Translate

mercoledì 21 novembre 2018

N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2018 Ordinanza del 31 luglio 2018 del Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da xxxx e xxxx contro Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) e xxxx.. Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 - Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 2252, comma 2, come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). (18C00242) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2018)



N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2018

Ordinanza del 31 luglio 2018 del Tribunale  amministrativo  regionale
della Campania sul ricorso proposto da Di xxx xxx  e  De  xxx
xxx contro Ministero della Difesa  (Comando  Generale  dell'Arma
dei Carabinieri) e xxx xxx..

Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia  ai
  sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015
  - Regime  transitorio  dell'avanzamento  al  grado  di  maresciallo
  maggiore dell'Arma dei carabinieri.
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
  militare), art. 2252, comma 2, come sostituito dall'art. 30,  comma
  1, lettera i), del  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95
  (Disposizioni in materia di revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
  polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
  7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle
  amministrazioni pubbliche).
(GU n.46 del 21-11-2018 )

         Il Tribunale amministrativo  regionale della Campania


                           (Sezione Sesta)

    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 4689 del  2017,  proposto  da  xxx  Di  xxx,
xxx xxx, rappresentati e difesi  dall'avvocato  Massimiliano
Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt
Fanteria 9;
    Contro Ministero della difesa  (Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri), in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentati   e   difesi   dall'Avvocatura   Distrettuale   Napoli,
domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
    Nei confronti xxx xxx non costituito in giudizio;
    Per l'annullamento nei limiti di interesse del decreto  M-D  GMIL
REG2017 0456901 del  9  agosto  2017  del  Ministero  della  difesa -
Direzione generale per il Personale Militare;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
difesa;
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  23  maggio  2018  la
dott.ssa  Anna  Corrado  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale;
    I ricorrenti, in servizio rispettivamente presso la stazione  dei
Carabinieri di San Felice a Cancello (Ce) e presso il  Gruppo  codice
civile di Castello di  Cisterna  (NA),  appartengono  alla  categoria
«ispettori»  dell'Arma  dei  carabinieri  nell'ambito   della   quale
rivestono, attualmente, il grado di Maresciallo Maggiore, formalmente
attribuito in virtu' della recente  riforma  introdotta  con  decreto
legislativo  n.  95/2017,  laddove  prima  di  tale   novella   hanno
rivestito, il primo per 20 anni ed il secondo per 18 anni,  il  grado
di Maresciallo Capo c.d. «anziano».
    Espongono in ricorso  che  il  Governo  con  il  citato  decreto,
entrato in vigore il 7 luglio 2017 e recante «Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia», ha concluso l'iter di
attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi
Corpi di Polizia.
    La disciplina  del  riordino  doveva  essere  attuata  secondo  i
principi e criteri contenuti nell'art. 8 comma  1  lettera  a)  della
legge delega n. 124/2015 ovvero «...tenendo conto del merito e  delle
professionalita', nell'ottica della  semplificazione  delle  relative
procedure, prevedendo l'eventuale unificazione,  soppressione  ovvero
istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione  delle
relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna
Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e  della
consistenza effettiva alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima
data,  nonche'  assicurando   il   mantenimento   della   sostanziale
equordinazione del personale delle Forze di polizia  e  dei  connessi
trattamenti   economici,   anche   in   relazione   alle   occorrenti
disposizioni   transitorie,   fermi    restando    le    peculiarita'
ordinamentali  e  funzionali  del  personale  di  ciascuna  Forza  di
polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui  all'art.  19  della
legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri  di  delega
della presente legge, in quanto compatibili».
    La disciplina adottata ha modificato,  innanzitutto,  l'art.  629
del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), rubricato «Successione
e  corrispondenza  nei  gradi  sottufficiali»,   introducendo   nuove
denominazioni per i gradi del ruolo ispettori (marescialli).
    In particolare, il ruolo ispettori dell'Arma dei  Carabinieri  e'
stato incrementato di un nuovo grado, quello di Luogotenente, che nel
previgente regime  identificava  invece  una  qualifica,  conferibile
all'allora grado apicale di Maresciallo Aiutante sostituto  Ufficiale
di  Pubblica  Sicurezza  (abbreviato  in  MAsUPS),  con   contestuale
ridenominazione del grado da ultimo citato in Maresciallo Maggiore.
    Si e' cosi' passati dai quattro  gradi  previgenti  (Maresciallo,
Maresciallo  ordinario,  Maresciallo  Capo  e  Maresciallo   Aiutante
s.U.P.S.) ai  cinque  attuali  (Maresciallo,  Maresciallo  ordinario,
Maresciallo  Capo,  Maresciallo  Maggiore  e  Luogotenente),  con  la
previsione di nuovi criteri di avanzamento e relativa  determinazione
delle posizioni gerarchiche.
    In  tale  prospettiva,  per  i  Marescialli  Capo  che,  come   i
ricorrenti, conservavano un'anzianita' relativa nel grado di oltre  8
anni la disposizione che ne sancisce il «passaggio» al  nuovo  regime
e'  quella  di  cui  al  comma  1  lett   i)   dell'art.   30 decreto
legislativo n.  95/2017  (rubricato  «Disposizioni   transitorie   in
materia di avanzamento») che modifica l'art. 2252  C.O.M.  (rubricato
«Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore
e perito superiore scelto»).
    La norma de qua  al  comma  2  prevede  che  i  Marescialli  Capo
rientranti in tale categoria, iscritti al quadro di avanzamento al 31
dicembre  2016  e  non  promossi,   in   deroga   alla   disposizioni
sull'avanzamento  del  personale  ruolo   ispettori   dell'Arma   dei
carabinieri, sono inseriti in n. 3 aliquote straordinarie e collocati
al grado superiore (Maresciallo  Maggiore)  nell'ordine  del  proprio
ruolo con le seguenti modalita':
        (i) il primo terzo con decorrenza 1° gennaio 2017,  prendendo
posto in ruolo dopo i parigrado promossi (al  grado  di  MAsUPS)  con
aliquota ordinaria formata al 31 dicembre 2016;
        (ii) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
        (iii) il restante terzo, con decorrenza al 1° luglio 2017.
    In attuazione di  tale  previsione  «transitoria»,  il  Ministero
della difesa - Direzione generale per  il  Personale  Militare -  con
decreto n. 0456901 del 9 agosto 2017 ha comunicato, tra gli altri, ai
ricorrenti, Marescialli Capo con piu' di anni 8  nel  grado,  rimasti
fuori dalla precedente promozione «ordinaria», il passaggio al  nuovo
grado di Maresciallo Maggiore, a decorrere dal primo aprile  2017  ai
sensi dell'art. 2252, comma  1  e  comma  2  lettera  b)  del decreto
legislativo n. 66/2010.
    Avverso il detto decreto e' proposto ricorso a sostegno del quale
si propongono i seguenti motivi di ricorso:
        1) eccesso di  potere  per  illogicita'  ed  irragionevolezza
manifesta, violazione degli articoli 626 e 854 C.O.M., violazione del
principio del giusto procedimento.
    Secondo i ricorrenti il testo normativo, rispetto al quale l'atto
in parola si pone quale passaggio esecutivo, prevede un meccanismo di
assegnazione  del  grado  di  Maresciallo  Maggiore  che   viola   il
meccanismo e i principi di gerarchia militare  di  cui  all'art.  626
C.O.M (Codice Ordinamento Militare).
    Il regime transitorio previsto dall'art. 2252  C.O.M.,  comma  2,
elude i principi della delega.
    Ed infatti, se e' vero che all'interno di ogni aliquota  l'ordine
di collocazione avviene in relazione al numero  di  «ruolo»  (vale  a
dire in relazione alla data di accesso al  grado,  da  cui  consegue,
appunto, un numero di  ruolo),  e'  evidente  che  all'interno  delle
aliquote successive (che determinano un  dies  a  quo  di  decorrenza
dell'anzianita' nel nuovo grado differente e posteriore), proprio  in
ragione della carenza di una valutazione complessiva, ma limitata per
quote,  potranno  essere  collocati  soggetti  aventi   un'anzianita'
maggiore.
    L'ordine di anzianita'  viene  all'interno  del  nuovo  grado  di
Maresciallo Maggiore ad essere sconvolto e rimescolato  per  cui,  in
caso di attribuzione di una nuova qualifica,  i  ricorrenti  potranno
essere scavalcati da soggetti aventi meno anzianita' dei medesimi  (i
quali hanno maturato 18 e 20 anni nel grado di Maresciallo capo).
    I ricorrenti lamentano  ancora  la  illegittimita'  derivata  per
violazione di precetti costituzionali (artt. 3, 52 76, 77 e  97)  dei
presupposti riferimenti normativi.
    Espongono  i  ricorrenti  che  all'interno  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei Carabinieri i Marescialli capo  con  oltre  8  anni  di
servizio (c.d. anziani) sono  stati  in  passato  interessati  da  un
meccanismo di gestione del grado e di opportunita' di progressione  a
quello successivo  (Maresciallo  aiutante  -  MA.s.U.P.S)  ampiamente
contrario proprio ai  criteri  di  sviluppo  della  professionalita',
dell'opportunita' di carriera e della valorizzazione delle  funzioni,
causa la prevalenza nel precedente regime di principi  operativi  che
hanno favorito quello che sarebbe stato definito un  vero  e  proprio
«purgatorio nel grado», con permanenza in eccesso rispetto al periodo
minimo prescritto. Le modifiche  normative  non  avrebbero  rimediato
alle storture di tale regime ma  le  avrebbe  aggravate.  Ed  invero,
l'attribuzione del nuovo  grado  ivi  prevista  non  rappresenta  ne'
certifica  la  valorizzazione  della  professionalita'   maturata   e
dell'esperienza acquisita nelle more di permanenza nel grado,  atteso
che, causa la  previsione  di  un  nuovo  grado  apicale  (quello  di
Luogotenente), i ricorrenti conservano, nella sostanza,  il  medesimo
posto all'interno della scala gerarchica occupato in passato  (ovvero
quello immediatamente precedente al grado apicale).
    A tale contesto farebbe da contraltare il  modo,  in  termini  di
valorizzazione professionale e delle possibilita' di carriera, con il
quale, all'interno del medesimo ruolo ispettori, ai sensi  del  nuovo
art. 2253-bis C.O.M. e' invece stata disciplinata la  situazione  dei
Marescialli Aiutanti sUPS  con  8  e  piu'  anni  nel  grado  (idonei
all'avanzamento alla qualifica di luogotenente del 31 dicembre  2016)
ai quali e' stato di fatto garantita la possibilita' di  occupare  in
via immediata il grado apicale, con contestuale valorizzazione  anche
dell'anzianita'  relativa  ai  fini  dell'attribuzione  della   nuova
qualifica speciale annessa al grado di Luogotenente.
    In conclusione, l'impugnato decreto ministeriale  attribuisce  ai
ricorrenti uno status «imposto» dalle previsioni  e  dalle  modifiche
introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, che ne pregiudica,  in
maniera   pressoche'    definitiva,    aspirazioni    ed    ambizioni
professionali,  con  immaginabili   ripercussioni   in   termini   di
produttivita' ed incentivo al corretto svolgimento delle mansioni  e,
quindi, con grave vulnus all'interesse pubblico all'efficienza  delle
forze armate, tutelato dagli art. 97 e 52 della Costituzione.
    Per quanto attiene piu' specificatamente  alla  violazione  delle
norme costituzionali, i  ricorrenti  ritengono  anche  che  la  nuova
disciplina si ponga in contrasto con l'art. 76 Cost.
    L'art. 2252  C.O.M.,  comma  2,  (rubricato  «Regime  transitorio
dell'avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore») per i Marescialli
Capo, prevede, infatti, il seguente regime transitorio, di accesso al
nuovo grado di Maresciallo Maggiore: «I  marescialli  capo  dell'Arma
dei carabinieri iscritti nel quadro di  avanzamento  al  31  dicembre
2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del
personale  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri,   sono
promossi nell'ordine del proprio ruolo  al  grado  superiore  con  le
seguenti modalita': a) il primo  terzo,  con  decorrenza  1°  gennaio
2017,  prendendo  posto  in  ruolo  dopo  i  parigrado  promossi  con
l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;  b)  il  secondo  terzo,  con
decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo,  con  decorrenza  1°
luglio 2017» .
    Espongono i ricorrenti che  dalla  novella  emergerebbe  come  la
scala gerarchica del ruolo ispettori viene incrementata di  un  nuovo
grado  e  caratterizzata  dalla  «cancellazione»   della   precedente
qualifica  apicale  di   Maresciallo   Aiutante,   sostituita   dalla
denominazione di Maresciallo Maggiore.
    A tutti gli attuali Marescialli  Capo  che,  come  i  ricorrenti,
hanno nel grado un'anzianita' superiore ad anni 8  viene  «garantito»
l'acceso al  nuovo  grado  di  Maresciallo  Maggiore  attraverso  una
procedura per terzi  che  muove  dalla  conservazione  dell'efficacia
dell'ultima   graduatoria   scaturita   dal   quadro   di   ordinario
avanzamento,  formata  al  31dicembre  2016.   Cio'   significa   che
all'interno di ogni  terzo,  la  relativa  collocazione  avverra'  in
ordine di numero di ruolo ma con  decorrenze  differenti:  senza  che
gia' sul punto si possa cogliere la ragione per cui a soggetti  nelle
medesime condizioni di carriera (piu' di 8 anni nel grado) venga dato
accesso ad un nuovo grado con tempi diversi, e quindi con dies a  quo
dell'anzianita' relativa differente.
    Cio' provoca anche un arretramento di 8 anni, ovvero il lasso  di
tempo che quest'ultimi, come i  ricorrenti,  saranno  «costretti»  ad
attendere per accedere nuovamente alla procedura  di  avanzamento  al
nuovo grado apicale di Luogotenente prevista,  in  regime  ordinario,
dal nuovo art. 1295-bis C.O.M.
    Nella prospettazione dei  ricorrenti  la  riforma  ha  comportato
quindi, che:
        (i)  in  primo  luogo,  l'accesso  al  grado  di  Maresciallo
Maggiore (per i ricorrenti come per tutti i Marescialli Capo anziani)
non  corrisponde  ad  un   avanzamento   di   carriera,   in   quanto
l'introduzione di un nuovo grado apicale (quello di Luogotenente)  li
pone, sotto il profilo gerarchico, sullo stesso piano del  previgente
regime;
        (ii) premessa la portata neutra dell'attribuzione di un nuovo
grado, i Marescialli Capo anziani (con piu' di 8 anni nel  grado)  ai
fini dell'avanzamento alla  qualifica  superiore  sono  destinati  ad
essere ancora una volta inseriti in un regime  caratterizzato  da  un
unico calderone avente le medesime e, questa volta anche piu'  gravi,
logiche distorsive del precedente;
        (iii) tale situazione e' ulteriormente pregiudicata dal fatto
di  essere  nel  frattempo  anche   privati   della   condizione   di
valutabilita' al grado successivo di cui i ricorrenti,  come  i  pari
grado nelle medesime condizioni, godevano nel regime ante riforma  in
ragione della prevista valutazione annuale a scelta per MAsUPS  (gia'
grado apicale), causa  azzeramento  integrale  anche  della  maggiore
anzianita' rispetto  a  quella  necessaria  per  la  progressione  di
carriera e, quindi, con l'obbligo di  attendere  un  lasso  temporale
notevole (di anni 8), specie in rapporto all'anzianita' assoluta  dei
piu' (alcuni dei quali aventi dai 15 ai 20  anni  di  permanenza  nel
grado), per poter entrare quantomeno in una nuova valutazione;
        (iv) ai Marescialli Capo anziani, a posizione  gerarchica  di
fatto invariata,  vengono  irragionevolmente  aumentati  i  tempi  di
permanenza nella condizione sostanziale in cui gia' si trovavano;
        (v) dall'imposizione di tale ultima condizione scaturisce  un
ulteriore effetto distorsivo dato  dal  notevole  allungamento  delle
prospettive temporali di carriera che, per molti (se non per  tutti),
e certamente per i ricorrenti (avente il Sig. Di xxx un'anzianita'
assoluta di anni 32 e il Sig. xxx di anni 30)  si  traduce  nella
condanna a non raggiungere mai la posizione apicale (o addirittura la
possibilita' di entrare  in  valutazione)  per  ragioni  anagrafiche,
causa medio tempore il maturare del periodo utile per essere posti in
quiescenza.
    Emerge, in sostanza, un regime nel quale,  se  sotto  il  profilo
della progressione gerarchica e' vero che tutti  i  Marescialli  Capo
anziani  sono  promossi  al  nuovo  grado  successivo,  in   concreto
l'istituzione del nuovo  grado  di  Luogotenente  vanifica  qualsiasi
rilevanza  di  tale  progressione  e  la  «nuova»  condizione  a  cui
quest'ultimi  hanno  accesso  certifica   un   blocco   professionale
definitivo,  foriero  di  ingenerare  uno  stallo  nel  ruolo   senza
precedenti, nell'ambito del quale anche quella che in passato era  la
speranza di progressione viene, di fatto, annullata.
    Da  tale  quadro  scaturisce  l'oggettiva  elusione  dei  criteri
ispiratori espressi dall'art. 8  comma,  1  lettera  a)  della  legge
delega, come quelli di valorizzazione  della  professionalita'  e  di
tutela della possibilita' di  progressione  di  carriera,  attraverso
modifiche che prefigurano un regime in  parte  qua  ben  lontano  dai
livelli di virtuosita' ipotizzati anche dalla relazione  illustrativa
del Governo che ha accompagnato lo schema di decreto.
    Per  quanto  esposto  i  ricorrenti  evidenziano  che  il  regime
introdotto per il tramite  del  decreto  impugnato,  come  risultante
dalle  citate  disposizioni  (artt.  1291.  1  COM,  come  modificato
dall'art. 15, comma 1 lettera a) decreto legisaltivo n. 95/2017; 1292
comma 1 lettera b), come modificato dall'art. 15 comma 1, lettera  b)
decreto legislativo n. 95/2017; art. 1295-bis  COM,  come  introdotto
dall'art. 15 comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 95/2017; art.
2252,  comma  2,  COM  come  introdotto   dall'art.   30   comma   1,
lettera i) decreto legislativo n. 95/2017 e  1059  COM)  si  pone  in
contrasto con il dettato costituzionale.
    La disciplina adottata violerebbe inoltre gli 3, 52 e 97 Cost. in
quanto sarebbe  stato  riservato  un  regime  differenziato  ai  vari
militari: tanto per i Marescialli Aiutanti con oltre 8 anni nel grado
quanto per i MAsUPS aventi la vecchia qualifica di  Luogotenente,  il
decreto prevede una serie di passaggi legislativi volti  a  favorirne
in  tempi  brevissimi  la  scalata  gerarchica  (con  previsione   di
riconoscimenti economici una tantum e  di  progressione  di  carriera
addirittura nel ruolo ufficiali con  una  discutibile  e  transitoria
previsione ad hoc per i soli Luogotenenti).
    Rispetto ai detti militari emergerebbe un  meccanismo  di  favor,
caratterizzato  in  gran   parte   da   una   chiara   valorizzazione
dell'anzianita'  relativa  e   di   facilitazione   della   possibile
progressione di carriera, diametralmente opposto a quello utilizzato,
all'interno dello stesso ruolo, per i Marescialli Capo c.d. anziani.
    Quanto sin qui dedotto  evidenzia  come  le  citate  disposizioni
impongano ai ricorrenti (e in generale a  tutti  i  Marescialli  Capo
c.d. anziani, ambito  cui  i  medesimi  ricorrenti  appartengono)  un
regime contrario ai principi di  ragionevolezza,  di  razionalita'  e
buon andamento  dell'attivita'  amministrativa  dettati  dalle  norme
costituzionali  di  modo  che  le  dette  disposizioni  non   possano
sottrarsi al sindacato di costituzionalita'.
    Si e' costituita in giudizio  l'Amministrazione  con  memoria  di
stile.
    Alla pubblica udienza del 23 maggio  2018  il  ricorso  e'  stato
trattenuto in decisione.

                               Diritto

    1)  Al  fine  di  meglio  comprendere  le  censure  proposte  dai
ricorrenti, e' opportuno premettere che  nell'ordinamento  precedente
al decreto legislativo n. 95 del 2017 il ruolo  degli  ispettori  dei
Carabinieri  comprendeva  quattro  gradi   (cioe'   quattro   livelli
gerarchici) e una qualifica (che non costituiva un grado gerarchico);
in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi  di  maresciallo,
maresciallo  ordinario,  maresciallo   capo,   maresciallo   aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS  poteva
inoltre essere conferita la «qualifica» (che non era appunto un grado
gerarchico) di «luogotenente».
    Il nuovo sistema prevede (art. 1291 decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo  n.
95  del  2017)  i  gradi  di  maresciallo,   maresciallo   ordinario,
maresciallo   capo,   maresciallo   maggiore   e   luogotenente;   ai
luogotenenti  puo'  essere  attribuita  la  «qualifica»  di   «carica
speciale»; in pratica si e' passati da  una  carriera  articolata  in
quattro gradi e una qualifica ad una carriera  articolata  in  cinque
gradi e una qualifica. Sostanzialmente, il grado di MASUPS  e'  stato
soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di  maresciallo
maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente  luogotenente  era
infatti, come gia' ricordato, una «qualifica» e non un grado).
    L'art. 1293 del decreto  legislativo  n.  66  citato  ha  inoltre
previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di  maresciallo
capo (ai fini dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di
maresciallo  maggiore  (ai  fini   dell'avanzamento   al   grado   di
luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.
    L'art. 2252 del decreto legislativo n. 66/2010 - come  sostituito
dall'art. 30 decreto legislativo n. 95/2017 - ha in  via  transitoria
stabilito che: a) i MASUPS  in  servizio  al  1°  gennaio  2017  sono
iscritti in ruolo con il grado  di  maresciallo  maggiore  mantenendo
l'anzianita' di servizio e di grado; b) i marescialli capo  dell'Arma
dei carabinieri iscritti nel quadro di  avanzamento  al  31  dicembre
2016 e non promossi (in pratica si tratta  di  marescialli  capo  con
anzianita' di grado superiore a 8 anni), in deroga alle  disposizioni
sull'avanzamento del personale  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei
carabinieri, sono promossi nell'ordine del  proprio  ruolo  al  grado
superiore  con  le  seguenti  modalita':  b1)  il  primo  terzo,  con
decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado
promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b2)  il  secondo
terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;  b3)  il  restante  terzo,  con
decorrenza 1° luglio 2017.
    A  sua  volta  l'art.  2253-bis,  pure  introdotto  dal   decreto
legislativo n. 95/2017 prevede:
        a) al primo comma, l'automatica  attribuzione  del  grado  di
Luogotenente agli  ex  Marescialli  aiutanti  in  possesso  della  ex
qualifica di Luogotenente alla data del 1°  gennaio  2017;  a  questi
stessi soggetti e' poi attribuita dal primo comma dell'art.  2253-ter
la qualifica di «carica speciale» con decorrenza 1° ottobre  2017  in
deroga al periodo  minimo  di  permanenza,  previsto  «a  regime»  in
quattro anni dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a);
        b) al terzo comma, l'attribuzione del grado  di  Luogotenente
ai Marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito  per  il
conferimento della qualifica di Luogotenente del 31 dicembre  2016  e
non promossi e ai Marescialli aiutanti che al 1° gennaio  2017  hanno
un periodo di permanenza minima nel grado  uguale  o  superiore  a  8
anni, previa inclusione in un'aliquota straordinaria  formata  al  1°
gennaio  2017  e  valutazione  secondo  quanto   previsto   dall'art.
1295-bis, comma 4.
    In  particolare  i  ricorrenti,  sintetizzate  le  questioni   di
interesse poste, lamentano la illegittimita' costituzionale dell'art.
1291 del COM e dell'art. 2252 comma 2 recante il  regime  transitorio
per i marescialli  capo  «anziani»,  le  uniche  norme  di  interesse
prospettate in ricorso.
    I ricorrenti in particolare denunciano:  a)  il  contrasto  della
novella con l'art. 76 Cost. in quanto sarebbe stato violato  uno  dei
criteri   della   legge   di   delegazione,   cioe'   la   necessaria
considerazione,   nell'operare    il    riordino    al    fine    «di
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle  funzioni  di
polizia», del «merito e della professionalita'» di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a) della legge  7  agosto  2015,  n.  124;  la  tesi
esposta in ricorso e' che il riordino non  tiene  in  alcun  modo  in
conto del merito  e  della  professionalita'  acquisite  negli  anni,
essendo  in  realta'  basato  su  automatismi  legati  essenzialmente
all'anzianita' di servizio.
    Per quanto concerne la asserita  illegittimita'  dell'art.  1291,
riferito alla nuova  articolazione  della  carriera  degli  ispettori
dell'Arma dei carabinieri che prevede i seguenti gradi gerarchici: a)
maresciallo;  b)  maresciallo  ordinario;  c)  maresciallo  capo;  d)
maresciallo maggiore; d-bis) luogotenente, il Collegio non ritiene di
discostarsi da quanto gia' affermato dalla  Sezione  con  l'ordinanza
collegiale n. 4311/2018  condividendo  la  valutazione  di  manifesta
infondatezza    della    relativa    questione    di     legittimita'
costituzionalita' poiche' al  legislatore  e'  consentito  modificare
l'articolazione di una  carriera  militare  sopprimendo  un  grado  e
istituendone due (in pratica, nella fattispecie, il grado  di  MASUPS
e'  stato  sostituito  dai  gradi  di  maresciallo  maggiore   e   di
luogotenente); questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o
diritto quesito di coloro che siano gia' in servizio, atteso  che  la
nuova  articolazione  della  carriera  non  incide  di  per  se'  ne'
positivamente  ne'  negativamente  su  diritti  o   aspettative   del
personale gia' in servizio. Su tali asseriti  diritti  o  aspettative
incide  infatti  solo  la  normativa  di  carattere  transitorio  che
disciplina l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed
e' del resto di cio' che i ricorrenti si dolgono,  come  dimostra  il
rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto  un  diverso
trattamento per i marescialli capo con una anzianita' superiore  a  8
anni (che invece sono tutti inquadrati come  marescialli  maggiore  a
prescindere dall'anzianita'  maturata  nel  precedente  grado) -  per
esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente  o
consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo  selettivo  di
una qualche  natura  che  tenesse  conto  degli  anni  di  anzianita'
maturati  nel  grado  stesso  -  questo   contenzioso   non   sarebbe
probabilmente nemmeno sorto.
    La  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  1291  e'  quindi
manifestamente infondata considerato  che  la  giurisprudenza  ha  da
tempo riconosciuto che rientra nella discrezionalita' del legislatore
disporre una nuova articolazione di carriere e che tale  potere,  che
puo' condurre anche a un trattamento «in  peius»  degli  interessati,
non incontra limite nelle aspettative di carriera  del  personale  in
servizio;   del    resto -    posto    che    l'amministrazione    e'
un'organizzazione  preordinata   al   raggiungimento   di   obiettivi
predeterminati dalla legge - non si  puo'  certamente  ritenere  che,
allorche' il migliore raggiungimento di  tali  obiettivi  imponga  un
ripensamento  di  tale  organizzazione   e   dell'articolazione   del
personale che essa riflette, il legislatore  possa  incontrare  nella
sua azione un limite diverso da quello  generale  della  razionalita'
delle  scelte  operate  (e  del  rispetto  dei  criteri  di   delega,
considerato che queste operazioni si attuano normalmente a  mezzo  di
leggi delegate) poiche' la Costituzione non garantisce  al  personale
gia' in servizio l'aspettativa al mantenimento delle  posizioni  gia'
raggiunte ovvero che in base alla legislazione  potrebbe  raggiungere
(in questo senso si vedano Corte Costituzionale, 3  luglio  1997,  n.
217 e 30 aprile 1999, n. 151 e Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile
2006, n. 2233 e sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925).
    In  conclusione,  la  questione  di  costituzionalita'   riferita
all'art. 1291 e' manifestamente infondata.
    Ne' assume rilevanza la questione di legittimita'  costituzionale
riferita alle molteplici ulteriori norme menzionate nel ricorso,  tra
cui anche l'art. 2253-bis concernente  la  «Promozione  al  grado  di
luogotenente e di perito  superiore  scelto»  trattandosi  di  regime
transitorio riferito a militari con differente grado.
    Come  gia'  chiarito  con  l'ord.  n.   18/2018   dal   tribunale
amministrativo  regionale  Valle  d'Aosta  (in   tema   di   rilevata
discriminazione lamentata da un MASUPS con anzianita' inferiore  a  8
anni) va premesso che non sussiste alcuna reale discriminazione tra i
marescialli capo che beneficiano dell'avanzamento previsto  dall'art.
2252,  comma  2,  citato  in  ragione  della  divisione  in  aliquote
scaglionate nel primo semestre 2017 (1° gennaio 2017, 1° aprile 2017,
1° luglio 2017); l'avanzamento tra questi soggetti non  e'  in  alcun
modo in grado di provocare uno «scavalcamento» tra di loro  e  quindi
compromettere  l'anzianita'  di  servizio,  dato  che  le  decorrenze
previste per le promozioni  sono  tali  da  collocarli  in  posizione
successiva a quelle dei pari grado gia' promossi con l'attuazione dei
veri «terzi» .
    Parimenti non sussiste una  reale  discriminazione  dato  che  la
distinzione di trattamento  si  basa  sulla  diversa  anzianita';  il
disegno  del  legislatore  delegato  e'  quindi  chiaro;   esso   nel
disciplinare il  passaggio  dal  «vecchio»  ordinamento»  al  «nuovo»
ordinamento  ha   per   cosi'   dire   meccanicamente   operato   una
trasposizione nel nuovo sistema dei gradi  previsti  nel  precedente,
basandosi esclusivamente sull'anzianita' di servizio e in  modo  tale
da  evitare  che  si  verificassero  «scavalcamenti»;   in   pratica,
nell'attribuzione dei nuovi gradi si e' voluto realizzare un  assetto
transitorio che in parte anticipasse l'applicazione delle nuove norme
(che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo  e
di maresciallo maggiore di otto anni); cosi' si spiega l'attribuzione
ai marescialli capo con piu' di otto anni di anzianita' del grado  di
maresciallo maggiore (e l'attribuzione del grado di luogotenente agli
ex MASUPS con piu' di otto anni di anzianita').
    2)  Occorre  quindi  concentrare   l'esame   sulle   disposizioni
transitorie previste dall'art. 2252, comma  2  (introdotto  dall'art.
30, comma 1, lettera i), decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95),
cioe' sulle disposizioni che prevedono l'attribuzione  del  grado  di
Maresciallo maggiore ai  Marescialli  capo  iscritti  nel  quadro  di
avanzamento al 31 dicembre 2016 e non  promossi.  In  particolare  il
Collegio ritiene che la distinzione, ai fini del nuovo inquadramento,
dei  marescialli  capo  esclusivamente  sulla  base   dell'anzianita'
posseduta alla data del passaggio  non  appare  conforme,  come  gia'
ritenuto dal tribunale amministrativo  regionale  Valle  d'Aosta,  ai
criteri della legge di delegazione (o  meglio  il  dubbio  sulla  non
conformita' ai criteri di delega non appare manifestamente infondato)
tenuto conto che i marescialli capo, quali i ricorrenti, si ritrovano
a non vedere valorizzato in  alcun  modo  l'anzianita'  maturata  nel
grado posseduto in precedenza (20 e 18 anni,  anzianita'  questa  che
sarebbe stata gia' utile, teoricamente, per assumere  il  grado  piu'
elevato di MASUPS, prima della riforma, nell'ambito  della  categoria
di «ispettori» del precedente  ordinamento).  Inoltre,  appare  anche
fondato il timore, in ragione  dell'azzeramento  dell'anzianita'  nel
passaggio al  grado  di  maresciallo  maggiore,  che  altri  militari
possano  scavalcarli  per  cui  la   istituzionale   preclusione   ai
marescialli capo con  una  certa  anzianita'  di  assumere  il  grado
apicale  (nel  vecchio  regime  il  successivo  grado  e  ultimo  che
avrebbero assunto sarebbe stato quello di  MASUPS,  invece  in  esito
alla riforma gli stessi dopo  il  passaggio  al  grado  superiore  di
maresciallo  maggiore  hanno  ancora  da  raggiungere  il  grado   di
luogotenente) non appare  coerente  con  il  criterio  direttivo  che
imponeva di tener conto di merito e professionalita'.
    3) Il  collegio  ritiene,  quindi,  che  non  sia  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   riferita
all'art.   2252,   comma   2,   recante   il    regime    transitorio
dell'avanzamento  al  grado  di  maresciallo   maggiore,   introdotto
dall'art. 30, comma 1, lettera  i),  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'art.
8 comma 1 lett a) della legge delega n.  ponendosi  in  contrato  con
l'art. 76 della Cost. per eccesso di delega.
    Va osservato, secondo la consolidata giurisprudenza  della  Corte
Costituzionale, che le  disposizioni  contenute  nella  legge  delega
concorrono  a  formare,  quali  norme  interposte,  il  parametro  di
costituzionalita' dei decreti legislativi delegati.
    La giurisprudenza costituzionale ha affermato  che  il  controllo
della conformita' della norma delegata alla norma delegante  richiede
un confronto tra gli esiti di  due  processi  ermeneutici  paralleli:
l'uno, relativo alla norma che determina l'oggetto, i  principi  e  i
criteri  direttivi  della  delega;  l'altro,  relativo   alla   norma
delegata, da interpretare  nel  significato  compatibile  con  questi
ultimi (sentenze n. 98 del 2008, n. 340, n. 170 , n. 50 del 2007,  n.
59 del 2016).
    I principi posti dal legislatore  delegante  costituiscono,  poi,
non soltanto base e limite delle norme delegate, ma  anche  strumenti
per l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni  devono
essere lette, finche' sia possibile, nel significato compatibile  con
tali principi, i quali a loro  volta  vanno  interpretati  alla  luce
della ratio della legge delega, per verificare se la  norma  delegata
sia con questa coerente (ex plurimis, sentenze n. 237  del  2013,  n.
119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008). Infatti,  l'art.  76
Cost. non osta all'emanazione di norme che rappresentino un  coerente
sviluppo e, nella specie, come in precedenza  posto  in  rilievo,  un
completamento  delle  scelte  espresse  dal  legislatore   delegante,
poiche' deve escludersi che la funzione del legislatore delegato  sia
limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite
dal primo; dunque, nell'attuazione della delega e' possibile valutare
le  situazioni  giuridiche  da   regolamentare   ed   effettuare   le
conseguenti scelte, nella fisiologica attivita'  di  riempimento  che
lega i due livelli normativi (sentenze n. 98 del 2008 e  n.  163  del
2000, 229 del 2014).
    Ai   fini   della   rilevanza   della   proposta   questione   di
costituzionalita' deve considerarsi che sui diritti o le  aspettative
dei ricorrenti incide  la  normativa  di  carattere  transitorio  che
disciplina l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed
e' del resto di cio' che i ricorrenti si dolgono,  come  dimostra  il
rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto  un  diverso
trattamento per i marescialli capo con una anzianita' superiore  a  8
anni (che invece sono tutti inquadrati come  marescialli  maggiore  a
prescindere dall'anzianita' maturata  nel  precedente  grado)  -  per
esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente  o
consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo  selettivo  di
una qualche  natura  che  tenesse  conto  degli  anni  di  anzianita'
maturati  nel  grado  stesso  -  questo   contenzioso   non   sarebbe
probabilmente nemmeno sorto. dell'anzianita' posseduta  a  una  certa
data rende non manifestamente infondato il dubbio  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 2252, comma 2, sotto il profilo del rispetto
dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad
avviso del Collegio non e' manifestamente infondato il dubbio che  la
valorizzazione del merito e della professionalita' avrebbe  implicato
l'attribuzione ai marescialli  capo  con  elevata  anzianita'  di  un
inquadramento - quale che fosse - che tenesse conto della  anzianita'
maturata; nell'ambito del meccanismo prescelto  si  sarebbe  comunque
ben potuto attribuire rilievo alla stessa, anche  se  non  esclusivo,
cosi' come stabilito dall'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
    In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata,
va sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
2252, comma 2,  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (come
introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera i) decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95), in relazione all'art. 76  Cost.  e  all'art.  8,
comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.
    Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi
alla  Corte  Costituzionale  affinche'  questa  si   pronunci   sulla
questione.

                               P.Q.M.

    Il Tribunale amministrativo  regionale  della  Campania  (Sezione
Sesta), interlocutoriamente pronunciandosi sul  ricorso  in  epigrafe
cosi' dispone:
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2252, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come  introdotto  dall'art.
30, comma 1, lettera i) decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95),
in relazione all'art. 76 Cost. e all'art.  8,  comma  1,  lettera  a)
della legge 7 agosto 2015, n. 124;
        b) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        c) ordina che  a  cura  della  segreteria  del  Tribunale  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
    Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno  23
maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
        Paolo Passoni, Presidente;
        Davide Soricelli, Consigliere;
        Anna Corrado, Consigliere, Estensore.

                       Il Presidente: Passoni


                                                 L'estensore: Corrado

Nessun commento: