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giovedì 17 maggio 2018

TAR 2018: "..per l'annullamento, previa sospensiva, 1) quanto al ricorso: - dell’esito della valutazione effettuata dalla Commissione Straordinaria di valutazione del personale non direttivo della Marina Militare, relativa al procedimento di avanzamento di cui all’art. 1 bis, comma 9, della Legge 27 luglio 2004 n. 186, con il quale è stata attribuita al ricorrente l’anzianità nel grado di Capo di 1^ Classe – ruolo Nocchieri di porto – con decorrenza dal 01.12.2001, per effetto della sua collocazione al 406° posto della graduatoria di merito con punti 22,19/30, di cui al verbale della citata Commissione n. 1/2006 del 27.06.2006, comunicato in data 02.07.2007,.."


Pubblicato il 14/05/2018

N. 05296/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09075/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9075 del 2007, proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Raoul Pezzi e Roberto Menniti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. xxx Crisci in Roma, via degli Scipioni, 8;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

xxxxxx xxx, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

1) quanto al ricorso:

- dell’esito della valutazione effettuata dalla Commissione Straordinaria di valutazione del personale non direttivo della Marina Militare, relativa al procedimento di avanzamento di cui all’art. 1 bis, comma 9, della Legge 27 luglio 2004 n. 186, con il quale è stata attribuita al ricorrente l’anzianità nel grado di Capo di 1^ Classe – ruolo Nocchieri di porto – con decorrenza dal 01.12.2001, per effetto della sua collocazione al 406° posto della graduatoria di merito con punti 22,19/30, di cui al verbale della citata Commissione n. 1/2006 del 27.06.2006, comunicato in data 02.07.2007,

- degli atti e dei provvedimenti, ignoti ed estremi, relativi all’approvazione degli atti, dei verbali e delle operazioni della procedura di avanzamento di cui sopra, nella parte relativa al ricorrente;

- di qualsiasi atto e/o provvedimento presupposto connesso e comunque conseguente a quelli oggetto di impugnativa;

2) quanto ai motivi aggiunti:

a) della nota del Ministero della Difesa – dir. Gen. Per il personale militare – 2^ Reparto – in data 14.02.2008, Prot. M D GMIL II 6 SC 2008, a firma del Dirigente capo Reparto, e l’allegata documentazione, prodotta agli atti del giudizio mediante deposito in Segreteria in data 15.02.2008;

b) degli atti e i documenti prodotti in allegato alla suddetta nota ministeriale, nella parte in cui non contengono la verbalizzazione e/o l’indicazione dei titoli di servizio valutati dalla Commissione Straordinaria e i punteggi da essa assegnati al ricorrente, nell’ambito del procedimento di avanzamento di cui all’art. 1-bis, comma 9, della Legge 27.07.2004 n. 186.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, con i relativi allegati;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie di questa Sezione n. 1327/2007 del 14.11.2007 e n. 71-c/2008 del 16.1.2008;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1213/2008 del 27.2.2008;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza “smaltimento” del 13 aprile 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. xxx xxx, quale Capo di 1^ Classe appartenente al ruolo dei marescialli nocchieri di porto in servizio permanente, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti la valutazione effettuata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 9, l. n. 186/2004, per l’inquadramento provvisorio e la necessaria attribuzione di anzianità nel grado, secondo i criteri di cui all’art. 35 l. n. 212/1983, con attribuzione di p. 22,19/30 e collocazione al posto n. 406 della relativa graduatoria stilata dall’apposita Commissione, con anzianità nel grado dal 1.12.2001.

Rinvenendo carenze documentali in quanto trasmesso dalla Capitaneria di Porto di xxx al Ministero della Difesa, e in assenza di riscontro alla richiesta di rivalutazione presentata all’Amministrazione, il ricorrente lamentava “Violazione di legge per inosservanza dell’art. 35 comma 6 della Legge 10.05.1983 n. 212 – Eccesso di potere per omessa e/o parziale valutazione dei presupposti”.

L’art. 35 cit. prevedeva che le incaricate Commissioni attribuivano un punteggio di merito tenendo conto, tra altro, delle qualità morali, di carattere e fisiche, delle benemerenza di guerra, delle benemerenze di pace, delle qualità professionali dimostrate durante la carriera.

Nella fattispecie, il ricorrente era stato inserito nella 3^ (ed ultima) aliquota, in relazione all’attribuzione del punteggio suddetto, perché negli “statini” trasmessi dalla Capitaneria secondo l’art. 5 del Foglio d’Ordini della Marina Militare n. 14 del 6.4.2005 non era riportata l’onoreficenza “Croce commemorativa partecipazione operazioni Somalia determinata in data 11.12.1995”, pubblicata sul F.O.M. n. 100 del 16.12.1995, non era riportato un “elogio” conferito dal Comandante della Capitaneria per fatto avvenuto il 19.3.2004 né era menzionata l’abilitazione all’espletamento dei servizi di polizia stradale acquisita in seguito a specifico corso di specializzazione, con la conseguenza che il giudizio della Commissione era stato incompleto nell’attribuzione dello specifico punteggio, che dunque doveva essere incrementato.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa.

Con l’ordinanza collegiale indicata in epigrafe, questa Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, concernenti chiarimenti sulle censure dedotte e sull’attribuzione dello specifico punteggio nonché l’acquisizione dell’estratto matricolare del ricorrente e del verbale/scheda di valutazione che lo riguardava.

L’Amministrazione ottemperava in data 24.12.2007, depositando una relazione in cui, pur ammettendo che “… gli statini della Capitaneria di Porto di xxx non risultino debitamente compilati…”, sosteneva che la Commissione aveva operato il suo giudizio tenendo conto anche di detti precedenti di carriera, dato che l’elogio era stato comunicato alla “scrivente Direzione Generale” dalla Capitaneria il 22.4.2004, e il relativo documento era in quelli “valutativi” n. 21 e n. 22, mentre la “Croce commemorativa” era menzionata nel documento matricolare del sottufficiale e il richiamato corso di polizia stradale non risultava invece a matricola.

In prossimità della nuova camera di consiglio, il ricorrente depositava note scritte, in cui evidenziava che non era stata dimostrata l’effettiva considerazione dei titoli in questione in assenza della verifica dei verbali della Commissione, su cui insisteva per la relativa acquisizione mentre il Ministero della Difesa insisteva genericamente per la reiezione del ricorso.

Con la seconda ordinanza collegiale in epigrafe, questa Sezione reiterava l’ordine di acquisizione documentale, in riferimento particolare alla scheda di valutazione da cui poter evincere i punteggi assegnati.

L’Amministrazione provvedeva depositando una seconda relazione con cui chiariva le modalità di svolgimento delle operazioni di valutazione da parte della Commissione.

In prossimità della ulteriore camera di consiglio, parte ricorrente depositava un atto di rinuncia alla domanda cautelare e, con la terza ordinanza in epigrafe, questa Sezione ne prendeva atto.

Il ricorrente, quindi, depositava rituali motivi aggiunti in riferimento a quanto illustrato nell’ultima relazione dall’Amministrazione, rilevando la violazione dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241/90, perché da questa era emerso, in sostanza, che non esisteva un atto nella forma della scheda di valutazione contenente i punteggi assegnati, per cui non era possibile evincere in concreto quali documenti erano stati esaminati dalla Commissione.

In prossimità della trattazione di merito, parte ricorrente depositava una memoria conclusiva in cui insisteva nella proprie tesi e, all’udienza pubblica “straordinaria” del 13.4.2018, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva che, dalla documentazione acquisita in giudizio, come dedotto nella nota depositata dall’Amministrazione, “…non esiste un atto nella forma di scheda di valutazione contenente i punteggi assegnati al ricorrente, relativamente ai singoli titoli posseduti dal medesimo, da parte della Commissione Straordinaria di Valutazione…”. La stessa nota si sofferma nel precisare che la stessa legge predisponeva i criteri di attribuzione del punteggio, che la procedura vedeva un’attività di formazione dei giudizi personali da parte dei singoli commissari e, poi, la valutazione collegiale, che sussisteva un sistema “computerizzato” – non meglio precisato – in cui si inserivano tutti gli elementi di informazione oggettivi, risultanti dalla documentazione personale dei militari, in assenza di parametri di valutazione predefiniti e con possibilità di orientare i singoli commissari nell’esame delle risultanze documentali, senza necessaria attribuzione da parte di quest’ultimi necessariamente di un punteggio numerico ben definito perché il giudizio poteva variare “…in ragione del grado di esperienza valutativa e della conoscenza del quadro che progressivamente prende(va) forma dagli elementi fatti oggetto di esame…”, che le sommatorie dei punteggi individuali dei singoli membri della Commissione maturavano un’ipotesi di giudizio che solamente in sede collegiale giungeva a configurarsi come punteggio di merito definito e cristallizzato, che il verbale steso della Commissione conteneva solo i punteggi di merito conclusivi per come attribuiti.

Se così è, come è, però il Collegio non può fare a meno di evidenziare – in disparte una certa contraddittorietà di fondo nella ricostruzione dell’Amministrazione che, da un lato, sembra precisare che sussistevano criteri predeterminati per legge ed elementi oggettivi inseriti nel sistema “computerizzato” e, dall’altra, porre l’accento sulla discrezionalità di giudizio della Commissione in ragione del grado di esperienza valutativa e della conoscenza del quadro che progressivamente andava prendendo forma – di concordare con quanto osservato dal ricorrente nella sua ultima memoria, in cui è rappresentato che ad essere in discussione, nel gravame, non era il procedimento di formazione del giudizio collegiale ma la circostanza per la quale non risultava che si fosse tenuto conto di tutti i titoli di servizio posseduti dal ricorrente, dato che la stessa Amministrazione aveva in precedenza ammesso che “… gli statini della Capitaneria di Porto di xxx non risultino debitamente compilati…” e non era stata fornita documentazione da cui evincere quali documenti avesse considerato la Commissione, non essendo sufficiente richiamare la mera sussistenza del documento caratteristico del militare.

Ebbene, dato che dal Foglio d’Ordini della Marina Militare n. 14 del 6.4.2005, risultava che ai fini della valutazione in questione, i Comandi e gli Enti competenti dovevano provvedere a compilare uno statino riepilogativo delle valutazioni caratteristiche, comprensivo delle qualifiche riportate, uno statino delle onoreficenze possedute, uno statino riepilogativo degli “encomi/punizioni”, anche se negativo, da aggiungere al documento caratteristico di ciascun militare (art. 5, comma 2, lett. b), emerge che con ampia probabilità i tre elementi invocati dal ricorrente non siano stati oggetto di valutazione, anche in assenza di argomenti contrari oggettivi dell’Amministrazione.

Infatti, da quanto prodotto in giudizio in seguito alle ordinanze collegiale su richiamate, l’agire dell’Amministrazione “lascia nel vago” quali siano stati i singoli elementi considerati al fine dell’attribuzione del punteggio al ricorrente, anche perché l’operato della Commissione non può, per gran parte, essere ricostruito “a posteriori” ed è principio di ordine generale quello per cui, laddove sussista una valutazione “comparativa” delle posizioni di diversi partecipanti a una procedura pubblica in cui si attribuiscono punteggi al fine di compilare una graduatoria al cui esito è in attribuzione un determinato “bene della vita” (nel caso di specie l’inserimento in un’aliquota di anzianità piuttosto che in un’altra), le singole posizioni devono essere esaminate in maniera trasparente e non discriminatoria (sul principio: Cons. Stato, Sez. III, 30.5.16, n. 2254).

Ne consegue che il gravame, sia in riferimento al ricorso che ai motivi aggiunti, deve trovare accoglimento e, per l’effetto, l’Amministrazione costituita dovrà senza indugio procedere a una nuova valutazione, “ora per allora”, della posizione del ricorrente, anche con riferimento ai tre elementi da lui evidenziati di cui non si è fornita prova in giudizio da parte dell’Amministrazione stessa di essere stati oggetto di considerazione nella valutazione originale.

La peculiarità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, disponendo nei confronti dell’Amministrazione nei sensi di cui in motivazione e fatti salvi ulteriori suoi provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Anna Bottiglieri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ivo Correale
Anna Bottiglieri

IL SEGRETARIO

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