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giovedì 17 maggio 2018

TAR 2018: "..per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di revisione della patente di guida n. xxx emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .."


Pubblicato il 06/04/2018

N. 03859/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04937/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4937 del 2008, proposto da:
xxx xxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Toma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vito Artale, 6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di revisione della patente di guida n. xxx emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12.02.2008 e comunicato in data 11.03.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, spedito per le notifiche in data 06.05.2008 e depositato in data 22.05.2008, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento n. xxx 12.02.2008, comunicato in data 11.03.2008, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente.

Espone in fatto il ricorrente:

- in data 23.04.2007, la Sezione di Polizia Stradale di Roma elevava a suo carico il verbale di contestazione n. PTR 1015002143 per la violazione dell’art. 142 comma 9 D. Lgs. 285/1992, con la misura accessoria della decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida;

- avverso il predetto verbale il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma (r.g. 46177/2007), il quale accoglieva il ricorso disponendo l’annullamento del verbale di contravvenzione con sentenza pronunciata in data 12.03.2008 e pubblicata in data 07.05.2008;

- nelle more di tale giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – con il provvedimento n. xxx emesso in data 12.02.2008 e comunicato in data 11.03.2008 e qui impugnato – disponeva la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per avere il ricorrente esaurito il punteggio complessivo di n. 20 punti.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti depositando documenti ed insistendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 3014/2008, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis D.Lgs. 285/1992 co. 1 e 3, dell’art. 128 D.Lgs. 285/1992, nonché dell’art. 3 L. 241/90; eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei presupposti di legge.

Il ricorso è fondato.

Emerge agli atti di causa che l’annullamento - disposto dal Giudice di Pace all’esito del giudizio r.g. 46177/2007 - del verbale di contestazione n. PTR 1015002143 con il quale era stata disposta la misura accessoria della decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida, ha determinato il venir meno del presupposto di legge per l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida, vale a dire la perdita totale del punteggio.

Dispone infatti l’art. 126-bis, comma 6, D.Lgs. 285/1992 che “Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all' articolo 128” e che, solo al ricorrere di tale condizione, “l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida”.

Ed invero, con nota del 20.09.2008 – depositata agli atti di causa in data 23.12.2017 – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del verbale di contravvenzione, ha chiesto al competente Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma di annullare in autotutela il provvedimento di revisione della patente di guida prot. xxx.

Considerato che, non è noto, ad oggi, se la Motorizzazione Civile abbia dato riscontro a tale nota, il provvedimento di revisione della patente di guida deve essere annullato per sopravvenuta carenza dei presupposti che ne legittimavano l’adozione.

Le spese possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Vivarelli
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

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