Pubblicato il
28/03/2018
N. 00461/2018
REG.PROV.CAU.
N. 00544/2018
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della xxx
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero
di registro generale 544 del 2018, proposto da:
xxx xxx,
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio
eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci, 19;
contro
Comune di xxx in
xxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso il
suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;
nei confronti
xxx xxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio
eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci,
116;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
- della
deliberazione di G.C. n. 188 del 29.12.2017, avente ad oggetto
“modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente”, nella parte in
cui dispone l'accorpamento del Settore Polizia Municipale al Settore
Servizi Sociali ed Educativi del Comune di xxx in xxx;
b) di ogni ulteriore
atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo dei
diritti del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione ed
interesse:
- il decreto
sindacale n. 284 del 29.12.2017, con il quale il dott. xxx xxx è
stato nominato Dirigente del neo istituito “Settore Polizia
Municipale e Servizi Sociali ed Educativi”;
- il decreto
sindacale n. 24 del 9.01.2018, con il quale al Ten. Col. xxx xxx, già
Responsabile della pozione organizzativa relativa al Servizio Polizia
Stradale, sono state attribuite le funzioni di Vice Comandante della
Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale
sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Comune di xxx in xxx e di xxx xxx;
Vista la domanda di
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod.
proc. amm.;
Visti tutti gli atti
della causa;
Ritenuta, in parte,
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 la dott.ssa Gabriella
Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Considerata,
preliminarmente, la sussistenza dell’interesse al gravame
dell’attuale ricorrente, assunta, quale vincitrice del concorso
pubblico, nel profilo di “Dirigente del Settore Polizia Municipale
e servizi al Cittadino con funzioni di Comandante della P.M.”;
Ritenuto che, ad un
primo sommario esame, il ricorso appare suffragato dal requisito del
fumus boni iuris, atteso che l’atto di macro-organizzazione
impugnato, nella parte in cui ha operato l’accorpamento del Settore
Polizia Municipale in altra entità organizzativa di dimensioni più
ampie, macroarea, sottoposta alla direzione di un Dirigente
Amministrativo, sembrerebbe porsi in contrasto sia con le
disposizioni legislative di cui alla legge-quadro sull’ordinamento
della Polizia Municipale (l. 7.3.1986, n. 65, artt. 5, 7 e 8) e alla
legge regionale n. 12/2003 (art. 11) che con le specifiche norme
regolamentari adottate dal Consiglio Comunale (art. 2);
Rilevato, altresì,
il possibile difetto di giurisdizione quanto ai decreti sindacali di
nomina, rispettivamente, del Dirigente del Settore Polizia Municipale
– Servizi Sociali e del Vice Comandante della Polizia Municipale in
quanto meri atti di gestione del rapporto di lavoro ascrivibili al
conferimento di incarichi, come tali riservati alla cognizione del
giudice ordinario (ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n.
165 del 2001);
Valutato sussistente
l’elemento del periculum in mora, insito nella preclusione, per la
ricorrente, nello svolgimento, secondo normativa, delle mansioni di
Comandante della Polizia Municipale, impiego per il quale è stata
assunta;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della xxx (Sezione Quinta), decidendo
sull’istanza cautelare in epigrafe proposta:
a) la accoglie, in
parte, relativamente all’atto organizzativo e, per l’effetto,
sospende l’efficacia della deliberazione di G.C. n. 188 del
29.12.2017;
a) la dichiara, in
parte, inammissibile, quanto ai decreti sindacali di nomina (n. 284
del 29.12.2017 e n. 24 del 9.01.2018), per difetto di giurisdizione;
b) fissa per la
trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.12.2018.
Compensa le spese
della presente fase cautelare.
La presente
ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in
Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller,
Presidente
Diana Caminiti,
Consigliere
Gabriella Caprini,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Gabriella Caprini
Santino Scudeller
IL SEGRETARIO
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