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mercoledì 30 maggio 2018

TAR maggio 2018: ricorso per l'annullamento - del diniego di corresponsione dell'indennità d'imbarco per il personale che presta servizio presso il distaccamento fluviale di Roma di cui alla nota n. prot. 200626/1822 del 13 marzo 2006; Pubblicato il 18/05/2018 N. 05551/2018 REG.PROV.COLL. N. 05533/2006 REG.RIC.



TAR maggio 2018: ricorso per l'annullamento - del diniego di corresponsione dell'indennità d'imbarco per il personale che presta servizio presso il distaccamento fluviale di Roma di cui alla nota n. prot. 200626/1822 del 13 marzo 2006;




Pubblicato il 18/05/2018

N. 05551/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05533/2006 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5533 del 2006, proposto da
xxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza Sant’Andrea della Valle, 6;
XXX Ferdinando, XXX Roberto, XXX Gianluca, XXX Carlo, rappresentati e difesi dagli avvocati Tiziana Russo e Rosanna Russo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Suvereto, 324;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Interno - Dipartimento Vigili Fuoco Soccorso Pubblico Difesa Civile, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego di corresponsione dell'indennità d'imbarco per il personale che presta servizio presso il distaccamento fluviale di Roma di cui alla nota n. prot. 200626/1822 del 13 marzo 2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso originariamente proposto dai sig.ri xxx, mediante il patrocinio dell’avv. Lentini, i ricorrenti, tutti vigili del fuoco assegnati al distaccamento fluviale di Roma, adivano questo Tar per ottenere il riconoscimento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di imbarco e servizio su costa, con tutti gli effetti di legge relativi al trattamento previdenziale e pensionistico.

Premettevano in fatto di essere in possesso di patente nautica e di operare imbarcati per le varie attività di controllo e di soccorso speciale, acquatiche e portuali, nonché di avere la propria base ed i relativi uffici nei barconi del fiume Tevere.

Con istanza formulata tramite il proprio legale inviata in data 25 ottobre 2005, richiedevano all’Amministrazione di appartenenza la corresponsione dell’indennità di imbarco, prevista dall’art. 23, comma 1, CCNL 2002-2005, sottoscritto il 26 maggio 2004, cui faceva seguito una serie di comunicazioni da parte del Dipartimento dei Vigli del Fuoco, conclusesi con nota del 13 marzo 2006 con cui si riteneva non spettante l’indennità in questione.

Ritenendo il diniego illegittimo, i ricorrenti hanno dunque proposto il presente ricorso chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, per difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 36 Cost. e della normativa giuslavoristica statuale che interessa le Amministrazioni delle Stato ed in particolare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della normativa derivata dal CCNL 2002-2005; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Per resistere al gravame, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del 28 giugno 2006, con ordinanza n. 3743/2006, veniva respinta la domanda cautelare e, con successiva ordinanza presidenziale n. 524/2006, pubblicata in data 1° dicembre 2006, veniva ordinata all’Amministrazione la produzione di ulteriore documentazione.

A seguito di rinuncia al mandato da parte del difensore, avv. Giorgio Lentini, depositata in giudizio in data 12 maggio 2008, tutti i ricorrenti si sono nuovamente costituiti con l’assistenza degli avv.ti Tiziana e Rosanna Russo, con atto del 5 giugno 2008.

Nel mese di marzo 2013, i sig.ri XXX revocavano il mandato conferito agli avv.ti Russo e si costituivano in data 11 settembre 2013 con un nuovo difensore, avv. Carolina Eunice Loria, depositando altresì istanza di prelievo.

A seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale, erroneamente inviato all’indirizzo pec del primo procuratore ma successivamente conosciuto dagli interessati, parti ricorrenti hanno presentato apposita istanza di fissazione di udienza: i sig.riXXX, per il tramite del proprio difensore avv. Loria, mentre con l’assistenza degli avv.ti Russo, solo il sig. XXX

In vista della trattazione del merito, gli interessati hanno prodotto apposita memoria, insistendo per l’accoglimento delle proprie argomentazioni.

Con ordinanza collegiale n. 5893/2017, emessa all’esito dell’udienza pubblica del 3 maggio 2017, la Sezione richiedeva una dettagliata relazione sulla vicenda, richiesta reiterata con successiva ordinanza n. 10883/2017, infine ottemperata in data 9 febbraio 2018.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2018, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei sig.ri XXX, XXX e XXX.

Questi infatti, dopo la revoca del primo mandato, hanno conferito l’incarico agli avv.ti Russo e non risultano averlo successivamente revocato.

Tuttavia, dopo l’avviso di perenzione ultraquinquennale, l’istanza di fissazione di udienza è stata presentata unicamente dal sig. XXX, rappresentato dai difensori avv.ti Russo.

Pertanto, non risultando altrimenti espressa una manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dei soggetti sopra indicati ed in mancanza di chiarimenti dai difensori, pure richiesti, il ricorso per la parte di loro interesse deve essere dichiarato perento.

Nel merito, il Collegio non ritiene che le doglianze meritino accoglimento.

Parti ricorrenti fondano il proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di imbarco e servizio su corsa sulla circostanza, incontestata, del possesso della patente nautica e lo svolgimento effettivo e non occasionale del servizio costiero.

Le medesime parti, negli atti del giudizio, hanno più volte ricostruito la normativa di riferimento (legge n. 78/1983, d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, DPR 11 ottobre 1988, legge n. 52/2004), concludendo per la spettanza dell’emolumento ai sensi dell’art. 23, CCNL relativo al comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, 2002-2005.

È pertanto opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo.

La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare) ha espressamente riconosciuto l’indennità di imbarco e le altre indennità supplementari al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in ragione della “peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età”.

Dette indennità sono state poi estese al personale della Guardia di Finanza in virtù dell’art. 3, comma 18-bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, che ha rimesso ad un successivo decreto la fissazione delle modalità e misure per l’attribuzione delle speciali elargizioni in questione, stabilite quindi con DPR 11 ottobre 1988.

Ai sensi del successivo comma 18-quater poi, “le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco”.

Con particolare riguardo al Corpo dei Vigili del Fuoco, la legge 30 settembre 2004, n. 52 ha delegato il Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale VVFF, sancendo che lo stesso è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali e prevedendo, tra i criteri direttivi, l’istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato “vigili del fuoco e soccorso pubblico”, cui demandare, tra l’altro, la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, del trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; del trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari.

Il CCNL relativo al comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ha infine previsto all’art. 23, comma 1, che “a decorrere dal 1 gennaio 2003, è istituita, per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un’indennità i cui criteri, modalità di corresponsione e misura sono definiti in contrattazione integrativa”, poi attuata con l’accordo sottoscritto in data 22 novembre 2004.

La disciplina del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco va pertanto individuata nelle specifiche disposizioni di fonte legale e negoziale sopra viste, proprie del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L’indennità prevista dall’art. 23 CCNL è finalizzata al riconoscimento della particolare professionalità tecnica posseduta dal personale operativo in servizio presso i distaccamenti portuali, in possesso di specifici brevetti, che assicura particolari forme di soccorso, nell’interesse della collettività, richiedenti una specifica preparazione tecnico-operativa, acquisita mediante appositi percorsi formativi.

Sono quindi dette superiori competenze, acquisite dopo lo svolgimento ed il superamento di corsi di formazione specialistica banditi dall’Amministrazione, a giustificare il riconoscimento dell’emolumento in esame, che invero è subordinato al possesso di specifici brevetti, non equiparabili al diverso titolo della patente nautica.

Nel caso in esame, è invece incontestato il mancato possesso del brevetto da parte dei ricorrenti che sono piuttosto titolari di patente nautica.

Nei chiarimenti da ultimo forniti dall’Amministrazione, emerge invero la diversità dei due titoli abilitanti, atteso che la patente nautica di 1^ o 2^ categoria è richiesta per la conduzione e gestione del naviglio minore del Corpo (ossia quello costituito da imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 metri e con motori entro o fuoribordo di potenza massima non superiore a 900 kW con un massimo di 450 kW per asse), mentre i mezzi nautici aventi caratteristiche superiori richiedono il conseguimento e possesso di titoli professionali abilitanti superiori alle patenti sopra richiamate, costituiti - fino all’entrata in vigore del Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 (recante “Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista navale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”) - dai brevetti nautici di specializzazione di Padrone di Barca / Padrone di Barca Comandante di Altura / Motorista navale abilitato alla condotta di motori con potenza non superiore a 400hp/ Motorista navale abilitato alla condotta di motori con potenza non superiore a 1000 hp; successivamente, dopo l’adozione del suddetto decreto, sono necessari gli specifici brevetto di coperta / brevetto di macchina e le abilitazioni di Comandante costiero di unità navali / Direttore di macchina.

In entrambi i casi, si tratta comunque di titoli abilitanti conseguiti a seguito di superamento di appositi corsi di formazione specialistica, con i quali vengono acquisite le competenze nautiche necessarie a permettere la conduzione e gestione delle unità navali del naviglio maggiore VV.FF (ossia, navi di lunghezza maggiore di l4 mt e di potenza maggiore di 450 kW per asse), competenze evidentemente superiori rispetto a quelle richieste per le patenti nautiche, possedute dai ricorrenti.

La normativa sopravvenuta, nel disciplinare le attività di soccorso tecnico specialistico svolte dal personale dei vigili del fuoco, ha previsto che il loro esercizio determina il riconoscimento di specifiche indennità “sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali” (art. 45, DPR n. 64/2012), facendo quindi salvo quanto richiesto dall’art. 23 CCNL che, come detto, subordina la concessione dell’emolumento al possesso del brevetto.

Le difese ricorrenti, pur ripercorrendo la normativa sopra detta, non hanno tuttavia argomentato in merito al particolare titolo abilitante richiesto espressamente dalla previsione negoziale, lamentando invece l’asserito difetto di motivazione della nota impugnata, nonché la violazione dell’art. 36 Cost. e della normativa giuslavoristica ed infine la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, assegnati presso i distaccamenti portuali di Civitavecchia e Venezia, che godrebbero invece di detta indennità.

Ferma restando la considerazione assorbente circa l’assenza, nella specie, del presupposto legittimante il riconoscimento dell’indennità in capo ai ricorrenti – costituito, preme ribadirlo, dallo specifico brevetto – anche le censure sopra articolate non sono condivisibili.

In primo luogo, la nota impugnata, diretta per conoscenza al legale difensore, si limitava a richiamare sinteticamente il parere espresso dall’ufficio tecnico, allegato alla stessa, che ha debitamente motivato le ragioni del diniego connesse alla circostanza che il personale richiedente non rientra in quello specialista brevettato nautico.

Pertanto, l’onere motivazionale si considera pienamente assolto “per relationem”.

In secondo luogo, va precisato che l’indennità di cui trattasi è stata prevista per la prima volta nel CCNL, con decorrenza dal 1° gennaio 2003; conseguentemente, non risulta configurabile alcuna violazione del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata, costituzionalmente garantito all’art. 36.

Infine, con riguardo alla pretesa disparità di trattamento, l’Amministrazione ha precisato che il personale di Civitavecchia e Venezia è invero in possesso di specifico brevetto; di conseguenza, non si configurerebbe alcuna illegittimità.

Vale comunque osservare che seppure il personale che percepisce il beneficio in questione si trovasse nella medesima situazione dei ricorrenti e possedesse i medesimi titoli abilitanti, tanto non sarebbe sufficiente a determinare il lamentato eccesso di potere, ben potendo la situazione presa a termine di paragone essere a sua volta illegittima.

Né può obiettarsi che la Polizia di Stato “fluviale” di Roma percepisce invece l’indennità, attesa la diversità funzionale e strutturale tra il personale dei VV.FF. e quello delle forze di polizia.

In giurisprudenza sono state infatti più volte evidenziate “le differenze ontologiche esistenti tra le menzionate categorie: estraneità del personale del Corpo nazionale dei VV.FF. rispetto alla categoria delle forze armate e di polizia; mantenimento, anche dopo la ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, di un apposito comparto di negoziazione che conserva una propria autonomia rispetto al comparto sicurezza nel quale è invece ricompreso il personale della polizia di stato; peculiarità che distingue la condizione militare nelle sue varie articolazioni e che giustifica, in relazione alle caratteristiche dei doveri che la contraddistinguono, un particolare, diverso trattamento economico limitatamente a taluni istituti indennitari” (da ultimo, Tar Reggio Calabria, n. 845/2017).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va pertanto respinto.

In ragione della novità della vicenda e della risalenza del contenzioso, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- lo dichiara perento nei confronti dei sig.ri XXX, XXX e XXX,

- lo respinge per gli altri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Paola Patatini
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

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