N. 205 ORDINANZA 25 ottobre - 15 novembre 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Professioni - Istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della
Lingua dei Segni Italiana - Requisiti per l'iscrizione.
- Legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017, n. 30
(Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana
e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita
collettiva), artt. 4, 5, 6, 7 e 9.
-
(GU n.46 del 21-11-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6,
7 e 9 della legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017, n. 30
(Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e
la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 19-29 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 24
gennaio 2018, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 2018.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 19-29 gennaio 2018 e
depositato il 24 gennaio 2018 (reg. ric. n. 8 del 2018), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento
all'art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo, della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli
4, 5, 6, 7 e 9 della legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017,
n. 30 (Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita
collettiva);
che, secondo il ricorrente, le norme impugnate - in quanto
istituiscono «un Albo regionale degli interpreti della Lingua dei
Segni Italiana», stabilendo i requisiti per l'esercizio della
relativa attivita' in ambito regionale e disponendo che l'attivita'
di interprete della «Lingua dei Segni» sia preclusa, nella Regione, a
chi non sia iscritto nell'albo stesso - individuano una nuova figura
professionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, gli
articoli impugnati contrastano anche con l'art. 117, primo comma,
Cost., in quanto, da un lato, limiterebbero la liberta' di
circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 45 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2
del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge
2 agosto 2008, n. 130, ostacolando nella Regione lo svolgimento
dell'attivita' di "Interprete della lingua dei segni" da parte di
tutti quei cittadini europei che non abbiano acquisito, tramite la
frequenza di specifici corsi di formazione organizzati in Basilicata,
la nuova qualifica professionale prevista dalla legge reg. Basilicata
n. 30 del 2017; mentre, per altro verso, determinerebbero una
sostanziale limitazione all'esercizio di un'attivita' di prestazione
di servizi, in ragione del mancato rispetto dei principi comunitari
sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese «di cui agli
artt. 3, comma l, lettera c), 49 e 57» del Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957,
entrato in vigore il 1° gennaio 1958 «(corrispondenti -
rispettivamente - agli artt. da 3 a 6, all'art. 56 e all'art. 64» del
TFUE);
che le disposizioni impugnate, inoltre, secondo il ricorrente
violano anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo
la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e
penale;
che la Regione Basilicata non si e' costituita in giudizio;
che, nelle more del giudizio, gli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge
reg. Basilicata n. 30 del 2017 sono stati abrogati dall'art. 1 della
legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla
Legge di stabilita' regionale 2018) che ha, inoltre, modificato
l'art. 9, pure impugnato, della detta legge regionale, adeguandolo
alla normativa statale e comunitaria di riferimento;
che, con atto notificato in data 19 gennaio 2018 e depositato
nella cancelleria di questa Corte il 24 gennaio 2018, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 24 settembre 2018, per essere venute meno le ragioni che
avevano indotto all'impugnazione delle disposizioni regionali
sopraindicate.
Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi e' stata
rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale
determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo
(ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018; n. 112 e n. 100 del
2017; n. 137 e n. 27 del 2016).
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
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mercoledì 21 novembre 2018
N. 205 ORDINANZA 25 ottobre - 15 novembre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana - Requisiti per l'iscrizione. - Legge della Regione Basilicata 20 novembre 2017, n. 30 (Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva), artt. 4, 5, 6, 7 e 9. - (T-180205) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2018)
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