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mercoledì 30 maggio 2018

TAR maggio 2018: ricorso per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria finale unica di merito, pubblicata online il 26.04.2016, approvata con determinazione n. 115083 dell’11.04.2016, del Comando Generale della Guardia di Finanza, relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2015, nella arte in cui non comprende il nominativo del ricorrente tra quelli degli idonei vincitori per la specialità psicologia Pubblicato il 14/05/2018 N. 05299/2018 REG.PROV.COLL. N. 08222/2016 REG.RIC.



TAR maggio 2018: ricorso per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria finale unica di merito, pubblicata online il 26.04.2016, approvata con determinazione n. 115083 dell’11.04.2016, del Comando Generale della Guardia di Finanza, relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2015, nella arte in cui non comprende il nominativo del ricorrente tra quelli degli idonei vincitori per la specialità psicologia

Pubblicato il 14/05/2018

N. 05299/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08222/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8222 del 2016, proposto dal signor xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocchina Golia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ettore Rolli, 45;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Signori xxx xxx e xxx xxx, e con integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri xxx xxx, xxx xxx, D’xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

della graduatoria finale unica di merito, pubblicata online il 26.04.2016, approvata con determinazione n. 115083 dell’11.04.2016, del Comando Generale della Guardia di Finanza, relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2015, nella arte in cui non comprende il nominativo del ricorrente tra quelli degli idonei vincitori per la specialità psicologia;

nonché, di ogni atto prepxxxrio, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedurale, e comunque connesso, data e numero ignoti, con particolare riguardo a: 1) al processo verbale delle operazioni compiute n. 13 del 18.11.2015 della “Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito”, incluso l’allegato 1 al citato verbale contenente l’elenco dei titoli di merito di cui all’art. 20, comma 2, lett. e), del bando di concorso ritenuti più d’interesse istituzionale per il Corpo; 2) al processo verbale delle operazioni compiute n. 29 del 10.03.2016 della “Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito”, con i relativi allegati;

3) al bando di concorso, costituito con determinazione n. 243745 del 24.08.2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 69 del 08.09.2015), e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Vista l’ordinanza n.5070/2016 che ha disposto l’integrazione del contraddittorio e fissato l’udienza pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il sig. xxx xxx, maresciallo presso il Comando del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo Pt di Napoli, riferisce che con determinazione n. 243745 del 24.08.2015, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2015; n. 2 posti disponibili sono stati destinati alla specialità “psicologia”.

Espone che ha presentato domanda di partecipazione al predetto concorso, per la specialità psicologia, specificando nella domanda di essere in possesso di titolo di preferenza, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, sia per aver prestato e per prestare lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, sia per essere coniugato con due figli a carico: nella preliminare prova preselettiva è risultato idoneo e perciò ammesso a partecipare alla prova scritta.

In data 18.11.2015, si è riunita la Sottocommissione per la “valutazione delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito” la quale con “processo verbale delle operazioni compiute n. 13”, ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati per la specialità “psicologia” e stilato l’elenco dei titoli di merito ritenuti più di interesse istituzionale per il Corpo.

In data 19.11.2015, come da bando di concorso, è stata espletata la prova scritta di cui all’art. 12 del bando stesso e il sig. xxx è risultato idoneo e ammesso a sostenere le prove successive.

Come previsto dall’art. 6 del bando di concorso, il Sig. xxx ha trasmesso al Centro di reclutamento della Guardia di Finanza la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso di requisiti, per il conferimento dei titoli preferenziali di cui all’art. 21, comma 4, nonché l’elenco riepilogativo dei titoli di merito di cui all’art. 20 del bando di concorso.

A seguito dell’espletamento delle prove d’idoneità attitudinale e di idoneità psico-fisica di cui agli artt. 15 e 16 del bando, il ricorrente, risultando idoneo, è stato ammesso a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera; espletate le citate prove, in data 10.03.2016, la Sottocommissione per la “valutazione delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito”, con “processo verbale delle operazioni compiute n. 29”, ha provveduto alla determinazione del punteggio relativo ai titoli posseduti dai candidati per la specialità “psicologia” che sono risultati idonei alla prova orale: relativamente alla valutazione dei titoli indicati, il ricorrente lamenta la sottovalutazione degli stessi da parte della Sottocommissione esaminatrice ai danni del medesimo. In particolare, la Sottocommissione avrebbe accorpato 4 titoli riconoscendo 0,20 punti e tale valutazione sarebbe in contrasto sia con i “punti” previsti per i titoli nella lett. e) del “processo verbale delle operazioni compiute n. 13”, sia con il punteggio attribuito ad altri candidati, per titoli analoghi e/o equipollenti e/o aventi durata analoga, sempre con riferimento alla specialità “psicologia”.

Con determinazione del 11.04.2016, prot. 115083 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pubblicata online il 26.04.2016, è stata approvata e resa nota la graduatoria unica di merito dei candidati risultati idonei al concorso in questione.

1.1.Avverso tale determinazione il Sig. xxx ha proposto ricorso avanzando le seguenti articolate censure: I -Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di merito adottati dalla Commissione – Eccesso di potere per erronea e insufficiente valutazione dei titoli di merito, per genericità della motivazione per illogicità, irrazionalità manifesta, per contraddittorietà, travisamento dei fatti e disparità di trattamento – In ogni caso, erroneità dei criteri di valutazione dei titoli di merito adottati dalla Commissione: sussisterebbe la violazione della tabella di valutazione dei titoli culturali di cui alle lett. e) del “processo verbale delle operazioni compiute n. 13” poiché alcuni titoli dallo stesso posseduti sarebbero stati sottovalutati dalla Sottocommissione, con l’attribuzione del punteggio 0.20. Si tratterebbe dei seguenti titoli: - Corso di formazione biennale in “Psicodiagnostica” (corso biennale di 200 ore, con esame finale): secondo quanto stabilito nel “processo verbale delle operazioni compiute n.13”, il corso post lauream di durata biennale sarebbe parificato ad un master di II livello, con riconoscimento di un punteggio di 0.30. Secondo il ricorrente detto corso oggi sarebbe espressamente anche un master di II livello. Inoltre la “Psicodiagnostica”, da considerare tra i titoli di merito ritenuti di maggiore interesse istituzionale per il Corpo, darebbe diritto al ricorrente ad una maggiorazione di punteggio del 50% (0.15) rispetto ai punti previsti dalla suddetta tabella, per un totale di 0.45 punti (come riconosciuto anche ad altra candidata per il possesso di un master di II livello in psicodiagnostica); - Attestato rilasciato a conclusione del Corso specialistico annuale di Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense, a.a. 2006-2007 (125 ore): anche per tale titolo la valutazione dovrebbe essere singola e non cumulativa, con un punteggio di 0.20 ex lett. e), punto “f” della tabella; - Certificazione relativa al Corso di I e II livello EMDR e/o EMDR Europe: il ricorrente lamenta che anche questi ultimi Corsi non sarebbero stati valutati singolarmente, ma cumulativamente; tra l’altro trattandosi di titoli concernenti la psicologia clinica e di maggiore interesse istituzionale agli stessi spetterebbe la maggiorazione del 50% , per un totale di 0.30 punti (0.20 + 0.10).

Sostiene il ricorrente che i titoli in oggetto, poiché post lauream ed accessibili solo a laureati in possesso di diploma di specializzazione, nonché di particolare interesse per il Corpo, dovrebbero essere valutati con il riconoscimento di punti maggiori e più alti rispetto a quelli riconosciuti per il diploma di specializzazione: sommando i citati punteggi (0.45 + 0.20 + 0.30) con i punti già riconosciuti, pari a 6.20 (4.50 per la laurea, 1.50 per la specializzazione, 0.20 per il master annuale in “Criminologia e studi giuridici forensi”), il totale dei punti spettanti al medesimo per i titoli di merito sarebbe stato pari a 7.15, consentendo la posizione nella graduatoria unica di merito al secondo posto, con riferimento alla specialità “psicologia” (a pari punteggio con la candidata idonea vincitrice classificatasi al II posto della graduatoria stessa), con diritto all’applicazione dei titoli di preferenza, possedendo sia lo stato di soggetto coniugato con figli a carico – art. 5, comma 4 d.P.R. n. 487/1994 - che il lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

II - Eccesso di potere – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – Violazione del principio dell’anonimato – Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione delle vigenti norme di legge in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni – Violazione e falsa applicazione del disposto d cui all’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994 – Violazione ed erronea applicazione dei principi, vincolanti per le procedure concorsuali, di trasparenza, imparzialità, buon andamento e par condicio: la Commissione giudicatrice avrebbe violato l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, in quanto la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, non sarebbe stata effettuata dopo le prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati, violando il principio dell’anonimato volto a garantire maggiore trasparenza e parità di trattamento tra i candidati. Per tale valutazione dei titoli, effettuata dopo l’espletamento di tutte le prove orali, non sarebbero state indicate le ragioni giustificanti esigenze di economicità e celerità della procedura.

III-Eccesso di potere per erroneità – Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 2 del d.P.R. n. 487/1994 – Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione – Violazione dell’art. 8 comma 2 d.P.R. n. 487/1994: la Commissione giudicatrice con la valutazione dei titoli dopo tutte le prove orali avrebbe altresì violato l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, richixxx nel bando, secondo cui nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali; l’obbligo comunicativo infatti consentirebbe ai concorrenti, prima dello svolgimento dell’ultima prova, di essere resi edotti circa il punteggio provvisoriamente conseguito, assicurando una rigida scansione dei momenti valutativi della selezione concorsuale a garanzia della imparzialità della valutazione. Malgrado il richiamo del d.P.R. n. 487/1994 nel bando, l’art. 20 dello stesso avrebbe violato il disposto dell’art. 12 del citato decreto prevedendo che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale. Lamenta il ricorrente inoltre l’inosservanza dell’art. 8, comma 2 del d.P.R. n. 487/1995, nella previsione del bando secondo cui la Sottocommissione procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all’insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, e non a 10/30, come sancito del citato decreto.

Il ricorrente chiede l’annullamento ed il conseguente incorporamento ed ammissione al corso di formazione e/o, in subordine, l’annullamento con la ripetizione delle prove e riqualificazione dei titoli e, in via subordinata, qualora risultasse che l’illegittimità del comportamento del Comando Generale della Guardia di Finanza e/o della Commissione giudicatrice sia tale da non consentire la predetta richiesta, il ricorrente medesimo chiede il risarcimento del danno, anche da perdita di chance.

1.2. Si è costituita in giudizio in resistenza l’Amministrazione intimata con deposito di documentazione e memoria difensiva, con la quale opponendosi al gravame ha rilevato l’applicazione del principio di specialità e specificità del rapporto di impiego militare rispetto al genus del “pubblico impiego”, che renderebbe non immediatamente e completamente applicabile il d.P.R. n. 487/1994 alle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di Finanza e dal comparto Sicurezza-Difesa, con applicazione di quest’ultimo in via residuale (in quanto compatibili e applicabili). Pertanto in relazione alla valutazione dei titoli, effettuata dopo le prove orali, non potrebbe essere invocata la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, trattandosi di disposizione derogata in modo esplicito dal bando di concorso all’art. 20, vincolante per la Commissione di concorso. Inoltre non potrebbe essere invocata la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, attesa la predeterminazione in modo rigido dei criteri di valutazione dei titoli prima dell’effettuazione di tutte le prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del bando di concorso, con conseguente autovincolo della Sottocommissione, come risulta dal “processo delle operazioni compiute n.13”, con conseguente applicazione del principio di cui all’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990: ancorché la fase di valutazione dei titoli svolta al termine delle fasi concorsuali – seppur in linea con l’art. 20 del bando di concorso – alla luce della rigida predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Sottocommissioni, l’esito della stessa non sarebbe potuto essere diverso, risultando irrilevante in concreto il momento cronologico in cui essa ha avuto concretamente luogo.

L’Amministrazione si oppone anche alle doglianze relative al punteggio attribuito dalla Sottocommissione al ricorrente ed evidenzia che riguardo il Corso di formazione biennale in “Psicodiagnostica” (corso biennale di 200 ore) e il Corso specialistico annuale di Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense (125 ore) non sarebbe stata allegata la documentazione da parte del ricorrente attestante il periodo di frequenza (mesi, anni), non risultando idonea a certificare la biennalità od annualità ai fini della equiparazione a master di I o II livello, la quantificazione della durata in ore (e ciò sulla base del “Regolamento dei corsi Master” del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, art.3). Parimenti il corso di “Psicodiagnostica” (200 ore) e quello di “Criminologia Clinica di Psicopatologia Fornese” (125 ore) non potrebbero essere equiparabili ad un Master di II livello, così come sostenuto dal ricorrente e nemmeno parificabili a Master di I livello, richiedente un impegno complessivo non inferiore a 750 ore. Inoltre non sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento con altra candidata controinteressata, in quanto quest’ultima avrebbe effettivamente conseguito un Master di II livello presso l’Università LUMSA di Roma in “Psicodiagnostica e valutazione piscologica” (corsi anche se afferenti alla medesima materia, tuttavia non equiparabili). Anche la doglianza sulla erronea valutazione dei titoli, riguardo la frequenza al Corso di I e II livello EMDR e/o EMDR Europe, sarebbe infondata trattandosi di corsi tenutisi rispettivamente dal 20 al 22 aprile 2012 e dal 6 all’8 giugno 2012, per la durata di tre giorni cadauno, tanto da apparire privo di rilievo qualsivoglia argomento addotto. Conclusivamente la difesa erariale si oppone anche alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente per la mancanza di prospettazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave a carico dell’Amministrazione in relazione al suo operato, nonché di sussistenza del danno sofferto dal ricorrente.

Con ordinanza nr. 5070/2016 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e fissata per la trattazione di merito del giudizio l’udienza pubblica del 21 febbraio 2017.

Parte ricorrente ha eseguito l’adempimento ed ha integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti (vincitori ed idonei) indicati nella graduatoria relativa alla specialità d’interesse del medesimo, ossia i Sig.ri xxx xxx, xxx xxx, D’xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx e xxx xxx. Nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.

In prossimità dell’odierna udienza le parti di sono scambiate memorie insistendo sulle rispettive posizioni difensive con ulteriori articolate considerazioni ed eccezioni. Parte ricorrente ha replicato in relazione all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, avanzata dall’Amministrazione, in quanto mai proposta nei precedenti scritti difensivi.

Nella pubblica udienza del 21 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018 (all’uopo riconvocata), è passata in decisione.

2. La controversa vicenda verte sull’annullamento della graduatoria finale unica di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2015, dei processi verbali riguardo le operazioni compiute dalla Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria, come indicati in epigrafe, e del bando di concorso in parte qua, con annessa domanda risarcitoria.

2.1. Preliminarmente va dato atto che parte ricorrente ha ritualmente integrato il contraddittorio e il Collegio sofferma l’attenzione sugli aspetti pregiudiziali della c.d. prova di resistenza e sulla prima censura volta a dare dimostrazione del maggiore punteggio conseguito dal ricorrente e ritenuto non correttamente valutato dalla Commissione.

Il ricorrente – posizionato 4 nella specialità psicologia (per 2 posti messi a concorso), come sopra riportato, si duole nella sostanza della irragionevolezza, dell’imparzialità, del travisamento dei fatti e della disparità di trattamento nell’operato dell’Amministrazione e lamenta la mancata attribuzione da parte della competente Sottocommissione di un maggiore punteggio per 4 titoli posseduti; la valutazione sarebbe stata effettuata in contrasto, sia con i “punti” previsti per i titoli nel “processo verbale delle operazioni compiute n. 13” sia con il punteggio attribuito ad altri candidati, per titoli analoghi e/o equipollenti e/o aventi durata analoga, sempre con riferimento alla specialità “Psicologia”. In particolare rivendica nello specifico un punteggio che gli consentirebbe di posizionarsi al secondo posto, a pari punti con la seconda graduata vincitrice del concorso, e gli ulteriori titoli di preferenza gli consentirebbero di essere preferito a quest’ultima in graduatoria (primo mezzo).

Con riferimento a ciò parte ricorrente fornisce elementi che non appaiono adeguati quali principi di prova idonei in ordine alla possibilità di superare la c.d. prova di resistenza per conseguire un risultato utile per la collocazione in graduatoria ed esito favorevole del ricorso, per le seguenti ragioni.

Il ricorrente sostiene la erronea valutazione da parte della Sottocommissione dei corsi di “Psicodiagnostica”, “Criminologia clinica e psicopatologia forense” e “Corso EMDR e/o EMDR Europa” inseriti tra gli “altri titoli accademici e tecnici” (lett. o. del prospetto del processo verbale n. 13), che avrebbero dovuto apportare al primo una maggiorazione rispettivamente di 0,45 punti (0,30+0,15 perché di particolare interesse per la Guardia di Finanza) e al secondo di 0,20 punti, in quanto da considerare come un Master di II livello/corso post lauream biennale e di un Master di I livello/corso post lauream annuale, previsti dalle lettere c) ed f) della tabella del verbale n.13; quanto ai Corsi EMDR e/o EMDR Europa la Sottocommissione avrebbe dovuto attribuire 0,20 punti aumentati del 50% e cioè di punti 0,10, in quanto da considerare di particolare interesse per la Guardia di Finanza.

Al riguardo occorre richiamare l’art. 20 del bando di concorso che definisce nel dettaglio i titoli da valutare e i punteggi massimi da attribuirvi (comma 2), il termine entro cui gli stessi devono essere posseduti (comma 3), prevedendo, tra l’altro, che la Sottocommissione “procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all’insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, così ripartito: ….d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue: 1) 110 e lode…..4,50;

e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti……3,00. Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più d’interesse istituzionale per il Corpo”.

L’art. 20, comma 5 del bando di concorso prescrive, altresì, che “Prima dell’effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi” e in tal senso la Sottocommissione ha proceduto a predeterminare i criteri di valutazione dei titoli con il processo verbale delle operazioni compiute n.13 del 18 novembre 2015, adottato prima dell’effettuazione di tutte le prove concorsuali, nel quale ha indicato griglie di punteggi in linea con le previsioni del bando e riguardo la specificità dei titoli di cui alla lett.e) posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto ha indicato nella tabella a pag. 6 del verbale le diverse tipologie di tali titoli e i relativi punteggi, per assicurare nei confronti dei candidati la medesima valutazione e salvaguardare così la c.d. “par condicio competitorum”.

Orbene la Sottocommissione, nel predetto verbale n. 13/2015 (tabella pag. 6), ha indicato: - per il Diploma di specializzazione l’assegnazione di punti 1 e, nello specifico, per n. 1 Master di II livello/corso post lauream biennale punti 0,30; per n.1 Master di I livello/corso post lauream annuale punti 0,20; - per il possesso di altri titoli accademici e tecnici il punteggio fino a un massimo di punti 0,20; - nel caso i titoli accademici posseduti, come elencati in prospetto, siano ritenuti di maggior interesse istituzionale per il Corpo, l’assegnazione di una maggiorazione di punteggio pari al 50% di quelli assegnabili.

Riguardo le specifiche doglianze riguardanti il punteggio attribuito dalla Sottocommissione, occorre verificare gli elementi di prova forniti da parte ricorrente a supporto e dalla documentazione in atti risulta che per il Corso di formazione biennale in Psicodiagnostica, l’attestato esibito è stato rilasciato a seguito di 200 ore formative, I e II modulo, ma tale certificazione non indica la durata (in mesi, anni), elemento non desumibile neanche dall’all.16 al ricorso, relativo alla descrizione degli obiettivi e attestati del Corso stesso.

Relativamente al Corso specialistico in criminologia clinica e psicopatologia forense parte ricorrente ha esibito l’attestato (all.8 del ricorso), rilasciato per complessive 125 ore, che non indica la durata (in mesi, anni), elemento questo non desumibile neanche dall’all.17 del ricorso (generico quest’ultimo nel contenuto sugli elementi qualificanti la effettiva durata).

In relazione a ciò e in assenza di inequivoci elementi probatori attestanti la durata dei suddetti corsi,

quantificata solo in ore nei relativi attestati (200 ore per il corso di formazione in Psicodiagnostica” e 125 ore per il corso di formazione in “Criminologia clinica e psicopatologia forense”), si condivide la considerazione dell’Amministrazione resistente - come suffragata dalla ordinaria regolamentazione disciplinata dal MIUR sulla durata dei Corsi/Master - circa la non idoneità di tali certificazioni ai fini della attribuzione della biennalità o annualità dei Corsi, elemento di durata che li equiparerebbe ai Master di I livello annuale o II livello biennale indicati specificamente nella tabella di cui al verbale n. 13, attesa la evidente insufficienza del periodo di frequenza ai fini della qualificazione della predetta durata dei Master.

Da quanto sopra esposto discende anche l’infondatezza dell’ulteriore doglianza circa la disparità di trattamento rispetto ad altra candidata, vincitrice di concorso, per l’asserita attribuzione della maggiorazione di punteggio per un titolo analogo al proprio, con riferimento alla valutazione del titolo concernente il corso di “Psicodiagnostica”. Al riguardo risulta in atti (processo verbale delle operazioni n. 29) che alla candidata in questione (dott.ssa xxx xxx, controinteressata), per un Master di II livello in “Psicodiagnostica e valutazione psicologica” svolto presso l’Università Lumsa di Roma, è stata attribuita una maggiorazione di 0,45 punti (0,30 + 0,15 perché di particolare interesse per il Corpo). Nella specie non sussiste alcuna disparità di trattamento e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità trattandosi di situazioni fattuali non analoghe, ma diverse e necessariamente valutate in modo diverso, in quanto il “Master di II livello” svolto dalla candidata, pur vertendo sulla medesima materia (“Psicodiagnostica”), ha evidente diversa natura e durata (1500 ore, come rinvenibile sul sito internet della Università Lumsa) rispetto al Corso frequentato dal ricorrente.

Riguardo poi la censurata mancata presa in considerazione e valutazione da parte della Sottocommissione dei Corsi EMDR, le argomentazioni di parte ricorrente sono infondate e appaiono inconsistenti alla luce di quanto sopra argomentato e anche di quanto documentato dallo stesso ricorrente, risultando dai due attestati esibiti (all. 9 e 10) la certificazione della partecipazione ai Corsi suddetti, nell’un caso dal 20 al 22 aprile 2012 e nell’altro caso dal 6 all’8 giugno 2012, con una durata quindi rispettivamente di tre giorni; e priva di rilievo è la ulteriore doglianza riguardo la mancata ulteriore maggiorazione quale corso ritenuto di maggiore interesse per il Corpo, attesa la non comprovata qualificazione di tali Corsi nei predetti aspetti rilevanti ai fini della attribuzione del punteggio.

Peraltro va posto in rilievo che non spettando al ricorrente l’incremento del 50% per tali titoli (e cioè 0,20 + 0,10) ma solo 0,20, come effettivamente riconosciuto, tanto risulta sufficiente – a prescindere anche dagli altri aspetti di doglianza, sull’equivalenza dei titoli a corsi biennali o annuali – ad escludere che il medesimo raggiunga ex equo la posizione della seconda graduata, con derivante infondatezza del ricorso, in disparte la conseguente improcedibilità delle residue censure calibrate sul maggior punteggio rivendicato (comunque esaminate e come sopra ritenute infondate).

Va quindi affermato che l’operato della suddetta Sottocommissione, autovincolandosi preventivamente, si è svolto in conformità ai principi di trasparenza e imparzialità in ordine alla valutazione dei titoli del ricorrente ed alla conseguente attribuzione dei punteggi nel rispetto della par conditio competitorum.

2.2.In tal senso non risulta superata la prova di resistenza e anche gli ulteriori motivi avanzati dal ricorrente - sulla illegittimità del modus operandi della Commissione per la violazione dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 per la valutazione dei titoli operata successivamente all’espletamento di tutte le prove orali (secondo mezzo); e per la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, richixxx nel bando, secondo cui nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali; con denuncia di illegittimità dello stesso bando di concorso (art. 20), violativo del disposto del predetto art. 12, per la previsione della valutazione dei titoli nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale nonché del disposto del predetto art. 8 del decreto per la previsione per la valutazione dei titoli di un punteggio complessivo non superiore a 15 (invece di 10/30 come previsto dall’art.8) (terzo mezzo) - non sono condivisibili alla luce anche della sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2016, n. 5099 che, pronunciandosi sull’appello avverso la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II, n.2733 del 2016, intervenuta su analogo bando di concorso e posta a fondamento della pretesa domanda di impugnativa del ricorrente, ha accolto l’appello dell’Amministrazione e ha riformato la sentenza impugnata.

Nella specie le censure coincidenti – nella parte della denunciata violazione degli artt. 8 e 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 per la inversione della sequenza procedimentale della valutazione dei titoli dopo la prova orale – denunciano una prospettazione astratta della inversione della predetta sequenza procedimentale, senza alcun riferimento da parte del ricorrente allo specifico beneficio da ottenere (maggior punteggio) in caso di sequenza procedimentale incentrata sulla valutazione dei titoli anticipatamente alla correzione degli elaborati scritti, come indicata dagli artt.8 e 12 del d.P.R. n. 487 cit.; al riguardo, in disparte i profili di difetto di interesse, le censure sono comunque infondate alla luce della disciplina speciale vigente per i concorsi indetti dalla Guardia di finanza (d.lgs n.199/1995 e d.lgs. n. 69 del 2001, successivi alla fonte secondaria di cui al d.P.R. n. 487 del 1994) e delle prescritte regole procedimentali comunque idonee al rispetto del principio di imparzialità operante in materia di procedure concorsuali; ne deriva la conferma del carattere residuale delle previsioni contenute nel d.P.R. n. 487 del 1994, che risultano applicabili alle procedure concorsuali della Guardia di finanza in caso di compatibilità con esse e in mancanza di specifica regolamentazione nella lex specialis o quando è proprio il bando a richiamarle espressamente (cfr. Cons. Stato, parere n.4079/2011 e n. 3917/2012; Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 16 giugno 2016, n. 6909; idem 6916 del 2016).

In ogni caso le predette censure sono infondate anche alla luce della disciplina generale di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e succ. mod., in quanto la predeterminazione dei criteri di valutazione è avvenuta in sede di specifica regolamentazione del bando di concorso (art. 20) e ulteriormente vincolati con verbale n.13 del 18 novembre 2015, prima dello svolgimento delle prove scritte (tenutesi nel giorno 19 novembre 2015), rendendo del tutto irrilevante la valutazione da parte della Sottocommissione dei titoli dei candidati all’esito delle prove orali, posto che l’esito della valutazione operata non avrebbe potuto essere diverso e con irrilevanza del momento in cui tale valutazione è stata effettuata (si richiama il contenuto della citata sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, n.5099/2016).

3. Da quanto sopra, pertanto, deriva l’infondatezza del gravame che va respinto, anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno in dipendenza del rigetto della domanda di annullamento nonché della carenza dei presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave dell’Amministrazione resistente, alla luce dell’operato della stessa come descritto e della non concreta prova da parte del ricorrente del danno subito, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente da liquidare in complessivi euro 1.000,00 (mille) oltre oneri e diritti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 febbraio 2017, 4 luglio 2017, 31 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

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