Translate

martedì 4 febbraio 2020

I Comuni sono obbligati a fornire, qualora richiesti, i decreti prefettizzi sulla collocazione dei rilevatori di velocità, nel caso di specie il traffiphot


ATTI AMMINISTRATIVI
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 18-06-2010, n. 1065

Fatto - Diritto P.Q.M. 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) la ricorrente, in data 28 gennaio 2010, ha chiesto al comune di Gaeta il rilascio di copia della seguente documentazione: decreto prefettizio di individuazione delle aree, delle strade e dei tratti di esse nel territorio del comune di Gaeta ove è possibile predisporre sistemi di controllo e di rilevazione delle infrazioni al codice della strada a mezzo di apparecchiature elettroniche, provvedimento autorizzatorio del proprietario della strada all'installazione dell'apparecchio Traffiphot IIISR, matricola 593100/60018 + 593206/60627, contratto stipulato tra il comune di Gaeta e la società fornitrice e/o installatrice dell'apparecchiatura, decreto di omologazione diell'apparecchiatura, certificato di taratura SIT relativo a quest'ultima, nel presupposto: a) di essere stato destinatario di un accertamento della violazione dell'articolo 148, comma 2, del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 eseguito attraverso l'utilizzazione dell'apparecchiatura sopra citata redatto dalla polizia locale del comune di Gaeta; b) di aver necessità di prendere visione dei documenti richiesti al fine di poter reperire elementi difensivi da utilizzare in sede di eventuale impugnazione nelle competenti sedi del verbale;
2) l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza nel termine di trenta giorni stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 per cui è stato proposto il presente ricorso con il quale è chiesto che, previa declaratoria di illegittimità del silenzio, sia ordinato all'amministrazione il rilascio di copia dei documenti richiesti;
3) in data 12 maggio 2010 il comune di Gaeta ha trasmesso alla segreteria copia di una nota da cui risulta che l'amministrazione avrebbe consentito l'accesso; peraltro il legale di parte ricorrente alla camera di consiglio ha negato che l'accesso sia stato dato e ha pertanto insistito per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto che il ricorso non possa essere dichiarato improcedibile mancando la certezza in ordine al soddisfacimento della istanza di parte ricorrente e che, nel merito, debba essere accolto, non potendosi negare l'interesse di questa alla conoscenza dei documenti richiesti e non rientrando questi ultimi in alcuno dei casi di esclusione o limitazione del diritto di accesso previsti dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al comune di Gaeta il rilascio di copia del documento richiesto.
Condanna il comune di Gaeta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro millecinquecento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario

Nessun commento: