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giovedì 17 maggio 2018
N. 97 ORDINANZA 18 aprile - 11 maggio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Obbligo di accettare i pagamenti elettronici attraverso una piattaforma informatica comune - Funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale ed esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia. - Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63. - (GU n.20 del 16-5-2018 )
N. 97 ORDINANZA 18 aprile - 11 maggio 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Amministrazione pubblica - Obbligo di accettare i pagamenti
elettronici attraverso una piattaforma informatica comune -
Funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale ed esercizio di poteri
sostitutivi in caso di inerzia.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche), artt. 5, comma 1, lettera a), 13,
commi 1, lettera a), e 2, e 63.
-
(GU n.20 del 16-5-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma
1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63 del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato
l'11 - 16 novembre 2016, depositato in cancelleria il 21 novembre
2016, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 1 del
2017.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 novembre 2016, la
Regione Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera a), 13,
commi 1, lettera a), e 2, e 63 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
deducendo le seguenti censure:
- con riferimento alla prima disposizione, la violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera r), e quarto comma, e dell'art.
118 della Costituzione, poiche' la previsione dell'obbligo in capo a
tutte le amministrazioni di accettare i pagamenti elettronici (per i
micro-pagamenti anche mediante l'uso del credito telefonico)
attraverso una piattaforma informatica comune, trascenderebbe
l'ambito della competenza statale del coordinamento informativo e
vincolerebbe le Regioni «ad una specifica modalita' di ricezione dei
pagamenti [...] con cio' ledendone l'autonomia gestoria in ordine
alla determinazione delle modalita' di svolgimento del servizio di
riscossione»;
- in relazione all'art. 13, commi 1, lettera a), e 2, la
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera r), e quarto
comma, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale
collaborazione, perche' le disposizioni impugnate - nell'affidare
all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), rispettivamente, un ruolo
non solo di coordinamento informatico ma anche di progettazione
dell'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica
amministrazione e la predisposizione del Piano per l'informatica
avente contenuti non meramente programmatici ma anche specifici e
puntuali - eccederebbero dalla materia del coordinamento informativo
e comprimerebbero l'autonomia organizzativa e finanziaria delle
Regioni, senza prevedere alcun loro coinvolgimento;
- infine, in relazione all'art. 63 del d.lgs. n. 179 del 2016, la
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera r), e quarto
comma, e 118 Cost., perche' esso - nell'attribuire al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, poteri non solo di
coordinamento operativo delle pubbliche amministrazioni ma anche
decisori e sostitutivi in relazione a generiche «inadempienze
gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure
necessarie all'attuazione dell'Agenda digitale» - eccederebbe dalla
materia del coordinamento informativo, consentendo al commissario di
adottare in via sostitutiva provvedimenti idonei a incidere
sull'assetto organizzativo e amministrativo delle Regioni; inoltre,
la violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.
120 Cost., perche' il potere sostitutivo, decorso il breve termine di
trenta giorni, sarebbe automatico, senza che sia prevista alcuna
forma di dialogo con le autonomie territoriali, ignorate anche al
momento dell'adozione del decreto di sostituzione da parte del
Consiglio dei ministri;
che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo l'inammissibilita' del ricorso, in primo luogo, per
acquiescenza, avendo la Conferenza unificata espresso, a nome di
tutte le Regioni, parere positivo sul decreto delegato; in secondo
luogo, per genericita' e astrattezza delle censure formulate in
termini meramente ipotetici; in terzo luogo, in ragione del positivo
vaglio di legittimita' costituzionale della legge delega operato
dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 251 del
2016;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel merito
il ricorso sarebbe infondato, poiche', come gia' chiarito dalla
sentenza citata in relazione alle norme della legge delega, anche
quelle oggi impugnate sarebbero state dettate nell'esercizio della
competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera r), Cost., al fine di realizzare una «comunanza di linguaggi,
di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la
comunicabilita' tra i sistemi informatici della pubblica
amministrazione», e nell'esercizio della competenza esclusiva statale
in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.;
che, in particolare, la norma che prevede l'obbligo di accettare
i pagamenti elettronici e la piattaforma comune alle pubbliche
amministrazioni, sarebbe stata dettata al fine di offrire ai
cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale
nell'accesso ai citati servizi di pagamento; le altre disposizioni
censurate, poi, mirerebbero ad evitare che il divario tecnologico tra
le amministrazioni pubbliche possa comportare una lesione del diritto
di accesso ai mezzi informatici; quanto all'art. 63, infine, andrebbe
considerato che i poteri sostitutivi sono esercitabili solo in caso
di mancata adozione delle misure necessarie all'attuazione
dell'Agenda digitale italiana;
che, con atto depositato il 14 novembre 2017 - su conforme
deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 7 novembre 2017 - la
Regione Veneto ha rinunciato al ricorso;
che, con atto depositato in data 30 novembre 2017, previa
delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.
Considerato che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via
principale la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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