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giovedì 17 maggio 2018

N. 97 ORDINANZA 18 aprile - 11 maggio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Obbligo di accettare i pagamenti elettronici attraverso una piattaforma informatica comune - Funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale ed esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia. - Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63. - (GU n.20 del 16-5-2018 )



N. 97 ORDINANZA 18 aprile - 11 maggio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Amministrazione  pubblica  -  Obbligo  di   accettare   i   pagamenti
  elettronici  attraverso  una  piattaforma  informatica   comune   -
  Funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale ed esercizio di  poteri
  sostitutivi in caso di inerzia.
- Decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.   179   (Modifiche   ed
  integrazioni al Codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi  dell'articolo  1
  della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  di  riorganizzazione
  delle amministrazioni pubbliche), artt. 5, comma 1, lettera a), 13,
  commi 1, lettera a), e 2, e 63.

(GU n.20 del 16-5-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS,   Franco   MODUGNO,   Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
1, lettera a), 13, commi 1,  lettera  a),  e  2,  e  63  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n.  179  (Modifiche  ed  integrazioni  al
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo  1  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche), promosso con ricorso  della  Regione  Veneto,  notificato
l'11 - 16 novembre 2016, depositato in  cancelleria  il  21  novembre
2016, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2016 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n.  1  del
2017.
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 18  aprile  2018  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
    Ritenuto che, con ricorso depositato  il  21  novembre  2016,  la
Regione Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma  1,  lettera  a),  13,
commi 1, lettera a), e 2, e 63  del  decreto  legislativo  26  agosto
2016,   n.    179    (Modifiche    ed    integrazioni    al    Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
deducendo le seguenti censure:
    -  con  riferimento  alla  prima  disposizione,   la   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera r), e quarto comma, e dell'art.
118 della Costituzione, poiche' la previsione dell'obbligo in capo  a
tutte le amministrazioni di accettare i pagamenti elettronici (per  i
micro-pagamenti  anche  mediante  l'uso   del   credito   telefonico)
attraverso  una  piattaforma   informatica   comune,   trascenderebbe
l'ambito della competenza statale  del  coordinamento  informativo  e
vincolerebbe le Regioni «ad una specifica modalita' di ricezione  dei
pagamenti [...] con cio' ledendone  l'autonomia  gestoria  in  ordine
alla determinazione delle modalita' di svolgimento  del  servizio  di
riscossione»;
    - in relazione  all'art.  13,  commi  1,  lettera  a),  e  2,  la
violazione degli artt. 117,  secondo  comma,  lettera  r),  e  quarto
comma,  118  e  119   Cost.,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione, perche' le  disposizioni  impugnate  -  nell'affidare
all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), rispettivamente,  un  ruolo
non solo di  coordinamento  informatico  ma  anche  di  progettazione
dell'evoluzione strategica del  sistema  informativo  della  pubblica
amministrazione e la  predisposizione  del  Piano  per  l'informatica
avente contenuti non meramente programmatici  ma  anche  specifici  e
puntuali - eccederebbero dalla materia del coordinamento  informativo
e  comprimerebbero  l'autonomia  organizzativa  e  finanziaria  delle
Regioni, senza prevedere alcun loro coinvolgimento;
    - infine, in relazione all'art. 63 del d.lgs. n. 179 del 2016, la
violazione degli artt. 117,  secondo  comma,  lettera  r),  e  quarto
comma, e 118 Cost., perche' esso  -  nell'attribuire  al  Commissario
straordinario per l'attuazione  dell'Agenda  digitale,  nominato  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   poteri   non   solo   di
coordinamento operativo  delle  pubbliche  amministrazioni  ma  anche
decisori  e  sostitutivi  in  relazione  a  generiche   «inadempienze
gestionali o  amministrative  relative  all'attuazione  delle  misure
necessarie all'attuazione dell'Agenda digitale» -  eccederebbe  dalla
materia del coordinamento informativo, consentendo al commissario  di
adottare  in  via  sostitutiva  provvedimenti   idonei   a   incidere
sull'assetto organizzativo e amministrativo delle  Regioni;  inoltre,
la violazione del principio di leale collaborazione di  cui  all'art.
120 Cost., perche' il potere sostitutivo, decorso il breve termine di
trenta giorni, sarebbe automatico,  senza  che  sia  prevista  alcuna
forma di dialogo con le autonomie  territoriali,  ignorate  anche  al
momento dell'adozione  del  decreto  di  sostituzione  da  parte  del
Consiglio dei ministri;
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo l'inammissibilita' del ricorso, in primo luogo,  per
acquiescenza, avendo la Conferenza  unificata  espresso,  a  nome  di
tutte le Regioni, parere positivo sul decreto  delegato;  in  secondo
luogo, per genericita'  e  astrattezza  delle  censure  formulate  in
termini meramente ipotetici; in terzo luogo, in ragione del  positivo
vaglio di legittimita'  costituzionale  della  legge  delega  operato
dalla sopravvenuta sentenza della Corte  costituzionale  n.  251  del
2016;
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel merito
il ricorso sarebbe  infondato,  poiche',  come  gia'  chiarito  dalla
sentenza citata in relazione alle norme  della  legge  delega,  anche
quelle oggi impugnate sarebbero state  dettate  nell'esercizio  della
competenza esclusiva statale di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera r), Cost., al fine di realizzare una «comunanza di linguaggi,
di procedure e  di  standard  omogenei,  in  modo  da  permettere  la
comunicabilita'   tra   i   sistemi   informatici   della    pubblica
amministrazione», e nell'esercizio della competenza esclusiva statale
in  materia  di  «determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.;
    che, in particolare, la norma che prevede l'obbligo di  accettare
i pagamenti  elettronici  e  la  piattaforma  comune  alle  pubbliche
amministrazioni,  sarebbe  stata  dettata  al  fine  di  offrire   ai
cittadini  garanzie  uniformi  su  tutto  il   territorio   nazionale
nell'accesso ai citati servizi di pagamento;  le  altre  disposizioni
censurate, poi, mirerebbero ad evitare che il divario tecnologico tra
le amministrazioni pubbliche possa comportare una lesione del diritto
di accesso ai mezzi informatici; quanto all'art. 63, infine, andrebbe
considerato che i poteri sostitutivi sono esercitabili solo  in  caso
di  mancata   adozione   delle   misure   necessarie   all'attuazione
dell'Agenda digitale italiana;
    che, con atto depositato  il  14  novembre  2017  -  su  conforme
deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 7 novembre 2017 - la
Regione Veneto ha rinunciato al ricorso;
    che, con  atto  depositato  in  data  30  novembre  2017,  previa
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  22  novembre  2017,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.
    Considerato che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via
principale  la  rinuncia  al  ricorso  accettata  dalla   controparte
costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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