Pubblicato il
06/04/2018
N. 03859/2018
REG.PROV.COLL.
N. 04937/2008
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 4937 del 2008, proposto da:
xxx xxx, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Donato Toma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Vito Artale, 6;
contro
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensiva, del provvedimento di revisione della patente di
guida n. xxx emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 12.02.2008 e comunicato in data 11.03.2008.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 la dott.ssa Maria
Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente
ricorso, spedito per le notifiche in data 06.05.2008 e depositato in
data 22.05.2008, il ricorrente ha impugnato, chiedendone
l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento n. xxx
12.02.2008, comunicato in data 11.03.2008, con il quale il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della
patente di guida del ricorrente.
Espone in fatto il
ricorrente:
- in data
23.04.2007, la Sezione di Polizia Stradale di Roma elevava a suo
carico il verbale di contestazione n. PTR 1015002143 per la
violazione dell’art. 142 comma 9 D. Lgs. 285/1992, con la misura
accessoria della decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida;
- avverso il
predetto verbale il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al
Giudice di Pace di Roma (r.g. 46177/2007), il quale accoglieva il
ricorso disponendo l’annullamento del verbale di contravvenzione
con sentenza pronunciata in data 12.03.2008 e pubblicata in data
07.05.2008;
- nelle more di tale
giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – con il
provvedimento n. xxx emesso in data 12.02.2008 e comunicato in data
11.03.2008 e qui impugnato – disponeva la revisione della patente
di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per avere il
ricorrente esaurito il punteggio complessivo di n. 20 punti.
Si è costituito in
giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
depositando documenti ed insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza
cautelare n. 3014/2008, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare
di sospensiva.
Nella pubblica
udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Deduce il ricorrente
violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis D.Lgs. 285/1992
co. 1 e 3, dell’art. 128 D.Lgs. 285/1992, nonché dell’art. 3 L.
241/90; eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei
presupposti di legge.
Il ricorso è
fondato.
Emerge agli atti di
causa che l’annullamento - disposto dal Giudice di Pace all’esito
del giudizio r.g. 46177/2007 - del verbale di contestazione n. PTR
1015002143 con il quale era stata disposta la misura accessoria della
decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida, ha determinato il
venir meno del presupposto di legge per l’adozione del
provvedimento di revisione della patente di guida, vale a dire la
perdita totale del punteggio.
Dispone infatti
l’art. 126-bis, comma 6, D.Lgs. 285/1992 che “Alla perdita totale
del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di
idoneità tecnica di cui all' articolo 128” e che, solo al
ricorrere di tale condizione, “l'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida”.
Ed invero, con nota
del 20.09.2008 – depositata agli atti di causa in data 23.12.2017 –
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto
dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del verbale di
contravvenzione, ha chiesto al competente Ufficio della
Motorizzazione Civile di Roma di annullare in autotutela il
provvedimento di revisione della patente di guida prot. xxx.
Considerato che, non
è noto, ad oggi, se la Motorizzazione Civile abbia dato riscontro a
tale nota, il provvedimento di revisione della patente di guida deve
essere annullato per sopravvenuta carenza dei presupposti che ne
legittimavano l’adozione.
Le spese possono
essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Riccardo Savoia,
Presidente
Maria Grazia
Vivarelli, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda,
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Maria Grazia
Vivarelli
Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
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