MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 maggio 2018
Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso
privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.
(18A03383)
(GU n.113 del 17-5-2018)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 recante
«Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59»e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008, n. 764/2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che attua la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
che sostituisce la direttiva 94/9/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990,
recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 marzo 1990, n. 76;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dell'internodel 22 novembre 2017,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico e recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per
l'erogazione di carburante liquido di categoria C»,pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285;
Attesa l'esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un
piu' graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio di
contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di
carburante liquido di categoria C;
Decreta:
Art. 1
Norma transitoria
1. La commercializzazione e l'installazione dei
contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche
tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo
1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell'interno
del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di
gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non
superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il
rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto»,
e' consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 maggio 2018
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
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