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mercoledì 21 novembre 2018
N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2018 Ordinanza del 31 luglio 2018 del Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da xxxx e xxxx contro Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) e xxxx.. Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 - Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 2252, comma 2, come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). (18C00242) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2018)
N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2018
Ordinanza del 31 luglio 2018 del Tribunale amministrativo regionale
della Campania sul ricorso proposto da Di xxx xxx e De xxx
xxx contro Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri) e xxx xxx..
Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015
- Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo
maggiore dell'Arma dei carabinieri.
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), art. 2252, comma 2, come sostituito dall'art. 30, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche).
(GU n.46 del 21-11-2018 )
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania
(Sezione Sesta)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 4689 del 2017, proposto da xxx Di xxx,
xxx xxx, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano
Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt
Fanteria 9;
Contro Ministero della difesa (Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli,
domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Nei confronti xxx xxx non costituito in giudizio;
Per l'annullamento nei limiti di interesse del decreto M-D GMIL
REG2017 0456901 del 9 agosto 2017 del Ministero della difesa -
Direzione generale per il Personale Militare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della
difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la
dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
I ricorrenti, in servizio rispettivamente presso la stazione dei
Carabinieri di San Felice a Cancello (Ce) e presso il Gruppo codice
civile di Castello di Cisterna (NA), appartengono alla categoria
«ispettori» dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della quale
rivestono, attualmente, il grado di Maresciallo Maggiore, formalmente
attribuito in virtu' della recente riforma introdotta con decreto
legislativo n. 95/2017, laddove prima di tale novella hanno
rivestito, il primo per 20 anni ed il secondo per 18 anni, il grado
di Maresciallo Capo c.d. «anziano».
Espongono in ricorso che il Governo con il citato decreto,
entrato in vigore il 7 luglio 2017 e recante «Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia», ha concluso l'iter di
attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi
Corpi di Polizia.
La disciplina del riordino doveva essere attuata secondo i
principi e criteri contenuti nell'art. 8 comma 1 lettera a) della
legge delega n. 124/2015 ovvero «...tenendo conto del merito e delle
professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative
procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero
istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle
relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna
Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della
consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima
data, nonche' assicurando il mantenimento della sostanziale
equordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi
trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti
disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarita'
ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di
polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'art. 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega
della presente legge, in quanto compatibili».
La disciplina adottata ha modificato, innanzitutto, l'art. 629
del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), rubricato «Successione
e corrispondenza nei gradi sottufficiali», introducendo nuove
denominazioni per i gradi del ruolo ispettori (marescialli).
In particolare, il ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri e'
stato incrementato di un nuovo grado, quello di Luogotenente, che nel
previgente regime identificava invece una qualifica, conferibile
all'allora grado apicale di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale
di Pubblica Sicurezza (abbreviato in MAsUPS), con contestuale
ridenominazione del grado da ultimo citato in Maresciallo Maggiore.
Si e' cosi' passati dai quattro gradi previgenti (Maresciallo,
Maresciallo ordinario, Maresciallo Capo e Maresciallo Aiutante
s.U.P.S.) ai cinque attuali (Maresciallo, Maresciallo ordinario,
Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore e Luogotenente), con la
previsione di nuovi criteri di avanzamento e relativa determinazione
delle posizioni gerarchiche.
In tale prospettiva, per i Marescialli Capo che, come i
ricorrenti, conservavano un'anzianita' relativa nel grado di oltre 8
anni la disposizione che ne sancisce il «passaggio» al nuovo regime
e' quella di cui al comma 1 lett i) dell'art. 30 decreto
legislativo n. 95/2017 (rubricato «Disposizioni transitorie in
materia di avanzamento») che modifica l'art. 2252 C.O.M. (rubricato
«Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore
e perito superiore scelto»).
La norma de qua al comma 2 prevede che i Marescialli Capo
rientranti in tale categoria, iscritti al quadro di avanzamento al 31
dicembre 2016 e non promossi, in deroga alla disposizioni
sull'avanzamento del personale ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, sono inseriti in n. 3 aliquote straordinarie e collocati
al grado superiore (Maresciallo Maggiore) nell'ordine del proprio
ruolo con le seguenti modalita':
(i) il primo terzo con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo
posto in ruolo dopo i parigrado promossi (al grado di MAsUPS) con
aliquota ordinaria formata al 31 dicembre 2016;
(ii) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
(iii) il restante terzo, con decorrenza al 1° luglio 2017.
In attuazione di tale previsione «transitoria», il Ministero
della difesa - Direzione generale per il Personale Militare - con
decreto n. 0456901 del 9 agosto 2017 ha comunicato, tra gli altri, ai
ricorrenti, Marescialli Capo con piu' di anni 8 nel grado, rimasti
fuori dalla precedente promozione «ordinaria», il passaggio al nuovo
grado di Maresciallo Maggiore, a decorrere dal primo aprile 2017 ai
sensi dell'art. 2252, comma 1 e comma 2 lettera b) del decreto
legislativo n. 66/2010.
Avverso il detto decreto e' proposto ricorso a sostegno del quale
si propongono i seguenti motivi di ricorso:
1) eccesso di potere per illogicita' ed irragionevolezza
manifesta, violazione degli articoli 626 e 854 C.O.M., violazione del
principio del giusto procedimento.
Secondo i ricorrenti il testo normativo, rispetto al quale l'atto
in parola si pone quale passaggio esecutivo, prevede un meccanismo di
assegnazione del grado di Maresciallo Maggiore che viola il
meccanismo e i principi di gerarchia militare di cui all'art. 626
C.O.M (Codice Ordinamento Militare).
Il regime transitorio previsto dall'art. 2252 C.O.M., comma 2,
elude i principi della delega.
Ed infatti, se e' vero che all'interno di ogni aliquota l'ordine
di collocazione avviene in relazione al numero di «ruolo» (vale a
dire in relazione alla data di accesso al grado, da cui consegue,
appunto, un numero di ruolo), e' evidente che all'interno delle
aliquote successive (che determinano un dies a quo di decorrenza
dell'anzianita' nel nuovo grado differente e posteriore), proprio in
ragione della carenza di una valutazione complessiva, ma limitata per
quote, potranno essere collocati soggetti aventi un'anzianita'
maggiore.
L'ordine di anzianita' viene all'interno del nuovo grado di
Maresciallo Maggiore ad essere sconvolto e rimescolato per cui, in
caso di attribuzione di una nuova qualifica, i ricorrenti potranno
essere scavalcati da soggetti aventi meno anzianita' dei medesimi (i
quali hanno maturato 18 e 20 anni nel grado di Maresciallo capo).
I ricorrenti lamentano ancora la illegittimita' derivata per
violazione di precetti costituzionali (artt. 3, 52 76, 77 e 97) dei
presupposti riferimenti normativi.
Espongono i ricorrenti che all'interno del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri i Marescialli capo con oltre 8 anni di
servizio (c.d. anziani) sono stati in passato interessati da un
meccanismo di gestione del grado e di opportunita' di progressione a
quello successivo (Maresciallo aiutante - MA.s.U.P.S) ampiamente
contrario proprio ai criteri di sviluppo della professionalita',
dell'opportunita' di carriera e della valorizzazione delle funzioni,
causa la prevalenza nel precedente regime di principi operativi che
hanno favorito quello che sarebbe stato definito un vero e proprio
«purgatorio nel grado», con permanenza in eccesso rispetto al periodo
minimo prescritto. Le modifiche normative non avrebbero rimediato
alle storture di tale regime ma le avrebbe aggravate. Ed invero,
l'attribuzione del nuovo grado ivi prevista non rappresenta ne'
certifica la valorizzazione della professionalita' maturata e
dell'esperienza acquisita nelle more di permanenza nel grado, atteso
che, causa la previsione di un nuovo grado apicale (quello di
Luogotenente), i ricorrenti conservano, nella sostanza, il medesimo
posto all'interno della scala gerarchica occupato in passato (ovvero
quello immediatamente precedente al grado apicale).
A tale contesto farebbe da contraltare il modo, in termini di
valorizzazione professionale e delle possibilita' di carriera, con il
quale, all'interno del medesimo ruolo ispettori, ai sensi del nuovo
art. 2253-bis C.O.M. e' invece stata disciplinata la situazione dei
Marescialli Aiutanti sUPS con 8 e piu' anni nel grado (idonei
all'avanzamento alla qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016)
ai quali e' stato di fatto garantita la possibilita' di occupare in
via immediata il grado apicale, con contestuale valorizzazione anche
dell'anzianita' relativa ai fini dell'attribuzione della nuova
qualifica speciale annessa al grado di Luogotenente.
In conclusione, l'impugnato decreto ministeriale attribuisce ai
ricorrenti uno status «imposto» dalle previsioni e dalle modifiche
introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, che ne pregiudica, in
maniera pressoche' definitiva, aspirazioni ed ambizioni
professionali, con immaginabili ripercussioni in termini di
produttivita' ed incentivo al corretto svolgimento delle mansioni e,
quindi, con grave vulnus all'interesse pubblico all'efficienza delle
forze armate, tutelato dagli art. 97 e 52 della Costituzione.
Per quanto attiene piu' specificatamente alla violazione delle
norme costituzionali, i ricorrenti ritengono anche che la nuova
disciplina si ponga in contrasto con l'art. 76 Cost.
L'art. 2252 C.O.M., comma 2, (rubricato «Regime transitorio
dell'avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore») per i Marescialli
Capo, prevede, infatti, il seguente regime transitorio, di accesso al
nuovo grado di Maresciallo Maggiore: «I marescialli capo dell'Arma
dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre
2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del
personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono
promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le
seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio
2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con
l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con
decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1°
luglio 2017» .
Espongono i ricorrenti che dalla novella emergerebbe come la
scala gerarchica del ruolo ispettori viene incrementata di un nuovo
grado e caratterizzata dalla «cancellazione» della precedente
qualifica apicale di Maresciallo Aiutante, sostituita dalla
denominazione di Maresciallo Maggiore.
A tutti gli attuali Marescialli Capo che, come i ricorrenti,
hanno nel grado un'anzianita' superiore ad anni 8 viene «garantito»
l'acceso al nuovo grado di Maresciallo Maggiore attraverso una
procedura per terzi che muove dalla conservazione dell'efficacia
dell'ultima graduatoria scaturita dal quadro di ordinario
avanzamento, formata al 31dicembre 2016. Cio' significa che
all'interno di ogni terzo, la relativa collocazione avverra' in
ordine di numero di ruolo ma con decorrenze differenti: senza che
gia' sul punto si possa cogliere la ragione per cui a soggetti nelle
medesime condizioni di carriera (piu' di 8 anni nel grado) venga dato
accesso ad un nuovo grado con tempi diversi, e quindi con dies a quo
dell'anzianita' relativa differente.
Cio' provoca anche un arretramento di 8 anni, ovvero il lasso di
tempo che quest'ultimi, come i ricorrenti, saranno «costretti» ad
attendere per accedere nuovamente alla procedura di avanzamento al
nuovo grado apicale di Luogotenente prevista, in regime ordinario,
dal nuovo art. 1295-bis C.O.M.
Nella prospettazione dei ricorrenti la riforma ha comportato
quindi, che:
(i) in primo luogo, l'accesso al grado di Maresciallo
Maggiore (per i ricorrenti come per tutti i Marescialli Capo anziani)
non corrisponde ad un avanzamento di carriera, in quanto
l'introduzione di un nuovo grado apicale (quello di Luogotenente) li
pone, sotto il profilo gerarchico, sullo stesso piano del previgente
regime;
(ii) premessa la portata neutra dell'attribuzione di un nuovo
grado, i Marescialli Capo anziani (con piu' di 8 anni nel grado) ai
fini dell'avanzamento alla qualifica superiore sono destinati ad
essere ancora una volta inseriti in un regime caratterizzato da un
unico calderone avente le medesime e, questa volta anche piu' gravi,
logiche distorsive del precedente;
(iii) tale situazione e' ulteriormente pregiudicata dal fatto
di essere nel frattempo anche privati della condizione di
valutabilita' al grado successivo di cui i ricorrenti, come i pari
grado nelle medesime condizioni, godevano nel regime ante riforma in
ragione della prevista valutazione annuale a scelta per MAsUPS (gia'
grado apicale), causa azzeramento integrale anche della maggiore
anzianita' rispetto a quella necessaria per la progressione di
carriera e, quindi, con l'obbligo di attendere un lasso temporale
notevole (di anni 8), specie in rapporto all'anzianita' assoluta dei
piu' (alcuni dei quali aventi dai 15 ai 20 anni di permanenza nel
grado), per poter entrare quantomeno in una nuova valutazione;
(iv) ai Marescialli Capo anziani, a posizione gerarchica di
fatto invariata, vengono irragionevolmente aumentati i tempi di
permanenza nella condizione sostanziale in cui gia' si trovavano;
(v) dall'imposizione di tale ultima condizione scaturisce un
ulteriore effetto distorsivo dato dal notevole allungamento delle
prospettive temporali di carriera che, per molti (se non per tutti),
e certamente per i ricorrenti (avente il Sig. Di xxx un'anzianita'
assoluta di anni 32 e il Sig. xxx di anni 30) si traduce nella
condanna a non raggiungere mai la posizione apicale (o addirittura la
possibilita' di entrare in valutazione) per ragioni anagrafiche,
causa medio tempore il maturare del periodo utile per essere posti in
quiescenza.
Emerge, in sostanza, un regime nel quale, se sotto il profilo
della progressione gerarchica e' vero che tutti i Marescialli Capo
anziani sono promossi al nuovo grado successivo, in concreto
l'istituzione del nuovo grado di Luogotenente vanifica qualsiasi
rilevanza di tale progressione e la «nuova» condizione a cui
quest'ultimi hanno accesso certifica un blocco professionale
definitivo, foriero di ingenerare uno stallo nel ruolo senza
precedenti, nell'ambito del quale anche quella che in passato era la
speranza di progressione viene, di fatto, annullata.
Da tale quadro scaturisce l'oggettiva elusione dei criteri
ispiratori espressi dall'art. 8 comma, 1 lettera a) della legge
delega, come quelli di valorizzazione della professionalita' e di
tutela della possibilita' di progressione di carriera, attraverso
modifiche che prefigurano un regime in parte qua ben lontano dai
livelli di virtuosita' ipotizzati anche dalla relazione illustrativa
del Governo che ha accompagnato lo schema di decreto.
Per quanto esposto i ricorrenti evidenziano che il regime
introdotto per il tramite del decreto impugnato, come risultante
dalle citate disposizioni (artt. 1291. 1 COM, come modificato
dall'art. 15, comma 1 lettera a) decreto legisaltivo n. 95/2017; 1292
comma 1 lettera b), come modificato dall'art. 15 comma 1, lettera b)
decreto legislativo n. 95/2017; art. 1295-bis COM, come introdotto
dall'art. 15 comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 95/2017; art.
2252, comma 2, COM come introdotto dall'art. 30 comma 1,
lettera i) decreto legislativo n. 95/2017 e 1059 COM) si pone in
contrasto con il dettato costituzionale.
La disciplina adottata violerebbe inoltre gli 3, 52 e 97 Cost. in
quanto sarebbe stato riservato un regime differenziato ai vari
militari: tanto per i Marescialli Aiutanti con oltre 8 anni nel grado
quanto per i MAsUPS aventi la vecchia qualifica di Luogotenente, il
decreto prevede una serie di passaggi legislativi volti a favorirne
in tempi brevissimi la scalata gerarchica (con previsione di
riconoscimenti economici una tantum e di progressione di carriera
addirittura nel ruolo ufficiali con una discutibile e transitoria
previsione ad hoc per i soli Luogotenenti).
Rispetto ai detti militari emergerebbe un meccanismo di favor,
caratterizzato in gran parte da una chiara valorizzazione
dell'anzianita' relativa e di facilitazione della possibile
progressione di carriera, diametralmente opposto a quello utilizzato,
all'interno dello stesso ruolo, per i Marescialli Capo c.d. anziani.
Quanto sin qui dedotto evidenzia come le citate disposizioni
impongano ai ricorrenti (e in generale a tutti i Marescialli Capo
c.d. anziani, ambito cui i medesimi ricorrenti appartengono) un
regime contrario ai principi di ragionevolezza, di razionalita' e
buon andamento dell'attivita' amministrativa dettati dalle norme
costituzionali di modo che le dette disposizioni non possano
sottrarsi al sindacato di costituzionalita'.
Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione con memoria di
stile.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2018 il ricorso e' stato
trattenuto in decisione.
Diritto
1) Al fine di meglio comprendere le censure proposte dai
ricorrenti, e' opportuno premettere che nell'ordinamento precedente
al decreto legislativo n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei
Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioe' quattro livelli
gerarchici) e una qualifica (che non costituiva un grado gerarchico);
in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo,
maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva
inoltre essere conferita la «qualifica» (che non era appunto un grado
gerarchico) di «luogotenente».
Il nuovo sistema prevede (art. 1291 decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n.
95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario,
maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai
luogotenenti puo' essere attribuita la «qualifica» di «carica
speciale»; in pratica si e' passati da una carriera articolata in
quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque
gradi e una qualifica. Sostanzialmente, il grado di MASUPS e' stato
soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo
maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era
infatti, come gia' ricordato, una «qualifica» e non un grado).
L'art. 1293 del decreto legislativo n. 66 citato ha inoltre
previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo
capo (ai fini dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di
maresciallo maggiore (ai fini dell'avanzamento al grado di
luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.
L'art. 2252 del decreto legislativo n. 66/2010 - come sostituito
dall'art. 30 decreto legislativo n. 95/2017 - ha in via transitoria
stabilito che: a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono
iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo
l'anzianita' di servizio e di grado; b) i marescialli capo dell'Arma
dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre
2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con
anzianita' di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni
sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado
superiore con le seguenti modalita': b1) il primo terzo, con
decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado
promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b2) il secondo
terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; b3) il restante terzo, con
decorrenza 1° luglio 2017.
A sua volta l'art. 2253-bis, pure introdotto dal decreto
legislativo n. 95/2017 prevede:
a) al primo comma, l'automatica attribuzione del grado di
Luogotenente agli ex Marescialli aiutanti in possesso della ex
qualifica di Luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi
stessi soggetti e' poi attribuita dal primo comma dell'art. 2253-ter
la qualifica di «carica speciale» con decorrenza 1° ottobre 2017 in
deroga al periodo minimo di permanenza, previsto «a regime» in
quattro anni dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a);
b) al terzo comma, l'attribuzione del grado di Luogotenente
ai Marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il
conferimento della qualifica di Luogotenente del 31 dicembre 2016 e
non promossi e ai Marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno
un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8
anni, previa inclusione in un'aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'art.
1295-bis, comma 4.
In particolare i ricorrenti, sintetizzate le questioni di
interesse poste, lamentano la illegittimita' costituzionale dell'art.
1291 del COM e dell'art. 2252 comma 2 recante il regime transitorio
per i marescialli capo «anziani», le uniche norme di interesse
prospettate in ricorso.
I ricorrenti in particolare denunciano: a) il contrasto della
novella con l'art. 76 Cost. in quanto sarebbe stato violato uno dei
criteri della legge di delegazione, cioe' la necessaria
considerazione, nell'operare il riordino al fine «di
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di
polizia», del «merito e della professionalita'» di cui all'art. 8,
comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124; la tesi
esposta in ricorso e' che il riordino non tiene in alcun modo in
conto del merito e della professionalita' acquisite negli anni,
essendo in realta' basato su automatismi legati essenzialmente
all'anzianita' di servizio.
Per quanto concerne la asserita illegittimita' dell'art. 1291,
riferito alla nuova articolazione della carriera degli ispettori
dell'Arma dei carabinieri che prevede i seguenti gradi gerarchici: a)
maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d)
maresciallo maggiore; d-bis) luogotenente, il Collegio non ritiene di
discostarsi da quanto gia' affermato dalla Sezione con l'ordinanza
collegiale n. 4311/2018 condividendo la valutazione di manifesta
infondatezza della relativa questione di legittimita'
costituzionalita' poiche' al legislatore e' consentito modificare
l'articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e
istituendone due (in pratica, nella fattispecie, il grado di MASUPS
e' stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di
luogotenente); questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o
diritto quesito di coloro che siano gia' in servizio, atteso che la
nuova articolazione della carriera non incide di per se' ne'
positivamente ne' negativamente su diritti o aspettative del
personale gia' in servizio. Su tali asseriti diritti o aspettative
incide infatti solo la normativa di carattere transitorio che
disciplina l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed
e' del resto di cio' che i ricorrenti si dolgono, come dimostra il
rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto un diverso
trattamento per i marescialli capo con una anzianita' superiore a 8
anni (che invece sono tutti inquadrati come marescialli maggiore a
prescindere dall'anzianita' maturata nel precedente grado) - per
esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o
consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di
una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianita'
maturati nel grado stesso - questo contenzioso non sarebbe
probabilmente nemmeno sorto.
La questione di costituzionalita' dell'art. 1291 e' quindi
manifestamente infondata considerato che la giurisprudenza ha da
tempo riconosciuto che rientra nella discrezionalita' del legislatore
disporre una nuova articolazione di carriere e che tale potere, che
puo' condurre anche a un trattamento «in peius» degli interessati,
non incontra limite nelle aspettative di carriera del personale in
servizio; del resto - posto che l'amministrazione e'
un'organizzazione preordinata al raggiungimento di obiettivi
predeterminati dalla legge - non si puo' certamente ritenere che,
allorche' il migliore raggiungimento di tali obiettivi imponga un
ripensamento di tale organizzazione e dell'articolazione del
personale che essa riflette, il legislatore possa incontrare nella
sua azione un limite diverso da quello generale della razionalita'
delle scelte operate (e del rispetto dei criteri di delega,
considerato che queste operazioni si attuano normalmente a mezzo di
leggi delegate) poiche' la Costituzione non garantisce al personale
gia' in servizio l'aspettativa al mantenimento delle posizioni gia'
raggiunte ovvero che in base alla legislazione potrebbe raggiungere
(in questo senso si vedano Corte Costituzionale, 3 luglio 1997, n.
217 e 30 aprile 1999, n. 151 e Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile
2006, n. 2233 e sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925).
In conclusione, la questione di costituzionalita' riferita
all'art. 1291 e' manifestamente infondata.
Ne' assume rilevanza la questione di legittimita' costituzionale
riferita alle molteplici ulteriori norme menzionate nel ricorso, tra
cui anche l'art. 2253-bis concernente la «Promozione al grado di
luogotenente e di perito superiore scelto» trattandosi di regime
transitorio riferito a militari con differente grado.
Come gia' chiarito con l'ord. n. 18/2018 dal tribunale
amministrativo regionale Valle d'Aosta (in tema di rilevata
discriminazione lamentata da un MASUPS con anzianita' inferiore a 8
anni) va premesso che non sussiste alcuna reale discriminazione tra i
marescialli capo che beneficiano dell'avanzamento previsto dall'art.
2252, comma 2, citato in ragione della divisione in aliquote
scaglionate nel primo semestre 2017 (1° gennaio 2017, 1° aprile 2017,
1° luglio 2017); l'avanzamento tra questi soggetti non e' in alcun
modo in grado di provocare uno «scavalcamento» tra di loro e quindi
compromettere l'anzianita' di servizio, dato che le decorrenze
previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione
successiva a quelle dei pari grado gia' promossi con l'attuazione dei
veri «terzi» .
Parimenti non sussiste una reale discriminazione dato che la
distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianita'; il
disegno del legislatore delegato e' quindi chiaro; esso nel
disciplinare il passaggio dal «vecchio» ordinamento» al «nuovo»
ordinamento ha per cosi' dire meccanicamente operato una
trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti nel precedente,
basandosi esclusivamente sull'anzianita' di servizio e in modo tale
da evitare che si verificassero «scavalcamenti»; in pratica,
nell'attribuzione dei nuovi gradi si e' voluto realizzare un assetto
transitorio che in parte anticipasse l'applicazione delle nuove norme
(che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e
di maresciallo maggiore di otto anni); cosi' si spiega l'attribuzione
ai marescialli capo con piu' di otto anni di anzianita' del grado di
maresciallo maggiore (e l'attribuzione del grado di luogotenente agli
ex MASUPS con piu' di otto anni di anzianita').
2) Occorre quindi concentrare l'esame sulle disposizioni
transitorie previste dall'art. 2252, comma 2 (introdotto dall'art.
30, comma 1, lettera i), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95),
cioe' sulle disposizioni che prevedono l'attribuzione del grado di
Maresciallo maggiore ai Marescialli capo iscritti nel quadro di
avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi. In particolare il
Collegio ritiene che la distinzione, ai fini del nuovo inquadramento,
dei marescialli capo esclusivamente sulla base dell'anzianita'
posseduta alla data del passaggio non appare conforme, come gia'
ritenuto dal tribunale amministrativo regionale Valle d'Aosta, ai
criteri della legge di delegazione (o meglio il dubbio sulla non
conformita' ai criteri di delega non appare manifestamente infondato)
tenuto conto che i marescialli capo, quali i ricorrenti, si ritrovano
a non vedere valorizzato in alcun modo l'anzianita' maturata nel
grado posseduto in precedenza (20 e 18 anni, anzianita' questa che
sarebbe stata gia' utile, teoricamente, per assumere il grado piu'
elevato di MASUPS, prima della riforma, nell'ambito della categoria
di «ispettori» del precedente ordinamento). Inoltre, appare anche
fondato il timore, in ragione dell'azzeramento dell'anzianita' nel
passaggio al grado di maresciallo maggiore, che altri militari
possano scavalcarli per cui la istituzionale preclusione ai
marescialli capo con una certa anzianita' di assumere il grado
apicale (nel vecchio regime il successivo grado e ultimo che
avrebbero assunto sarebbe stato quello di MASUPS, invece in esito
alla riforma gli stessi dopo il passaggio al grado superiore di
maresciallo maggiore hanno ancora da raggiungere il grado di
luogotenente) non appare coerente con il criterio direttivo che
imponeva di tener conto di merito e professionalita'.
3) Il collegio ritiene, quindi, che non sia manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale riferita
all'art. 2252, comma 2, recante il regime transitorio
dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore, introdotto
dall'art. 30, comma 1, lettera i), decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'art.
8 comma 1 lett a) della legge delega n. ponendosi in contrato con
l'art. 76 della Cost. per eccesso di delega.
Va osservato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che le disposizioni contenute nella legge delega
concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di
costituzionalita' dei decreti legislativi delegati.
La giurisprudenza costituzionale ha affermato che il controllo
della conformita' della norma delegata alla norma delegante richiede
un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli:
l'uno, relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i
criteri direttivi della delega; l'altro, relativo alla norma
delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi
ultimi (sentenze n. 98 del 2008, n. 340, n. 170 , n. 50 del 2007, n.
59 del 2016).
I principi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi,
non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti
per l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono
essere lette, finche' sia possibile, nel significato compatibile con
tali principi, i quali a loro volta vanno interpretati alla luce
della ratio della legge delega, per verificare se la norma delegata
sia con questa coerente (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2013, n.
119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008). Infatti, l'art. 76
Cost. non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente
sviluppo e, nella specie, come in precedenza posto in rilievo, un
completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante,
poiche' deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia
limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite
dal primo; dunque, nell'attuazione della delega e' possibile valutare
le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le
conseguenti scelte, nella fisiologica attivita' di riempimento che
lega i due livelli normativi (sentenze n. 98 del 2008 e n. 163 del
2000, 229 del 2014).
Ai fini della rilevanza della proposta questione di
costituzionalita' deve considerarsi che sui diritti o le aspettative
dei ricorrenti incide la normativa di carattere transitorio che
disciplina l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed
e' del resto di cio' che i ricorrenti si dolgono, come dimostra il
rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto un diverso
trattamento per i marescialli capo con una anzianita' superiore a 8
anni (che invece sono tutti inquadrati come marescialli maggiore a
prescindere dall'anzianita' maturata nel precedente grado) - per
esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o
consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di
una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianita'
maturati nel grado stesso - questo contenzioso non sarebbe
probabilmente nemmeno sorto. dell'anzianita' posseduta a una certa
data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita'
costituzionale dell'art. 2252, comma 2, sotto il profilo del rispetto
dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad
avviso del Collegio non e' manifestamente infondato il dubbio che la
valorizzazione del merito e della professionalita' avrebbe implicato
l'attribuzione ai marescialli capo con elevata anzianita' di un
inquadramento - quale che fosse - che tenesse conto della anzianita'
maturata; nell'ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque
ben potuto attribuire rilievo alla stessa, anche se non esclusivo,
cosi' come stabilito dall'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata,
va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
2252, comma 2, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come
introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera i) decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95), in relazione all'art. 76 Cost. e all'art. 8,
comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi
alla Corte Costituzionale affinche' questa si pronunci sulla
questione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione
Sesta), interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe
cosi' dispone:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2252, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come introdotto dall'art.
30, comma 1, lettera i) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95),
in relazione all'art. 76 Cost. e all'art. 8, comma 1, lettera a)
della legge 7 agosto 2015, n. 124;
b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
c) ordina che a cura della segreteria del Tribunale la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23
maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente;
Davide Soricelli, Consigliere;
Anna Corrado, Consigliere, Estensore.
Il Presidente: Passoni
L'estensore: Corrado
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