N. 203 ORDINANZA 10 ottobre - 15 novembre 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' - Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite
mialgica benigna quali patologie rare - Copertura dei relativi
oneri finanziari.
- Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32
(Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie
rare), artt. 1 e 6, comma 3.
-
(GU n.46 del 21-11-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6,
comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32
(Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie
rare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 29 gennaio-2 febbraio 2018, depositato in cancelleria
il 31 gennaio 2018, iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2018 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 2018.
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice
relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 31 gennaio 2018, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6, comma 3, della legge
della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed
encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), in
riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, in
relazione agli artt. 59, comma 50, lettera f), della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
che, ad avviso del ricorrente, l'art. 1 della legge reg.
Basilicata n. 32 del 2017 - laddove riconosce la fibromialgia e
l'encefalomielite mialgica benigna «quali patologie rare» - e il
successivo art. 6, comma 3 - laddove prevederebbe che la spesa
relativa ai provvedimenti da adottare per farvi fronte «rientra tra
quelle che la Regione gia' sostiene per le malattie rare» -
contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, Cost., violando il
principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso
dagli artt. 59, comma 50, lettera f), della legge n. 449 del 1997 e
5, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 1998, secondo cui sarebbero
riservate allo Stato l'individuazione e la qualificazione delle
malattie rare, nonche' con l'art. 3 Cost., in quanto, in spregio al
principio di uguaglianza, introdurrebbero una disparita' di
trattamento tra gli ammalati che risiedono nella Regione Basilicata e
coloro che, affetti dalle medesime patologie, risiedano in altre
Regioni;
che la Regione Basilicata non si e' costituita;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Basilicata
28 marzo 2018, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017,
n. 32 "Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite
mialgica benigna quali patologie rare"), ha sostituito l'art. 1 della
legge reg. Basilicata n. 32 del 2017, eliminando ogni riferimento
alla qualificazione delle citate patologie come malattie rare, e ha
abrogato il successivo art. 6, comma 3;
che, in ragione di tale ius superveniens, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 16 maggio 2018, ha rinunciato al ricorso, con atto
depositato il 1° giugno 2018.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale
determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo
(ex plurimis, ordinanza n. 129 del 2018).
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
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mercoledì 21 novembre 2018
N. 203 ORDINANZA 10 ottobre - 15 novembre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' - Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare - Copertura dei relativi oneri finanziari. - Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), artt. 1 e 6, comma 3. - (T-180203) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2018)
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