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giovedì 17 maggio 2018

TAR 2018: "..Il secondo motivo sottolinea come per gli addetti ai servizi della Polizia Stradale non siano richiesti specifici ed ulteriori requisiti psico-fisici rispetto a quelli richiesti per la generalità degli agenti della Polizia di Stato..."




Pubblicato il 17/04/2018

N. 00324/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01069/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Reni, Giorgio Sacco, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Sacco in Bologna, via San Felice 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento del 28.8.2014, con cui il Capo della Polizia ha disposto il trasferimento del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Guido Reni e Silvia Bassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un ispettore della Polizia di Stato che faceva servizio presso il Distaccamento di Polizia Stradale di xxx.

Con decreto del 17.1.2011 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stata riconosciuta al ricorrente la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-".

In precedenza la Commissione Medica Ospedaliera di Chieti, con verbale del 11.9.2009, all'esito degli accertamenti relativi all'ascrivibilità alle categorie di legge ai fini dell'equo indennizzo delle patologie denunciate, ha espresso il seguente giudizio medico legale in ordine all'idoneità: "Non idoneo permanentemente al servizio d'istituto della polizia di stato in modo parziale. Qualora l'infermità risulti dipendente da causa di servizio è controindicato per l'impiego in incarichi che richiedano un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l'apparato osteo-articolare".

Tenuto conto di quanto sopra, l’Amministrazione disponeva con atto datato 28.2.2012 che il ricorrente venisse utilizzato in "servizi interni e non operativi esterni" a decorrere dal 5.3.2012.

Con successivo provvedimento del 3.10.2012, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna della Polizia di Stato disponeva il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.P.R. 782/1985, dal Distaccamento Polizia Stradale di xxx alla Sezione Polizia Stradale di xxx.

Il provvedimento veniva impugnato presso codesto TAR ed il ricorrente otteneva prima la sospensione dell’atto e poi l’accoglimento del gravame con sentenza 391/13.

Dal momento che il medico della Polizia aveva attestato l’idoneità del ricorrente per la guida di "automezzi in servizio di Polizia, certificato 1 e 2/B, ma aveva espresso dubbi circa l’idoneità alla guida di motoveicoli, veniva inviato a visita a Roma.

La Commissione medico-legale per l'idoneità alla specialità della Polizia di Stato di cui all'art. 44, lett. "a" D.lgs. 334/2000, esprimeva il giudizio di "permanente non idoneità ai servizi auto motomontati svolti dal dipendente nella specialità della polizia stradale: di conseguenza non idoneità alla specialità polizia stradale".

Di conseguenza veniva avviato il procedimento per il trasferimento in seguito al giudizio di inidoneità; il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti che gli venivano consegnati con degli omissis e, nonostante avesse fatto presente le esigenze familiari, e i suoi problemi di salute, che sconsigliavano il suo trasferimento presso altra sede, veniva emesso il provvedimento di trasferimento dal Distaccamento Polizia Stradale di xxx alla Questura di xxx.

Il primo motivo di ricorso lamenta che l’accesso solo parziale agli atti non ha consentito di conoscere il giudizio diagnostico sulla cui base la Commissione Medico-legale per l'idoneità alla specialità della Polizia di Stato ha formulato il giudizio di inidoneità ai servizi automotomontati, e a quello di Polizia Stradale.

Non vi era alcuna ragione di limitare l’accesso agli atti perché i dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy riguardavano il ricorrente stesso.

Viene, altresì, contestata anche il fatto che un precedente giudizio medico legale che sconsigliava solamente incarichi che richiedessero un impegno psico-fisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l'apparato osteoarticolare, sia stato tramutato in un giudizio di inidoneità totale al servizio di polizia stradale senza che vi fossero stati peggioramenti dello stato di salute.

Il secondo motivo sottolinea come per gli addetti ai servizi della Polizia Stradale non siano richiesti specifici ed ulteriori requisiti psico-fisici rispetto a quelli richiesti per la generalità degli agenti della Polizia di Stato.

Tale considerazione si fonda sulla circolare del Ministero dell'Interno 333-A/9806.B.3.0/4153.2012 del 7.6.2012 che afferma come: “la verifica dell'idoneità all'espletamento delle funzioni di polizia stradale — che comporta un notevole dispendio di risorse economiche a cui l'Amministrazione ricorre per far fronte ai costi relativi alle selezioni — non risulti tassativamente prescritta dall'art. 64 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782; la norma in questione, infatti, rimette genericamente all'Amministrazione il compito di valutare l'eventuale esigenza di un preliminare riscontro psicofisico ed attitudinale per l'impiego del personale della Polizia di Stato in particolari, non meglio definiti, settori di attività. Peraltro il profilo psico-fisico ed attitudinale caratterizzato attraverso lo specifico iter di selezione non pare discostarsi, nei contenuti, da quello ancorato alle conoscenze ed alle capacità ordinariamente esplicate dall'operatore di polizia nei diversi compiti d'istituto, già valutate nel giudizio di idoneità ai servizi di polizia.”.

Il ricorrente sottolinea, altresì, come presso il Distaccamento di xxx non svolgeva servizi operativi di pattugliamento e sicurezza stradale, se non saltuariamente, ma li coordinava, con conseguente marginale impiego operativo.

Il terzo motivo contesta che il provvedimento impugnato riproduce gli stessi vizi di quello annullato da codesto giudice.

L’idoneità parziale stabilita per il ricorrente dal giudizio della C.M.O. di Chieti nel 2009 consente l'espletamento dei servizi automontati, essendo ritenuti da tale circolare compatibili con la inidoneità parziale qualora siano non programmati ed occasionali, in quanto, in tale ipotesi, non provocando impegno fisico intenso e prolungato, non costituiscono fonte di rischio per la salute.

Il trasferimento presso la Questura di xxx, che si trova a circa 70 Km di distanza dall'abitazione del ricorrente, comporta la conseguenza deve ogni giorno spostarsi in auto con conseguenze per la sua salute deteriori rispetto a non programmati e occasionali prestazioni automontate.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

Innanzitutto va sottolineato come la sentenza 319/2013 di questo TAR ha annullato il precedente provvedimento di trasferimento solamente per una questione procedurale e cioè per non essere stato dato l’avviso ex art. 7 L.241/1990 che non aveva consentito al ricorrente di rappresentare adeguatamente le esigenze familiari.

Le considerazioni complessivamente svolte dal ricorrente non colgono nel segno.

Il dato inequivocabile di partenza è la sua parziale inidoneità a svolgere servizi che richiedano un impegno stressante per l'apparato osteo-articolare. I servizi di polizia Stradale comportano una presenza per molte ore all’interno di autovetture con ripercussioni proprio sull’apparato scheletrico che è quello che presenta i problemi suindicati.

In presenza di tale situazione, al di là di un accertamento specifico di inidoneità per una specialità, attualmente comunque previsto anche se ritenuto non più essenziale della circolare del 2012, l’Amministrazione deve valutare un impiego per il ricorrente che sia compatibile con le sue condizioni di salute, ma che permetta di salvaguardare le esigenze di servizio.

Un Distaccamento di Polizia Stradale è per sua natura un reparto prettamente operativo che richiede soprattutto l’effettuazione di servizi di pattugliamento stradale; gli adempimenti di tipo amministrativo sono minimi anche perché per lo più accentrati presso le sezioni di polizia stradale e sono di competenza del comandante.

Avere presso un reparto siffatto un ispettore che è stato demandato a svolgere solo servizi interni costituisce un motivo di inefficienza e non rileva il fatto che il ricorrente affermi di aver svolto compiti operativi anche in passato solo saltuariamente.

L’Amministrazione ha disposto il trasferimento nella sede più prossima a quella di residenza ed ha consentito al ricorrente di rimanere sempre nell’ambito della Polizia Stradale in cui aveva operato in passato occupandosi di questioni di ufficio.

In questo modo l’Amministrazione ha mostrato di tenere conto nei limiti del possibile anche delle esigenze familiari che per il resto non possono costituire un impedimento assoluto ad esercitare le facoltà che la legge le attribuisce. Aver stabilito la propria residenza in un piccolo centro, dove non vi è una varietà di uffici che possa consentire un cambio di mansioni senza costringere al pendolarismo, non può divenire motivo per considerare illegittimo ogni trasferimento fuori sede.

Infine non è chiaro quale sia il motivo di doglianza relativamente all’incompleta risposta alla sua domanda di accesso; il ricorrente non ha spiegato quali elementi non gli sarebbero stati forniti impedendo così un corretto contraddittorio procedimentale.

Egli ha potuto prendere visione degli atti per quanto attiene al giudizio di non idoneità al servizio di polizia stradale che costituisce l’elemento posto a fondamento del contestato trasferimento.

Il ricorso è, in conclusione, infondato, ma possono compensarsi le spese di giudizio tenuto conto delle ragioni di natura familiare che hanno determinato il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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