TAR maggio 2018:
ricorso per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria
finale unica di merito, pubblicata online il 26.04.2016, approvata
con determinazione n. 115083 dell’11.04.2016, del Comando Generale
della Guardia di Finanza, relativa al concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
Finanza per l’anno 2015, nella arte in cui non comprende il
nominativo del ricorrente tra quelli degli idonei vincitori per la
specialità psicologia
Pubblicato il
14/05/2018
N. 05299/2018
REG.PROV.COLL.
N. 08222/2016
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda
Ter)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 8222 del 2016, proposto dal signor xxx xxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato Rocchina Golia, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Ettore Rolli, 45;
contro
Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di
Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Signori xxx xxx e
xxx xxx, e con integrazione del contraddittorio nei confronti dei
Sig.ri xxx xxx, xxx xxx, D’xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxx, xxx xxx,
xxx xxx, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
della graduatoria
finale unica di merito, pubblicata online il 26.04.2016, approvata
con determinazione n. 115083 dell’11.04.2016, del Comando Generale
della Guardia di Finanza, relativa al concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
Finanza per l’anno 2015, nella arte in cui non comprende il
nominativo del ricorrente tra quelli degli idonei vincitori per la
specialità psicologia;
nonché, di ogni
atto prepxxxrio, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedurale,
e comunque connesso, data e numero ignoti, con particolare riguardo
a: 1) al processo verbale delle operazioni compiute n. 13 del
18.11.2015 della “Sottocommissione per la valutazione delle prove
d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria unica di merito”, incluso l’allegato 1 al citato
verbale contenente l’elenco dei titoli di merito di cui all’art.
20, comma 2, lett. e), del bando di concorso ritenuti più
d’interesse istituzionale per il Corpo; 2) al processo verbale
delle operazioni compiute n. 29 del 10.03.2016 della
“Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito”, con i relativi allegati;
3) al bando di
concorso, costituito con determinazione n. 243745 del 24.08.2015
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 69
del 08.09.2015), e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Vista l’ordinanza
n.5070/2016 che ha disposto l’integrazione del contraddittorio e
fissato l’udienza pubblica;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 il Cons.Mariangela
Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato
nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il sig. xxx xxx,
maresciallo presso il Comando del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo
Pt di Napoli, riferisce che con determinazione n. 243745 del
24.08.2015, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto
un bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.
8 tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza
per l’anno 2015; n. 2 posti disponibili sono stati destinati alla
specialità “psicologia”.
Espone che ha
presentato domanda di partecipazione al predetto concorso, per la
specialità psicologia, specificando nella domanda di essere in
possesso di titolo di preferenza, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n.
487/1994, sia per aver prestato e per prestare lodevole servizio
nelle amministrazioni pubbliche, sia per essere coniugato con due
figli a carico: nella preliminare prova preselettiva è risultato
idoneo e perciò ammesso a partecipare alla prova scritta.
In data 18.11.2015,
si è riunita la Sottocommissione per la “valutazione delle prove
d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria unica di merito” la quale con “processo verbale delle
operazioni compiute n. 13”, ha stabilito i criteri per la
valutazione dei titoli dei candidati per la specialità “psicologia”
e stilato l’elenco dei titoli di merito ritenuti più di interesse
istituzionale per il Corpo.
In data 19.11.2015,
come da bando di concorso, è stata espletata la prova scritta di cui
all’art. 12 del bando stesso e il sig. xxx è risultato idoneo e
ammesso a sostenere le prove successive.
Come previsto
dall’art. 6 del bando di concorso, il Sig. xxx ha trasmesso al
Centro di reclutamento della Guardia di Finanza la dichiarazione
sostitutiva comprovante il possesso di requisiti, per il conferimento
dei titoli preferenziali di cui all’art. 21, comma 4, nonché
l’elenco riepilogativo dei titoli di merito di cui all’art. 20
del bando di concorso.
A seguito
dell’espletamento delle prove d’idoneità attitudinale e di
idoneità psico-fisica di cui agli artt. 15 e 16 del bando, il
ricorrente, risultando idoneo, è stato ammesso a sostenere la prova
orale e la prova facoltativa di lingua straniera; espletate le citate
prove, in data 10.03.2016, la Sottocommissione per la “valutazione
delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria unica di merito”, con “processo verbale delle
operazioni compiute n. 29”, ha provveduto alla determinazione del
punteggio relativo ai titoli posseduti dai candidati per la
specialità “psicologia” che sono risultati idonei alla prova
orale: relativamente alla valutazione dei titoli indicati, il
ricorrente lamenta la sottovalutazione degli stessi da parte della
Sottocommissione esaminatrice ai danni del medesimo. In particolare,
la Sottocommissione avrebbe accorpato 4 titoli riconoscendo 0,20
punti e tale valutazione sarebbe in contrasto sia con i “punti”
previsti per i titoli nella lett. e) del “processo verbale delle
operazioni compiute n. 13”, sia con il punteggio attribuito ad
altri candidati, per titoli analoghi e/o equipollenti e/o aventi
durata analoga, sempre con riferimento alla specialità “psicologia”.
Con determinazione
del 11.04.2016, prot. 115083 del Comandante Generale della Guardia di
Finanza, pubblicata online il 26.04.2016, è stata approvata e resa
nota la graduatoria unica di merito dei candidati risultati idonei al
concorso in questione.
1.1.Avverso tale
determinazione il Sig. xxx ha proposto ricorso avanzando le seguenti
articolate censure: I -Violazione del principio di imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97
Cost. – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione e
falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di merito
adottati dalla Commissione – Eccesso di potere per erronea e
insufficiente valutazione dei titoli di merito, per genericità della
motivazione per illogicità, irrazionalità manifesta, per
contraddittorietà, travisamento dei fatti e disparità di
trattamento – In ogni caso, erroneità dei criteri di valutazione
dei titoli di merito adottati dalla Commissione: sussisterebbe la
violazione della tabella di valutazione dei titoli culturali di cui
alle lett. e) del “processo verbale delle operazioni compiute n.
13” poiché alcuni titoli dallo stesso posseduti sarebbero stati
sottovalutati dalla Sottocommissione, con l’attribuzione del
punteggio 0.20. Si tratterebbe dei seguenti titoli: - Corso di
formazione biennale in “Psicodiagnostica” (corso biennale di 200
ore, con esame finale): secondo quanto stabilito nel “processo
verbale delle operazioni compiute n.13”, il corso post lauream di
durata biennale sarebbe parificato ad un master di II livello, con
riconoscimento di un punteggio di 0.30. Secondo il ricorrente detto
corso oggi sarebbe espressamente anche un master di II livello.
Inoltre la “Psicodiagnostica”, da considerare tra i titoli di
merito ritenuti di maggiore interesse istituzionale per il Corpo,
darebbe diritto al ricorrente ad una maggiorazione di punteggio del
50% (0.15) rispetto ai punti previsti dalla suddetta tabella, per un
totale di 0.45 punti (come riconosciuto anche ad altra candidata per
il possesso di un master di II livello in psicodiagnostica); -
Attestato rilasciato a conclusione del Corso specialistico annuale di
Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense, a.a. 2006-2007 (125
ore): anche per tale titolo la valutazione dovrebbe essere singola e
non cumulativa, con un punteggio di 0.20 ex lett. e), punto “f”
della tabella; - Certificazione relativa al Corso di I e II livello
EMDR e/o EMDR Europe: il ricorrente lamenta che anche questi ultimi
Corsi non sarebbero stati valutati singolarmente, ma cumulativamente;
tra l’altro trattandosi di titoli concernenti la psicologia clinica
e di maggiore interesse istituzionale agli stessi spetterebbe la
maggiorazione del 50% , per un totale di 0.30 punti (0.20 + 0.10).
Sostiene il
ricorrente che i titoli in oggetto, poiché post lauream ed
accessibili solo a laureati in possesso di diploma di
specializzazione, nonché di particolare interesse per il Corpo,
dovrebbero essere valutati con il riconoscimento di punti maggiori e
più alti rispetto a quelli riconosciuti per il diploma di
specializzazione: sommando i citati punteggi (0.45 + 0.20 + 0.30) con
i punti già riconosciuti, pari a 6.20 (4.50 per la laurea, 1.50 per
la specializzazione, 0.20 per il master annuale in “Criminologia e
studi giuridici forensi”), il totale dei punti spettanti al
medesimo per i titoli di merito sarebbe stato pari a 7.15,
consentendo la posizione nella graduatoria unica di merito al secondo
posto, con riferimento alla specialità “psicologia” (a pari
punteggio con la candidata idonea vincitrice classificatasi al II
posto della graduatoria stessa), con diritto all’applicazione dei
titoli di preferenza, possedendo sia lo stato di soggetto coniugato
con figli a carico – art. 5, comma 4 d.P.R. n. 487/1994 - che il
lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
II - Eccesso di
potere – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. –
Violazione del principio dell’anonimato – Violazione di legge -
Violazione e falsa applicazione delle vigenti norme di legge in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni –
Violazione e falsa applicazione del disposto d cui all’art. 8 del
d.P.R. n. 487/1994 – Violazione ed erronea applicazione dei
principi, vincolanti per le procedure concorsuali, di trasparenza,
imparzialità, buon andamento e par condicio: la Commissione
giudicatrice avrebbe violato l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n.
487/1994, in quanto la valutazione dei titoli, previa individuazione
dei criteri, non sarebbe stata effettuata dopo le prove scritte e
prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati, violando
il principio dell’anonimato volto a garantire maggiore trasparenza
e parità di trattamento tra i candidati. Per tale valutazione dei
titoli, effettuata dopo l’espletamento di tutte le prove orali, non
sarebbero state indicate le ragioni giustificanti esigenze di
economicità e celerità della procedura.
III-Eccesso di
potere per erroneità – Violazione di legge – Violazione e/o
falsa applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 2 del
d.P.R. n. 487/1994 – Violazione del principio di trasparenza ed
imparzialità della pubblica amministrazione – Violazione dell’art.
8 comma 2 d.P.R. n. 487/1994: la Commissione giudicatrice con la
valutazione dei titoli dopo tutte le prove orali avrebbe altresì
violato l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, richixxx nel bando,
secondo cui nei concorsi per titoli ed esami il risultato della
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima
dell’effettuazione delle prove orali; l’obbligo comunicativo
infatti consentirebbe ai concorrenti, prima dello svolgimento
dell’ultima prova, di essere resi edotti circa il punteggio
provvisoriamente conseguito, assicurando una rigida scansione dei
momenti valutativi della selezione concorsuale a garanzia della
imparzialità della valutazione. Malgrado il richiamo del d.P.R. n.
487/1994 nel bando, l’art. 20 dello stesso avrebbe violato il
disposto dell’art. 12 del citato decreto prevedendo che la
valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata nei confronti degli
aspiranti risultati idonei alla prova orale. Lamenta il ricorrente
inoltre l’inosservanza dell’art. 8, comma 2 del d.P.R. n.
487/1995, nella previsione del bando secondo cui la Sottocommissione
procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all’insieme
dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un
punteggio complessivo superiore a 15, e non a 10/30, come sancito del
citato decreto.
Il ricorrente chiede
l’annullamento ed il conseguente incorporamento ed ammissione al
corso di formazione e/o, in subordine, l’annullamento con la
ripetizione delle prove e riqualificazione dei titoli e, in via
subordinata, qualora risultasse che l’illegittimità del
comportamento del Comando Generale della Guardia di Finanza e/o della
Commissione giudicatrice sia tale da non consentire la predetta
richiesta, il ricorrente medesimo chiede il risarcimento del danno,
anche da perdita di chance.
1.2. Si è
costituita in giudizio in resistenza l’Amministrazione intimata con
deposito di documentazione e memoria difensiva, con la quale
opponendosi al gravame ha rilevato l’applicazione del principio di
specialità e specificità del rapporto di impiego militare rispetto
al genus del “pubblico impiego”, che renderebbe non
immediatamente e completamente applicabile il d.P.R. n. 487/1994 alle
procedure concorsuali bandite dalla Guardia di Finanza e dal comparto
Sicurezza-Difesa, con applicazione di quest’ultimo in via residuale
(in quanto compatibili e applicabili). Pertanto in relazione alla
valutazione dei titoli, effettuata dopo le prove orali, non potrebbe
essere invocata la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994,
trattandosi di disposizione derogata in modo esplicito dal bando di
concorso all’art. 20, vincolante per la Commissione di concorso.
Inoltre non potrebbe essere invocata la violazione dei principi di
trasparenza e imparzialità, attesa la predeterminazione in modo
rigido dei criteri di valutazione dei titoli prima dell’effettuazione
di tutte le prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del
bando di concorso, con conseguente autovincolo della
Sottocommissione, come risulta dal “processo delle operazioni
compiute n.13”, con conseguente applicazione del principio di cui
all’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990: ancorché la fase
di valutazione dei titoli svolta al termine delle fasi concorsuali –
seppur in linea con l’art. 20 del bando di concorso – alla luce
della rigida predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli
da parte della Sottocommissioni, l’esito della stessa non sarebbe
potuto essere diverso, risultando irrilevante in concreto il momento
cronologico in cui essa ha avuto concretamente luogo.
L’Amministrazione
si oppone anche alle doglianze relative al punteggio attribuito dalla
Sottocommissione al ricorrente ed evidenzia che riguardo il Corso di
formazione biennale in “Psicodiagnostica” (corso biennale di 200
ore) e il Corso specialistico annuale di Criminologia Clinica e
Psicopatologia Forense (125 ore) non sarebbe stata allegata la
documentazione da parte del ricorrente attestante il periodo di
frequenza (mesi, anni), non risultando idonea a certificare la
biennalità od annualità ai fini della equiparazione a master di I o
II livello, la quantificazione della durata in ore (e ciò sulla base
del “Regolamento dei corsi Master” del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, art.3). Parimenti il corso di
“Psicodiagnostica” (200 ore) e quello di “Criminologia Clinica
di Psicopatologia Fornese” (125 ore) non potrebbero essere
equiparabili ad un Master di II livello, così come sostenuto dal
ricorrente e nemmeno parificabili a Master di I livello, richiedente
un impegno complessivo non inferiore a 750 ore. Inoltre non
sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento con altra
candidata controinteressata, in quanto quest’ultima avrebbe
effettivamente conseguito un Master di II livello presso l’Università
LUMSA di Roma in “Psicodiagnostica e valutazione piscologica”
(corsi anche se afferenti alla medesima materia, tuttavia non
equiparabili). Anche la doglianza sulla erronea valutazione dei
titoli, riguardo la frequenza al Corso di I e II livello EMDR e/o
EMDR Europe, sarebbe infondata trattandosi di corsi tenutisi
rispettivamente dal 20 al 22 aprile 2012 e dal 6 all’8 giugno 2012,
per la durata di tre giorni cadauno, tanto da apparire privo di
rilievo qualsivoglia argomento addotto. Conclusivamente la difesa
erariale si oppone anche alla richiesta di risarcimento dei danni
avanzata dal ricorrente per la mancanza di prospettazione
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave a carico
dell’Amministrazione in relazione al suo operato, nonché di
sussistenza del danno sofferto dal ricorrente.
Con ordinanza nr.
5070/2016 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e
fissata per la trattazione di merito del giudizio l’udienza
pubblica del 21 febbraio 2017.
Parte ricorrente ha
eseguito l’adempimento ed ha integrato il contraddittorio nei
confronti dei soggetti (vincitori ed idonei) indicati nella
graduatoria relativa alla specialità d’interesse del medesimo,
ossia i Sig.ri xxx xxx, xxx xxx, D’xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxx,
xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx e xxx xxx. Nessuno dei controinteressati si
è costituito in giudizio.
In prossimità
dell’odierna udienza le parti di sono scambiate memorie insistendo
sulle rispettive posizioni difensive con ulteriori articolate
considerazioni ed eccezioni. Parte ricorrente ha replicato in
relazione all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto
d’interesse, avanzata dall’Amministrazione, in quanto mai
proposta nei precedenti scritti difensivi.
Nella pubblica
udienza del 21 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in
decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella camera
di consiglio del 31 gennaio 2018 (all’uopo riconvocata), è passata
in decisione.
2. La controversa
vicenda verte sull’annullamento della graduatoria finale unica di
merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di n. 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza
per l’anno 2015, dei processi verbali riguardo le operazioni
compiute dalla Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria, come indicati in epigrafe, e del bando
di concorso in parte qua, con annessa domanda risarcitoria.
2.1. Preliminarmente
va dato atto che parte ricorrente ha ritualmente integrato il
contraddittorio e il Collegio sofferma l’attenzione sugli aspetti
pregiudiziali della c.d. prova di resistenza e sulla prima censura
volta a dare dimostrazione del maggiore punteggio conseguito dal
ricorrente e ritenuto non correttamente valutato dalla Commissione.
Il ricorrente –
posizionato 4 nella specialità psicologia (per 2 posti messi a
concorso), come sopra riportato, si duole nella sostanza della
irragionevolezza, dell’imparzialità, del travisamento dei fatti e
della disparità di trattamento nell’operato dell’Amministrazione
e lamenta la mancata attribuzione da parte della competente
Sottocommissione di un maggiore punteggio per 4 titoli posseduti; la
valutazione sarebbe stata effettuata in contrasto, sia con i “punti”
previsti per i titoli nel “processo verbale delle operazioni
compiute n. 13” sia con il punteggio attribuito ad altri candidati,
per titoli analoghi e/o equipollenti e/o aventi durata analoga,
sempre con riferimento alla specialità “Psicologia”. In
particolare rivendica nello specifico un punteggio che gli
consentirebbe di posizionarsi al secondo posto, a pari punti con la
seconda graduata vincitrice del concorso, e gli ulteriori titoli di
preferenza gli consentirebbero di essere preferito a quest’ultima
in graduatoria (primo mezzo).
Con riferimento a
ciò parte ricorrente fornisce elementi che non appaiono adeguati
quali principi di prova idonei in ordine alla possibilità di
superare la c.d. prova di resistenza per conseguire un risultato
utile per la collocazione in graduatoria ed esito favorevole del
ricorso, per le seguenti ragioni.
Il ricorrente
sostiene la erronea valutazione da parte della Sottocommissione dei
corsi di “Psicodiagnostica”, “Criminologia clinica e
psicopatologia forense” e “Corso EMDR e/o EMDR Europa” inseriti
tra gli “altri titoli accademici e tecnici” (lett. o. del
prospetto del processo verbale n. 13), che avrebbero dovuto apportare
al primo una maggiorazione rispettivamente di 0,45 punti (0,30+0,15
perché di particolare interesse per la Guardia di Finanza) e al
secondo di 0,20 punti, in quanto da considerare come un Master di II
livello/corso post lauream biennale e di un Master di I livello/corso
post lauream annuale, previsti dalle lettere c) ed f) della tabella
del verbale n.13; quanto ai Corsi EMDR e/o EMDR Europa la
Sottocommissione avrebbe dovuto attribuire 0,20 punti aumentati del
50% e cioè di punti 0,10, in quanto da considerare di particolare
interesse per la Guardia di Finanza.
Al riguardo occorre
richiamare l’art. 20 del bando di concorso che definisce nel
dettaglio i titoli da valutare e i punteggi massimi da attribuirvi
(comma 2), il termine entro cui gli stessi devono essere posseduti
(comma 3), prevedendo, tra l’altro, che la Sottocommissione
“procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che
all’insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, così ripartito:
….d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
1) 110 e lode…..4,50;
e) diplomi di
specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti……3,00. Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito
maggior punteggio a quelli ritenuti più d’interesse istituzionale
per il Corpo”.
L’art. 20, comma 5
del bando di concorso prescrive, altresì, che “Prima
dell’effettuazione della valutazione dei titoli, la competente
sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi” e
in tal senso la Sottocommissione ha proceduto a predeterminare i
criteri di valutazione dei titoli con il processo verbale delle
operazioni compiute n.13 del 18 novembre 2015, adottato prima
dell’effettuazione di tutte le prove concorsuali, nel quale ha
indicato griglie di punteggi in linea con le previsioni del bando e
riguardo la specificità dei titoli di cui alla lett.e) posseduti in
aggiunta al titolo di studio richiesto ha indicato nella tabella a
pag. 6 del verbale le diverse tipologie di tali titoli e i relativi
punteggi, per assicurare nei confronti dei candidati la medesima
valutazione e salvaguardare così la c.d. “par condicio
competitorum”.
Orbene la
Sottocommissione, nel predetto verbale n. 13/2015 (tabella pag. 6),
ha indicato: - per il Diploma di specializzazione l’assegnazione di
punti 1 e, nello specifico, per n. 1 Master di II livello/corso post
lauream biennale punti 0,30; per n.1 Master di I livello/corso post
lauream annuale punti 0,20; - per il possesso di altri titoli
accademici e tecnici il punteggio fino a un massimo di punti 0,20; -
nel caso i titoli accademici posseduti, come elencati in prospetto,
siano ritenuti di maggior interesse istituzionale per il Corpo,
l’assegnazione di una maggiorazione di punteggio pari al 50% di
quelli assegnabili.
Riguardo le
specifiche doglianze riguardanti il punteggio attribuito dalla
Sottocommissione, occorre verificare gli elementi di prova forniti da
parte ricorrente a supporto e dalla documentazione in atti risulta
che per il Corso di formazione biennale in Psicodiagnostica,
l’attestato esibito è stato rilasciato a seguito di 200 ore
formative, I e II modulo, ma tale certificazione non indica la durata
(in mesi, anni), elemento non desumibile neanche dall’all.16 al
ricorso, relativo alla descrizione degli obiettivi e attestati del
Corso stesso.
Relativamente al
Corso specialistico in criminologia clinica e psicopatologia forense
parte ricorrente ha esibito l’attestato (all.8 del ricorso),
rilasciato per complessive 125 ore, che non indica la durata (in
mesi, anni), elemento questo non desumibile neanche dall’all.17 del
ricorso (generico quest’ultimo nel contenuto sugli elementi
qualificanti la effettiva durata).
In relazione a ciò
e in assenza di inequivoci elementi probatori attestanti la durata
dei suddetti corsi,
quantificata solo in
ore nei relativi attestati (200 ore per il corso di formazione in
Psicodiagnostica” e 125 ore per il corso di formazione in
“Criminologia clinica e psicopatologia forense”), si condivide la
considerazione dell’Amministrazione resistente - come suffragata
dalla ordinaria regolamentazione disciplinata dal MIUR sulla durata
dei Corsi/Master - circa la non idoneità di tali certificazioni ai
fini della attribuzione della biennalità o annualità dei Corsi,
elemento di durata che li equiparerebbe ai Master di I livello
annuale o II livello biennale indicati specificamente nella tabella
di cui al verbale n. 13, attesa la evidente insufficienza del periodo
di frequenza ai fini della qualificazione della predetta durata dei
Master.
Da quanto sopra
esposto discende anche l’infondatezza dell’ulteriore doglianza
circa la disparità di trattamento rispetto ad altra candidata,
vincitrice di concorso, per l’asserita attribuzione della
maggiorazione di punteggio per un titolo analogo al proprio, con
riferimento alla valutazione del titolo concernente il corso di
“Psicodiagnostica”. Al riguardo risulta in atti (processo verbale
delle operazioni n. 29) che alla candidata in questione (dott.ssa xxx
xxx, controinteressata), per un Master di II livello in
“Psicodiagnostica e valutazione psicologica” svolto presso
l’Università Lumsa di Roma, è stata attribuita una maggiorazione
di 0,45 punti (0,30 + 0,15 perché di particolare interesse per il
Corpo). Nella specie non sussiste alcuna disparità di trattamento e
violazione dei principi di trasparenza e imparzialità trattandosi di
situazioni fattuali non analoghe, ma diverse e necessariamente
valutate in modo diverso, in quanto il “Master di II livello”
svolto dalla candidata, pur vertendo sulla medesima materia
(“Psicodiagnostica”), ha evidente diversa natura e durata (1500
ore, come rinvenibile sul sito internet della Università Lumsa)
rispetto al Corso frequentato dal ricorrente.
Riguardo poi la
censurata mancata presa in considerazione e valutazione da parte
della Sottocommissione dei Corsi EMDR, le argomentazioni di parte
ricorrente sono infondate e appaiono inconsistenti alla luce di
quanto sopra argomentato e anche di quanto documentato dallo stesso
ricorrente, risultando dai due attestati esibiti (all. 9 e 10) la
certificazione della partecipazione ai Corsi suddetti, nell’un caso
dal 20 al 22 aprile 2012 e nell’altro caso dal 6 all’8 giugno
2012, con una durata quindi rispettivamente di tre giorni; e priva di
rilievo è la ulteriore doglianza riguardo la mancata ulteriore
maggiorazione quale corso ritenuto di maggiore interesse per il
Corpo, attesa la non comprovata qualificazione di tali Corsi nei
predetti aspetti rilevanti ai fini della attribuzione del punteggio.
Peraltro va posto in
rilievo che non spettando al ricorrente l’incremento del 50% per
tali titoli (e cioè 0,20 + 0,10) ma solo 0,20, come effettivamente
riconosciuto, tanto risulta sufficiente – a prescindere anche dagli
altri aspetti di doglianza, sull’equivalenza dei titoli a corsi
biennali o annuali – ad escludere che il medesimo raggiunga ex equo
la posizione della seconda graduata, con derivante infondatezza del
ricorso, in disparte la conseguente improcedibilità delle residue
censure calibrate sul maggior punteggio rivendicato (comunque
esaminate e come sopra ritenute infondate).
Va quindi affermato
che l’operato della suddetta Sottocommissione, autovincolandosi
preventivamente, si è svolto in conformità ai principi di
trasparenza e imparzialità in ordine alla valutazione dei titoli del
ricorrente ed alla conseguente attribuzione dei punteggi nel rispetto
della par conditio competitorum.
2.2.In tal senso non
risulta superata la prova di resistenza e anche gli ulteriori motivi
avanzati dal ricorrente - sulla illegittimità del modus operandi
della Commissione per la violazione dell’art. 8, comma 1, del
d.P.R. n. 487/1994 per la valutazione dei titoli operata
successivamente all’espletamento di tutte le prove orali (secondo
mezzo); e per la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994,
richixxx nel bando, secondo cui nei concorsi per titoli ed esami il
risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione delle prove orali; con
denuncia di illegittimità dello stesso bando di concorso (art. 20),
violativo del disposto del predetto art. 12, per la previsione della
valutazione dei titoli nei confronti degli aspiranti risultati idonei
alla prova orale nonché del disposto del predetto art. 8 del decreto
per la previsione per la valutazione dei titoli di un punteggio
complessivo non superiore a 15 (invece di 10/30 come previsto
dall’art.8) (terzo mezzo) - non sono condivisibili alla luce anche
della sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2016, n. 5099
che, pronunciandosi sull’appello avverso la sentenza del Tar Lazio,
Roma, sez. II, n.2733 del 2016, intervenuta su analogo bando di
concorso e posta a fondamento della pretesa domanda di impugnativa
del ricorrente, ha accolto l’appello dell’Amministrazione e ha
riformato la sentenza impugnata.
Nella specie le
censure coincidenti – nella parte della denunciata violazione degli
artt. 8 e 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 per la inversione della
sequenza procedimentale della valutazione dei titoli dopo la prova
orale – denunciano una prospettazione astratta della inversione
della predetta sequenza procedimentale, senza alcun riferimento da
parte del ricorrente allo specifico beneficio da ottenere (maggior
punteggio) in caso di sequenza procedimentale incentrata sulla
valutazione dei titoli anticipatamente alla correzione degli
elaborati scritti, come indicata dagli artt.8 e 12 del d.P.R. n. 487
cit.; al riguardo, in disparte i profili di difetto di interesse, le
censure sono comunque infondate alla luce della disciplina speciale
vigente per i concorsi indetti dalla Guardia di finanza (d.lgs
n.199/1995 e d.lgs. n. 69 del 2001, successivi alla fonte secondaria
di cui al d.P.R. n. 487 del 1994) e delle prescritte regole
procedimentali comunque idonee al rispetto del principio di
imparzialità operante in materia di procedure concorsuali; ne deriva
la conferma del carattere residuale delle previsioni contenute nel
d.P.R. n. 487 del 1994, che risultano applicabili alle procedure
concorsuali della Guardia di finanza in caso di compatibilità con
esse e in mancanza di specifica regolamentazione nella lex specialis
o quando è proprio il bando a richiamarle espressamente (cfr. Cons.
Stato, parere n.4079/2011 e n. 3917/2012; Tar Lazio, Roma, sez. I
bis, 16 giugno 2016, n. 6909; idem 6916 del 2016).
In ogni caso le
predette censure sono infondate anche alla luce della disciplina
generale di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del
1990 e succ. mod., in quanto la predeterminazione dei criteri di
valutazione è avvenuta in sede di specifica regolamentazione del
bando di concorso (art. 20) e ulteriormente vincolati con verbale
n.13 del 18 novembre 2015, prima dello svolgimento delle prove
scritte (tenutesi nel giorno 19 novembre 2015), rendendo del tutto
irrilevante la valutazione da parte della Sottocommissione dei titoli
dei candidati all’esito delle prove orali, posto che l’esito
della valutazione operata non avrebbe potuto essere diverso e con
irrilevanza del momento in cui tale valutazione è stata effettuata
(si richiama il contenuto della citata sentenza del Cons. di Stato,
sez. IV, n.5099/2016).
3. Da quanto sopra,
pertanto, deriva l’infondatezza del gravame che va respinto, anche
in relazione alla domanda di risarcimento del danno in dipendenza del
rigetto della domanda di annullamento nonché della carenza dei
presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave
dell’Amministrazione resistente, alla luce dell’operato della
stessa come descritto e della non concreta prova da parte del
ricorrente del danno subito, con ogni conseguenza in ordine alle
spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore
dell’Amministrazione resistente da liquidare in complessivi euro
1.000,00 (mille) oltre oneri e diritti, come per legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nelle camere di consiglio dei giorni 21 febbraio 2017, 4 luglio 2017,
31 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito,
Presidente
Giuseppe Rotondo,
Consigliere
Mariangela Caminiti,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
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