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mercoledì 21 novembre 2018

N. 208 SENTENZA 25 settembre - 16 novembre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica - Promozione di azioni coordinate tra istituzioni, "soggetti non profit", associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori, le forze di polizia locale e altri organismi. - Legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta), art. 6, comma 3. - (T-180208) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2018)

N. 208 SENTENZA 25 settembre - 16 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione nei confronti dei soggetti
  ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e  della  radicalizzazione
  attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica  -  Promozione
  di  azioni  coordinate  tra  istituzioni,  "soggetti  non  profit",
  associazioni, istituzioni scolastiche e formative per  favorire  la
  cooperazione tra la  categoria  professionale  degli  interpreti  e
  traduttori, le forze di polizia locale e altri organismi.
- Legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017,  n.  24  (Interventi
  regionali di aiuto e assistenza alle vittime del  terrorismo  e  di
  informazione, formazione e ricerca  per  conoscere  e  prevenire  i
  processi di radicalizzazione violenta), art. 6, comma 3.

(GU n.46 del 21-11-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giovanni  AMOROSO,   Francesco   VIGANO',   Luca
  ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3,
della  legge  della  Regione  Lombardia  6  novembre  2017,   n.   24
(Interventi  regionali  di  aiuto  e  assistenza  alle  vittime   del
terrorismo e di informazione, formazione e ricerca  per  conoscere  e
prevenire i processi  di  radicalizzazione  violenta),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  29
dicembre 2017 - 2  gennaio  2018,  depositato  in  cancelleria  il  3
gennaio 2018, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 2018.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    udito nella udienza pubblica del 25  settembre  2018  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera;
    uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti per la  Regione
Lombardia.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ricorso notificato il 29 dicembre 2017 - 2 gennaio  2018,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 6, comma
3, della legge  della  Regione  Lombardia  6  novembre  2017,  n.  24
(Interventi  regionali  di  aiuto  e  assistenza  alle  vittime   del
terrorismo e di informazione, formazione e ricerca  per  conoscere  e
prevenire i processi di radicalizzazione violenta).
    Il ricorrente  ha  evidenziato  che  la  disposizione  censurata,
contenuta   nell'articolo   che   disciplina   gli   interventi    di
«informazione, formazione e ricerca» ad iniziativa regionale, prevede
che  «[l]a  Regione  promuove  azioni  coordinate  tra   istituzioni,
soggetti  non  profit,  associazioni,   istituzioni   scolastiche   e
formative per  favorire  la  cooperazione  attiva  tra  la  categoria
professionale degli interpreti e traduttori e  le  forze  di  polizia
locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attivita' di
prevenzione nei confronti  dei  soggetti  ritenuti  vicini  al  mondo
dell'estremismo e della  radicalizzazione  attribuibili  a  qualsiasi
organizzazione terroristica».
    Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, invade la competenza
esclusiva dello Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza»; la
stessa,  infatti,  nel  fare  riferimento  ad   imprecisate   «azioni
coordinate»  fra  istituzioni,  finalizzate  alla   prevenzione   del
terrorismo e con il coinvolgimento della polizia locale, realizza una
scelta di politica criminale, individuando una  funzione  tipicamente
spettante allo Stato e violando, pertanto, l'art. 117, secondo comma,
lettera h), della Costituzione.
    2.- Con memoria depositata il 7 febbraio 2018 si e' costituita in
giudizio la Regione Lombardia deducendo l'infondatezza del ricorso.
    La Regione ha rilevato, anzitutto, che la  normativa  in  cui  si
colloca la  disposizione  censurata  ha  per  scopo  l'assistenza  ai
familiari  delle  vittime  di  atti  terroristici  e  la  contestuale
organizzazione di attivita' di  informazione,  formazione  e  ricerca
volte alla conoscenza dei fenomeni di radicalizzazione violenta.
    In  tal  senso,  ha  circoscritto  la   previsione   di   «azioni
coordinate» fra organismi territoriali pubblici e privati e le  forze
di  polizia  locale  all'attivita'  di  promozione  di  incontri   ed
iniziative formative in cooperazione con la  categoria  professionale
degli interpreti e traduttori,  impegnata  nell'opera  di  mediazione
culturale  con  soggetti  provenienti  da  ambienti  interessati   da
fenomeni di estremismo.
    Conseguentemente, la norma non avrebbe come  finalita'  immediata
la prevenzione di reati,  ma  l'organizzazione  di  tali  iniziative,
destinate alla formazione della polizia  locale  e  ad  altri  ambiti
scolastici  e  socio-assistenziali;  l'intervento  normativo  sarebbe
pertanto ascrivibile ad una competenza «sicuramente regionale perche'
in materia di polizia locale ed amministrativa, oltreche' in tema  di
salute ed assistenza sociale».
    Da ultimo, l'ente costituito ha evidenziato che  la  disposizione
censurata e' pienamente coerente con le previsioni della legge  della
Regione Lombardia 1° aprile 2015,  n.  6  (Disciplina  regionale  dei
servizi di polizia locale e  promozione  di  politiche  integrate  di
sicurezza urbana), che affida la formazione della polizia  locale  al
coordinamento della Regione, secondo modalita' che prevedono anche la
realizzazione di  progetti  finalizzati  a  sviluppare  politiche  di
sicurezza urbana e forme di collaborazione con altri  enti  pubblici,
da intendersi circoscritti alle istituzioni locali.

                       Considerato in diritto

    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3,  della
legge della  Regione  Lombardia  6  novembre  2017,  n.  24,  recante
«Interventi  regionali  di  aiuto  e  assistenza  alle  vittime   del
terrorismo e di informazione, formazione e ricerca  per  conoscere  e
prevenire i processi di radicalizzazione  violenta»,  per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
    Secondo il ricorrente, tale disposizione - nel prevedere  «azioni
coordinate  tra  istituzioni,  soggetti  non  profit,   associazioni,
istituzioni scolastiche e  formative  per  favorire  la  cooperazione
attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e
le forze  di  polizia  locale  ed  altri  organismi,  allo  scopo  di
intensificare l'attivita' di prevenzione nei confronti  dei  soggetti
ritenuti vicini al mondo  dell'estremismo  e  della  radicalizzazione
attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica» - realizzerebbe
una scelta di politica criminale, generando  un'interferenza  con  la
disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati.
    Essa,  infatti,  riferendosi  ad  attivita'  di  prevenzione  del
terrorismo, e coinvolgendo in tale  attivita'  le  forze  di  polizia
locale, attribuirebbe a quest'ultima il  perseguimento  di  interessi
costituzionali relativi alla sicurezza, all'ordine  pubblico  e  alla
pacifica convivenza, che l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
affida in via esclusiva allo Stato.
    2.- La questione non e' fondata.
    2.1.- Dev'essere anzitutto rilevato, da una  lettura  complessiva
del testo normativo, che la legge della regione Lombardia n.  24  del
2017 contiene una serie di misure che,  dichiaratamente  collocandosi
nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite
dall'art. 117, lettera h), Cost.  sono  volte  «a  promuovere,  anche
tramite  accordi  con  gli   organi   dello   Stato,   attivita'   di
informazione, formazione  e  ricerca  per  conoscere  e  prevenire  i
fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta»  (art.  1  della
legge regionale).
    Si  tratta  pertanto  di  un  intervento   normativo   volto   al
perseguimento  di  obiettivi  di  contrasto  alla   radicalizzazione,
mediante la conoscenza, la diffusione e l'approfondimento, in  ambiti
diversi, delle regole di ordinata e pacifica convivenza civile, avuto
riguardo al diffondersi di forme di estremismo  che  nei  tempi  piu'
recenti ha contraddistinto la realta' territoriale di quella Regione.
    E' noto, al riguardo,  che  anche  in  altre  realta'  locali  si
annoverano  analoghe  iniziative  -  non   necessariamente   adottate
mediante il ricorso a specifici interventi legislativi - che  per  il
perseguimento di tali obiettivi  prevedono,  fra  l'altro,  forme  di
promozione della cultura della legalita' nelle scuole,  programmi  di
integrazione fra diverse realta' sociali ed etniche nei vari ambienti
formativi  ed  assistenziali,  nonche'  la  creazione  di   organismi
consultivi destinati allo studio, al monitoraggio  o  all'analisi  di
determinati fenomeni criminosi.
    2.2.- In tale ambito si colloca la previsione oggetto di censura.
    La legge della regione Lombardia n. 24 del 2017, infatti, prevede
in via generale la predisposizione, da parte degli organi competenti,
di iniziative informative che coinvolgano il  sistema  scolastico  ed
universitario, gli operatori di polizia locale e  gli  operatori  del
terzo settore che si occupano di integrazione e prevenzione (art.  2,
comma 3).
    Di tali  iniziative  viene  poi  dettagliato  il  contenuto,  che
prevede la promozione di progetti che  diffondono  la  cultura  della
legalita' ed educano al rispetto dei  diritti  della  persona,  anche
attraverso il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali  [...]
nonche' dei mezzi di informazione»  (art.  6,  comma  1),  «corsi  di
formazione per gli operatori di polizia locale  al  fine  di  fornire
utili strumenti conoscitivi, volti ad identificare e  a  prevenire  i
fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta» (art.  6,  comma
2) ed, infine, nella parte  impugnata,  il  promovimento  di  «azioni
coordinate  tra  istituzioni,  soggetti  non  profit,   associazioni,
istituzioni scolastiche e formative», al fine specifico  di  favorire
la cooperazione fra la categoria  professionale  degli  interpreti  e
traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi.
    Quest'ultima previsione costituisce, pertanto, attuazione  di  un
piu'  ampio  progetto  funzionale  agli   obiettivi   di   promozione
culturale, formazione ed educazione alla legalita' che caratterizzano
l'intervento normativo nel suo insieme.
    Ed  e'  in  questa  cornice  che  viene  prevista  una  specifica
formazione della polizia locale, anche con  il  coinvolgimento  della
categoria professionale degli interpreti e traduttori, il  cui  ruolo
e'  peraltro  notoriamente  cruciale  nel  processo  di   "mediazione
culturale" con  immigrati  provenienti  da  ambienti  interessati  da
fenomeni terroristici.
    3.- La disposizione impugnata appare dunque volta, in uno con  le
altre previsioni della normativa regionale che  la  contiene,  a  uno
scopo di promozione culturale, con il che si puo' escludere che  essa
sia  collocata  nell'ambito  della   materia   «ordine   pubblico   e
sicurezza».
    3.1.- In particolare, dev'essere letta in tal senso la previsione
di «azioni coordinate tra istituzioni» a cura della Regione,  con  la
dichiarata finalita' di «intensificare l'attivita' di prevenzione nei
confronti di soggetti ritenuti  vicini  al  mondo  dell'estremismo  e
della radicalizzazione».
    Tale previsione, infatti, in ragione delle complessive  finalita'
dell'intervento normativo in cui si  colloca,  appare  caratterizzata
dallo scopo di sensibilizzare gli utenti  dei  servizi  formativi  ed
assistenziali della Regione e degli enti locali, ed in particolare di
formare il personale della polizia locale, sul tema dell'estremismo e
della radicalizzazione, incentrandosi su prospettive di conoscenza  e
approfondimento  di  tali  fenomeni   nell'ambito   territoriale   di
riferimento.
    Questa Corte, in proposito, in una decisione in cui  ha  ritenuto
violata la competenza statale  in  materia  di  «ordine  e  sicurezza
pubblica»,  ha   tuttavia   sottolineato   che   la   disciplina   di
un'attivita', per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali,
puo' venire assegnata alla legge  regionale  se  e'  «tale  da  poter
essere ricondott(a) a  materie  o  funzioni  di  spettanza  regionale
ovvero a interessi di rilievo regionale» (sentenza n.  35  del  2012,
con richiamo  alla  sentenza  n.  4  del  1991);  ed  infatti,  «[l]a
promozione della legalita', in quanto tesa alla diffusione dei valori
di civilta' e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica,  non
e' attribuzione monopolistica, ne' puo' divenire oggetto  di  contesa
tra i  distinti  livelli  di  legislazione  e  di  governo»,  essendo
necessario  unicamente  che  le  «misure  predisposte  a  tale  scopo
nell'esercizio di una competenza  propria  della  Regione  [...]  non
costituiscano strumenti di politica criminale;  ne',  in  ogni  caso,
generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di
prevenzione e repressione dei reati» (sentenza n. 35  del  2012,  con
richiamo alle sentenze n. 325 del 2011 e n. 55 del 2001).
    Di tale interferenza non vi e' traccia in questo caso, poiche' la
riserva allo  Stato  della  legislazione  in  materia  di  «ordine  e
sicurezza pubblica» riguarda  le  funzioni  primariamente  dirette  a
tutelare «beni fondamentali, quali  l'integrita'  fisica  o  psichica
delle persone, la sicurezza dei  possessi  ed  ogni  altro  bene  che
assume    prioritaria    importanza    per     l'esistenza     stessa
dell'ordinamento» (sentenza n. 105 del 2006, con richiamo a  sentenza
n. 290 del 2001), restando estranea  a  tale  ambito  l'attivita'  di
conoscenza,  formazione  e  ricerca   prevista   dalla   disposizione
impugnata, che appare  cosi'  strutturalmente  inidonea  ad  incidere
sull'assetto della competenza statale.
    4.- Quanto, infine, al riferimento operato dalla norma  impugnata
alla polizia locale, il tenore  letterale  della  disposizione  e  la
lettura coordinata della  stessa  con  le  restanti  previsioni,  nei
termini  piu'  sopra  evidenziati,  consentono  di  ritenere  che  il
coinvolgimento di tale organismo nelle iniziative della  Regione  sia
circoscritto alle sole  attivita'  contraddistinte  da  obiettivi  di
formazione; va esclusa, in altri termini, la possibilita' di ritenere
che da  tale  disposizione  derivi  una  dilatazione  delle  funzioni
tipicamente attribuite alla polizia locale.
    4.1.- D'altra parte, nella prospettiva di una completa attuazione
del principio di leale collaborazione  tra  istituzioni  regionali  e
statali, la giurisprudenza costituzionale, in applicazione  dell'art.
118 Cost., ha ammesso che «in materia di ordine e sicurezza  pubblica
l'ordinamento statale persegua opportune forme di  coordinamento  tra
Stato ed enti territoriali» (sentenze n. 105 del 2006  e  n.  55  del
2001) o forme di accordi fra gli enti interessati volti «a migliorare
le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio»  (sentenze
n. 105 del 2006 e n. 134 del 2004), consentendo  peraltro  agli  enti
territoriali di apprezzare - attraverso un'attivita' di  rilevazione,
studio e ricerca  applicata  -  le  situazioni  concrete  e  storiche
riguardanti la sicurezza sul territorio regionale alla luce dei  dati
peculiari che esso offre.
    5.- All'esito di tale percorso  interpretativo,  la  disposizione
impugnata deve intendersi riferita alla realizzazione di programmi ed
iniziative riconducibili ad interessi di  rilievo  regionale,  fra  i
quali la formazione  della  polizia  locale;  essa,  pertanto,  cosi'
intesa, non interferisce con l'azione di contrasto alla  criminalita'
spettante allo Stato.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3,  della
legge della Regione Lombardia 6  novembre  2017,  n.  24  (Interventi
regionali di aiuto e assistenza alle  vittime  del  terrorismo  e  di
informazione, formazione  e  ricerca  per  conoscere  e  prevenire  i
processi di  radicalizzazione  violenta),  promossa,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma,  lettera  h),  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore
                    Filomena PERRONE, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2018.

                           Il Cancelliere
                       F.to: Filomena PERRONE

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