TAR maggio 2018: ricorso per l'annullamento - del diniego di
corresponsione dell'indennità d'imbarco per il personale che presta
servizio presso il distaccamento fluviale di Roma di cui alla nota n.
prot. 200626/1822 del 13 marzo 2006;
Pubblicato il
18/05/2018
N. 05551/2018
REG.PROV.COLL.
N. 05533/2006
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 5533 del 2006, proposto da
xxx, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, p.zza Sant’Andrea della Valle,
6;
XXX Ferdinando, XXX
Roberto, XXX Gianluca, XXX Carlo, rappresentati e difesi dagli
avvocati Tiziana Russo e Rosanna Russo, con domicilio eletto presso
il loro studio in Roma, via Suvereto, 324;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Interno -
Dipartimento Vigili Fuoco Soccorso Pubblico Difesa Civile, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego di
corresponsione dell'indennità d'imbarco per il personale che presta
servizio presso il distaccamento fluviale di Roma di cui alla nota n.
prot. 200626/1822 del 13 marzo 2006;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Paola
Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso
originariamente proposto dai sig.ri xxx, mediante il patrocinio
dell’avv. Lentini, i ricorrenti, tutti vigili del fuoco assegnati
al distaccamento fluviale di Roma, adivano questo Tar per ottenere il
riconoscimento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità
di imbarco e servizio su costa, con tutti gli effetti di legge
relativi al trattamento previdenziale e pensionistico.
Premettevano in
fatto di essere in possesso di patente nautica e di operare imbarcati
per le varie attività di controllo e di soccorso speciale,
acquatiche e portuali, nonché di avere la propria base ed i relativi
uffici nei barconi del fiume Tevere.
Con istanza
formulata tramite il proprio legale inviata in data 25 ottobre 2005,
richiedevano all’Amministrazione di appartenenza la corresponsione
dell’indennità di imbarco, prevista dall’art. 23, comma 1, CCNL
2002-2005, sottoscritto il 26 maggio 2004, cui faceva seguito una
serie di comunicazioni da parte del Dipartimento dei Vigli del Fuoco,
conclusesi con nota del 13 marzo 2006 con cui si riteneva non
spettante l’indennità in questione.
Ritenendo il diniego
illegittimo, i ricorrenti hanno dunque proposto il presente ricorso
chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, per
difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 36 Cost. e
della normativa giuslavoristica statuale che interessa le
Amministrazioni delle Stato ed in particolare il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e della normativa derivata dal CCNL 2002-2005;
eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia
manifesta.
Per resistere al
gravame, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno,
chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza
cautelare.
Alla camera di
consiglio del 28 giugno 2006, con ordinanza n. 3743/2006, veniva
respinta la domanda cautelare e, con successiva ordinanza
presidenziale n. 524/2006, pubblicata in data 1° dicembre 2006,
veniva ordinata all’Amministrazione la produzione di ulteriore
documentazione.
A seguito di
rinuncia al mandato da parte del difensore, avv. Giorgio Lentini,
depositata in giudizio in data 12 maggio 2008, tutti i ricorrenti si
sono nuovamente costituiti con l’assistenza degli avv.ti Tiziana e
Rosanna Russo, con atto del 5 giugno 2008.
Nel mese di marzo
2013, i sig.ri XXX revocavano il mandato conferito agli avv.ti Russo
e si costituivano in data 11 settembre 2013 con un nuovo difensore,
avv. Carolina Eunice Loria, depositando altresì istanza di prelievo.
A seguito di avviso
di perenzione ultraquinquennale, erroneamente inviato all’indirizzo
pec del primo procuratore ma successivamente conosciuto dagli
interessati, parti ricorrenti hanno presentato apposita istanza di
fissazione di udienza: i sig.riXXX, per il tramite del proprio
difensore avv. Loria, mentre con l’assistenza degli avv.ti Russo,
solo il sig. XXX
In vista della
trattazione del merito, gli interessati hanno prodotto apposita
memoria, insistendo per l’accoglimento delle proprie
argomentazioni.
Con ordinanza
collegiale n. 5893/2017, emessa all’esito dell’udienza pubblica
del 3 maggio 2017, la Sezione richiedeva una dettagliata relazione
sulla vicenda, richiesta reiterata con successiva ordinanza n.
10883/2017, infine ottemperata in data 9 febbraio 2018.
Alla pubblica
udienza del 21 febbraio 2018, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va
dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei sig.ri XXX,
XXX e XXX.
Questi infatti, dopo
la revoca del primo mandato, hanno conferito l’incarico agli avv.ti
Russo e non risultano averlo successivamente revocato.
Tuttavia, dopo
l’avviso di perenzione ultraquinquennale, l’istanza di fissazione
di udienza è stata presentata unicamente dal sig. XXX, rappresentato
dai difensori avv.ti Russo.
Pertanto, non
risultando altrimenti espressa una manifestazione di interesse alla
prosecuzione del giudizio da parte dei soggetti sopra indicati ed in
mancanza di chiarimenti dai difensori, pure richiesti, il ricorso per
la parte di loro interesse deve essere dichiarato perento.
Nel merito, il
Collegio non ritiene che le doglianze meritino accoglimento.
Parti ricorrenti
fondano il proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di
imbarco e servizio su corsa sulla circostanza, incontestata, del
possesso della patente nautica e lo svolgimento effettivo e non
occasionale del servizio costiero.
Le medesime parti,
negli atti del giudizio, hanno più volte ricostruito la normativa di
riferimento (legge n. 78/1983, d.l. n. 387/1987, conv. in l. n.
472/1987, DPR 11 ottobre 1988, legge n. 52/2004), concludendo per la
spettanza dell’emolumento ai sensi dell’art. 23, CCNL relativo al
comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
2002-2005.
È pertanto
opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo.
La legge 23 marzo
1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa
alle indennità operative del personale militare) ha espressamente
riconosciuto l’indennità di imbarco e le altre indennità
supplementari al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in ragione della “peculiarità dei doveri che
distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni,
determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego
contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica,
dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla
mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina,
dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti
di età”.
Dette indennità
sono state poi estese al personale della Guardia di Finanza in virtù
dell’art. 3, comma 18-bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387,
convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, che ha rimesso ad un
successivo decreto la fissazione delle modalità e misure per
l’attribuzione delle speciali elargizioni in questione, stabilite
quindi con DPR 11 ottobre 1988.
Ai sensi del
successivo comma 18-quater poi, “le indennità di cui al comma
18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il
decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma,
al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni
di impiego e di imbarco”.
Con particolare
riguardo al Corpo dei Vigili del Fuoco, la legge 30 settembre 2004,
n. 52 ha delegato il Governo per la disciplina in materia di rapporto
di impiego del personale VVFF, sancendo che lo stesso è disciplinato
in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali e prevedendo, tra i criteri direttivi, l’istituzione
di un autonomo comparto di negoziazione, denominato “vigili del
fuoco e soccorso pubblico”, cui demandare, tra l’altro, la
definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, del
trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
del trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari.
Il CCNL relativo al
comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo ha infine previsto all’art. 23, comma 1, che “a
decorrere dal 1 gennaio 2003, è istituita, per il personale che, in
possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca,
motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei distaccamenti
portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un’indennità i
cui criteri, modalità di corresponsione e misura sono definiti in
contrattazione integrativa”, poi attuata con l’accordo
sottoscritto in data 22 novembre 2004.
La disciplina del
trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico
dei vigili del fuoco va pertanto individuata nelle specifiche
disposizioni di fonte legale e negoziale sopra viste, proprie del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
L’indennità
prevista dall’art. 23 CCNL è finalizzata al riconoscimento della
particolare professionalità tecnica posseduta dal personale
operativo in servizio presso i distaccamenti portuali, in possesso di
specifici brevetti, che assicura particolari forme di soccorso,
nell’interesse della collettività, richiedenti una specifica
preparazione tecnico-operativa, acquisita mediante appositi percorsi
formativi.
Sono quindi dette
superiori competenze, acquisite dopo lo svolgimento ed il superamento
di corsi di formazione specialistica banditi dall’Amministrazione,
a giustificare il riconoscimento dell’emolumento in esame, che
invero è subordinato al possesso di specifici brevetti, non
equiparabili al diverso titolo della patente nautica.
Nel caso in esame, è
invece incontestato il mancato possesso del brevetto da parte dei
ricorrenti che sono piuttosto titolari di patente nautica.
Nei chiarimenti da
ultimo forniti dall’Amministrazione, emerge invero la diversità
dei due titoli abilitanti, atteso che la patente nautica di 1^ o 2^
categoria è richiesta per la conduzione e gestione del naviglio
minore del Corpo (ossia quello costituito da imbarcazioni e natanti
di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 metri e con motori entro
o fuoribordo di potenza massima non superiore a 900 kW con un massimo
di 450 kW per asse), mentre i mezzi nautici aventi caratteristiche
superiori richiedono il conseguimento e possesso di titoli
professionali abilitanti superiori alle patenti sopra richiamate,
costituiti - fino all’entrata in vigore del Decreto del Capo
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del 22 novembre 2017 (recante “Disciplina per il
rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle
abilitazioni per il personale specialista navale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco”) - dai brevetti nautici di specializzazione
di Padrone di Barca / Padrone di Barca Comandante di Altura /
Motorista navale abilitato alla condotta di motori con potenza non
superiore a 400hp/ Motorista navale abilitato alla condotta di motori
con potenza non superiore a 1000 hp; successivamente, dopo l’adozione
del suddetto decreto, sono necessari gli specifici brevetto di
coperta / brevetto di macchina e le abilitazioni di Comandante
costiero di unità navali / Direttore di macchina.
In entrambi i casi,
si tratta comunque di titoli abilitanti conseguiti a seguito di
superamento di appositi corsi di formazione specialistica, con i
quali vengono acquisite le competenze nautiche necessarie a
permettere la conduzione e gestione delle unità navali del naviglio
maggiore VV.FF (ossia, navi di lunghezza maggiore di l4 mt e di
potenza maggiore di 450 kW per asse), competenze evidentemente
superiori rispetto a quelle richieste per le patenti nautiche,
possedute dai ricorrenti.
La normativa
sopravvenuta, nel disciplinare le attività di soccorso tecnico
specialistico svolte dal personale dei vigili del fuoco, ha previsto
che il loro esercizio determina il riconoscimento di specifiche
indennità “sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e
contrattuali” (art. 45, DPR n. 64/2012), facendo quindi salvo
quanto richiesto dall’art. 23 CCNL che, come detto, subordina la
concessione dell’emolumento al possesso del brevetto.
Le difese
ricorrenti, pur ripercorrendo la normativa sopra detta, non hanno
tuttavia argomentato in merito al particolare titolo abilitante
richiesto espressamente dalla previsione negoziale, lamentando invece
l’asserito difetto di motivazione della nota impugnata, nonché la
violazione dell’art. 36 Cost. e della normativa giuslavoristica ed
infine la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi,
assegnati presso i distaccamenti portuali di Civitavecchia e Venezia,
che godrebbero invece di detta indennità.
Ferma restando la
considerazione assorbente circa l’assenza, nella specie, del
presupposto legittimante il riconoscimento dell’indennità in capo
ai ricorrenti – costituito, preme ribadirlo, dallo specifico
brevetto – anche le censure sopra articolate non sono
condivisibili.
In primo luogo, la
nota impugnata, diretta per conoscenza al legale difensore, si
limitava a richiamare sinteticamente il parere espresso dall’ufficio
tecnico, allegato alla stessa, che ha debitamente motivato le ragioni
del diniego connesse alla circostanza che il personale richiedente
non rientra in quello specialista brevettato nautico.
Pertanto, l’onere
motivazionale si considera pienamente assolto “per relationem”.
In secondo luogo, va
precisato che l’indennità di cui trattasi è stata prevista per la
prima volta nel CCNL, con decorrenza dal 1° gennaio 2003;
conseguentemente, non risulta configurabile alcuna violazione del
diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata,
costituzionalmente garantito all’art. 36.
Infine, con riguardo
alla pretesa disparità di trattamento, l’Amministrazione ha
precisato che il personale di Civitavecchia e Venezia è invero in
possesso di specifico brevetto; di conseguenza, non si configurerebbe
alcuna illegittimità.
Vale comunque
osservare che seppure il personale che percepisce il beneficio in
questione si trovasse nella medesima situazione dei ricorrenti e
possedesse i medesimi titoli abilitanti, tanto non sarebbe
sufficiente a determinare il lamentato eccesso di potere, ben potendo
la situazione presa a termine di paragone essere a sua volta
illegittima.
Né può obiettarsi
che la Polizia di Stato “fluviale” di Roma percepisce invece
l’indennità, attesa la diversità funzionale e strutturale tra il
personale dei VV.FF. e quello delle forze di polizia.
In giurisprudenza
sono state infatti più volte evidenziate “le differenze
ontologiche esistenti tra le menzionate categorie: estraneità del
personale del Corpo nazionale dei VV.FF. rispetto alla categoria
delle forze armate e di polizia; mantenimento, anche dopo la
ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, di un apposito comparto di
negoziazione che conserva una propria autonomia rispetto al comparto
sicurezza nel quale è invece ricompreso il personale della polizia
di stato; peculiarità che distingue la condizione militare nelle sue
varie articolazioni e che giustifica, in relazione alle
caratteristiche dei doveri che la contraddistinguono, un particolare,
diverso trattamento economico limitatamente a taluni istituti
indennitari” (da ultimo, Tar Reggio Calabria, n. 845/2017).
Alla luce delle
considerazioni sopra svolte, il ricorso va pertanto respinto.
In ragione della
novità della vicenda e della risalenza del contenzioso, si ravvisano
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo dichiara
perento nei confronti dei sig.ri XXX, XXX e XXX,
- lo respinge per
gli altri.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente
Floriana Rizzetto,
Consigliere
Paola Patatini,
Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Paola Patatini
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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