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mercoledì 30 maggio 2018

N. 105 SENTENZA 11 aprile - 23 maggio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Maternita' e infanzia - Liberi professionisti - Accesso al beneficio dell'indennita' di maternita' in caso di adozione o affidamento (applicabilita' della sentenza n. 385 del 2005). - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), artt. 70 e 72, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). - (GU n.22 del 30-5-2018 )



N. 105 SENTENZA 11 aprile - 23 maggio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Maternita' e infanzia - Liberi professionisti - Accesso al  beneficio
  dell'indennita' di maternita' in caso  di  adozione  o  affidamento
  (applicabilita' della sentenza n. 385 del 2005).
- Decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
  disposizioni legislative in materia  di  tutela  e  sostegno  della
  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
  8 marzo 2000, n. 53), artt. 70 e 72,  nel  testo  antecedente  alle
  modificazioni apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
  80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e
  di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della  legge
  10 dicembre 2014, n. 183).

(GU n.22 del 30-5-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO',
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 70  e  72
del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo  2000,  n.  53),  nel  testo  antecedente  alle   modificazioni
apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80  (Misure  per
la conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro,  in
attuazione dell'articolo 1, commi 8 e  9,  della  legge  10  dicembre
2014, n.  183),  promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Trieste,  nel
procedimento instaurato da A. C. nei confronti della Cassa  nazionale
di previdenza e assistenza forense,  con  ordinanza  del  9  febbraio
2017, iscritta al n. 88 del  registro  ordinanze  2017  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima   serie
speciale, dell'anno 2017.
    Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di  previdenza
e assistenza forense;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  10  aprile  2018  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra;
    udito l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la  Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza forense.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza del 9 febbraio 2017,  iscritta  al  n.  88  del
registro ordinanze  del  2017,  la  Corte  d'appello  di  Trieste  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt.  70  e
72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo  2000,  n.  53),  nel  testo  antecedente  alle   modificazioni
apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80  (Misure  per
la conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro,  in
attuazione dell'articolo 1, commi 8 e  9,  della  legge  10  dicembre
2014, n. 183), nella parte in cui «vietano in  sostanza  l'erogazione
dell'indennita' di maternita' al padre adottivo anche nel caso in cui
la madre abbia rinunziato a detta prestazione».
    Il giudice a quo prospetta la violazione degli artt. 3,  primo  e
secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione agli  artt.  12  e  14  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848  e  agli
artt. 21 e  23  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre 2007.
    1.1.- La Corte rimettente espone di dover  decidere  sull'appello
proposto da un avvocato iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense,  che  ha  chiesto  alla  Cassa  professionale  il
riconoscimento   dell'indennita'   di   maternita'   in   riferimento
all'adozione internazionale di tre minori stranieri e ha  dedotto,  a
fondamento della richiesta, che la moglie ha rinunciato espressamente
all'indennita' di maternita' di sua spettanza.
    La richiesta e' stata respinta  dalla  Cassa  professionale,  con
provvedimento  confermato  dalla  sentenza  impugnata  del  Tribunale
ordinario di Pordenone,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  sul
presupposto che la sentenza di questa Corte  n.  385  del  2005,  nel
dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 70  e  72  del
d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedono  che  spetti
al padre,  in  alternativa  alla  madre,  percepire  l'indennita'  di
maternita', si configuri come «sentenza additiva di principio» e  non
sia autoapplicativa.
    La Corte rimettente, nella disamina  delle  ragioni  di  gravame,
muove dalla premessa che il padre  possa  godere  dell'indennita'  di
maternita',  in  sostituzione  della  madre,   nelle   sole   ipotesi
tassativamente definite dall'art. 70 e, per i casi di  affidamento  e
di adozione, dall'art. 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, che a sua volta
rinvia alle disposizioni del citato art. 70 e non  prevede  l'ipotesi
della rinuncia della madre.
    Anche l'art. 70,  comma  3-ter,  del  d.lgs.  n.  151  del  2001,
aggiunto dal d.lgs. n.  80  del  2015  e  peraltro  ratione  temporis
inapplicabile a una richiesta risalente al 2012, avrebbe  contemplato
le sole ipotesi della morte,  della  grave  infermita'  della  madre,
dell'abbandono, dell'affidamento esclusivo al padre, senza  includere
la fattispecie della rinuncia della madre.
    Il  giudice  a  quo  argomenta  che,  con  riguardo  ai   congedi
disciplinati dagli artt. 28 e 31 del  d.lgs.  n.  151  del  2001,  la
posizione dei genitori e' paritaria, in quanto il padre puo'  goderne
quando la madre non abbia avanzato la relativa richiesta.
    La medesima esigenza di trattamento uniforme dei due genitori  si
ravviserebbe anche nel caso dell'adozione, «in cui la situazione  dei
genitori  e'  assolutamente  paritaria  dal  momento,  come  qui,  di
ingresso dei figli adottivi in famiglia che costituisce come evidente
il momento di partenza  della  nuova  vita  familiare».  Nell'ipotesi
dell'adozione, difatti, l'indennita' di maternita' non  perseguirebbe
una funzione di tutela della salute della madre: rivestirebbe rilievo
preminente la finalita'  di  garantire  al  fanciullo  «un'assistenza
completa [...] nella delicata fase del suo inserimento in famiglia» e
dovrebbe essere salvaguardata la liberta' dei genitori  di  scegliere
«chi debba assentarsi dal lavoro per assistere il bambino».
    1.2.- L'assetto  delineato  dal  legislatore  contrasterebbe  con
l'art. 3, primo e secondo comma, Cost., in  quanto,  nell'ipotesi  di
adozione, dovrebbe essere garantita la  parita'  di  trattamento  dei
genitori con riguardo alla fruizione dell'indennita'  di  maternita',
cosi' come avviene per i congedi previsti dall'art. 31 del d.lgs.  n.
151 del 2011, che attribuisce al padre il diritto al congedo,  quando
non  sia  richiesto  dalla  madre.  Nel  caso  di  specie,   non   si
ravviserebbe alcuna ragione «per una tutela diversificata della  sola
figura materna».
    Il rimettente denuncia,  inoltre,  la  violazione  dell'art.  29,
primo comma, Cost. e argomenta  che  il  diniego  dell'indennita'  di
maternita', soprattutto  nell'ipotesi  di  «contestuale  ingresso  in
famiglia [...] di tre  figli  minori  adottivi»  pregiudicherebbe  il
«valore costituzionale del disposto dell'art. 29  I  comma  Cost.  in
materia di diritti della famiglia» e precluderebbe «una ragionevole e
paritaria soluzione al caso in oggetto».
    La disciplina censurata sarebbe  lesiva  dell'art.  31,  primo  e
secondo comma, Cost., che protegge «la maternita' e l'infanzia e,  in
termini piu' estesi, la condizione di  genitore»  «anche  con  misure
economiche e provvidenze».  Invero,  il  diniego  dell'indennita'  di
maternita' pregiudicherebbe «la formazione di una  famiglia,  o  come
qui  il  suo  incremento,   [...]   e   l'adempimento   dei   compiti
genitoriali».
    Le  disposizioni  censurate,  nel  determinare   un   trattamento
deteriore per il genitore adottivo, si porrebbero in contrasto  anche
con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12  e  14
della CEDU e agli artt. 21 e 23 della CDFUE.  Sarebbero  violati,  in
particolare, il «diritto a contrarre  matrimonio  ed  a  fondare  una
famiglia» (art. 12 della CEDU), il principio «di non  discriminazione
per ragioni di sesso» (artt. 14 della CEDU  e  21  della  CDFUE),  il
principio di  «parita'  fra  uomo  e  donna  in  materia  di  lavoro,
retribuzione ed occupazione» (art. 23 della CDFUE).
    2.- Con atto depositato l'11 luglio 2017,  si  e'  costituita  la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e ha  chiesto  di
dichiarare  inammissibili  e  comunque  infondate  le  questioni   di
legittimita'  costituzionale  proposte  dalla  Corte   d'appello   di
Trieste, con argomentazioni riprese anche nella memoria  illustrativa
depositata in vista dell'udienza.
    2.1.- In punto di ammissibilita', la Cassa  forense  osserva  che
l'ordinanza di rimessione sarebbe carente di motivazione sul  profilo
della rilevanza e non descriverebbe in modo esauriente la fattispecie
concreta,  soprattutto  per   quel   che   attiene   alla   posizione
assicurativa della moglie del ricorrente.
    L'inammissibilita' si riscontrerebbe  anche  sotto  un  ulteriore
profilo. A fronte di vicende risalenti  al  2012,  il  rimettente  si
limiterebbe a menzionare le disposizioni del d.lgs. n. 151 del  2001,
senza  chiarire  se  si  tratti  della  formulazione   successiva   o
precedente  alla  novella  del  2015,  e  indicherebbe  soltanto  per
relationem il contenuto della disposizione censurata,  attraverso  il
mero richiamo all'interpretazione offerta in primo grado.
    Nella memoria illustrativa la difesa  della  Cassa  professionale
formula un'ulteriore  eccezione  di  inammissibilita'  per  aberratio
ictus e rileva che,  in  base  alla  disciplina  applicabile  ratione
temporis alle lavoratrici autonome iscritte  alla  gestione  separata
(art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001), il  nucleo  familiare
del ricorrente avrebbe potuto fruire dell'indennita'  di  maternita',
commisurata a cinque mensilita', ma non  avrebbe  potuto  beneficiare
della  «flessibilita'  nella  prestazione  (o  meno)   dell'attivita'
lavorativa nel periodo dell'erogazione dell'indennita'».
    Il rimettente, pertanto, avrebbe dovuto censurare l'art.  64  del
d.lgs. n. 151 del  2001,  nella  versione  applicabile  alla  vicenda
controversa, nella parte in  cui  esclude  tale  flessibilita'  nella
prestazione, consentita soltanto a far data  dall'entrata  in  vigore
dell'art. 13, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure  per
la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato),  che  ora  concede  l'indennita'  di  maternita'   alle
lavoratrici iscritte  alla  gestione  separata  a  prescindere  dalla
effettiva astensione dall'attivita' lavorativa.
    Anche la motivazione in punto di non manifesta infondatezza,  con
particolare riguardo alle disposizioni  della  CEDU  e  della  CDFUE,
sarebbe lacunosa.  Il  giudice  a  quo  avrebbe  richiamato  in  modo
apodittico una pluralita'  di  parametri  costituzionali  eterogenei,
senza  far  luce  sulle  ragioni  del  contrasto  della  disposizione
censurata con i precetti invocati.
    Lacunosa e ambigua sarebbe anche l'individuazione del petitum, in
quanto il rimettente non avrebbe specificato il verso  dell'addizione
richiesta  alla  Corte  e  non  ne  avrebbe  chiarito  il   carattere
costituzionalmente imposto.
    La questione sollevata sarebbe inammissibile anche  per  l'omessa
sperimentazione di un'interpretazione  conforme  a  Costituzione.  Il
giudice  a  quo  avrebbe  trascurato   di   esplorare   una   diversa
interpretazione  del  dato  normativo,  cosi'   da   riconoscere   al
ricorrente «a causa della  rinuncia  della  moglie,  l'indennita'  di
maternita'   spettante   a   quest'ultima,   estendendo   al   libero
professionista il trattamento del lavoratore autonomo». Nella memoria
illustrativa, si lamenta che il rimettente non abbia approfondito  la
praticabilita' di un'interpretazione  adeguatrice,  che  sancisca  il
diritto  del  ricorrente  di  percepire  l'indennita'  di  maternita'
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  non  gia'
dalla Cassa forense.
    2.2.- La questione, nel merito, non sarebbe fondata.
    Non sarebbe appropriato il richiamo  all'art.  29,  primo  comma,
Cost., che tutela la famiglia  come  societa'  naturale  fondata  sul
matrimonio,  e  all'art.   31,   primo   e   secondo   comma,   Cost.
L'ordinamento, nella vicenda in esame, avrebbe riconosciuto all'altro
coniuge il beneficio dell'indennita' di maternita',  preordinato  «ad
agevolare  l'inserimento  dei  minori  nell'ambiente  familiare»,   e
avrebbe cosi' gia' apprestato  provvidenze  efficaci  per  la  tutela
della famiglia.
    Neppure il richiamo alla Carta di Nizza  sarebbe  pertinente,  in
quanto i diritti fondamentali che essa garantisce sarebbero provvisti
di forza precettiva, solo  quando  una  normativa  nazionale  rientri
nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Tale ipotesi non
ricorrerebbe nel caso di specie.
    La disposizione censurata non recherebbe alcun vulnus al «diritto
a contrarre matrimonio ed a fondare  una  famiglia»  (art.  12  della
CEDU) e non determinerebbe alcuna discriminazione nel  godimento  dei
diritti e delle liberta' riconosciuti dalla stessa Convenzione  (art.
14 della CEDU).
    La sentenza n. 385 del 2005, addotta dal  rimettente  a  sostegno
delle censure di violazione dell'art. 3 Cost., demanderebbe  comunque
al legislatore «il compito di approntare un meccanismo attuativo  che
consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela».
    Il d.lgs. n. 80 del 2015, nell'estendere e nel  differenziare  le
tutele gia' accordate dal d.lgs. n. 151 del 2001, avrebbe concesso al
padre libero professionista di accedere al beneficio  dell'indennita'
di maternita' quando la madre libera professionista non sia in  grado
di assistere il minore. Sarebbe stata cosi' completata  e  rafforzata
la "rete di solidarieta'", che assicura in ogni caso la  presenza  di
una «figura genitoriale in grado  di  accudire  il  minore,  sgravata
dalle incombenze del lavoro (dipendente o libero professionale)».
    Sarebbe ininfluente il fatto che «in via ordinaria il legislatore
incardini nella figura femminile della  coppia  il  beneficio  legato
alla maternita'», poiche', nell'essenziale prospettiva  della  tutela
del minore,  nella  specie  efficacemente  salvaguardata,  «eventuali
profili differenziali nel trattamento delle  due  figure  genitoriali
sono irrilevanti».
    Non  sarebbe  meritevole  di  tutela  la  pretesa  di   scegliere
arbitrariamente, per ragioni di mero calcolo economico,  il  soggetto
chiamato a beneficiare dell'indennita' di maternita', tanto piu'  che
le libere professioniste e i liberi  professionisti  «non  sopportano
l'astensione obbligatoria dal lavoro».
    L'odierna disciplina,  novellata  nel  2015,  non  presenterebbe,
pertanto, i profili di illegittimita' costituzionale  denunciati  dal
rimettente in riferimento all'art. 3 Cost.
    Quanto    alla    disciplina    previgente,    gia'    dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 385  del  2005,  la
Corte non potrebbe che pronunciare una  nuova  sentenza  additiva  di
principio, ugualmente sprovvista di immediata efficacia  applicativa.
Sarebbe necessaria l'interposizione del legislatore, per definire  le
modalita'  di  erogazione  dell'indennita'  «in  modo  coerente   con
l'interesse  pubblico  e  di  tutte  le  parti   coinvolte»   e   per
individuare, tra  molteplici  alternative,  i  parametri  di  calcolo
dell'indennita' di paternita' e l'ente obbligato a sostenere  l'onere
assistenziale.
    La scelta di far gravare tale onere  sulla  cassa  professionale,
alimentata dalla solidarieta' della categoria,  non  solo  esulerebbe
dalle soluzioni costituzionalmente obbligate, ma sarebbe  arbitraria,
perche'  dipenderebbe  dalla  casuale  decisione  del  professionista
iscritto o «ancor piu' paradossalmente» del coniuge che iscritto  non
sia.
    La stessa Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 15
gennaio 2013, n. 809, avrebbe escluso il  diritto  del  padre  libero
professionista di percepire l'indennita' di maternita' in aggiunta  a
quella erogata alla madre adottiva. Il  principio  di  alternativita'
nel godimento del beneficio in esame non implicherebbe il diritto  di
scegliere liberamente l'ente previdenziale chiamato  a  corrispondere
il   trattamento,   «secondo   calcoli   di   convenienza   economica
incompatibili con  la  natura  pubblicistica  e  solidaristica  della
tutela previdenziale e assistenziale», in una logica improntata a uno
«shopping delle tutele».
    3.- All'udienza pubblica del 10 aprile 2018, la  Cassa  nazionale
di previdenza e assistenza forense ha ribadito le  conclusioni  e  le
argomentazioni svolte negli scritti difensivi.

                       Considerato in diritto

    1.- La Corte  d'appello  di  Trieste  dubita  della  legittimita'
costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo  26  marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a  norma
dell'articolo 15  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53),  nel  testo
antecedente alle modificazioni apportate dal decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 80 (Misure per la  conciliazione  delle  esigenze  di
cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi  8  e
9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
    Il giudice a quo censura le disposizioni in esame nella parte  in
cui «vietano in sostanza l'erogazione dell'indennita'  di  maternita'
al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia  rinunziato  a
detta prestazione».
    Il divieto di corrispondere l'indennita' di maternita'  al  padre
adottivo, in sostituzione della madre che rinunci a tale trattamento,
contrasterebbe  con  l'art.  3,  primo   e   secondo   comma,   della
Costituzione. Nell'ipotesi di adozione, dovrebbe essere garantita  la
parita' di trattamento  dei  genitori  con  riguardo  alla  fruizione
dell'indennita' di maternita',  cosi'  come  avviene  per  i  congedi
previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 151 del 2011, che attribuisce  al
padre il diritto al congedo, quando non sia  richiesto  dalla  madre.
Nel caso di specie, non  si  ravviserebbe  alcuna  ragione  «per  una
tutela diversificata della sola figura materna».
    Il rimettente denuncia,  inoltre,  la  violazione  dell'art.  29,
primo comma, Cost., sul presupposto che il diniego dell'indennita' di
maternita', soprattutto  nell'ipotesi  di  «contestuale  ingresso  in
famiglia [...] di tre figli minori adottivi», pregiudichi il  «valore
costituzionale del disposto dell'art. 29 I comma Cost. in materia  di
diritti della famiglia» e  sia  di  ostacolo  a  «una  ragionevole  e
paritaria soluzione al caso in oggetto».
    La disciplina censurata sarebbe  lesiva  dell'art.  31,  primo  e
secondo comma, Cost., che protegge «la maternita' e l'infanzia e,  in
termini piu' estesi, la condizione di  genitore»  «anche  con  misure
economiche e provvidenze».  Invero,  il  diniego  dell'indennita'  di
maternita' pregiudicherebbe «la formazione di una  famiglia,  o  come
qui il suo incremento, e l'adempimento dei compiti genitoriali».
    Le  disposizioni  censurate,  nel  determinare   un   trattamento
deteriore per il genitore adottivo, si porrebbero in contrasto  anche
con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12  e  14
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,  e  agli
artt. 21 e  23  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre  2007.  Sarebbero  violati  il  «diritto  a
contrarre matrimonio ed a fondare una famiglia» (art. 12 della CEDU),
il principio «di non discriminazione per ragioni di sesso» (artt.  14
della CEDU e 21 della CDFUE), il principio di  «parita'  fra  uomo  e
donna in materia di lavoro, retribuzione  ed  occupazione»  (art.  23
della CDFUE).
    2.- La Cassa nazionale di  previdenza  e  assistenza  forense  ha
eccepito   l'inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale in ragione dell'omessa  motivazione  sulla  rilevanza,
dell'indicazione   equivoca   della    disposizione    censurata    e
dell'aberratio ictus.
    Tali eccezioni, che precluderebbero in  radice  lo  scrutinio  di
questa Corte e investono a  vario  titolo  il  profilo  pregiudiziale
della rilevanza, devono essere esaminate preliminarmente  e  sono  da
disattendere.
    2.1.- La Cassa forense lamenta che il giudice  a  quo  non  abbia
neppure fatto parola del requisito della rilevanza e osserva che tale
lacuna, in virtu' del principio di autosufficienza dell'ordinanza  di
rimessione, non puo' essere colmata dall'esame diretto degli atti  di
causa.
    L'eccezione non e' fondata.
    La motivazione sulla rilevanza  e'  da  intendersi  correttamente
formulata quando illustra le ragioni che giustificano  l'applicazione
della disposizione censurata e determinano la pregiudizialita'  della
questione  sollevata   rispetto   alla   definizione   del   processo
principale.
    Nel caso di specie, il carattere  pregiudiziale  della  questione
emerge con chiarezza  dalla  descrizione  della  fattispecie  che  ha
svolto il rimettente.
    Il giudice a quo evidenzia che la madre  adottiva  ha  rinunciato
all'indennita' di maternita' prevista dagli artt. 70 e  seguenti  del
d.lgs. n. 151 del 2001 e che il padre adottivo ha chiesto alla  Cassa
professionale  di  poterne  fruire  in  alternativa  alla  madre,  in
ossequio alle enunciazioni di principio della  sentenza  n.  385  del
2005. La domanda e' stata respinta in primo  grado,  sul  presupposto
che  la  declaratoria  di  illegittimita'   costituzionale   comunque
richieda un espresso intervento del legislatore, e  tale  statuizione
e' stata impugnata dal ricorrente con il primo motivo di gravame.
    La Corte rimettente, con una  motivazione  non  implausibile,  ha
dato conto delle ragioni che inducono a dare applicazione agli  artt.
70 e 72 del  d.lgs.  n.  151  del  2001,  disposizioni  invocate  dal
ricorrente a sostegno della domanda e poste dallo stesso  giudice  di
primo grado a fondamento della sentenza impugnata.
    Il  giudice  a  quo,  inoltre,  specifica  che   il   vaglio   di
legittimita'  costituzionale  e'  richiesto  a  questa  Corte   anche
sull'art. 70 del d.lgs. n. 151. L'art. 72, nel regolare  l'indennita'
di maternita' spettante, nel caso di filiazione adottiva, alle libere
professioniste iscritte a forme obbligatorie di  previdenza,  sarebbe
modellato sulla disciplina  generale  dettata  dall'art.  70  per  la
filiazione biologica.
    2.2.- La Cassa forense assume che l'ordinanza di  rimessione  non
sia univoca nell'individuare l'oggetto della censura e  nell'indicare
«quale formulazione degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n.  151  del  2001
sia ritenuta applicabile al caso di specie».
    Il rimettente descrive la fattispecie in modo tale da non destare
incertezze in ordine alle censure degli artt. 70 e 72 del  d.lgs.  n.
151 del 2001, nella formulazione antecedente alle innovazioni  recate
dal d.lgs. n. 80 del 2015.
    Il rimettente pone in risalto, in primo luogo, il dato  temporale
e sottolinea che «la domanda di prestazione risale  all'anno  2012  e
quindi a prima della novella del 2015 di cui al  d.lgs.  80».  Questo
dato cronologico,  di  per  se'  inequivocabile,  e'  poi  avvalorato
dall'osservazione che le censure si indirizzano contro  la  normativa
«in  base  all'interpretazione  datane  in  I  grado»,   ovvero   con
riferimento a una sentenza che, nella ricostruzione degli antecedenti
processuali delineata dal rimettente, risale al 28 gennaio 2015,  ben
prima  dell'entrata  in  vigore,  il  25  giugno  2015,  delle  nuove
disposizioni (art. 28 del d.lgs. n. 80 del 2015).
    Il giudice a quo ha dunque inteso  menzionare  la  normativa  del
2015 ad abundantiam, a sostegno  della  notazione  che  neanche  tale
disciplina varrebbe a tutelare la posizione del  ricorrente,  poiche'
non sancisce una perfetta equivalenza  tra  padre  e  madre  adottivi
nell'accesso al beneficio dell'indennita' di maternita'. Pertanto, la
normativa sopravvenuta e' inapplicabile  ratione  temporis  ed  esula
dallo scrutinio demandato a questa Corte.
    2.3.- Nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza
la Cassa forense ha rilevato inoltre che,  in  base  alla  disciplina
applicabile ratione temporis alle lavoratrici autonome iscritte  alla
gestione separata (art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001),  il
nucleo familiare del ricorrente non avrebbe potuto beneficiare  della
«flessibilita' nella prestazione (o meno)  dell'attivita'  lavorativa
nel periodo dell'erogazione dell'indennita'». Solo con  l'entrata  in
vigore dell'art. 13, comma 1, della  legge  22  maggio  2017,  n.  81
(Misure per la tutela  del  lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei  tempi  e  nei
luoghi del lavoro  subordinato),  tale  flessibilita'  sarebbe  stata
pienamente garantita  e  l'indennita'  di  maternita'  sarebbe  stata
riconosciuta alle lavoratrici  iscritte  alla  gestione  separata,  a
prescindere dalla effettiva astensione dall'attivita' lavorativa.
    Il rimettente, dunque, avrebbe dovuto censurare l'art. 64,  comma
2, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella  formulazione  applicabile  alla
fattispecie controversa, nella parte in cui preclude la flessibilita'
nella   prestazione    dell'attivita'    lavorativa    nel    periodo
dell'erogazione dell'indennita'.
    Una tale eccezione di aberratio ictus non coglie nel segno.
    Le censure del rimettente non si concentrano sulla  flessibilita'
nella prestazione dell'attivita' lavorativa, aspetto estraneo al tema
del decidere devoluto al vaglio di  questa  Corte,  quanto  piuttosto
sulla mancata equiparazione di madre e padre adottivi  nel  godimento
dell'indennita' di maternita', in coerenza con le enunciazioni  della
sentenza n. 385 del 2005.
    3.- Di quest'ultima pronuncia, tuttavia, il rimettente non valuta
appieno  le  implicazioni.  Le  carenze  del  percorso  argomentativo
seguito finiscono per riverberarsi sulla ammissibilita' stessa  della
questione proposta.
    3.1.- Con la sentenza n. 385 del 2005, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151
del 2001, «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre
spetti  di  percepire  in  alternativa  alla  madre  l'indennita'  di
maternita', attribuita solo a quest'ultima».
    Essa e' pervenuta a tale conclusione sulla base del  rilievo  che
il d.lgs. n. 151 del 2001 ha riconosciuto il  diritto  all'indennita'
al padre adottivo o affidatario lavoratore dipendente e l'ha  escluso
per quanti esercitano una libera professione.
    Tale disparita' «rappresenta  un  vulnus  sia  del  principio  di
parita' di trattamento tra le figure  genitoriali  e  fra  lavoratori
autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia
e della tutela del minore» e contraddice la ratio  degli  istituti  a
tutela della maternita', che «non hanno piu',  come  in  passato,  il
fine precipuo  ed  esclusivo  di  protezione  della  donna,  ma  sono
destinati alla difesa del preminente interesse del  bambino  "che  va
tutelato non solo per cio' che attiene ai bisogni  piu'  propriamente
fisiologici, ma anche  in  riferimento  alle  esigenze  di  carattere
relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo  della  sua
personalita'" (sentenza n. 179 del 1993)» (sentenza n. 385 del  2005,
punto 6. del Considerato in diritto).
    L'astensione   dal   lavoro,   nei   casi   dell'affidamento    e
dell'adozione, si prefigge di garantire «una completa  assistenza  al
bambino nella delicata fase del suo  inserimento  nella  famiglia»  e
l'effettiva  parita'  di  trattamento  tra  i  genitori,  liberi   di
accordarsi sull'organizzazione familiare piu' adeguata,  risponde  al
preminente interesse del minore (sentenza n. 385 del 2005,  punto  6.
del Considerato in diritto), come  ribadito  da  questa  Corte  anche
nella sentenza n. 285 del 2010.
    Si e'  inoltre  specificato  che  «[n]el  rispetto  dei  principi
sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore  il
compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta  anche  al
lavoratore padre un'adeguata tutela» (sentenza n. 385 del 2005, punto
6. del Considerato in diritto).
    3.2.- La Corte rimettente ricorda che il Tribunale  ordinario  di
Pordenone ha negato al padre l'indennita' di maternita',  poiche'  ha
ravvisato nella sentenza n. 385 del 2005 una  «sentenza  additiva  di
principio»,  che  richiede  l'interposizione   del   legislatore,   e
puntualizza inoltre  che  il  ricorrente,  con  il  primo  motivo  di
gravame, ha prospettato la violazione dei  principi  enunciati  dalla
giurisprudenza costituzionale.
    Il  giudice  a  quo  argomenta  che  «l'intervento  della   Corte
Costituzionale  di  cui  alla   sentenza   n.   385/2005   richiamata
dall'attore ha natura  non  certo  autoapplicativa  essendo  comunque
necessario un intervento legislativo sul tema (vedi, sul tema  ed  in
tale  preciso  senso,  Cass.  8594/2016)»  e,  su  tale  presupposto,
sollecita una  nuova  pronuncia  di  questa  Corte,  calibrata  sulla
specifica vicenda sottoposta al suo giudizio,  concernente  un  padre
libero  professionista  che  intenda   conseguire   l'indennita'   di
maternita'  al  posto  della  madre  che  a  tale  indennita'   abbia
rinunciato.
    3.3.-  La  Corte  rimettente   prende   le   mosse   dall'erroneo
presupposto che, in difetto di  un  intervento  del  legislatore,  il
principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 385  del  2005
non  dispieghi  alcuna  influenza  sulla  definizione  della  vicenda
controversa.
    Al   contrario,   in   conseguenza   della    dichiarazione    di
illegittimita' costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs.  n.  151
del 2001, riguardanti i liberi professionisti  iscritti  a  enti  che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza, la regola  che  preclude
al padre adottivo il  godimento  dell'indennita'  di  maternita',  in
posizione di parita' con la madre, ha cessato di  avere  efficacia  e
non puo'  piu'  ricevere  applicazione  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione della decisione (artt. 136 Cost. e 30  della  legge  11
marzo  1953  n.  87,  recante  «Norme  sulla   costituzione   e   sul
funzionamento della Corte costituzionale»).
    In continuita' con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.
295 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto), si deve affermare
che  le  dichiarazioni  di  illegittimita'  costituzionale  corredate
dall'addizione di un  principio,  enunciato  in  maniera  puntuale  e
quindi suscettibile di diretta applicazione, impongono  di  ricercare
all'interno del sistema la soluzione piu' corretta  (sentenza  n.  32
del 1999, punto 6. del  Considerato  in  diritto),  anche  quando  la
sentenza ne ha rimesso l'attuazione al  legislatore.  E'  dovere  del
giudice, chiamato ad applicare la  Costituzione  e  le  sentenze  che
questa Corte adotta a garanzia della stessa, fondare la sua decisione
sul principio enunciato, che e'  incardinato  nell'ordinamento  quale
regola di diritto positivo, ancor prima che il legislatore intervenga
per dare ad esso piena attuazione.
    In tale direzione, del resto, si e'  gia'  orientato  il  diritto
vivente,  quando  ha  affermato  che,  nelle   more   dell'intervento
legislativo,  la  norma  applicabile,  idonea  a   produrre   effetti
nell'ordinamento, e' solo quella che si ispira al principio enunciato
da questa Corte (Corte di cassazione, sezioni unite civili,  sentenza
25 gennaio 2017, n. 1946).
    Nel caso in discussione, questa circostanza si e'  verificata  in
modo inequivocabile.
    Questa Corte non puo' dunque pronunciarsi una seconda volta, come
richiede il giudice a quo, indotto dalla considerazione  che  non  si
possa  altrimenti  dirimere  la  controversia  pendente  (in  termini
analoghi, sentenza n. 295 del  1991,  punto  3.  del  Considerato  in
diritto, ripresa  dalla  sentenza  n.  74  del  1996,  punto  2.  del
Considerato in diritto).
    Il  principio  di  parita'  tra  i  genitori  adottivi  conforma,
difatti, la disciplina dell'indennita' di maternita', che oramai vive
nell'ordinamento, innervata dal principio ordinatore che questa Corte
ha  introdotto,  come  peraltro  affermato  anche  dalla   Corte   di
cassazione in una pronuncia recente  (Corte  di  cassazione,  sezione
lavoro, sentenza 27 aprile 2018, n. 10282).
    In conclusione, al principio, enunciato in maniera  puntuale  nei
termini di una perfetta parita' tra i genitori adottivi,  il  giudice
dovra'  dunque  fare  riferimento  per  individuare  un  criterio  di
giudizio della controversia che e' chiamato a decidere.
    3.4.- Ogni altro  possibile  profilo  di  inammissibilita'  resta
assorbito.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo  26  marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a  norma
dell'articolo 15  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53),  nel  testo
antecedente alle modificazioni apportate dal decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 80 (Misure per la  conciliazione  delle  esigenze  di
cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi  8  e
9, della legge 10 dicembre  2014,  n.  183),  sollevate  dalla  Corte
d'appello di Trieste, in riferimento agli artt. 3,  primo  e  secondo
comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo  comma,
della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 14 della Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata  e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 21 e  23
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Silvana SCIARRA, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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