Pubblicato il
17/04/2018
N. 00324/2018
REG.PROV.COLL.
N. 01069/2014
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 1069 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Reni, Giorgio Sacco, con
domicilio eletto presso lo studio Giorgio Sacco in Bologna, via San
Felice 6;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche
domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento
del 28.8.2014, con cui il Capo della Polizia ha disposto il
trasferimento del ricorrente;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per le parti i difensori Guido Reni e Silvia Bassani;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un
ispettore della Polizia di Stato che faceva servizio presso il
Distaccamento di Polizia Stradale di xxx.
Con decreto del
17.1.2011 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stata
riconosciuta al ricorrente la dipendenza da causa di servizio delle
seguenti infermità: "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-".
In precedenza la
Commissione Medica Ospedaliera di Chieti, con verbale del 11.9.2009,
all'esito degli accertamenti relativi all'ascrivibilità alle
categorie di legge ai fini dell'equo indennizzo delle patologie
denunciate, ha espresso il seguente giudizio medico legale in ordine
all'idoneità: "Non idoneo permanentemente al servizio
d'istituto della polizia di stato in modo parziale. Qualora
l'infermità risulti dipendente da causa di servizio è
controindicato per l'impiego in incarichi che richiedano un impegno
psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per
l'apparato osteo-articolare".
Tenuto conto di
quanto sopra, l’Amministrazione disponeva con atto datato 28.2.2012
che il ricorrente venisse utilizzato in "servizi interni e non
operativi esterni" a decorrere dal 5.3.2012.
Con successivo
provvedimento del 3.10.2012, il Dirigente del Compartimento Polizia
Stradale Emilia Romagna della Polizia di Stato disponeva il
trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.P.R.
782/1985, dal Distaccamento Polizia Stradale di xxx alla Sezione
Polizia Stradale di xxx.
Il provvedimento
veniva impugnato presso codesto TAR ed il ricorrente otteneva prima
la sospensione dell’atto e poi l’accoglimento del gravame con
sentenza 391/13.
Dal momento che il
medico della Polizia aveva attestato l’idoneità del ricorrente per
la guida di "automezzi in servizio di Polizia, certificato 1 e
2/B, ma aveva espresso dubbi circa l’idoneità alla guida di
motoveicoli, veniva inviato a visita a Roma.
La Commissione
medico-legale per l'idoneità alla specialità della Polizia di Stato
di cui all'art. 44, lett. "a" D.lgs. 334/2000, esprimeva il
giudizio di "permanente non idoneità ai servizi auto
motomontati svolti dal dipendente nella specialità della polizia
stradale: di conseguenza non idoneità alla specialità polizia
stradale".
Di conseguenza
veniva avviato il procedimento per il trasferimento in seguito al
giudizio di inidoneità; il ricorrente presentava istanza di accesso
agli atti che gli venivano consegnati con degli omissis e, nonostante
avesse fatto presente le esigenze familiari, e i suoi problemi di
salute, che sconsigliavano il suo trasferimento presso altra sede,
veniva emesso il provvedimento di trasferimento dal Distaccamento
Polizia Stradale di xxx alla Questura di xxx.
Il primo motivo di
ricorso lamenta che l’accesso solo parziale agli atti non ha
consentito di conoscere il giudizio diagnostico sulla cui base la
Commissione Medico-legale per l'idoneità alla specialità della
Polizia di Stato ha formulato il giudizio di inidoneità ai servizi
automotomontati, e a quello di Polizia Stradale.
Non vi era alcuna
ragione di limitare l’accesso agli atti perché i dati sensibili ai
sensi della normativa sulla privacy riguardavano il ricorrente
stesso.
Viene, altresì,
contestata anche il fatto che un precedente giudizio medico legale
che sconsigliava solamente incarichi che richiedessero un impegno
psico-fisico particolarmente intenso, protratto e stressante per
l'apparato osteoarticolare, sia stato tramutato in un giudizio di
inidoneità totale al servizio di polizia stradale senza che vi
fossero stati peggioramenti dello stato di salute.
Il secondo motivo
sottolinea come per gli addetti ai servizi della Polizia Stradale non
siano richiesti specifici ed ulteriori requisiti psico-fisici
rispetto a quelli richiesti per la generalità degli agenti della
Polizia di Stato.
Tale considerazione
si fonda sulla circolare del Ministero dell'Interno
333-A/9806.B.3.0/4153.2012 del 7.6.2012 che afferma come: “la
verifica dell'idoneità all'espletamento delle funzioni di polizia
stradale — che comporta un notevole dispendio di risorse economiche
a cui l'Amministrazione ricorre per far fronte ai costi relativi alle
selezioni — non risulti tassativamente prescritta dall'art. 64 del
D.P.R. 28.10.1985, n. 782; la norma in questione, infatti, rimette
genericamente all'Amministrazione il compito di valutare l'eventuale
esigenza di un preliminare riscontro psicofisico ed attitudinale per
l'impiego del personale della Polizia di Stato in particolari, non
meglio definiti, settori di attività. Peraltro il profilo
psico-fisico ed attitudinale caratterizzato attraverso lo specifico
iter di selezione non pare discostarsi, nei contenuti, da quello
ancorato alle conoscenze ed alle capacità ordinariamente esplicate
dall'operatore di polizia nei diversi compiti d'istituto, già
valutate nel giudizio di idoneità ai servizi di polizia.”.
Il ricorrente
sottolinea, altresì, come presso il Distaccamento di xxx non
svolgeva servizi operativi di pattugliamento e sicurezza stradale, se
non saltuariamente, ma li coordinava, con conseguente marginale
impiego operativo.
Il terzo motivo
contesta che il provvedimento impugnato riproduce gli stessi vizi di
quello annullato da codesto giudice.
L’idoneità
parziale stabilita per il ricorrente dal giudizio della C.M.O. di
Chieti nel 2009 consente l'espletamento dei servizi automontati,
essendo ritenuti da tale circolare compatibili con la inidoneità
parziale qualora siano non programmati ed occasionali, in quanto, in
tale ipotesi, non provocando impegno fisico intenso e prolungato, non
costituiscono fonte di rischio per la salute.
Il trasferimento
presso la Questura di xxx, che si trova a circa 70 Km di distanza
dall'abitazione del ricorrente, comporta la conseguenza deve ogni
giorno spostarsi in auto con conseguenze per la sua salute deteriori
rispetto a non programmati e occasionali prestazioni automontate.
Il Ministero
dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del
ricorso.
Il ricorso non è
fondato.
Innanzitutto va
sottolineato come la sentenza 319/2013 di questo TAR ha annullato il
precedente provvedimento di trasferimento solamente per una questione
procedurale e cioè per non essere stato dato l’avviso ex art. 7
L.241/1990 che non aveva consentito al ricorrente di rappresentare
adeguatamente le esigenze familiari.
Le considerazioni
complessivamente svolte dal ricorrente non colgono nel segno.
Il dato
inequivocabile di partenza è la sua parziale inidoneità a svolgere
servizi che richiedano un impegno stressante per l'apparato
osteo-articolare. I servizi di polizia Stradale comportano una
presenza per molte ore all’interno di autovetture con ripercussioni
proprio sull’apparato scheletrico che è quello che presenta i
problemi suindicati.
In presenza di tale
situazione, al di là di un accertamento specifico di inidoneità per
una specialità, attualmente comunque previsto anche se ritenuto non
più essenziale della circolare del 2012, l’Amministrazione deve
valutare un impiego per il ricorrente che sia compatibile con le sue
condizioni di salute, ma che permetta di salvaguardare le esigenze di
servizio.
Un Distaccamento di
Polizia Stradale è per sua natura un reparto prettamente operativo
che richiede soprattutto l’effettuazione di servizi di
pattugliamento stradale; gli adempimenti di tipo amministrativo sono
minimi anche perché per lo più accentrati presso le sezioni di
polizia stradale e sono di competenza del comandante.
Avere presso un
reparto siffatto un ispettore che è stato demandato a svolgere solo
servizi interni costituisce un motivo di inefficienza e non rileva il
fatto che il ricorrente affermi di aver svolto compiti operativi
anche in passato solo saltuariamente.
L’Amministrazione
ha disposto il trasferimento nella sede più prossima a quella di
residenza ed ha consentito al ricorrente di rimanere sempre
nell’ambito della Polizia Stradale in cui aveva operato in passato
occupandosi di questioni di ufficio.
In questo modo
l’Amministrazione ha mostrato di tenere conto nei limiti del
possibile anche delle esigenze familiari che per il resto non possono
costituire un impedimento assoluto ad esercitare le facoltà che la
legge le attribuisce. Aver stabilito la propria residenza in un
piccolo centro, dove non vi è una varietà di uffici che possa
consentire un cambio di mansioni senza costringere al pendolarismo,
non può divenire motivo per considerare illegittimo ogni
trasferimento fuori sede.
Infine non è chiaro
quale sia il motivo di doglianza relativamente all’incompleta
risposta alla sua domanda di accesso; il ricorrente non ha spiegato
quali elementi non gli sarebbero stati forniti impedendo così un
corretto contraddittorio procedimentale.
Egli ha potuto
prendere visione degli atti per quanto attiene al giudizio di non
idoneità al servizio di polizia stradale che costituisce l’elemento
posto a fondamento del contestato trasferimento.
Il ricorso è, in
conclusione, infondato, ma possono compensarsi le spese di giudizio
tenuto conto delle ragioni di natura familiare che hanno determinato
il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in
Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio,
Presidente
Umberto Giovannini,
Consigliere
Ugo De Carlo,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo
Giuseppe Di Nunzio
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
Nessun commento:
Posta un commento