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giovedì 17 maggio 2018

TAR 2018: "..previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione di G.C. n. 188 del 29.12.2017, avente ad oggetto “modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente”, nella parte in cui dispone l'accorpamento del Settore Polizia Municipale al Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di xxx in xxx;.."







Pubblicato il 28/03/2018

N. 00461/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00544/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della xxx

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2018, proposto da:

xxx xxx, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci, 19;

contro

Comune di xxx in xxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

nei confronti

xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 116;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione di G.C. n. 188 del 29.12.2017, avente ad oggetto “modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente”, nella parte in cui dispone l'accorpamento del Settore Polizia Municipale al Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di xxx in xxx;

b) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione ed interesse:

- il decreto sindacale n. 284 del 29.12.2017, con il quale il dott. xxx xxx è stato nominato Dirigente del neo istituito “Settore Polizia Municipale e Servizi Sociali ed Educativi”;

- il decreto sindacale n. 24 del 9.01.2018, con il quale al Ten. Col. xxx xxx, già Responsabile della pozione organizzativa relativa al Servizio Polizia Stradale, sono state attribuite le funzioni di Vice Comandante della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di xxx in xxx e di xxx xxx;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta, in parte, la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata, preliminarmente, la sussistenza dell’interesse al gravame dell’attuale ricorrente, assunta, quale vincitrice del concorso pubblico, nel profilo di “Dirigente del Settore Polizia Municipale e servizi al Cittadino con funzioni di Comandante della P.M.”;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris, atteso che l’atto di macro-organizzazione impugnato, nella parte in cui ha operato l’accorpamento del Settore Polizia Municipale in altra entità organizzativa di dimensioni più ampie, macroarea, sottoposta alla direzione di un Dirigente Amministrativo, sembrerebbe porsi in contrasto sia con le disposizioni legislative di cui alla legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (l. 7.3.1986, n. 65, artt. 5, 7 e 8) e alla legge regionale n. 12/2003 (art. 11) che con le specifiche norme regolamentari adottate dal Consiglio Comunale (art. 2);

Rilevato, altresì, il possibile difetto di giurisdizione quanto ai decreti sindacali di nomina, rispettivamente, del Dirigente del Settore Polizia Municipale – Servizi Sociali e del Vice Comandante della Polizia Municipale in quanto meri atti di gestione del rapporto di lavoro ascrivibili al conferimento di incarichi, come tali riservati alla cognizione del giudice ordinario (ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001);

Valutato sussistente l’elemento del periculum in mora, insito nella preclusione, per la ricorrente, nello svolgimento, secondo normativa, delle mansioni di Comandante della Polizia Municipale, impiego per il quale è stata assunta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della xxx (Sezione Quinta), decidendo sull’istanza cautelare in epigrafe proposta:

a) la accoglie, in parte, relativamente all’atto organizzativo e, per l’effetto, sospende l’efficacia della deliberazione di G.C. n. 188 del 29.12.2017;

a) la dichiara, in parte, inammissibile, quanto ai decreti sindacali di nomina (n. 284 del 29.12.2017 e n. 24 del 9.01.2018), per difetto di giurisdizione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.12.2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Gabriella Caprini
Santino Scudeller


IL SEGRETARIO

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