tabella A del d.P.R. n.
915/1978.
Si aggiunga che, in
concreto, il ricorrente non fornisce alcuna prova dei gravi danni che
assume di aver subito alla capacità riproduttiva, la cui sussistenza
non può essere presunta (costituisce nozione di comune esperienza
che, dalla perdita di un -OMISSIS-, non discende necessariamente una
“grave” compromissione della capacità riproduttiva): di un
pregiudizio siffatto, anzi, non vi è traccia nella relazione
medico-legale di parte prodotta agli atti. Non vi sono dunque
elementi per considerare manifestamente errato o inattendibile, con
riguardo alle condizioni del ricorrente, l’inquadramento operato
dalla C.M.O. del 2010 nel codice 9-OMISSIS-19 “-OMISSIS-(non
-OMISSIS-)”, e questo a maggior ragione se si tiene conto del fatto
che, in mancanza di un codice specifico cui ricondurre la patologia
diagnosticata, lo stesso d.m. 5 febbraio 1992 autorizza espressamente
il ricorso alla valutazione delle patologie non tabellate con
criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Dal canto suo,
l’ascrizione alla 5^ categoria della tabella A annessa al d.P.R. n.
915/1978 – operata dalla C.M.O. nel 2011 ai fini dell’equo
indennizzo e mutuata dal provvedimento impugnato – non è investita
da critiche specifiche sul piano medico-legale e non può, pertanto,
essere sindacata. Ad avviso del consulente di parte del signor
-OMISSIS-, la patologia andrebbe ascritta alla 4^ categoria, ma
l’affermazione non è argomentata sul piano scientifico, il che
impedisce di cogliere potenziali aspetti di inattendibilità nel
giudizio tecnico posto a fondamento dell’atto impugnato.
-OMISSIS-. Alla luce
delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare
accoglimento.
-OMISSIS-.1. La
natura della controversia giustifica la compensazione fra le parti
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, a spese
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art. 22 co. 8 d.lgs. n.
196/200-OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi
ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento
delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo
stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in
Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni,
Presidente
Gianluca Bellucci,
Consigliere
Pierpaolo Grauso,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grauso
Manfredo Atzeni
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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