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mercoledì 21 novembre 2018

N. 205 ORDINANZA 25 ottobre - 15 novembre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana - Requisiti per l'iscrizione. - Legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017, n. 30 (Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva), artt. 4, 5, 6, 7 e 9. - (T-180205) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2018)

N. 205 ORDINANZA 25 ottobre - 15 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Professioni - Istituzione dell'Albo regionale degli interpreti  della
  Lingua dei Segni Italiana - Requisiti per l'iscrizione.
- Legge  della  Regione  Basilicata   20   novembre   2017,   n.   30
  (Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana
  e  la  piena  accessibilita'  delle   persone   sorde   alla   vita
  collettiva), artt. 4, 5, 6, 7 e 9.

(GU n.46 del 21-11-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,
  Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,
  Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca
  ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5,  6,
7 e 9 della legge della Regione Basilicata 20 novembre  2017,  n.  30
(Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e
la piena accessibilita' delle persone sorde  alla  vita  collettiva),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 19-29 gennaio 2018, depositato  in  cancelleria  il  24
gennaio 2018, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 2018.
    Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti.
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  19-29  gennaio  2018  e
depositato il  24  gennaio  2018  (reg.  ric.  n.  8  del  2018),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'art. 117, commi  primo,  secondo,  lettera  l),  e  terzo,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli
4, 5, 6, 7 e 9 della legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017,
n. 30 (Disposizioni per il  riconoscimento  della  lingua  dei  segni
italiana e la piena accessibilita'  delle  persone  sorde  alla  vita
collettiva);
    che, secondo il  ricorrente,  le  norme  impugnate  -  in  quanto
istituiscono «un Albo regionale degli  interpreti  della  Lingua  dei
Segni  Italiana»,  stabilendo  i  requisiti  per  l'esercizio   della
relativa attivita' in ambito regionale e disponendo  che  l'attivita'
di interprete della «Lingua dei Segni» sia preclusa, nella Regione, a
chi non sia iscritto nell'albo stesso - individuano una nuova  figura
professionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
    che, ad avviso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  gli
articoli impugnati contrastano anche con  l'art.  117,  primo  comma,
Cost.,  in  quanto,  da  un  lato,  limiterebbero  la   liberta'   di
circolazione dei lavoratori sancita dall'art.  45  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2
del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge
2 agosto 2008, n.  130,  ostacolando  nella  Regione  lo  svolgimento
dell'attivita' di "Interprete della lingua dei  segni"  da  parte  di
tutti quei cittadini europei che non abbiano  acquisito,  tramite  la
frequenza di specifici corsi di formazione organizzati in Basilicata,
la nuova qualifica professionale prevista dalla legge reg. Basilicata
n. 30  del  2017;  mentre,  per  altro  verso,  determinerebbero  una
sostanziale limitazione all'esercizio di un'attivita' di  prestazione
di servizi, in ragione del mancato rispetto dei  principi  comunitari
sulla libera circolazione del lavoro e delle  imprese  «di  cui  agli
artt. 3, comma l, lettera c), 49 e 57» del Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea (CEE), firmato a Roma il 25  marzo  1957,
entrato  in  vigore   il   1°   gennaio   1958   «(corrispondenti   -
rispettivamente - agli artt. da 3 a 6, all'art. 56 e all'art. 64» del
TFUE);
    che le disposizioni impugnate,  inoltre,  secondo  il  ricorrente
violano anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo
la competenza esclusiva statale in materia di  ordinamento  civile  e
penale;
    che la Regione Basilicata non si e' costituita in giudizio;
    che, nelle more del giudizio, gli artt. 4, 5, 6 e 7  della  legge
reg. Basilicata n. 30 del 2017 sono stati abrogati dall'art. 1  della
legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato  alla
Legge di stabilita'  regionale  2018)  che  ha,  inoltre,  modificato
l'art. 9, pure impugnato, della detta  legge  regionale,  adeguandolo
alla normativa statale e comunitaria di riferimento;
    che, con atto notificato in data 19  gennaio  2018  e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 24 gennaio 2018,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta del 24 settembre 2018, per essere venute meno le  ragioni  che
avevano  indotto  all'impugnazione   delle   disposizioni   regionali
sopraindicate.
    Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi e'  stata
rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018; n. 112 e n.  100  del
2017; n. 137 e n. 27 del 2016).
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore
                    Filomena PERRONE, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.

                           Il Cancelliere
                       F.to: Filomena PERRONE

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