Pubblicato il
14/05/2018
N. 05296/2018
REG.PROV.COLL.
N. 09075/2007
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 9075 del 2007, proposto da
xxx xxx,
rappresentato e difeso dagli avvocati Raoul Pezzi e Roberto Menniti,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. xxx Crisci in Roma,
via degli Scipioni, 8;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
xxxxxx xxx, non
costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
1) quanto al
ricorso:
- dell’esito della
valutazione effettuata dalla Commissione Straordinaria di valutazione
del personale non direttivo della Marina Militare, relativa al
procedimento di avanzamento di cui all’art. 1 bis, comma 9, della
Legge 27 luglio 2004 n. 186, con il quale è stata attribuita al
ricorrente l’anzianità nel grado di Capo di 1^ Classe – ruolo
Nocchieri di porto – con decorrenza dal 01.12.2001, per effetto
della sua collocazione al 406° posto della graduatoria di merito con
punti 22,19/30, di cui al verbale della citata Commissione n. 1/2006
del 27.06.2006, comunicato in data 02.07.2007,
- degli atti e dei
provvedimenti, ignoti ed estremi, relativi all’approvazione degli
atti, dei verbali e delle operazioni della procedura di avanzamento
di cui sopra, nella parte relativa al ricorrente;
- di qualsiasi atto
e/o provvedimento presupposto connesso e comunque conseguente a
quelli oggetto di impugnativa;
2) quanto ai motivi
aggiunti:
a) della nota del
Ministero della Difesa – dir. Gen. Per il personale militare – 2^
Reparto – in data 14.02.2008, Prot. M D GMIL II 6 SC 2008, a firma
del Dirigente capo Reparto, e l’allegata documentazione, prodotta
agli atti del giudizio mediante deposito in Segreteria in data
15.02.2008;
b) degli atti e i
documenti prodotti in allegato alla suddetta nota ministeriale, nella
parte in cui non contengono la verbalizzazione e/o l’indicazione
dei titoli di servizio valutati dalla Commissione Straordinaria e i
punteggi da essa assegnati al ricorrente, nell’ambito del
procedimento di avanzamento di cui all’art. 1-bis, comma 9, della
Legge 27.07.2004 n. 186.
Visti il ricorso, i
motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, con i relativi
allegati;
Viste le ordinanze
collegiali istruttorie di questa Sezione n. 1327/2007 del 14.11.2007
e n. 71-c/2008 del 16.1.2008;
Vista l’ordinanza
cautelare di questa Sezione n. 1213/2008 del 27.2.2008;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza “smaltimento” del 13 aprile 2018 il dott. Ivo
Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso
a questo Tribunale, il sig. xxx xxx, quale Capo di 1^ Classe
appartenente al ruolo dei marescialli nocchieri di porto in servizio
permanente, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei
provvedimenti in epigrafe, concernenti la valutazione effettuata nei
suoi confronti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 9, l. n. 186/2004,
per l’inquadramento provvisorio e la necessaria attribuzione di
anzianità nel grado, secondo i criteri di cui all’art. 35 l. n.
212/1983, con attribuzione di p. 22,19/30 e collocazione al posto n.
406 della relativa graduatoria stilata dall’apposita Commissione,
con anzianità nel grado dal 1.12.2001.
Rinvenendo carenze
documentali in quanto trasmesso dalla Capitaneria di Porto di xxx al
Ministero della Difesa, e in assenza di riscontro alla richiesta di
rivalutazione presentata all’Amministrazione, il ricorrente
lamentava “Violazione di legge per inosservanza dell’art. 35
comma 6 della Legge 10.05.1983 n. 212 – Eccesso di potere per
omessa e/o parziale valutazione dei presupposti”.
L’art. 35 cit.
prevedeva che le incaricate Commissioni attribuivano un punteggio di
merito tenendo conto, tra altro, delle qualità morali, di carattere
e fisiche, delle benemerenza di guerra, delle benemerenze di pace,
delle qualità professionali dimostrate durante la carriera.
Nella fattispecie,
il ricorrente era stato inserito nella 3^ (ed ultima) aliquota, in
relazione all’attribuzione del punteggio suddetto, perché negli
“statini” trasmessi dalla Capitaneria secondo l’art. 5 del
Foglio d’Ordini della Marina Militare n. 14 del 6.4.2005 non era
riportata l’onoreficenza “Croce commemorativa partecipazione
operazioni Somalia determinata in data 11.12.1995”, pubblicata sul
F.O.M. n. 100 del 16.12.1995, non era riportato un “elogio”
conferito dal Comandante della Capitaneria per fatto avvenuto il
19.3.2004 né era menzionata l’abilitazione all’espletamento dei
servizi di polizia stradale acquisita in seguito a specifico corso di
specializzazione, con la conseguenza che il giudizio della
Commissione era stato incompleto nell’attribuzione dello specifico
punteggio, che dunque doveva essere incrementato.
Si costituiva in
giudizio il Ministero della Difesa.
Con l’ordinanza
collegiale indicata in epigrafe, questa Sezione disponeva incombenti
istruttori a carico dell’Amministrazione, concernenti chiarimenti
sulle censure dedotte e sull’attribuzione dello specifico punteggio
nonché l’acquisizione dell’estratto matricolare del ricorrente e
del verbale/scheda di valutazione che lo riguardava.
L’Amministrazione
ottemperava in data 24.12.2007, depositando una relazione in cui, pur
ammettendo che “… gli statini della Capitaneria di Porto di xxx
non risultino debitamente compilati…”, sosteneva che la
Commissione aveva operato il suo giudizio tenendo conto anche di
detti precedenti di carriera, dato che l’elogio era stato
comunicato alla “scrivente Direzione Generale” dalla Capitaneria
il 22.4.2004, e il relativo documento era in quelli “valutativi”
n. 21 e n. 22, mentre la “Croce commemorativa” era menzionata nel
documento matricolare del sottufficiale e il richiamato corso di
polizia stradale non risultava invece a matricola.
In prossimità della
nuova camera di consiglio, il ricorrente depositava note scritte, in
cui evidenziava che non era stata dimostrata l’effettiva
considerazione dei titoli in questione in assenza della verifica dei
verbali della Commissione, su cui insisteva per la relativa
acquisizione mentre il Ministero della Difesa insisteva genericamente
per la reiezione del ricorso.
Con la seconda
ordinanza collegiale in epigrafe, questa Sezione reiterava l’ordine
di acquisizione documentale, in riferimento particolare alla scheda
di valutazione da cui poter evincere i punteggi assegnati.
L’Amministrazione
provvedeva depositando una seconda relazione con cui chiariva le
modalità di svolgimento delle operazioni di valutazione da parte
della Commissione.
In prossimità della
ulteriore camera di consiglio, parte ricorrente depositava un atto di
rinuncia alla domanda cautelare e, con la terza ordinanza in
epigrafe, questa Sezione ne prendeva atto.
Il ricorrente,
quindi, depositava rituali motivi aggiunti in riferimento a quanto
illustrato nell’ultima relazione dall’Amministrazione, rilevando
la violazione dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241/90, perché da
questa era emerso, in sostanza, che non esisteva un atto nella forma
della scheda di valutazione contenente i punteggi assegnati, per cui
non era possibile evincere in concreto quali documenti erano stati
esaminati dalla Commissione.
In prossimità della
trattazione di merito, parte ricorrente depositava una memoria
conclusiva in cui insisteva nella proprie tesi e, all’udienza
pubblica “straordinaria” del 13.4.2018, la causa era trattenuta
in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva
che, dalla documentazione acquisita in giudizio, come dedotto nella
nota depositata dall’Amministrazione, “…non esiste un atto
nella forma di scheda di valutazione contenente i punteggi assegnati
al ricorrente, relativamente ai singoli titoli posseduti dal
medesimo, da parte della Commissione Straordinaria di Valutazione…”.
La stessa nota si sofferma nel precisare che la stessa legge
predisponeva i criteri di attribuzione del punteggio, che la
procedura vedeva un’attività di formazione dei giudizi personali
da parte dei singoli commissari e, poi, la valutazione collegiale,
che sussisteva un sistema “computerizzato” – non meglio
precisato – in cui si inserivano tutti gli elementi di informazione
oggettivi, risultanti dalla documentazione personale dei militari, in
assenza di parametri di valutazione predefiniti e con possibilità di
orientare i singoli commissari nell’esame delle risultanze
documentali, senza necessaria attribuzione da parte di quest’ultimi
necessariamente di un punteggio numerico ben definito perché il
giudizio poteva variare “…in ragione del grado di esperienza
valutativa e della conoscenza del quadro che progressivamente
prende(va) forma dagli elementi fatti oggetto di esame…”, che le
sommatorie dei punteggi individuali dei singoli membri della
Commissione maturavano un’ipotesi di giudizio che solamente in sede
collegiale giungeva a configurarsi come punteggio di merito definito
e cristallizzato, che il verbale steso della Commissione conteneva
solo i punteggi di merito conclusivi per come attribuiti.
Se così è, come è,
però il Collegio non può fare a meno di evidenziare – in disparte
una certa contraddittorietà di fondo nella ricostruzione
dell’Amministrazione che, da un lato, sembra precisare che
sussistevano criteri predeterminati per legge ed elementi oggettivi
inseriti nel sistema “computerizzato” e, dall’altra, porre
l’accento sulla discrezionalità di giudizio della Commissione in
ragione del grado di esperienza valutativa e della conoscenza del
quadro che progressivamente andava prendendo forma – di concordare
con quanto osservato dal ricorrente nella sua ultima memoria, in cui
è rappresentato che ad essere in discussione, nel gravame, non era
il procedimento di formazione del giudizio collegiale ma la
circostanza per la quale non risultava che si fosse tenuto conto di
tutti i titoli di servizio posseduti dal ricorrente, dato che la
stessa Amministrazione aveva in precedenza ammesso che “… gli
statini della Capitaneria di Porto di xxx non risultino debitamente
compilati…” e non era stata fornita documentazione da cui
evincere quali documenti avesse considerato la Commissione, non
essendo sufficiente richiamare la mera sussistenza del documento
caratteristico del militare.
Ebbene, dato che dal
Foglio d’Ordini della Marina Militare n. 14 del 6.4.2005, risultava
che ai fini della valutazione in questione, i Comandi e gli Enti
competenti dovevano provvedere a compilare uno statino riepilogativo
delle valutazioni caratteristiche, comprensivo delle qualifiche
riportate, uno statino delle onoreficenze possedute, uno statino
riepilogativo degli “encomi/punizioni”, anche se negativo, da
aggiungere al documento caratteristico di ciascun militare (art. 5,
comma 2, lett. b), emerge che con ampia probabilità i tre elementi
invocati dal ricorrente non siano stati oggetto di valutazione, anche
in assenza di argomenti contrari oggettivi dell’Amministrazione.
Infatti, da quanto
prodotto in giudizio in seguito alle ordinanze collegiale su
richiamate, l’agire dell’Amministrazione “lascia nel vago”
quali siano stati i singoli elementi considerati al fine
dell’attribuzione del punteggio al ricorrente, anche perché
l’operato della Commissione non può, per gran parte, essere
ricostruito “a posteriori” ed è principio di ordine generale
quello per cui, laddove sussista una valutazione “comparativa”
delle posizioni di diversi partecipanti a una procedura pubblica in
cui si attribuiscono punteggi al fine di compilare una graduatoria al
cui esito è in attribuzione un determinato “bene della vita”
(nel caso di specie l’inserimento in un’aliquota di anzianità
piuttosto che in un’altra), le singole posizioni devono essere
esaminate in maniera trasparente e non discriminatoria (sul
principio: Cons. Stato, Sez. III, 30.5.16, n. 2254).
Ne consegue che il
gravame, sia in riferimento al ricorso che ai motivi aggiunti, deve
trovare accoglimento e, per l’effetto, l’Amministrazione
costituita dovrà senza indugio procedere a una nuova valutazione,
“ora per allora”, della posizione del ricorrente, anche con
riferimento ai tre elementi da lui evidenziati di cui non si è
fornita prova in giudizio da parte dell’Amministrazione stessa di
essere stati oggetto di considerazione nella valutazione originale.
La peculiarità
della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di
lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in
epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato, disponendo nei confronti
dell’Amministrazione nei sensi di cui in motivazione e fatti salvi
ulteriori suoi provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del 13 aprile 2018 con l'intervento dei
magistrati:
Anna Bottiglieri,
Presidente
Rita Tricarico,
Consigliere
Ivo Correale,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ivo Correale
Anna Bottiglieri
IL SEGRETARIO
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