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giovedì 17 maggio 2018
Consiglio di Stato maggio 2018: "per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima n. 57 dell’1° febbraio 2018, resa tra le parti, concernente il trasferimento d’ufficio del dott. -OMISSIS- dalla Sezione Polizia Stradale di .. alla Questura di .."
Pubblicato il 11/05/2018
N. 02085/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02885/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2885 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pasca e Giovanni Carlo Tenuta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Pasca in Roma, via Belisario, 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, dirigente Polstrada di Cosenza, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima n. 57 dell’1° febbraio 2018, resa tra le parti, concernente il trasferimento d’ufficio del dott. -OMISSIS- dalla Sezione Polizia Stradale di .. alla Questura di ..
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Pasca per sé e per l’avvocato Giovanni Carlo Tenuta;
Considerato che appare prevalente in sede cautelare l’interesse dell’Amministrazione di evitare situazioni di conflitto ambientale nell’ambito della Questura di Cosenza;
Ritenuto che quanto rappresentato dall’appellante potrà essere adeguatamente esaminato in sede di valutazione nel merito del ricorso;
Ritenuto, altresì, di compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'appello (Ricorso numero: 2885/2018).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo
Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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